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AS 2016 713

Ordinanza sulla formazione continua

Ordinanza sulla formazione continua (OFCo)

del 24 febbraio 2016

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 3, 16 capoverso 2 e 20 della legge del 20 giugno 20141 sulla formazione continua (LFCo), ordina:

Sezione 1: Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua (art. 12 cpv. 3 LFCo)

Art. 1 Organizzazioni della formazione continua 1 Le organizzazioni della formazione continua che possono essere sostenute finan- ziariamente dalla Confederazione ai sensi dell’articolo 12 LFCo devono soddisfare, oltre ai requisiti stabiliti all’articolo 12 capoverso 2 LFCo, le seguenti condizioni: a. occuparsi prevalentemente di questioni riguardanti la formazione continua; b. fornire prestazioni di livello sovraordinato a beneficio della formazione con- tinua. 2 Un’organizzazione della formazione continua è attiva a livello nazionale se è attiva nella Svizzera italiana, tedesca e francese e se le attività che svolge esplicano effetti sovraregionali, segnatamente in più regioni linguistiche.

Art. 2 Prestazioni sostenute

1 Possono essere sostenute con aiuti finanziari le seguenti prestazioni:

a. informazione del pubblico su temi della formazione continua, in particolare misure di sensibilizzazione all’apprendimento permanente; b. prestazioni di coordinamento volte a rafforzare il sistema della formazione continua, in particolare all’interno di reti; c. misure di interesse pubblico preponderante finalizzate a garantire e promuo- vere la qualità e a sviluppare la formazione continua.

RS 419.11 1 RS 419.1

2015-1907 713

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2 Il Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca può proporre al Consiglio federale le priorità tematiche per il periodo di sussidio coperto dal mes- saggio concernente la promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (periodo ERI).

Art. 3 Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari coprono una parte dei costi computabili delle prestazioni di cui all’articolo 2.

2 Sono considerati costi computabili:

a. le spese seguenti direttamente connesse alle prestazioni di cui all’articolo 2:

1. le spese per il personale e per i posti di lavoro,

2. le spese per il materiale;

b. i costi overhead. 3 L’entità degli aiuti finanziari dipende dall’interesse della Confederazione per la prestazione, dalle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dal richiedente e dal credito disponibile.

4 Gli aiuti finanziari sono versati per la durata di un periodo ERI.

Art. 4 Domanda

1 La domanda di concessione di aiuti finanziari deve comprendere:

a. informazioni sul richiedente:

1. comprova dell’adempimento dei criteri di cui all’articolo 12 capo-

verso 2 LFCo e dell’articolo 1 della presente ordinanza,

2. rapporto annuale e conto annuale approvato;

b. informazioni sulla prestazione per la quale è richiesto un aiuto finanziario:

1. descrizione dettagliata della prestazione, basata su misure e obiettivi

ben definiti, realistici e chiaramente quantificabili e indicazione del budget necessario,

2. comprova della necessità.

2 La documentazione relativa alla domanda deve essere presentata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) entro il 30 aprile dell’ultimo anno di un periodo ERI. La richiesta concerne il periodo ERI successivo.

3 La SEFRI fornisce i moduli per la presentazione della domanda. 2

4 Se la SEFRI constata che diverse domande concernono prestazioni identiche o

analoghe, essa le rinvia ai richiedenti sollecitandoli a coordinare tali prestazioni.

2 www.sbfi.admin.ch/formazione-continua

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Art. 5 Decisione e accordo di prestazione 1 La SEFRI decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari, alle condizioni, alla loro durata ed entità, nonché alle modalità di pagamento.

2 Gli aiuti finanziari sono concessi in base ad accordi di prestazione.

Art. 6 Resoconto 1 I beneficiari degli aiuti finanziari presentano alla SEFRI entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti documenti: a. rapporto annuale e conto annuale approvato; b. rapporto sul raggiungimento di obiettivi e traguardi intermedi prestabiliti; c. conteggio delle prestazioni fornite.

2 La SEFRI fornisce i moduli per il resoconto.3

Art. 7 Obbligo di comunicazione 1 I beneficiari degli aiuti finanziari informano tempestivamente la SEFRI di ogni modifica sostanziale relativa alla loro organizzazione e di ogni eventuale rischio che gli obiettivi convenuti non vengano raggiunti. 2 Le proposte su come fornire in altro modo le prestazioni convenute devono essere sottoposte alla SEFRI per approvazione.

Sezione 2: Aiuti finanziari per l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 16 cpv. 2 LFCo)

Art. 8 Obiettivi nazionali 1 La SEFRI stabilisce insieme ai Cantoni, coinvolgendo le organizzazioni del mondo del lavoro, gli obiettivi nazionali concernenti l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti. A questo proposito la SEFRI provvede al coordi- namento con altri servizi federali interessati.

2 Gli obiettivi nazionali vengono verificati ogni quattro anni.

Art. 9 Programmi cantonali 1 Gli obiettivi nazionali convenuti vengono attuati mediante programmi di singoli o più Cantoni.

3 www.sbfi.admin.ch/formazione-continua

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2 I programmi cantonali vengono elaborati da un organismo designato dal Cantone.

Questo organismo è anche responsabile del coordinamento con altri Cantoni e con la Confederazione.

3 I programmi cantonali per la promozione delle competenze di base degli adulti

devono essere coordinati con le misure adottate in virtù di altre leggi speciali e, in particolare, con i programmi cantonali di integrazione secondo l’articolo 55 capo- verso 3 della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri.

4 Nell’ambito dei loro programmi, i Cantoni decidono in merito alla ripartizione

degli aiuti finanziari.

Art. 10 Accordi di programma 1 I programmi cantonali costituiscono la base degli accordi di programma (art. 11 cpv. 1). Questi ultimi comprendono in particolare gli obiettivi di programma, gli aiuti finanziari della Confederazione e gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.

2 Un accordo di programma dura quattro anni, salvo che per il coordinamento con

altri programmi cantonali non sia più indicata una durata diversa. 3 Gli accordi di programma possono essere prolungati di un periodo una sola volta.

Art. 11 Aiuti finanziari ai Cantoni 1 La SEFRI concede gli aiuti finanziari, di regola, sulla base di un accordo di pro- gramma di cui all’articolo 20a della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi. 2 Per motivi di efficienza, gli aiuti finanziari possono essere previsti anche in un accordo di prestazione o concessi mediante decisioni formali.

Art. 12 Ripartizione degli aiuti finanziari La SEFRI stabilisce insieme ai Cantoni la chiave di ripartizione degli aiuti finanziari a favore dei programmi cantonali.

Art. 13 Entità massima degli aiuti finanziari L’entità degli aiuti finanziari della Confederazione corrisponde al massimo alle spese sostenute dai Cantoni per un programma cantonale.

Art. 14 Resoconto e controllo 1 I Cantoni presentano annualmente alla SEFRI un resoconto sull’impiego degli aiuti finanziari.

4 RS 142.20 5 RS 616.1

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2 Il resoconto riferisce segnatamente in merito ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi del programma cantonale sulla base degli indicatori convenuti o delle prestazioni fornite.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizione transitoria Per il periodo ERI 2017–2020 le domande di cui all’articolo 4 possono essere pre- sentate alla SEFRI entro il 31 gennaio 2017.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

24 febbraio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Amman Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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