AS 2016 957
Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio per il risanamento di centrali idroelettriche
Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d’esercizio per il risanamento di centrali idroelettriche (OCRCI)
dell’11 marzo 2016
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), vista l’appendice 1.7 numero 3.3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia (OEn), ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina: a. il calcolo dei costi computabili che insorgono a seguito degli effetti sull’esercizio di misure concernenti le centrali idroelettriche di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque (LPAc) e all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19913 sulla pesca (LFSP); b. l’assegnazione dell’indennizzo per tali costi; nonché c. il versamento dell’indennizzo per tali costi.
Art. 2 Costi computabili 1 Se le misure di risanamento hanno effetti sull’esercizio di una centrale idroelettrica e comportano una minor produzione energetica o uno spostamento nel tempo della produzione energetica, i mancati ricavi che ne derivano sono considerati costi impu- tabili ai sensi dell’appendice 1.7 numero 3.1 lettere c ed e OEn. 2 I costi sono computabili durante 40 anni dall’inizio dall’attuazione delle misure di risanamento.
RS 730.014.1
2014-1856 957
Calcolo dei costi computabili delle misure d’esercizio per il risanamento RU 2016 di centrali idroelettriche. O del DATEC
Art. 3 Mancati ricavi dovuti a una minor produzione energetica 1 I mancati ricavi dovuti a una minor produzione energetica, considerati come costi computabili, sono calcolati per ogni anno d’esercizio come segue: a. per ogni ora sono calcolate le produzioni della centrale idroelettrica che sarebbero state possibili sul piano tecnico e in base alle portate in entrata effettive nonché ammissibili sul piano giuridico, con e senza le misure di risanamento. La differenza tra le produzioni calcolate corrisponde alle per- dite di produzione; b. le perdite di produzione calcolate secondo la lettera a sono moltiplicate per i prezzi spot dell’elettricità rilevati nel corrispondente momento alla borsa per l’area di mercato Svizzera (prezzi Swissix) e sommate per l’intero anno d’esercizio. I prezzi Swissix negoziati in euro sono convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio giornaliero pubblicato dalla Banca nazionale svizzera. 2 Per le centrali idroelettriche il cui detentore beneficia di rimunerazioni secondo gli articoli 7, 7a o 28a della legge del 26 giugno 19984 sull’energia (LEne), invece dei prezzi Swissix sono determinanti le rimunerazioni versate nel corrispondente mo- mento.
Art. 4 Mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica 1 I mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica, con- siderati costi computabili, sono calcolati per ogni anno d’esercizio come segue: a. per ogni ora sono calcolate le produzioni della centrale idroelettrica che sarebbero state possibili sul piano tecnico e in base alle portate in entrata effettive nonché ammissibili sul piano giuridico, con e senza le misure di risanamento, e che avrebbero generato un ricavo massimo secondo i prezzi Swissix applicati nel corrispondente momento; b. le produzioni calcolate secondo la lettera a sono moltiplicate per i prezzi Swissix applicati nel corrispondente momento e sommate per l’intero anno d’esercizio. I prezzi Swissix negoziati in euro sono convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio giornaliero pubblicato dalla Banca nazionale svizzera; c. la differenza tra la somma dei ricavi relativi all’esercizio senza le misure di risanamento e quella dei ricavi con le misure di risanamento corrisponde ai mancati ricavi. 2 Per i detentori delle centrali idroelettriche che beneficiano di una rimunerazione secondo l’articolo 7 LEne, per calcolare i mancati ricavi di cui al capoverso 1 invece dei prezzi Swissix sono determinanti le rimunerazioni versate nel corrispondente momento.
4 RS 730.0
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3 I detentori delle centrali idroelettriche che beneficiano di rimunerazioni secondo gli articoli 7a o 28a LEne non possono far valere mancati ricavi dovuti a sposta- menti nel tempo della produzione energetica.
Art. 5 Assegnazione dell’indennizzo 1 La procedura di assegnazione dell’indennizzo è disciplinata dagli articoli 17d– 17dquater OEn. I detentori di centrali idroelettriche presentano con la domanda di indennizzo: a. i parametri per il calcolo delle produzioni con e senza le misure di risana- mento, sotto forma di valori costanti oppure di funzioni di indicatori specifi- ci agli impianti idroelettrici, con l’indicazione dei valori minimi e massimi; b. la prova che, in base ai dati degli ultimi dieci anni d’esercizio rappresenta- tivi, i parametri comportano risultati di calcolo corrispondenti in ampia misura alla situazione effettiva; c. i dati concernenti i presumibili costi computabili annui minimi, medi e mas- simi, basati sui calcoli effettuati nell’ambito della prova di cui alla lettera b per gli ultimi dieci anni d’esercizio rappresentativi; d. tutte le altre informazioni di cui all’appendice 1.7 numero 1 OEn. 2 Per capire meglio la domanda, l’autorità cantonale competente e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) possono richiedere documenti supplementari. 3 La società nazionale di rete definisce nella decisione di cui all’articolo 17dter capo- verso 2 OEn i parametri per il calcolo delle produzioni della centrale idroelettrica con e senza le misure di risanamento e vi stabilisce i presumibili costi computabili annui minimi, medi e massimi. 4 Essa può ridefinire i parametri se la situazione reale è cambiata in misura sostan- ziale. I detentori delle centrali devono fornire la relativa documentazione.
Art. 6 Versamento dell’indennizzo 1 La procedura di versamento dell’indennizzo è disciplinata dagli articoli 17dquinquies e 17dsexies OEn. 2 Se i presumibili costi computabili annui medi stabiliti nella decisione di cui all’articolo 17dter capoverso 2 OEn ammontano ad almeno 100 000 franchi, i deten- tori delle centrali idroelettriche interessate trasmettono annualmente all’autorità cantonale competente, al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, un riepilogo dei costi insorti nell’anno d’esercizio precedente secondo l’articolo 2 capoverso 1. Su questa base la società nazionale di rete versa annualmente gli in- dennizzi. 3 Se i presumibili costi computabili annui medi stabiliti nella decisione di cui all’articolo 17dter capoverso 2 OEn ammontano a meno di 100 000 franchi, per il versamento si applica quanto segue:
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a. la società nazionale di rete versa gli indennizzi annualmente, la prima volta un anno dopo la notifica da parte del detentore dell’inizio dell’attuazione delle misure; b. i detentori delle centrali idroelettriche interessati trasmettono ogni cinque anni all’autorità cantonale competente, al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell’anno d’esercizio, un riepilogo dei costi insorti negli ultimi cinque anni d’esercizio secondo l’articolo 2 capoverso 1; c. se necessario, la società nazionale di rete adegua gli indennizzi in base al riepilogo di cui alla lettera b per i versamenti relativi ai cinque anni succes- sivi; d. al termine del periodo d’indennizzo, i detentori delle centrali idroelettriche trasmettono all’autorità cantonale competente un ultimo riepilogo dei costi annui insorti dall’ultimo adeguamento dell’indennizzo. Su tale base, la società nazionale di rete redige un conteggio finale e versa la differenza in caso di indennizzi troppo bassi o richiede la restituzione degli indennizzi versati in eccesso. 4 Le perdite di produzione dovute ai periodi in cui le centrali idroelettriche riman- gono del tutto o in parte fuori servizio non sono considerate nel calcolo dei mancati ricavi. I detentori delle centrali idroelettriche tengono conto di questi periodi in sede di riepilogo dei costi computabili di cui ai capoversi 2 e 3.
5 L’autorità cantonale competente e l’UFAM possono chiedere ai detentori delle
centrali idroelettriche di presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della comprensione del riepilogo dei costi. Con il riepilogo dei costi, i detentori delle centrali idroelettriche forniscono inoltre informazioni sull’adempimento delle misure di risanamento.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.
11 marzo 2016 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
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