AS 2016 575
Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale
Ordinanza sull’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP)
Modifica del 27 gennaio 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza IUFFP del 14 settembre 20051 è modificata come segue:
Art. 2 Istituto universitario 1 L’Istituto universitario è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica pro- pria.
2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si organizza autono-
mamente.
3 Ha una contabilità propria.
4 È gestito in base a principi economico-aziendali.
5 Ha sede a Berna ed è iscritto nel registro di commercio.
Art. 5 Abrogato
Art. 6 cpv. 2 e 3
2 Un ciclo di studio di diploma prevede 1800 ore di lavoro che corrispondono a
60 punti di credito conformemente all’articolo 2 delle Direttive di Bologna SUP e ASP del 28 maggio 20152.
2014-3203 575
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3 A dipendenza del ciclo di studio, i diplomi danno diritto a uno dei seguenti titoli:
a. insegnante diplomato di scuola professionale; b. insegnante diplomato per l’insegnamento volto all’ottenimento della matu- rità professionale nelle scuole professionali; c. insegnante diplomato di scuola specializzata superiore.
Art. 7 cpv. 3 Abrogato
Titolo prima dell’art. 10 Capitolo 3: Organizzazione Sezione 1: Organi
Art. 10 Gli organi dell’Istituto universitario sono: a. il Consiglio dello IUFFP; b. la Direzione dell’Istituto; c. l’organo di revisione.
Titolo prima dell’art. 11 Sezione 2: Consiglio dello IUFFP
Art. 11 Statuto, nomina, revoca e condizioni contrattuali
1 Il Consiglio dello IUFFP è l’organo direttivo supremo.
2 È composto da sette a nove membri qualificati.
3 Il Consiglio federale nomina i membri per un mandato di al massimo quattro anni. Complessivamente il periodo di carica dei membri è limitato a dodici anni. Esso termina alla scadenza del rispettivo anno civile.
4 Il Consiglio federale nomina il presidente.
5 All’atto della nomina dei membri del Consiglio dello IUFFP il Consiglio federale fissa gli onorari e le altre condizioni contrattuali. Il contratto con lo IUFFP sottostà al diritto pubblico; in via complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni3. 6 Per motivi importanti il Consiglio federale può revocare in qualsiasi momento uno o più membri.
3 RS 220
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Art. 11a Obblighi 1 I membri del Consiglio dello IUFFP svolgono i loro compiti con la massima dili- genza e salvaguardano in buona fede gli interessi dell’Istituto universitario. 2 Sono tenuti a mantenere il segreto durante il loro mandato in seno al Consiglio dello IUFFP e anche dopo la sua cessazione.
Art. 11b Relazioni d’interesse 1 Chi si candida per la nomina nel Consiglio dello IUFFP deve dichiarare le proprie relazioni d’interesse al Consiglio federale.
2 I membri del Consiglio dello IUFFP comunicano tempestivamente eventuali cam-
biamenti delle loro relazioni d’interesse al Consiglio dello IUFFP. 3 Il Consiglio dello IUFFP prende i provvedimenti necessari per garantire gli interes- si dell’Istituto universitario e per evitare conflitti d’interesse. Informa in merito alle notifiche secondo il capoverso 2 nell’ambito del rapporto di gestione. 4 Qualora una relazione d’interesse non sia compatibile con la qualità di membro del Consiglio dello IUFFP e il membro sia intenzionato a mantenerla, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ne chiede la revoca.
Art. 11c Compiti
1 Il Consiglio dello IUFFP ha i compiti seguenti:
a. provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale al quale riferisce annualmente sul loro adempimento; b. emana il regolamento di organizzazione e il regolamento interno; c. emana l’ordinanza sul personale dopo aver consultato i partner sociali e l’ordinanza sugli emolumenti e le sottopone per approvazione al Consiglio federale; d. rappresenta l’Istituto universitario nei confronti del DEFR, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro; e. solleva i membri del Consiglio dello IUFFP, della Direzione dell’Istituto, il personale e terzi da essi incaricati dall’obbligo di mantenere il segreto; f. gestisce il sistema d’informazione del personale; g. stipula il contratto di affiliazione alla cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale; h. disciplina la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico dell’istituto di previdenza; i. decide, con il direttore dell’Istituto, in merito alla costituzione, alla modifica o alla risoluzione del rapporto di lavoro. La costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro presuppongono l’approvazione da parte del Consiglio federale;
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j. decide, su richiesta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della Direzione dell’Istituto; k. approva la proposta del direttore relativa alla nomina del vicedirettore; l. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rappor- to di lavoro dei collaboratori della segreteria del Consiglio; m. esercita la vigilanza sulla Direzione dell’Istituto; n. provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi consono all’Istituto universitario; o. decide in merito all’impiego delle riserve nel quadro delle direttive del Con- siglio federale; p. approva il preventivo e richiede, giusta l’articolo 24 capoverso 1 e tramite il messaggio sulla formazione, la ricerca e l’innovazione, il contributo di finanziamento di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a; q. elabora e adotta per ogni esercizio un rapporto di gestione; sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione riveduto; presenta nel contempo al Consiglio federale una proposta di sgravio e una proposta d’impiego di un eventuale utile; pubblica il rapporto di gestione una volta approvato; r. elabora e sottoscrive con i partner sociali un eventuale piano sociale secondo l’articolo 31 capoverso 4 della legge del 24 marzo 20004 sul personale fede- rale (LPers); s. svolge gli altri compiti secondo gli articoli 8, 9, 15b, 16a e 34. 2 Può delegare al direttore dell’Istituto i compiti della Direzione dell’Istituto secondo l’articolo 12a lettere c, d, f e g del regolamento di organizzazione. Può delegare al direttore altri compiti della Direzione dell’Istituto qualora sia necessario per l’integrazione dell’Istituto universitario nello spazio universitario svizzero.
Titolo prima dell’art. 12 Sezione 3: Direzione dell’Istituto
Art. 12 Statuto, composizione e presidenza
1 La Direzione dell’Istituto è l’organo operativo.
2 È composta dal direttore e dai responsabili nazionali di dipartimento.
3 Il direttore presiede e guida l’Istituto universitario.
4 RS 172.220.1
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Art. 12a Compiti La Direzione dell’Istituto ha i compiti seguenti: a. si occupa della gestione degli affari; b. coordina le offerte e le prestazioni dell’Istituto universitario in conformità con la LFPr, la strategia del Consiglio federale per l’Istituto universitario e le direttive del Consiglio dello IUFFP; c. emana le decisioni secondo il regolamento di organizzazione del Consiglio dello IUFFP; d. elabora le basi decisionali del Consiglio dello IUFFP; e. presenta regolarmente un rapporto al Consiglio dello IUFFP e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari; f. rappresenta l’Istituto universitario verso l’esterno; resta salva la competenza del Consiglio dello IUFFP secondo l’articolo 11c capoverso 1 lettera d; g. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rappor- to di lavoro del personale dell’Istituto universitario; resta salva la competen- za del Consiglio dello IUFFP secondo l’articolo 11c capoverso 1 lettere h–k; h. incontra i partner sociali almeno una volta all’anno; li consulta prima di emanare disposizioni in materia di politica del personale; i. adempie tutti i compiti che la presente ordinanza non attribuisce a un altro organo.
Titolo prima dell’art. 13 Sezione 4: Organo di revisione
Art. 13
1 Il Consiglio federale nomina l’organo di revisione.
2 All’organo di revisione e all’attività di revisione si applicano per analogia le dispo- sizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria. 3 L’organo di revisione controlla il conto annuale e i dati pubblicati nella relazione annuale sulla gestione dei rischi e su eventuali contraddizioni nell’ambito del rap- porto sul personale. 4 Presenta al Consiglio dello IUFFP e al Consiglio federale un rapporto esaustivo sui risultati delle sue verifiche. 5 Il Consiglio federale può incaricare l’organo di revisione di accertare determinati fatti.
6 Può revocare l’organo di revisione.
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Titolo prima dell’art. 14 Capitolo 4: Membri dell’Istituto universitario Sezione 1: Definizioni e organi
Art. 14
1 Sono membri dell’Istituto universitario:
a. i membri della Direzione dell’Istituto; b. il personale scientifico; c. il personale amministrativo e il personale tecnico; d. gli studenti secondo l’articolo 15c capoverso 1.
2 La partecipazione dei membri dell’Istituto universitario avviene in seno
all’Assemblea del personale e ai consigli regionali degli studenti.
Titolo prima dell’art. 15 Sezione 2: Assemblea del personale
Art. 15 Nomina
1 L’Assemblea del personale è composta da:
a. un rappresentante della Direzione dell’Istituto; b. sei rappresentanti del personale scientifico; c. due rappresentanti del personale amministrativo e del personale tecnico.
2 Ogni gruppo di cui al capoverso 1 elegge la propria rappresentanza.
3 I gruppi provvedono di comune intesa affinché le regioni linguistiche, le funzioni e i generi siano equamente rappresentati.
Art. 15a Organizzazione
1 L’Assemblea del personale si riunisce in seduta plenaria almeno una volta
all’anno.
2 Designa una commissione del personale. Quest’ultima si compone di cinque rap-
presentanti dell’Assemblea del personale secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere b e c. In sede di composizione della Commissione del personale, l’Assemblea del personale provvede affinché le regioni linguistiche, le funzioni e i generi siano equamente rappresentati.
Art. 15b Diritto di essere consultata, competenze e obblighi 1 Prima di importanti decisioni, la Direzione dell’Istituto consulta l’Assemblea del personale. Può essere consultata anche prima di importanti decisioni del Consiglio dello IUFFP.
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2 La commissione del personale è consultata prima di importanti decisioni del Con- siglio dello IUFFP e della Direzione dell’Istituto inerenti alla politica del personale. In relazione agli affari del personale, la commissione del personale è tenuta a garan- tire la protezione della personalità.
3 L’Assemblea del personale e la commissione del personale espongono in forma
scritta, entro due mesi, il loro parere secondo i capoversi 1 e 2.
4 Possono esporre in qualsiasi momento al Consiglio dello IUFFP o alla Direzione
dell’Istituto pareri riguardo a modalità di svolgimento, decisioni o questioni impor- tanti per l’Istituto universitario oppure inerenti alla politica del personale.
Titolo prima dell’art. 15c Sezione 3: Studenti e consigli degli studenti
1 Sono studenti presso l’Istituto universitario:
a. gli studenti del ciclo di studio master M Sc; b. gli studenti dei cicli di studio con diploma; c. gli studenti dei cicli di studio con certificato; d. gli studenti delle formazioni supplementari. 2 Ogni istituto regionale ha un consiglio degli studenti nell’ambito del quale gli studenti esercitano i loro diritti di partecipazione.
3 Un consiglio degli studenti è composto da almeno un delegato di ogni gruppo di
studenti secondo il capoverso 1 che è rappresentato nel rispettivo istituto regionale. Le persone elette possono rimanere membri del consiglio degli studenti per al mas- simo due anni dopo la conclusione degli studi.
4 Ogni gruppo di studenti elegge i propri delegati.
5 I consigli degli studenti sono consultati dalla Direzione dell’Istituto in merito a questioni che sono d’interesse per gli studenti.
Titolo prima dell’art. 16 Capitolo 4a: Rapporti di lavoro, previdenza professionale, diritti sui beni immateriali
Art. 16 Legge sul personale federale
1 LaDirezione dell’Istituto e il resto del personale sottostanno alla LPers5. Lo
IUFFP è considerato datore di lavoro giusta l’articolo 3 capoverso 2 LPers.
5 RS 172.220.1
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2 Nell’ordinanza sul personale il Consiglio dello IUFFP disciplina in particolare lo stipendio e le prestazioni accessorie, la durata del lavoro e il luogo di lavoro nonché lo sviluppo del personale.
Art. 16a Funzioni e classi di stipendio 1 Il Consiglio dello IUFFP definisce le funzioni all’interno dell’Istituto universitario e stabilisce le relative classi di stipendio nel quadro dell’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20016 sul personale federale (OPers). 2 Per quanto riguarda i collaboratori, può delegare tale competenza alla Direzione dell’Istituto; sono escluse le funzioni e le classi di stipendio dei membri della Dire- zione dell’Istituto e la funzione dei professori. 3 La funzione di direttore è valutata con la classe di stipendio 33 secondo l’arti- colo 36 dell’OPers.
Art. 18 Previdenza professionale 1 Il personale che ha un rapporto di lavoro con l’Istituto universitario è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA secondo le disposizioni degli articoli 32a–32m LPers7. 2 L’Istituto universitario è considerato datore di lavoro giusta l’articolo 32b capover- so 2 LPers.
Abrogato
Titolo prima dell’art. 20, art. 20–22, titolo prima dell’art. 23 e art. 23 Abrogati
Art. 24 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare mediante:
a. la nomina e la revoca dei membri del Consiglio dello IUFFP e del suo presi- dente; b. l’approvazione della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; c. la nomina e la revoca dell’organo di revisione; d. l’approvazione dell’ordinanza sul personale, dell’ordinanza sugli emolumen- ti e del contratto di affiliazione a PUBLICA;
6 RS 172.220.111.3 7 RS 172.220.1
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e. l’approvazione del rapporto di gestione e la decisione relativa all’impiego di un eventuale utile; f. l’elaborazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro rag- giungimento; g. lo sgravio del Consiglio dello IUFFP. 3 Può consultare tutti i documenti relativi all’attività dell’Istituto universitario e chiedere in qualsiasi momento informazioni in merito.
Art. 25 Obiettivi strategici 1 IlConsiglio federale fissa gli obiettivi strategici dell’Istituto universitario per quattro anni nel quadro degli obiettivi e dei compiti dello stesso. 2 Il DEFR consulta l’Istituto universitario prima di presentare la proposta al Consi- glio federale. 3 Il Consiglio federale armonizza gli obiettivi strategici con il limite di spesa della Confederazione tanto nei tempi quanto nei contenuti.
Art. 26 Rapporto di gestione
1 Il Rapporto di gestione contiene il conto annuale e la relazione annuale.
2 Il conto annuale (chiusura contabile singola) si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato. 3 La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi e sullo sviluppo del personale.
Art. 26a Commissione federale per la formazione professionale
1 Il DEFR può trasmettere per conoscenza alla Commissione federale per la forma-
zione professionale i documenti relativi all’elaborazione degli obiettivi strategici dell’Istituto universitario e quelli relativi all’elaborazione del rapporto di gestione.
2 La Commissione federale per la formazione professionale può redigere un parere
su tali documenti all’indirizzo del Consiglio federale.
Art. 28 Abrogato
Art. 31 cpv. 3 3 L’Istituto universitario allestisce la contabilità aziendale in modo tale che vi figuri- no le spese e gli utili delle singole prestazioni di servizi. Non è autorizzato a sovven- zionare trasversalmente le prestazioni commerciali.
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Art. 32 Utile e riserve 1 L’Istituto universitario può costituire riserve. Può assegnare alle riserve le dona- zioni giusta l’articolo 29 capoverso 1 lettera d. 2 Le riserve non devono superare il 10 per cento del rispettivo budget annuale. Le donazioni non sono incluse. 3 Le riserve sono utilizzate per compensare perdite e per finanziare progetti e inve- stimenti programmati.
Art. 33 cpv. 2, frase introduttiva
2 Nell’ordinanza sugli emolumenti il Consiglio dello IUFFP può escludere
dall’assoggettamento a emolumenti le offerte di formazione e di formazione conti- nua:
Inserire prima del titolo del capitolo 7
Art. 33a Immobili 1 La Confederazione cede in locazione all’Istituto universitario i locali finora utiliz- zati a Zollikofen. 2 Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione. Essa provvede alla loro manutenzione. 3 La Confederazione fattura all’Istituto universitario un importo adeguato per la locazione dell’immobile. 4 La costituzione e le modalità della locazione sono concordate in un contratto di diritto pubblico stipulato tra la Confederazione e l’Istituto universitario.
Art. 34
1 I provvedimenti disciplinari possibili nei confronti degli studenti sono:
a. l’ammonimento; b. l’ammonimento con comminatoria di esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell’Istituto universitario; c. l’esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell’Istituto univer- sitario. 2 I provvedimenti disciplinari secondo il capoverso 1 lettera a sono disposti dalla Direzione dell’Istituto, mentre quelli secondo la lettera b sono disposti dal presidente del Consiglio dello IUFFP e quelli secondo la lettera c dal Consiglio dello IUFFP. 3 Si applica la legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.
8 RS 172.021
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Art. 39–41 Abrogati
II L’ordinanza quadro del 20 dicembre 20009 relativa alla legge sul personale federale è modificata come segue:
Art. 2, rubrica e cpv. 7 Consiglio dei PF quale datore di lavoro
7 Abrogato
Art. 5 cpv. 4 4 L’Istituto universitario federale per la formazione professionale può sottoporre il personale seguente al CO: a. dottorandi che occupano un posto di promozione scientifica; b. postdottorandi che occupano un posto finanziato con fondi di terzi.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2016.
27 gennaio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
9 RS 172.220.11
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