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AS 2016 59

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

dell’11 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti moneta- ri, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricogni- zioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzioni a garanzia dell’esecuzione del contrat- to o altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico, atti di ces- sione fiduciaria, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risor- se finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’impiego degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari; c. persona o organizzazione iraniana:

1. lo Stato iraniano e qualsiasi ente pubblico dell’Iran,

2. qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran, tranne il personale

diplomatico della Svizzera e di Stati terzi ufficialmente in funzione in Iran,

3. qualsiasi persona giuridica od organizzazione con sede in Iran,

RS 946.231.143.6 1 RS 946.231

2015-2940 59

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4. qualsiasi persona giuridica od organizzazione, dentro o fuori dell’Iran,

posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una o più delle persone od organizzazioni suddette; d. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; e. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2: Restrizioni al commercio

Art. 2 Divieti concernenti beni, tecnologie e software per i sistemi di lancio 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni, tecnologie e software per sistemi di lancio a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran. I beni, le tecnologie e i software interessati dal divieto sono elencati nell’alle- gato 1. 2 Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investi- menti, le partecipazioni e le joint venture in relazione con la fornitura, la vendita, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la manutenzione, la fabbricazione o l’impiego di beni, tecnologie e software di cui all’allegato 1. 3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 valgono anche per altri beni che potrebbero essere destinati, totalmente o in parte, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari in Iran. 4 Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito, il trasporto e la mediazione

di beni, tecnologia e software di cui all’allegato 1 provenienti dall’Iran.

Art. 3 Obbligo di autorizzazione per determinati beni nucleari e beni a duplice impiego

1 Sono soggetti ad autorizzazione:

a. la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni nucleari, di beni a duplice impiego, di tecnologie e software di cui all’allegato 2 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran; b. i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché investi- menti, partecipazioni e joint venture in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la manutenzione, la fab- bricazione o l’impiego di beni, tecnologie e software di cui all’allegato 2.

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c. l’acquisizione, l’importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di beni nucleari, di beni a duplice impiego, di tecnologie e software di cui all’alle- gato 2 provenienti dall’Iran. 2 Il capoverso 1 si applica anche ad altri beni che potrebbero essere destinati, total- mente o in parte, alle attività dell’Iran nel campo dell’arricchimento di uranio, del ritrattamento di combustibili nucleari e dell’acqua pesante che non sarebbero conci- liabili con il piano d’azione congiunto globale del 14 luglio 20152 sulla questione nucleare iraniana e sulla revoca delle sanzioni internazionali nei confronti dell’Iran (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA). 3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rilascia l’autorizzazione di cui al capoverso 1 procedendo secondo l’articolo 16 dell’ordinanza del 25 giugno 19973 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) se: a. sono soddisfatti i requisiti previsti dalle direttive del 13 novembre 2013, ri- spettivamente di giugno 2013 del Gruppo dei fornitori nucleari (NSG)4; b. l’Iran ha concesso per ogni bene fornito i diritti per la verifica dell’impiego finale e del luogo dell’impiego finale e tali diritti possono essere esercitati in modo efficace; c. le attività sono conciliabili con il JCPOA; 4 Se previsto dalla risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza dell’ONU del 20 luglio 20155, la SECO chiede il parere di quest’ultimo o della Commissione congiunta del JCPOA. 5 L’esercizio di un’attività di cui al capoverso 1 deve essere notificato alla SECO entro cinque giorni lavorativi. La SECO comunica l’esercizio dell’attività al Consi- glio di sicurezza dell’ONU e dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica conformemente alla risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Art. 4 Divieto concernente il materiale d’armamento e i beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.

2 Il testo del piano d’azione congiunto globale è contenuto nell’allegato A della risoluzone dell’ONU 2231 (2015). I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono consultabili in francese e in inglese al seguente indirizzo Internet: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions 3 RS 946.202.1 4 Le direttive del Gruppo dei fornitori nucleari sono consultabili in francese e in inglese al seguente indirizzo Internet: www.nuclearsuppliersgroup.org 5 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono consultabili in francese e in inglese al seguente indirizzo Internet: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions

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2 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni che potreb- bero essere utilizzati per la repressione interna e che sono destinati all’Iran. I beni in questione sono menzionati nell’allegato 3. 3 Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investi- menti e le joint venture in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione e l’impiego di materiale d’armamento e beni di cui all’allegato 3. 4 Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di materiale d’armamento e beni di cui all’allegato 3 provenienti dall’Iran. 5 I divieti di cui ai capoversi 1–4 non si applicano ai mezzi corazzati a tutela del personale diplomatico e consolare della Svizzera in Iran e all’esportazione tempora- nea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati ad un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione euro- pea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario.

6 La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli

affari esteri (DFAE), autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1−4 per: a. equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umani- tari o di protezione, a programmi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera, alla creazione di istituzioni o alla gestione di crisi; b. armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

Art. 5 Divieti concernenti le apparecchiature, le tecnologie e i software a fine di ispezione 1 È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, apparecchiature, tecnologie o software di cui all’allegato 4 e destinati a operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via Internet o telefoniche, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran. 2 È vietato fornire aiuto tecnico o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari concernenti la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a dispo- sizione, la fabbricazione, la manutenzione e l’impiego di beni di cui al capoverso 1. 3 È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di teleco- municazioni o di comunicazioni Internet al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici nonché a qualsiasi persona od organizzazione che agisca per loro conto o sotto la loro direzione. 4 La SECO autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 procedendo secondo l’articolo 16 OBDI6, purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo e l’intercettazione di Internet e del traffico telefonico.

6 RS 946.202.1

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Sezione 3: Restrizioni al finanziamento e alle partecipazioni

Art. 6 Obbligo di autorizzazione per partecipazioni

1 Le imprese che intendono concludere accordi con persone od organizzazioni

iraniane riguardo all’acquisizione di partecipazioni o alla costituzione di joint ventu- re necessitano di un’autorizzazione se: a. operano nell’estrazione dell’uranio; o b. sviluppano o fabbricano i seguenti beni, tecnologie o software:

1. materiali nucleari di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 10 dicembre

20047 sull’energia nucleare,

2. beni, tecnologie e software di cui all’allegato 2 parte 1 OBDI8,

3. beni, tecnologie e software di cui all’allegato 2 n.2.

2 Le imprese di cui al capoverso 1 devono richiedere un’autorizzazione prima di

accettare prestiti o crediti da parte di persone od organizzazioni iraniane. 3 La SECO rilascia un’autorizzazione se le attività sono conciliabili con il JCPOA9.

4 Se la risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza dell’ONU del 20 luglio 201510 lo prevede, la SECO chiede il parere del Consiglio di sicurezza dell’ONU o della Commissione congiunta del JCPOA.

Sezione 4: Blocco di valori patrimoniali e divieto di metterli a disposizione

Art. 7 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui agli allegati 5, 6 e 7.

2 È vietato:

a. trasferire averi o mettere a disposizione in altro modo, direttamente o indi- rettamente, averi e risorse economiche alle persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni di cui al capoverso 1;

7 RS 732.11 8 RS 946.202.1. Il contenuto dell’allegato 2 OBDI è disponibile al seguente indirizzo Internet: ww.seco.admin.ch (> Temi > Politica economica esterna > Controlli delle espor- tazioni> Prodotti industrali > Legge e elenchi dei beni). 9 Il testo del piano d’azione congiunto globale è contenuto nell’allegato A della risoluzione dell’ONU 2231 (2015). I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono consultabili in francese e in inglese al seguente indirizzo Internet: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions 10 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono consultabili in francese e in inglese al seguente indirizzo Internet: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions

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b. prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati finanziari alle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui al capoverso 1.

3 La SECO può in via eccezionale autorizzare prelievi da conti bloccati, trasfe-

rimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. rispettare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale; d. adempiere agli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari iraniane; oppure e. attuare il JCPOA11; f. tutelare interessi svizzeri. 4 La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 3 d’intesa con gli uffici compe- tenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e, se del caso, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Art. 8 Obbligo di dichiarazione per i valori patrimoniali bloccati 1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’appli- cazione del blocco di cui all’articolo 7 capoverso 1 li dichiarano senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche.

Sezione 5: Ulteriori restrizioni

Art. 9 Divieti concernenti gli aeromobili cargo iraniani 1 È vietato fornire servizi tecnici o di manutenzione ad aeromobili cargo di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto di persone od organizzazioni iraniane se il fornitore di prestazioni presume o sa che l’aeromobile cargo trasporta merci la cui fornitura, vendita, esportazione o transito sono vietati secondo la presente ordinanza. 2 Il divieto di cui al capoverso 1 si applica finché il carico non sia stato esaminato e, se necessario, sequestrato o smaltito.

11 Il testo del piano d’azione congiunto globale è contenuto nell’allegato A della risoluzione dell’ONU 2231 (2015). I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono consultabili in francese e in inglese al seguente indirizzo Internet: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions

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3 Il capoverso 1 non si applica ove la fornitura di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o per motivi di sicurezza. 4 Qualsiasi sequestro e smaltimento può essere effettuato a spese dell’importatore o di qualunque altra persona od organizzazione responsabile del tentativo di fornitura, vendita, esportazione o transito illeciti.

Art. 10 Divieto di ingresso e di transito 1 L’ingresso in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui agli allegati 5 e 6. 2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 5 in conformità alle decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

3 La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 6:

a. per comprovati motivi umanitari; b. per consentire la partecipazione a congressi di organismi internazionali o a un dialogo politico concernente l’Iran; o c. per tutelare interessi svizzeri.

Art. 11 Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra tali crediti e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita od ostacolata da misure previste dalla presen- te ordinanza, dall’ordinanza del 19 gennaio 201112 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran o dall’ordinanza del 14 febbraio 200713 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran: a. persone od organizzazioni iraniane; b. persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui agli allegati 5, 6 e 7; c. persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano su incarico o a favore di persone od organizzazioni di cui alla lettera a o b.

Sezione 6: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 12 Controllo ed esecuzione

1 La SECO è responsabile dell’esecuzione degli articoli 2−9 e 11.

2 Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle doga- ne.

12 RU 2011 383, 2012 3869, 2013 255 955 2155 3285 5499, 2014 3055 3365 4697, 2015 1369 2727 2843 13 RU 2007 403, 2008 1821 4101, 2010 2879 3569

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3 La SEM è responsabile dell’esecuzione dell’articolo 10.

4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, quali la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 13 Disposizioni penali 1 Chiunque violi gli articoli 2−7 o 9−11 della presente ordinanza è punito confor- memente all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque violi l’articolo 8 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può disporre sequestri o confische.

Sezione 7: Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 14 Pubblicazione I contenuti degli allegati 5–7 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 19 gennaio 201114 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è abrogata.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 17 gennaio 2016 alle ore 12.0015.

11 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

14 RU 2011 383, 2012 3869, 2013 255 955 2155 3285 5499, 2014 3055 3365 4697, 2015 1369 2727 2843 15 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)

Beni, tecnologie e software che rientrano nell’ambito d’applicazione dei divieti di cui all’articolo 2

Beni, tecnologie e software

1. Sistemi completi di razzi e aeromobili senza pilota, compresi sottosistemi

completi.

2. Beni giusta l’allegato 2, 2a parte OBDI 16 dal numero di controllo delle

esportazioni codice 101–199. 3. Tutti i beni rimanenti che possono essere impiegati in relazione con sistemi di razzi e con aeromobili senza pilota, giusta il punto 3, e quelli contemplati dall’allegato 2, 2a parte OBDI, dall’allegato 3 OBDI e dall’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 199817 concernente il materiale bellico (OMB).

16 RS 946.202.1 17 RS 514.511

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Allegato 2 (art. 3 cpv. 1)

Beni, tecnologie e software che rientrano nell’ambito d’applicazione dei divieti di cui all’articolo 3

1. Beni, tecnologie e software

1. Materiali nucleari di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 10 dicembre 200418 sull’energia nucleare.

2. Beni, tecnologie e software di cui all’allegato 2 parte 1 OBDI19.

3. Beni, tecnologie e software di cui all’allegato 2 OBDI dal numero di con-

trollo delle esportazioni codice 201-299.

2. Altri beni

Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

A0. Materiali nucleari, impianti e apparecchiature II.A0.001 Lampade a catodo cavo, come segue: a) lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo; b) lampade a catodo cavo all’uranio. II.A0.002 Isolatori di Faraday nell’intervallo di lunghezze d’onda

500 nm–650 nm.

II.A0.003 Reticoli ottici nell’intervallo di lunghezze d’onda

500 nm–650 nm.

II.A0.004 Fibre ottiche nell’intervallo di lunghezze d’onda 500 nm–

650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell’intervallo di

lunghezze d’onda 500 nm–650 nm e con un diametro dell’anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm. II.A0.005 Componenti di contenitori di reattori nucleari e 0A001 apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

1. dispositivi di tenuta;

2. componenti interni;

3. apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare.

18 RS 732.11 19 RS 946.202.1

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A0.006 Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, 0A001j l’identificazione o la quantificazione di materiali 1A004c radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001j o 1A004c. II.A0.007 Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in 0B001c6 acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L 2A226 Nota: questa voce non comprende le valvole definite in 0B001c6 e 2A226. II.A0.008 Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005e, 0B001g5 costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione 6A005e termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20°C (ad es. silicio fuso o zaffiro). Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso. II.A0.009 Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005e2, 0B001g costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione 6A005e2 termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20°C (ad es. silicio fuso). II.A0.010 Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di 2B350 nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350h1. II.A0.011 Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002f2 o 0B002f2 2B231, come segue: 2B231 pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a

400 l/s.

Pompe a vuoto rotative di tipo «roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h. Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto. II.A0.012 Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e 0B006 il trasporto di sostanze radioattive (celle calde). II.A0.013 «Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto 0C001 forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. O RU 2016

Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A0.014 Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT. II.A0.015 «Camere a guanti» (glove boxes) appositamente 0B006 progettate per isotopi radioattivi, fonti radioattive o radio- nuclidi. Nota tecnica: sono definite «camere a guanti» le apparec- chiature che proteggono gli utilizzatori da vapori, particel- le o radiazioni pericolose provenienti da materiali all’interno dell’apparecchiatura manipolati o trattati da una persona all’esterno dell’apparecchiatura per mezzo di manipolatori o guanti integrati nell’apparecchiatura. II.A0.016 Sistemi di monitoraggio di gas tossico progettati per un 0A001 funzionamento continuo e il rilevamento del solfuro di 0B001c idrogeno e relativi rilevatori appositamente progettati. II.A0.017 Rilevatori di fughe di elio. 0A001 0B001c A1. Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine» II.A1.001 Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %. II.A1.002 Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782- 41-4), con una purezza almeno del 95 %. II.A1.003 Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali: a) copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento; b) poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato; c) elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso

30 % o più di fluoro combinato;

d) policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®); e) fluoroelastomeri (es. Viton ®, Tecnoflon ®); f) politetrafluoroetilene (PTFE).

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A1.004 Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di 1A004c radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali. Nota: questa voce non comprende i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004c. II.A1.005 Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa 1B225 in uscita superiore a 100 g/h di fluoro. Nota: questa voce non comprende le celle elettrolitiche definite in 1B225. II.A1.006 Catalizzatori, diversi da quelli vietati da 1A225, 1B231 contenenti platino, palladio o rodio, utilizzabili per 1A225 favorire la reazione di scambio dell’isotopo idrogeno tra l’idrogeno e l’acqua per il recupero del trizio dall’acqua pesante o per la produzione di acqua pesante. II.A1.007 Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002b4 1C002b4 o 1C202a, in forma grezza o semilavorata, 1C202a aventi una delle caratteristiche seguenti: a) con una resistenza massima a trazione uguale o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C); o b) con una resistenza a trazione pari o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C). II.A1.008 Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una 1C003a permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A1.009 «Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali 1C010a preimpregnati, come segue: 1C010b SI VEDA ANCHE VOCE II.A1.1019.a 1C210a a) «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio o 1C210b aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. «modulo specifico» superiore a 10 × 106 m, o

2. «carico di rottura specifico» superiore a 17 × 104 m;

b) «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. «modulo specifico» superiore a 3.18 × 106 m, o

2. «carico di rottura specifico» superiore a 76.2 ×

103 m;

c) «filati», «fasci di fibre» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (già materiali preimpregnati), costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in II.A1.010a o b. Nota: questa voce non comprende i «materiali fibrosi o filamentosi» definiti in 1C010a, 1C010b, 1C210a e 1C210b. II.A1.010 Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), 1C010e fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o 1C210 «preformati di fibre di carbonio», come segue: a) costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in II.A1.009; b) «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010a, 1C010b o 1C010c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm; c) preimpregnati specificati in 1C010a, 1C010b o 1C010c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160°C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa. Nota: questa voce con comprende i «materiali fibrosi o filamentosi» definiti alla voce 1C010e.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A1.011 Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di 1C107 silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107. II.A1.012 Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a

2050 MPa, a 293 K (20°C).

Nota tecnica: l’acciaio sopra richiamato comprende l’acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico. II.A1.013 Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di 1C226 tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti: a) in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm; e b) una massa maggiore di 5 kg. Nota: questa voce non comprende il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226. II.A1.014 Polveri elementari di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno

20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria

inferiore a 200 μm. II.A1.015 Tributilfosfato (TBP) puro [CAS n. 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %. II.A1.016 Acciai Maraging, diversi da quelli vietati da 1C116, 1C216 o II.A1.012. Nota tecnica: gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l’uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A1.017 Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue: a) tungsteno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a

500 micrometri contenenti il 97 % o più in peso di

tungsteno; b) molibdeno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a

500 micrometri contenenti il 97 % o più in peso di

molibdeno; c) materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226 o II.A1.013, composti dai seguenti materiali:

1. tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più

di tungsteno,

2. tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso

80 % o più di tungsteno, o

3. tungsteno infiltrato con argento, contenente in peso

80 % o più di tungsteno.

II.A1.018 Leghe magnetiche tenere aventi la seguente composizione chimica: a) contenuto di ferro tra 30 % e 60 %; e b) contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %. II.A1.019 «Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, non vietati dall’allegato 1 o dall’allegato 2 (n. II.A1.009 o II.A1.010) del presente regolamento o non specificati nell’allegato 2 dell’OBDI, come segue: a) «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio; Nota: II.A1.019a non comprende i tessuti. b) «filati», «fasci di fibre» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente costituiti da «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio; c) «filati», «fasci di fibre» o «nastri continui di poliacrilonitrile (PAN).

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A1.020 Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle 1C116 1C216 caratteristiche seguenti: a) acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 200 MPa a 293K (20 °C); o b) acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto. Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico. Nota tecnica: l’«acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto» ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l’aggiunta di azoto. II.A1.021 Materiale composito carbonio-carbonio. 1A002b1 II.A1.022 Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, 1C002c1a in peso, il 60 % o più di nichel. II.A1.023 Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura 1C002b3 uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C). Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico. II.A1.024 Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi, 1C111 come segue: a) diisocianato di toluene (TDI); b) diisocianato di metilendifenile (MDI); c) diisocianato di isoforone (IPDI); d) perclorato di sodio; e) xilidina; f) polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE); g) etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE). Nota tecnica: questa voce si riferisce alle sostanze pure e a qualsiasi miscela composta per almeno il 50 % da una delle sostanze chimiche di cui sopra.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A1.025 ‹Sostanze lubrificanti› contenenti come ingredienti 1C006 principali uno dei composti o sostanze seguenti: a) Perfluoroalchiletere, (CAS 60164-51-4); b) Perfluoropolialchiletere, PFPE, (CAS 6991-67-9). Per ‹sostanze lubrificanti› si intendono oli e fluidi. II.A1.026 Leghe berillio-rame o rame-berillio in lamiere, fogli, 1C002b strisce o barre laminate, comprendenti rame, quale elemento principale in peso, e altri elementi tra cui il berillio (meno del 2 % in peso). A2. Lavorazione dei materiali II.A2.001 Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro 2B116 componenti, diversi da quelli specificati in 2B116: a) sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un’accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a ‹tavola vuota›; b) controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con «larghezza di banda in tempo reale» superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a; c) dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a ‹tavola vuota›, e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a; d) strutture di supporto del pezzo da collaudare e unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a

50 kN, misurata a ‹tavola vuota›, e utilizzabili nei

sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a. Nota tecnica: per ‹tavola vuota› si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A2.002 Macchine utensili e componenti e dispositivi di controllo 2B201b numerico per macchine utensili, come segue: 2B001c a) Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari; Nota: questa voce non comprende le macchine utensili di rettifica definite in 2B201b e 2B001c. b) Componenti e dispositivi di controllo numerico, appositamente progettati per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in a. II.A2.003 Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, 2B119 come segue: a) macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi

aventi massa superiore a 3 kg

2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a

velocità superiore a 12 500 rpm

3. che siano in grado di effettuare correzioni di

equilibratura su due o più piani, e

4. che siano in grado di realizzare l’equilibratura sino a

uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante; b) teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a. Nota tecnica: le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A2.004 Manipolatori a distanza che possono essere usati per 2B225 azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti: a) capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3 m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete); o b) capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete). II.A2.006 Forni in grado di funzionare a temperature superiori a 2B226

400 °C, come segue: 2B227

a) forni di ossidazione; b) forni per trattamento termico in atmosfera controllata. Nota: in questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale. II.A2.007 «Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti: a) elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da «materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio UF6»; e b) aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. fondo scala inferiore a 200 kPa e «accuratezza»

migliore di ± 1 % (fondo scala); o

2. fondo scala di 200 kPa o superiore e «accuratezza»

migliore di 2 kPa.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A2.008 Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne 2B350e pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di uno qualunque dei materiali seguenti: SI VEDA ANCHE VOCE II.A2.014

1. acciaio inossidabile.

Nota: per l’acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce II.A2.014.a II.A2.009 Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli 2B350d specificati alla voce 2B350d, quali: SI VEDA ANCHE VOCE II.A2.015 scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2 ; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono fatte di uno dei materiali seguenti:

1. acciaio inossidabile.

Nota 1: per l’acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce II.A2.015a. Nota 2: questa voce non comprende i radiatori per veicoli. Nota tecnica: i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A2.010 Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse 2B350d da quelle specificate in 2B350i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3 o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3 (alla temperatura standard di 273 K (0°C) e pressioni di 101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di uno dei seguenti materiali: SI VEDA ANCHE VOCE II.A2.016.

1. acciaio inossidabile.

Nota: per l’acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce II.A2.016a. Nota tecnica: i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. II.A2.011 Separatori centrifughi, in grado di effettuare una 2B352c separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

1. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e

20 % di cromo;

2. fluoropolimeri;

3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o

rivestiti in vetro);

4. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di

nichelio;

5. tantalio o leghe di tantalio;

6. titanio o leghe di titanio; o

7. zirconio o leghe di zirconio.

Nota: questa voce non comprende i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352c.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A2.012 Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio 2B352d contenenti più del 40 % in peso di nichelio. Nota: questa voce non comprende i filtri definiti alla voce 2B352d. II.A2.013 Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione da 2B009, 2B109 o 2B209, con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN e componenti appositamente progettati per dette macchine. Nota tecnica: ai fini di II.A2.013 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano le funzioni di tornitura in lastra e di fluotornitura. II.A2.014 Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, 2B350e colonne pulsate e contattori centrifughi); distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono: SI VEDA ANCHE VOCE II.A2.008. a) fatte di uno dei seguenti materiali:

1. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e

20 % di cromo,

2. fluoropolimeri,

3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o

rivestiti in vetro),

4. grafite o ‹carbonio grafite›,

5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di

nichelio,

6. tantalio o leghe di tantalio,

7. titanio o leghe di titanio, o

8. zirconio o leghe di zirconio; o

b) fatte di acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.014a Nota tecnica: il ‹carbonio grafite› è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8 % di grafite.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A2.015 Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli 2B350d specificati alla voce 2B350d, quali: SI VEDA ANCHE VOCE II.A2.009. Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2 ; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono: a) fatte di uno dei seguenti materiali:

1. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e

20 % di cromo,

2. fluoropolimeri,

3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o

rivestiti in vetro),

4. grafite o ‹carbonio grafite›,

5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di

nichelio,

6. tantalio o leghe di tantalio,

7. titanio o leghe di titanio,

8. zirconio o leghe di zirconio,

9. carburo di silicio, o

10. carburo di titanio; o

b) fatta di acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.015a. Nota: questa voce non comprende i radiatori per veicoli. Nota tecnica: i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A2.016 Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse 2B350i da quelle specificate in 2B350i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3 /ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3 /ora (alla temperatura standard di 273 K (0°C) e pressioni di

101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli

involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono: SI VEDA ANCHE VOCE II.A2.010. a) fatte di uno dei seguenti materiali:

1. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e

20 % di cromo,

2. materiali ceramici,

3. ferrosilicio,

4. fluoropolimeri,

5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o

rivestiti in vetro),

6. grafite o ‹carbonio grafite›,

7. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di

nichelio,

8. tantalio o leghe di tantalio,

9. titanio o leghe di titanio,

10.zirconio o leghe di zirconio, 11.zirconio o leghe di zirconio, o 12.leghe di alluminio; o b) fatte di acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.016a. Nota tecnica: i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A2.017 Macchine a scarica elettrica (EDM) per l’asportazione o 2B001d il taglio di metalli, ceramiche o materiali «compositi», come segue, e i relativi elettrodi appositamente progettati. a) Macchine a scarica elettrica con elettrodo in grafite, o a tuffo; b) Macchine a scarica elettrica con elettrodo a filo. Nota: Le macchine a scarica elettrica sono più conosciute come macchine per elettroerosione (EDM) a filo o a tuffo. II.A2.018 Macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a 2B006a calcolatore o con «controllo numerico», o macchine di 2B206a controllo dimensionale, aventi un errore di indicazione massimo tridimensionale (volumetrico) tollerato (MPPE) in un punto qualunque della gamma di funzionamento della macchina (ossia tra la lunghezza degli assi) uguale o minore (migliore) di (3 + L/1 000) μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri), misurata in base alla norma ISO 10360-2 (2001), e relative sonde di misura. II.A2.019 Saldatrici a fascio elettronico con controllo computerizzo 2B001e1b o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati. II.A2.020 Saldatrici e tagliatrici laser con controllo computerizzo o 2B001e1c digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati. II.A2.021 Tagliatrici al plasma con controllo computerizzo o 2B001e1 digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati. II.A2.022 Dispositivi di monitoraggio delle vibrazioni apposita- 2B116 mente progettati per rotori o attrezzature e macchinari rotanti, capaci di misurare le frequenze nell’intervallo 600–2000 Hz. II.A2.023 Pompe per vuoto ad anello liquido, e i relativi componenti 2B231 appositamente progettati. 2B350i

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II.A2.024 Pompe per vuoto rotative, e i relativi componenti 2B231 appositamente progettati. 2B235i Nota 1: II.A2.024 non concerne le pompe per vuoto 0B002f rotative che sono appositamente progettate per altre apparecchiature. Nota 2: la condizione di esportabilità delle pompe per vuoto rotative che sono appositamente progettate per altre apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità della relativa apparecchiatura. II.A2.025 Filtri dell’aria, come sotto indicato, che presentano una o 2B352d più dimensioni fisiche superiori a 1000 mm: a) filtri antiparticolato ad elevata efficienza (HEPA); b) filtri dell’aria a bassissima penetrazione (ULPA). Nota: II.A2.025 non concerne i filtri dell’aria appositamente progettati per le apparecchiature mediche. A3. Materiali elettronici II.A3.001 Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi 3A227 le due caratteristiche seguenti: a) in grado di erogare costantemente, per un periodo di

8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con

potenza di uscita uguale o superiore a 5kW con o senza sweeping, e b) stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore. Nota: questa voce non comprende gli alimentatori definiti alle voci 0B001j5 e 3A227. II.A3.002 Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle 3A233 voci 3A233 o 0B002g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni: a) spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS); b) spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS) c) spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS) d) spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o

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rivestita con «materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF 6 )»; e) spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con

acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (–80 °C), o

2. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con

«materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF 6 )»; f) spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi. II.A3.003 Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l’analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale. II.A3.004 Variatori di frequenza o generatori diversi da quelli 3A225 specificati in 0B001 o 3A225, aventi tutte le 0B001b13 caratteristiche seguenti, nonché loro componenti e software appositamente progettati: a) uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W; b) in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2000 Hz, e c) controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,1 %. Nota tecnica: i variatori di frequenza in II.A3.003 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori. A6. Sensori e laser II.A6.001 Barre di granato di ittrio (YAG). II.A6.002 Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli 6A002 specificati in 6A002 e 6A004b, come segue: 6A004b apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d’onda 9 000 nm – 17 000 nm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A6.003 Correttori del fronte d’onda da usare con un raggio laser 6A003 di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi. Nota: questa voce non comprende gli specchi definiti alle voci 6A004a, 6A005e e 6A005f. II.A6.004 «Laser» ad argon ionizzato aventi un’energia di uscita 6A005a6 pari o superiore a 5 W. 6A205a Nota: questa voce non comprende i ‹laser› ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001g5, 6A005 e 6A205a.. II.A6.005 «Laser» a semiconduttore e relativi componenti, come 6A005b segue: a) «laser» a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100; b) cortine di «laser» a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W. Note:

1. i «laser» a semiconduttore vengono chiamati

comunemente diodi «laser».

2. Questa voce con comprende i «laser» definiti alle voci

0B001g5, 0B001h6 e 6A005b.

3. Questa voce non comprende i diodi «laser» con

lunghezza d’onda compresa nella gamma

1200 nm–2000 nm.

II.A6.006 «Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di «laser» 6A005b a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra

9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di «laser» a

semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda. Note:

1. i «laser» a semiconduttore vengono chiamati

comunemente diodi «laser».

2. Questa voce con comprende i «laser» a semiconduttore

definiti alle voci 0B001h6 e 6A005b.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A6.007 «Laser» «accordabili» allo stato solido e loro 6A005c1 componenti appositamente progettati, come segue: a) laser in titanio-zaffiro; b) laser in alessandrite. Nota: questa voce non comprende i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001g5, 0B001h6 e 6A005c1. II.A6.008 «Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, 6A005c2 con lunghezza di onda di uscita superiore a 1000 nm ma non superiore a 1100 nm ed energia di uscita superiore a

10 J per impulso.

Nota: questa voce non comprende i ‹laser› (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005c2b.

II.A6.009 Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue: 6A203b4c a) tubi per l’immagine e dispositivi per l’immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza pari o superiore a 1 kHz; b) componenti a frequenza di ripetizione; c) celle di Pockels. II.A6.010 Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro 6A203c lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203c, appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 × 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale. Nota tecnica: il termine Gy (Silicio) si riferisce all’energia in Joule per kg assorbita da un campione non schermato di silicio esposto a radiazioni ionizzanti.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A6.011 Oscillatori e amplificatori laser ad impulsi a coloranti 6A205c accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. lunghezza d’onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

2. potenza di uscita media superiore a 10 W ma non

superiore a 30 W;

3. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e

4. larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

Note:

1. Questa voce non comprende gli oscillatori monomodo.

2. Questa voce non comprende gli amplificatori e

oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205c, 0B001g5 e 6A005. II.A6.012 «Laser» ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le 6A205d caratteristiche seguenti:

1. lunghezza d’onda compresa tra 9 000 nm e 11 000 nm;

2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

3. potenza di uscita media superiore a 100 W ma non

superiore a 500 W; e

4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

Nota: questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205d, 0B001h6. e 6A005d. II.A6.013 «Laser» a vapore di rame aventi le due caratteristiche 6A005b seguenti:

1. lunghezza d’onda compresa tra 500 e 600 nm; e

2. potenza di uscita media superiore a 15W.

II.A6.014 «Laser» ad impulsi a monossido di carbonio aventi tutte le caratteristiche seguenti

1. lunghezza d’onda compresa tra 5000 e 6000 nm;

2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

3. potenza di uscita media superiore a 100 W; e

4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

Nota: questa voce non sottopone ad autorizzazione i laser industriali a monossido di carbonio di potenza superiore (normalmente di 1-5 kW) utilizzati in applicazioni quali il

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

taglio e la saldatura, poiché questi tipi di laser sono a onda continua o pulsati con una larghezza di impulso superiore a 200 ns. II.A6.015 ‹Sensori di vuoto e pressione›, azionati a energia elettrica 0B001b e con un’accuratezza di misurazione del 5 % o meno (più accurati). ‹Sensori di vuoto e pressione› includono i vacuometri Pirani, Penning e i manometri capacitivi. II.A6.016 Microscopi e relativi apparecchiature e rilevatori, come 6B segue: a) microscopi elettronici a scansione; b) microscopi Auger a scansione; c) microscopi elettronici a trasmissione; d) microscopi a forza atomica; e) microscopi a scansione di forza; f) attrezzature e rilevatori, appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alla voce II.A6.013 da a) a e), che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di anali dei materiali:

1. spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS),

2. spettroscopia a dispersione a raggi X (EDX, EDS),

o

3. spettroscopia elettronica per analisi chimiche

(ESCA). A7. Materiale avionico e di navigazione II.A7.001 Sistemi di navigazione inerziale e loro componenti 7A003 appositamente progettati, come segue: 7A103 I. Sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su «aeromobili civili» dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato partecipante all’intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente proget- tati, come segue: a) sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vinco- lati) e apparecchiature inerziali progettati per «ae- romobili», veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o «veicoli spaziali» per l’assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente proget- tati:

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

1. errore di navigazione (solo inerziale) dopo un

normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora «errore circolare probabile» (CEP) o inferio- re (migliore), o

2. specificati per funzionare a livelli di accelerazio-

ne lineare superiori a 10 g; b) sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di «navigazione con riferimenti a basi di dati» («DBRN») per l’assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una accura- tezza di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un «errore circolare probabile» (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o «DBRN» per un massimo di quattro minuti; c) apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1. progettati per avere una accuratezza di

puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a

45 gradi di latitudine, o

2. progettati per avere un livello di shock non

operativo di almeno 900 g con durata di almeno

1 millisecondo.

Nota: i parametri di cui ai punti I.a e I.b sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:

1. vibrazione casuale di ingresso con una grandezza

globale di 7,7 g valore efficace nella prima mezz’ora e una durata di collaudo totale di un’ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti: a) valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1000 Hz; e b) attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1000 e

2000 Hz

2. rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a

+2,62 radianti/s (150 gradi/s); oppure

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

3. conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di

cui ai precedenti punti 1 o 2. Note tecniche:

1. I.b si riferisce a sistemi in cui i sistemi di

navigazione inerziale e altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un’unità singola per assicurare migliori prestazioni.

2. «Errore circolare probabile» (CEP): in una

distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50% delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50% delle probabilità di essere situati. II. Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a

45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente

progettati. III. Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello. II.A7.002 Accelerometri contenenti un trasduttore piezoelettrico in 7A001 ceramica, con una sensibilità di 1000 mV/g o superiore. A9. Materiale aerospaziale e propulsione II.A9.001 Bulloni esplosivi. II.A9.002 ‹Celle di carico› capaci di misurare la propulsione del 9B117 motore a reazione di capacità superiore a 30 kN. Nota tecnica: per ‹celle di carico› si intendono dispositivi e trasduttori per la misurazione di forza sia di tensione che di compressione. Nota: la voce II.A9.002 non concerne le attrezzature, i dispositivi o trasduttori, appositamente progettati per la misurazione del peso di automezzi, ad esempio le pese a ponte.

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Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.A9.003 Le turbine a gas per la produzione di energia elettrica, i 9A001 relativi componenti e attrezzature, come segue: 9A002 a) Turbine a gas appositamente progettate per la 9A003 produzione di energia elettrica, con una potenza superiore a 200 MW; 9B001 b) Palette, statori, camere di combustione e ugelli di 9B003 iniezione di combustibile, appositamente progettati 9B004 per le turbine a gas che producono energia elettrica indicate alla voce II.A9.003a; c) Apparecchiature appositamente progettate per lo «sviluppo» e la «produzione» di turbine a gas per la produzione di energia elettrica specificate in II.A9.003a.

C. Altre tecnologie e software Numero Designazione Numero di dell’UE riferimento nell’allegato 2 OBDI

II.B.001 Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzo dei beni elencati in questo allegato.

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Allegato 3 (art. 4 cpv. 2)

Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna

1 Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato 1 OMB 20 e

nell’allegato 3 OBDI21.

2 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per

la lotta antincendio:

2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati

a fini antisommossa;

2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al

fine di respingere gli assalti;

2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate;

2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasfe-

rimento di prigionieri e/o detenuti;

2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barrie-

re mobili;

2.6 componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente progettate

a fini antisommossa.

3 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate

dall’allegato 1 OMB e dall’allegato 3 OBDI:

3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplo-

sioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di inne- sco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate. Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.

3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:

a. amatolo; b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto); c. nitroglicolo; d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN); e. cloruro di picrile; f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

4 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13

dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:

20 RS 514.511 21 RS 946.202.1. L’allegato 3 OBDI può essere consultato sul seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch (>Temi > Politica economica esterna > Controlli delle esportazioni > Prodotti industriali > Leggi ed elenchi dei beni).

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. O RU 2016

4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli

attacchi all’arma bianca;

4.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti anti-

sommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

5 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli

menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi in- formatici appositamente progettati.

6 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termi-

che e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.

7 Filo spinato a lame di rasoio.

8 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza

superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.

9 Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:

9.1 forche e ghigliottine;

9.2 sedie elettriche;

9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione

di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;

9.4 sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di

esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.

10 Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani

mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto supe- riore a 10 000 V.

11 Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:

11.1 sedie e tavoli di contenzione. Sono escluse le sedie di contenzione per

disabili;

11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali. Sono escluse le manette

aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presentano modifiche at- te a causare dolore o sofferenze fisiche;

11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.

12 Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui

manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e stordi- tori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzio- nati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI. Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa. 13 Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. O RU 2016

13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante som-

ministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non men- zionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI. Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa;

13.2 vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);

13.3 oleoresine di Capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).

14 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui

al presente elenco.

15 Tecnologie specifiche destinate allo sviluppo, alla fabbricazione e

all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. O RU 2016

Allegato 4 (art. 5 cpv. 1)

Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza

1. Elenco delle apparecchiature

– apparecchiature per l’ispezione approfondita di pacchetti; – apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intel- ligence per la conservazione dei dati; – apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze; – apparecchiature per interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari; – apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici; – apparecchiature per riconoscimento/trattamento vocale; – apparecchiature per intercettazione e controllo di: IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identità utente mobi- le internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun disposi- tivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS. MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile. Numero unico per l’identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono at- tribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l’abbonato. IMEI (International Mobile Equipment Identity): identificatore inter- nazionale apparecchiature mobili). Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN- e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN. TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete. – apparecchiature per intercettazione e controllo tattici SMS (Short Message System: servizio di messaggi brevi), GSM (Global System for Mobile Communications: sistema mondiale di comunicazioni mobili, GPS (Global Positioning System: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS

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(General Package Radio Service: sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System: sistema universale di comunicazioni mobili), CDMA (Code Division Multiple Access: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (Public Switch Telephone Networks: rete telefonica pubblica commutata); – apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (Di- namyc Host Configuration Protocol: protocollo di configurazione dinamica tramite host), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol: protocollo semplice per il trasferimento di posta) und GTP (GPRS Tunneling Protocol: protocol- lo di tunneling per il GPRS); – apparecchiature per riconoscimento e analisi morfologici; – apparecchiature telecomandate per indagini forensi; – apparecchiature per motori di trattamento semantico; – apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA; – apparecchiature per l’intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard

2. «Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione»

delle apparecchiature di cui al numero 1

3. «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione»

delle apparecchiature di cui al numero 1 Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari». Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

4. Eccezioni

Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3: a) software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono general- mente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restri- zioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. O RU 2016

1. in contanti,

2. per corrispondenza,

3. per transazione elettronica, o

4. su ordinazione telefonica; o

b) software che sono di pubblico dominio.

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Allegato 522 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 2, 11 lett. b)

Persone fisiche interessate dalle sanzioni finanziarie e dal divieto di ingresso e di transito nonché imprese e organizzazioni interessate dalle sanzioni finanziarie

22 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni/Embarghi

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. O RU 2016

Allegato 623 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 3, 11 lett. b)

Persone fisiche interessate dalle sanzioni finanziarie e dal divieto di ingresso e di transito nonché imprese e organizzazioni interessate dalle sanzioni finanziarie

23 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni/Embarghi

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. O RU 2016

Allegato 724 (art. 7 cpv. 1 e 11 lett. b)

Persone fisiche interessate dalle sanzioni finanziarie

24 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni/Embarghi

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