AS 2016 739
Ordinanza sulla navigazione aerea
Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
Modifica del 17 febbraio 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 77 Principi 1 Il sistema di segnalazione secondo gli articoli 77–77e ha lo scopo di migliorare la sicurezza della navigazione aerea. Esso si fonda sul regolamento (UE) n. 376/2014 2. 2 Sono fatti salvi gli altri obblighi di dichiarazione previsti dal diritto federale.
3 Il regolamento (UE) n. 376/2014 si applica anche agli aeromobili elencati
nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/20083.
1 RS 748.01
2 Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento euro- peo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13). 3 Regolamento ( (CE) Nr. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 feb- braio 2008 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Con- siglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella versione vinco- lante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13).
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4 Tutti gli eventi da segnalare sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE)
2015/10184.
Art. 77a–77c Abrogati
Art. 77e Controversie concernenti la protezione delle fonti d’informazione Il DATEC è l’organismo competente previsto all’articolo 16 paragrafo 12 del rego- lamento (UE) n. 376/20145.
Art. 77f e 77g Abrogati
Art. 106 cpv. 1 lett. a n. 2 e 3
1 L'autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente:
a. dispone delle seguenti garanzie:
2. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 1131 diritti
speciali di prelievo per passeggero in caso di danni ai bagagli,
3. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 19 diritti
speciali di prelievo per chilogrammo in caso di danni alle merci; e
Art. 107 cpv. 2 Abrogato
Art. 132a, rubrica e cpv. 1 e 4 Copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri 1 La copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri ammonta a 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero. Per l’esercizio non commerciale di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o uguale a 2700 kg, la copertura minima può essere inferiore a questa somma ma deve ammontare almeno a 113 100 diritti speciali di prelievo per passeggero.
4 Il presente articolo non si applica agli alianti da pendio (art. 132b).
4 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conforme- mente al numero 3 dell’allegato all’accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13).
5 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 77 cpv. 1.
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Inserire prima del titolo del capitolo 72
Art. 132b Responsabilità dei piloti di alianti da pendio nei confronti dei passeggeri
1 In caso di morte o di lesioni personali del passeggero in seguito a incidente,
l’esercente di un aliante da pendio biposto senza motore o a propulsione elettrica risponde conformemente alle disposizioni del codice delle obbligazioni6. 2 Gli articoli 123, 124 capoverso 1, 126 capoversi 1 e 4, 128 lettere a e c, 129, 131 e
132 si applicano per analogia alla responsabilità nei confronti dei passeggeri.
3 Il DATEC stabilisce la copertura minima.
Art. 141a lett. d In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque: d. viola l’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 376/20147.
II 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016, fatto salvo quanto disposto al capoverso 2.
2 Gli articoli 132a capoverso 4 e 132b entrano in vigore il 1° gennaio 2017.
17 febbraio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
6 RS 220
7 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 77 cpv. 1.
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