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Ordinanza sulla procedura di consultazione

Ordinanza sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consultazione, OCo)

Modifica dell’11 marzo 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 agosto 20051 sulla consultazione è modificata come segue:

Art. 1 1 La presente ordinanza si applica alle procedure di consultazione indette dal Con- siglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale o da un’unità dell’Amministrazione federale (autorità che indice la consultazione).

2 Per quanto una legge o un’ordinanza non disponga diversamente, le disposizioni

della presente ordinanza si applicano per analogia anche alle commissioni parlamen- tari.

Art. 2 Abrogato

Titolo prima dell’art. 3 Sezione 2: Pianificazione e coordinamento

Art. 3 Pianificazione Le autorità competenti per lo svolgimento di consultazioni (autorità responsabili) allestiscono una pianificazione delle loro consultazioni e l’aggiornano costante- mente.

1 RS 172.061.1

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Art. 4 Coordinamento (art. 5 cpv. 3 LCo) 1 Le autorità responsabili informano la Cancelleria federale sulla pianificazione delle loro consultazioni; per ogni progetto le comunicano il titolo nelle tre lingue ufficiali e il termine per l’invio dei pareri. 2 La Cancelleria federale provvede a coordinare le consultazioni sul piano tempo- rale.

Art. 4a Esame da parte della Cancelleria federale 1 Prima dell’indizione della procedura di consultazione l’autorità responsabile sotto- pone per tempo la documentazione alla Cancelleria federale per esame. 2 Essa sente la Cancelleria federale anche quando intende rinunciare a svolgere una consultazione in virtù dell’articolo 3a LCo.

Art. 5 cpv. 2 2 Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni previste, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.

Art. 6 Obbligo di motivare Nella proposta all’autorità che indice la consultazione occorre indicare in particolare il motivo per cui: a. la procedura di consultazione deve essere svolta secondo l’articolo 3 capo- verso 1 LCo oppure secondo l’articolo 3 capoverso 2 LCo; b. se del caso, occorre derogare eccezionalmente al termine di cui all’articolo 7 capoverso 3 LCo.

Art. 7 Contenuto e lingua della documentazione

1 La documentazione comprende:

a. il progetto da porre in consultazione; b. il rapporto esplicativo; c. le lettere d’informazione ai destinatari; d. l’elenco dei destinatari.

2 Essa deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali.

3 Nei casi seguenti il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono essere allestiti soltanto in una o in due lingue ufficiali: a. per i trattati internazionali, se il progetto è urgente; b. per le consultazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 LCo, se il progetto è esclusivamente di importanza locale o regionale.

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Art. 8 Rapporto esplicativo 1 Il rapporto esplicativo dà una visione d’insieme del progetto e ne spiega i principi e gli obiettivi.

2 Nel caso di progetti di atti normativi, commenta le singole disposizioni.

3 Contiene spiegazioni e, se necessario, domande rivolte ai destinatari, riguardanti in particolare: a. le ripercussioni sul personale, sull’organizzazione e sulle finanze della Con- federazione, dei Cantoni, dei Comuni e di eventuali altri organi preposti all’esecuzione; b. la necessità di pianificare l’attuazione in modo coordinato con gli organi preposti all’esecuzione; c. il tempo necessario per l’attuazione nei Cantoni e nei Comuni; d. le ripercussioni economiche. 4 Nel caso di progetti di atti normativi che verosimilmente avranno ripercussioni notevoli per gli organi preposti all’esecuzione e altri destinatari della norma, contie- ne spiegazioni relative al presumibile contenuto delle pertinenti ordinanze da ema- nare. 5 Per il rimanente, si applicano per analogia le direttive sul contenuto e sulla strut- tura dei messaggi del Consiglio federale.

Art. 9 Lettera d’informazione ai destinatari

1 La lettera d’informazione ai destinatari della consultazione indica:

a. la decisione di indire la consultazione; b. il termine di consultazione e, se del caso, il motivo per cui il termine è abbreviato; c. l’indirizzo elettronico dove è possibile ottenere la documentazione. 2 La lettera d’informazione invita espressamente i Cantoni e gli eventuali altri organi preposti all’esecuzione a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo e su eventuali domande poste nel rapporto.

3 La lettera d’informazione ai Cantoni è indirizzata ai Governi cantonali.

Art. 10 Elenco dei destinatari (art. 4 cpv. 2 e 3 LCo) 1 Nell’elenco dei destinatari figurano i destinatari permanenti di cui all’articolo 4 capoverso 3 LCo e le altre cerchie interessate definite dall’autorità responsabile. 2 Non vi figurano unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata né delle amministrazioni cantonali; fanno eccezione le commissioni extraparlamentari

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di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione che sono interessate nel singolo caso.

Art. 12 Informazione (art. 5 LCo) 1 L’autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione. 2 La Cancelleria federale informa gli Uffici delle Camere federali immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale di indire una consultazione su un’ordi- nanza.

Art. 13 Annuncio (art. 9 cpv. 1 lett. a LCo) 1 La Cancelleria federale annuncia nel Foglio federale l’indizione di ogni consul- tazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 LCo. 2 Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.

Art. 14 Pubblicazione della documentazione (art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)

La Cancelleria federale rende accessibile al pubblico la documentazione in forma elettronica immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.

Art. 16 Pubblicazione dei pareri (art. 9 cpv. 1 LCo)

Scaduto il termine per rispondere, la Cancelleria federale rende accessibili al pubbli- co i pareri pervenuti e i verbali di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo.

Art. 17 Abrogato

Art. 18 Proposta (art. 8 LCo) 1 Nella proposta all’autorità competente per l’adozione del progetto, i risultati della consultazione sono valutati e ponderati in maniera sintetica. Quando si tratta di questioni riguardanti l’attuazione o l’esecuzione del diritto federale, i pareri espressi dai Cantoni sono tenuti in particolare considerazione. 2 Se la consultazione è stata indetta dal Consiglio federale e, in base ai risultati della consultazione su punti sostanziali del progetto, vi è incertezza circa il seguito, occor- re dapprima presentare al Consiglio federale una proposta in merito.

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Art. 20 Rapporto sui risultati (art. 8 LCo) 1 Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo strutturato e senza giudizi di valore. 2 I pareri sulle questioni relative all’attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all’esecuzione sono presentati in un capitolo separato. 3 I verbali delle sedute di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo sono parte integrante del rapporto sui risultati.

Art. 21 Pubblicazione e informazione

1 Immediatamente dopo che l’autorità che ha indetto la consultazione ne ha preso

atto, la Cancelleria federale rende accessibile il rapporto sui risultati in forma elet- tronica. 2 Immediatamente dopo la decisione, l’autorità responsabile informa i partecipanti alla consultazione e i mezzi di comunicazione sulla pubblicazione del rapporto sui risultati. 3 La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.

Titolo prima dell’art. 21a Sezione 5a: Motivazione della rinuncia a una consultazione

Art. 21a Se, fondandosi sull’articolo 3a LCo, si è rinunciato a una procedura di consulta- zione, occorre indicarne il motivo: a. nella proposta di adozione del progetto interessato; b. nelle spiegazioni relative al progetto, in particolare nel messaggio.

II L’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:

Art. 15a Collaborazione con i Cantoni e altri organi preposti all’esecuzione 1 Se un progetto della Confederazione tocca interessi cantonali o comunali essenzia- li, il dipartimento competente o la Cancelleria federale coinvolge in modo adeguato gli organi cantonali competenti e, se opportuno, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.

3 RS 172.010.1

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2 Gli interessi essenziali secondo il capoverso 1 sono toccati in particolare se:

a. il progetto deve essere attuato interamente o in parte da organi cantonali o comunali e l’attuazione richiede l’impiego di considerevoli risorse personali o finanziarie di tali organi; b. gli organi cantonali o comunali devono essere riorganizzati; o c. gli organi cantonali o comunali devono provvedere a modifiche essenziali del diritto.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.

11 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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