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Ordinanza sulla requisizione di impianti di protezione e letti per affrontare situazioni d'emergenza nel settore dell'asilo
Ordinanza sulla requisizione di impianti di protezione e letti per affrontare situazioni d’emergenza nel settore dell’asilo (OReq)
dell’11 marzo 2016
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del (LPPC), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la requisizione di impianti di protezione secondo l’articolo 50 LPPC e di letti in rifugi pubblici secondo l’articolo 46 capoverso 3 LPPC da parte di Confederazione e dei Cantoni per affrontare situazioni d’emergenza nel settore dell’asilo.
Art. 2 Requisizione 1 Sono autorizzati a requisire impianti di protezione e letti dei Cantoni e dei Comuni al fine di disporne gli organi seguenti: a. l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) su richiesta del- la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); b. gli uffici cantonali responsabili della protezione civile. 2 È possibile requisire tutti i tipi di impianti; l’idoneità degli ospedali protetti deve essere verificata nel caso concreto.
Art. 3 Presupposti
1 Gli impianti di protezione e i letti possono essere requisiti se:
a. sussiste una situazione d’emergenza nel settore dell’asilo; b. non sono disponibili o non possono essere resi disponibili in tempo utile altri alloggi a condizioni accettabili;
RS 520.20 1 RS 520.1
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c. dei militi di protezione civile sono chiamati in servizio per far fronte a una situazione d’emergenza nel settore dell’asilo in virtù dell’articolo 27 capo- verso 1 lettera a o al capoverso 2 lettera a LPPC; d. gli impianti di protezione e i letti non sono forzatamente indispensabili alla protezione civile. 2 Non possono essere requisiti impianti di protezione e letti necessari all’esercito per l’adempimento dei suoi compiti.
Art. 4 Effetti giuridici
1 La requisizione è una restrizione di diritto pubblico della proprietà.
2 Mediante la requisizione di un impianto di protezione o di letti, il diritto di disporre di questi beni passa alla Confederazione o al Cantone interessato. 3 I diritti e gli obblighi di diritto pubblico, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da rapporti giuridici di diritto privato sono sospesi durante la requisizione.
Art. 5 Predisposizione della requisizione
1 La requisizione è predisposta:
a. dall’UFPP in collaborazione con la SEM e gli uffici cantonali responsabili della protezione civile; b. dagli uffici cantonali responsabili della protezione civile.
2 La predisposizione comprende in particolare:
a. l’accertamento dell’effettivo di impianti di protezione e di letti requisibili; e b. la determinazione degli impianti di protezione e dei letti da requisire.
Art. 6 Consegna e restituzione degli impianti di protezione e dei letti 1 L’UFPP o l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile stabilisce in una decisione gli impianti di protezione e i letti da requisire. 2 I proprietari o i possessori degli impianti di protezione e dei letti sono tenuti a consegnare senza indugio gli impianti di protezione e i letti requisiti. 3 Nel momento in cui gli impianti di protezione o i letti requisiti non sono più neces- sari, l’UFPP o l’ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato dispone senza indugio la loro restituzione al proprietario o al possessore. 4 L’UFPP o l’ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato registra la consegna e la restituzione in forma scritta. Per gli impianti di protezione è documentato in particolare lo stato e l’equipaggiamento dell’impianto.
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Art. 7 Adattamento e completamento dell’infrastruttura 1 Se, a causa di un equipaggiamento lacunoso o di una manutenzione carente, occor- re adattare l’infrastruttura dell’impianto di protezione, i rispettivi costi sono assunti dal Cantone o dal Comune competente. 2 Se l’infrastruttura deve essere completata affinché l’impianto di protezione possa essere utilizzato come alloggio, al termine della requisizione la Confederazione o il Cantone interessato definisce, d’intesa con il proprietario, se la Confederazione o il Cantone interessato riceve un indennizzo adeguato per le installazioni supplementari o se queste ultime vengono smantellate a spese della Confederazione o del Cantone interessato.
Art. 8 Esercizio e manutenzione 1 I costi per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione e per la manu- tenzione dei letti durante la requisizione sono assunti dalla Confederazione o dal Cantone interessato. 2 L’UFPP o l’ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato provvede affinché l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura degli impianti di protezione siano svolti da personale qualificato. 3 In materia di prescrizioni di sicurezza valgono le disposizioni previste per le situa- zioni d’emergenza.
Art. 9 Obblighi dei proprietari e dei possessori I proprietari e i possessori di impianti di protezione e letti sono tenuti a rispettare le disposizioni dell’UFPP, degli uffici cantonali responsabili della protezione civile e della SEM; essi devono in particolare: a. accettare i lavori di predisposizione necessari e, all’occorrenza, collaborarvi; b. allontanare immediatamente gli oggetti mobili che non fanno parte dell’equi- paggiamento tecnico dell’impianto di protezione; c. comunicare all’UFPP o all’ufficio cantonale responsabile della protezione civile le modifiche di natura materiale o giuridica concernenti l’uso degli impianti di protezione e dei letti; d. presenziare alla consegna e alla restituzione, nonché qualora l’UFPP o l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile ne faccia richiesta; e. annunciare i danni e i difetti al momento della restituzione.
Art. 10 Ricorso I ricorsi contro decisioni dell’UFPP emanate in relazione alla requisizione non hanno effetto sospensivo.
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Art. 11 Indennizzo e responsabilità 1 I proprietari sono adeguatamente indennizzati dalla Confederazione o dal rispettivo Cantone per l’uso degli impianti di protezione e dei letti. 2 Essi hanno diritto all’indennizzo delle spese sostenute per la consegna e la ripresa degli impianti di protezione e dei letti. 3 La Confederazione o il Cantone interessato è responsabile di tutti i danni arrecati all’impianto di protezione o ai letti durante la requisizione, sempreché non siano da ricondurre alla normale usura o non siano coperti da una protezione assicurativa.
Art. 12 Pretese di risarcimento e prescrizione 1 In caso di danneggiamento o di perdita totale dell’impianto di protezione o dei letti, l’UFPP o l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile decide in merito alle pretese di risarcimento. 2 Per quanto concerne la prescrizione di pretese di risarcimento secondo il capover- so 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65 capoversi 1 e 4 LPPC.
Art. 13 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016 con effetto sino al 31 marzo 2019.
11 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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