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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Costruttrice di modelli e stampi/Costruttore di modelli e stampi con attestato federale di capacità
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Costruttrice di modelli e stampi/Costruttore di modelli e stampi con attestato federale di capacità (AFC)
Modifica del 22 febbraio 2016
30905 Costruttrice di modelli e stampi AFC/
Costruttore di modelli e stampi AFC Formenbauerin EFZ/Formnebauer EFZ Mouleuse CFC/Mouleur CFC
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), di concerto con la Segreteria di Stato dell’economia, ordina:
I L’ordinanza della SEFRI del 30 ottobre 20091 sulla formazione professionale di base Costruttrice di modelli e stampi/Costruttore di modelli e stampi con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 4 competenza S5
4 La formazione approfondita del terzo e del quarto anno comprende le seguenti
competenze: S5 costruzione di stampi termici;
Art. 4 cpv. 4 4 Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, ade- guate al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
1 RS 412.101.221.23
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Art. 7 Piano di formazione 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
2 Il piano di formazione:
a. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter- mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione; b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale; c. designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organiz- zazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione profes- sionale di base; d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifi- cazione, di cui precisa le modalità.
3 Al piano di formazione sono allegati:
a. l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione; b. le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la prote- zione della salute.
Art. 10 cpv. 1–4 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certi- ficato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda
persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della forma- zione professionale di base.
Art. 11, rubrica e cpv. 2 e 3 Documentazione dell’apprendimento in azienda
2 e 3 Abrogati
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Art. 11a Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della forma- zione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità canto- nale.
Art. 12, rubrica Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e nella formazione di base organizzata dalla scuola
Art. 15 cpv. 1 Abrogato
Art. 16 cpv. 1 lett. a e b, 2 e 3
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e b. Abrogata 2 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle seguenti note: a. la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle otto note delle pagelle semestrali della materia «meccanica»; b. la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle quattro note delle pagelle semestrali della materia «costruzione di stampi». 3 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota relativa all’insegna- mento professionale. Vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento.
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Art. 18 cpv. 2 lett. a e b 2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione: a. Abrogato b. lavoro pratico: 50 per cento;
Art. 19 cpv. 2 2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «costruttrice di modelli e stampi AFC»/«costrut- tore di modelli e stampi AFC».
Art. 20 cpv. 4
4 La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:
a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla for- mazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli svi- luppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base; b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione pro- fessionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendi- menti acquisiti; e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni ese- cutive concernenti le procedure di qualificazione.
Art. 22a Disposizioni transitorie della modifica del 22 febbraio 2016
1 Le persone che hanno iniziato la formazione prima dell’entrata in vigore della
modifica del 22 febbraio 2016, la portano a termine in base al diritto anteriore.
2 Chi ripete l’esame finale di costruttore di modelli e stampi AFC entro il
31 dicembre 2021 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.
22 febbraio 2016 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente
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