AS 2017 103
Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)
Modifica del 20 dicembre 2016
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è sostituito dalla versio- ne qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2017.
20 dicembre 2016 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
1 RS 916.121.10
2016-3336 103
Importazione ed esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura. O RU 2017
Allegato 1 (art. 1 e 9)
Legumi e frutti
Le norme di commercializzazione comunitarie per le merci di seguito elencate sono fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/20112.
Voce di tariffa Designazione delle merci
0702 Pomodori freschi o refrigerati
0703 Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei,
freschi o refrigerati
0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti
commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.),
fresche o refrigerate
0706 Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba
di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709 Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi i funghi non coltivati della voce 0709.5900, i pimenti del genere Capsi- cum o del genere Pimenta della voce 0709.6090, le olive della voce 0709.9200, il mais dolce e i capperi della voce
0709.9999 nonché i germogli commestibili ottenuti dalla
germinazione di semi della voce 0709. ex 0802 Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata, escluse le mandorle amare della voce 0802.1100, le mandorle sgusciate della voce 0802.1200, le nocciole sgusciate della voce 0802.22, le noci comuni sgusciate della voce 0802.32, i pistacchi delle voci 0802.51 e 0802.52, le noci macadamia delle voci 0802.61 e 0802.62, noci di cola (Cola spp.) della voce 0802.7000, noci di arec (o di betel) della voce 0802.8000 e altra frutta a guscio della voce 0802.90 ex 0803.1000 Banane da cuocere, fresche
0804.2010 Fichi, freschi
2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli orto- frutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, versione della GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
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Voce di tariffa Designazione delle merci
0804.3000 Ananassi
0804.4000 Avocado
0804.5000 Guaiave, manghi e mangostani
0805 Agrumi, freschi
0806.1011, 0806.1012 Uve da tavola, fresche
0807 Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808 Mele, pere e cotogne, fresche
0809 Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci),
prugne e prugnole, fresche
0810 Altra frutta fresca
ex 0910.9900 Timo, fresco o refrigerato ex 1211.9000 Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati ex 1212.9299 Carrube, fresche
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