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AS 2016 659

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Modifica del 29 febbraio 2016

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato2 dell’ordinanza del 28 giugno 20063 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2016 alle ore 18.004.

29 febbraio 2016 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.116.9 4 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2016-0501 659

Provvedimenti nei confronti della Bielorussia. O RU 2016

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