AS 2016 923
Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del 4 marzo 2016
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 4 capoverso 5 dell’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto, ordina:
I L’allegato 3 dell’ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 29 marzo 2016.
4 marzo 2016 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
1 RS 142.204
2016-0362 923
Entrata e rilascio del visto. O RU 2016
Allegato 3 (art. 4 cpv. 4 lett. b)
Stati e entità o autorità territoriali i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto dall’ottavo giorno di attività oppure dal primo giorno d’attività se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, o nel settore a luci rosse
Antigua e Barbuda Palau Argentina Panama Australia Paraguay Bahamas Perù Barbados Repubblica di Corea Brasile Saint Kitts e Nevis Canada Saint Lucia Cile Saint Vincent e Grenadine Colombia Samoa Costa Rica Seicelle Croazia Stati Uniti d’America Dominica Timor-Leste El Salvador Tonga Emirati Arabi Uniti Trinidad e Tobago Grenada Uruguay Guatemala Vanuatu Honduras Venezuela Hong Kong Israele Macao Maurizio Messico Nicaragua
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