AS 2016 671
Ordinanza sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
Ordinanza sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
del 4 marzo 2016
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 2 ottobre 20002 che istituisce provvedimenti
nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
Art. 7 Recepimento automatico di liste di persone, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni Le liste delle persone fisiche e giuridiche, persone, gruppi o organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 2), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato 2 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
2016-0342 671
Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
Allegato 2 (art. 1 cpv. 1 e 3, 3 cpv. 1 e 2, 4a cpv.1 e 7)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; persone giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni finanziarie e al divieto di fornire armamenti
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite3. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite4.
2. Ordinanza del 7 agosto 19905 che istituisce misure economiche nei
confronti della Repubblica dell’Iraq
Art. 2 cpv. 2 2 Le persone fisiche, imprese o enti interessati dalle misure menzionate nel capo- verso 1 sono elencati nell’allegato.
Art. 5a Recepimento automatico di liste di persone, imprese o enti soggetti alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese o enti, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubbli- cazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
3 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > ISIL (Da’esh) & Al-Qaida Sanctions Committee > Sanctions List Materials, sowie www.un.org/en/sc > Subsidiary Organs > Sanctions > 1988 Sanctions Committee > Sanctions List Materials. 4 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 5 RS 946.206
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Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
Allegato (art. 2 cpv. 2 e 5a)
Persone fisiche, imprese o enti soggetti alle sanzioni finanziarie
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese ed enti indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite6. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite7.
3. Ordinanza del 21 dicembre 20058 concernente le misure contro
determinate persone in relazione all’attentato a Rafik Hariri
Titolo prima dell’art. 6a Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore
Art. 6a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche e giuridiche soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche e giuridiche, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubbli- cazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
6 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1518 Sanctions Committee (Iraq) > Sanctions List Materials. 7 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 8 RS 946.231.10
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Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
Allegato (art. 1 cpv. 1, 3 cpv. 1 e 6a)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; persone giuridiche soggette alle sanzioni finanziarie
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche indi- cate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite9. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite10.
4. Ordinanza del 22 giugno 200511 che istituisce provvedimenti nei
confronti della Repubblica democratica del Congo
Titolo prima dell’art. 7a Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore
Art. 7a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamen- te. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
9 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1636 Sanctions Committee. 10 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 11 RS 946.231.12
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Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
Allegato (art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 7a)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite12. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite13.
5. Ordinanza del 19 gennaio 200514 che istituisce provvedimenti nei
confronti della Costa d’Avorio
Titolo prima dell’art. 7a Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore
Art. 7a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamen- te. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
12 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > The Democratic Republic of Congo Sanctions Committee > Sanc- tions List Materials. 13 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 14 RS 946.231.13
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Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
Allegato (art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 7a)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite15. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite16.
6. Ordinanza del 19 gennaio 200517 che istituisce provvedimenti nei
confronti della Liberia
Allegati 1 e 2 Abrogati
7. Ordinanza del 25 maggio 200518 che istituisce provvedimenti nei
confronti del Sudan
Titolo prima dell’art. 7a Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore
Art. 7a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamen- te. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta
15 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Côte d’Ivoire Sanctions Committee > Sanctions List Materials. 16 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 17 RS 946.231.16 18 RS 946.231.18
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Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Allegato (art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 7a)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite19. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite20.
8. Ordinanza del 14 marzo 201421 che istituisce provvedimenti nei
confronti della Repubblica Centrafricana
Titolo prima dell’art. 8 Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore
Art. 8 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamen- te. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
19 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > The Sudan Sanctions Committee > Sanctions List Materials. 20 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 21 RS 946.231.123.6
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Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
Allegato (art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 8)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite22. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite23.
9. Ordinanza del 25 ottobre 200624 che istituisce provvedimenti nei
confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Titolo prima dell’art. 8a Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore
Art. 8a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 3), sono recepite automatica- mente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato 3 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
22 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > The Central African Republic Sanctions Committee > Sanctions List Materials. 23 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 24 RS 946.231.127.6
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Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
Allegato 3 (art. 3 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 1 lett. a e b, 5b lett. c e 8a)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite25. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite26.
10. Ordinanza del 3 febbraio 201027 che istituisce provvedimenti nei
confronti dell’Eritrea
Titolo prima dell’art. 8a Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore
Art. 8a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamen- te. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
25 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1718 Sanctions Committee (DPRK) > Sanctions List Materials. 26 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 27 RS 946.231.132.9
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Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
Allegato (art. 1 cpv. 3, 3 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 8a)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di fornire armamenti
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite28. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite29.
11. Ordinanza del 1° giugno 201230 che istituisce provvedimenti nei
confronti della Guinea-Bissau
Titolo prima dell’art. 6a Sezione 3: Recepimento automatico di liste, pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 6a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automatica- mente.
Art. 6b Pubblicazione Le voci secondo gli allegati 1 e 2 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
28 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Somalia and Eritrea Sanctions Committee > Sanctions List Mate- rials. 29 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 30 RS 946.231.138.3
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Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
Allegato 1 (art. 1 cpv. 1, 3 cpv. 1 e 2, 6a e 6b)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite31. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite32.
12. Ordinanza dell’11 novembre 201533 che istituisce provvedimenti nei
confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
Titolo prima dell’art. 14 Sezione 7: Recepimento automatico di liste, pubblicazione e disposizioni finali
Art. 14 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 5), sono recepite automatica- mente.
Art. 14a Pubblicazione Le voci secondo gli allegati 5–7 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
31 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Guinea-Bissau Sanctions Committee > Sanctions List Materials. 32 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 33 RS 946.231.143.6
681
Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
Allegato 5 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 2, 11 lett. b, 14 e 14a)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite34. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite35.
13. Ordinanza del 30 marzo 201136 che istituisce provvedimenti nei
confronti della Libia
Titolo prima dell’art. 9a Sezione 3: Recepimento automatico di liste, pubblicazione e disposizioni finali
Art. 9a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegati 2 e 4), sono recepite automati- camente.
Art. 9b Pubblicazione Le voci secondo gli allegati 2–5 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
34 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > 2231 (2015) >
2231 list.
35 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 36 RS 946.231.149.82
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Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
Allegato 2 (art. 2 cpv. 1 lett.a e b, 9a e 9b)
Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite37. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite38.
Allegato 4 (art. 4 cpv.1 e 2, 9a e 9b)
Persone fisiche soggette al divieto di entrata e di transito
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche indicate dal Con- siglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite39. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite40.
37 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Libya Sanctions Committee > Sanctions List Materials. 38 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 39 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Libya Sanctions Committee > Sanctions List Materials. 40 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.
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Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
14. Ordinanza del 13 maggio 200941 che istituisce provvedimenti nei
confronti della Somalia
Titolo prima dell’art. 7a Sezione 3: recepimento automatico di liste ed entrata in vigore
Art. 7a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automatica- mente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Allegato 1 (art. 1 cpv. 3, 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 7a)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite42. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite43.
41 RS 946.231.169.4 42 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Somalia and Eritrea Sanctions Committee > Sanctions List Materi- als. 43 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.
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Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
15. Ordinanza del 12 agosto 201544 che istituisce provvedimenti nei
confronti della Repubblica del Sudan del Sud
Titolo prima dell’art. 8 Sezione 3: recepimento automatico di liste ed entrata in vigore
Art. 8 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamen- te. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Allegato (art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 8)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite45. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite46.
44 RS 946.231.169.9 45 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > South Sudan Sanctions Committee > Sanctions List Materials. 46 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.
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Recepimento automatico delle liste di sanzioni RU 2016
16. Ordinanza del 5 dicembre 201447 che istituisce provvedimenti nei
confronti dello Yemen
Titolo prima dell’art. 7 Sezione 3: recepimento automatico di liste ed entrata in vigore
Art. 7 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni Le liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni, emanate o ag- giornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato compe- tente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite auto- maticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Allegato (art. 1 cpv. 1 lett. a, 1a cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1 e 7)
Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite48. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite49.
47 RS 946.231.179.8 48 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 2140 Sanctions Committee (Yemen) > Sanctions List Materials. 49 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in for- mato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2016 alle ore 18.0050.
4 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
50 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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