AS 2017 1353
Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari
Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)
del 16 dicembre 2016
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 12 capoversi 3 e 4, 36 capoversi 3 e 4, 37 capoversi 3 e 4, 38 capoverso 1, 39 capoverso 3 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza stabilisce i principi e i requisiti riguardanti le informazioni sulle derrate alimentari e regola in particolare la caratterizzazione al momento della consegna ai consumatori e la pubblicità delle stesse. 2 Sono fatti salvi gli obblighi di informazione stabiliti nelle ordinanze specifiche dei prodotti della legislazione sulle derrate alimentari.
Art. 2 Definizioni Si applicano le definizioni di cui all’allegato 1.
Capitolo 2: Indicazioni obbligatorie sulle derrate alimentari Sezione 1: Contenuto e forma
Art. 3 Indicazioni obbligatorie
1 Al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari devono essere
caratterizzate con le indicazioni seguenti (indicazioni obbligatorie): a. la denominazione specifica (art. 6 e 7); b. l’elenco degli ingredienti (art. 8 e 9);
RS 817.022.16
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
5 Nel caso di imballaggi multipli (ossia di più prodotti uguali o diversi riuniti in un nuovo imballaggio) è consentito tralasciare sull’imballaggio esterno le indicazioni prescritte se le stesse: a. figurano sui singoli imballaggi contenuti all’interno; e b. sono leggibili dall’esterno per i consumatori oppure nel punto di vendita si provvede a informare in altro modo.
Art. 4 Presentazione delle indicazioni obbligatorie per le derrate alimentari preimballate 1 Nel caso di derrate alimentari preimballate, al momento della consegna le indi- cazioni obbligatorie devono essere apposte direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso applicata. 2 Devono essere apposte in posizione ben visibile in modo chiaro, leggibile e indele- bile. Nessun’altra indicazione o immagine o nessun altro elemento deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l’attenzione. 3 Le informazioni devono essere stampate sull’imballaggio o sull’etichetta in caratte- ri la cui parte mediana (altezza della x) è di almeno 1,2 mm, in conformità con l’allegato 3, in modo da garantire una buona leggibilità. 4 Se la superficie maggiore di una confezione o di un contenitore è inferiore a 80 cm2, la parte mediana dei caratteri deve essere di almeno 0,9 mm, in conformità con l’allegato 3.
5 Nello stesso campo visivo della denominazione specifica devono figurare:
a. il tenore alcolico secondo l’articolo 18; b. la dichiarazione concernente l’utilizzo di sostanze ormonali o non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 20033 sulle dichiarazioni agricole.
Art. 5 Derrate alimentari immesse sfuse sul mercato 1 Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato si applicano per le informa- zioni secondo l’articolo 39 capoversi 1 e 2 ODerr le disposizioni seguenti: a. la provenienza degli animali deve essere sempre indicata per scritto per:
1. la carne degli animali di cui all’articolo 2 lettere a e d dell’ordinanza
del DFI del 16 dicembre 20164 sulle derrate alimentari di origine ani- male (ODOA),
2. il pesce intero, sfilettato o in pezzi;
b. per l’indicazione di provenienza di un animale secondo la lettera a:
3 RS 916.51 4 RS 817.022.108
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
1. è determinante il Paese in cui l’animale è stato allevato, in cui l’in-
grasso è avvenuto in maggior misura o in cui ha trascorso la maggior parte della sua esistenza,
2. per il pesce catturato in mare si applica l’allegato 4,
3. non si applicano gli articoli 16 e 17;
c. l’obbligo di informazione orale si applica alle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettere a e b solo se le indicazioni nutrizionali o sulla salute su cui si basano sono fornite per scritto; d. le indicazioni di cui all’articolo 10 sugli ingredienti che potrebbero provoca- re allergie o altre reazioni indesiderate e sui coadiuvanti tecnologici di cui agli articoli 10 capoverso 10 e 19 capoverso 7 ODOA possono essere fornite oralmente solo se:
1. sul prodotto figura in modo ben visibile che le informazioni possono
essere richieste oralmente,
2. le informazioni sono a disposizione del personale per scritto oppure
possono essere fornite direttamente da una persona competente in mate- ria. 2 Le indicazioni da riportare per scritto devono essere fornite in forma appropriata. Nelle aziende di ristorazione collettiva possono figurare nella carta delle vivande o su un cartello. 3 Le informazioni richieste devono essere disponibili al momento dell’offerta dei prodotti.
Sezione 2: Denominazione specifica
Art. 6 Principi
1 Ogni derrata alimentare deve essere definita con una denominazione specifica
(allegato 1 numero 4).
2 Qualora non esista una denominazione specifica giuridicamente vincolante, la
derrata alimentare deve essere definita con la denominazione usuale. Se la denomi- nazione usuale è assente o inutilizzata, è richiesta una denominazione descrittiva.
3 La denominazione specifica può essere omessa se il consumatore è in grado di
riconoscere senza difficoltà la natura, il genere, la sorta, la specie e la costituzione della derrata alimentare.
Art. 7 Denominazioni e indicazioni protette
1 La denominazione specifica può essere sostituita da denominazioni che sono
protette secondo l’ordinanza del 28 maggio 19975 sulle DOP/IGP, l’ordinanza del
5 RS 910.12
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
2 settembre 20156 DOP/IGP per prodotti non agricoli, una legislazione cantonale analoga oppure un trattato internazionale vincolante per la Svizzera.
2 Le denominazioni specifiche riguardanti carne, preparazioni a base di carne e
prodotti a base di carne di cui all’articolo 9 ODOA7 non possono essere sostituite da denominazioni di cui al capoverso 1; è fatto salvo l’articolo 9 capoverso 4 ODOA. 3 L’utilizzo di denominazioni protette per il vino è disciplinato nell’ordinanza del 14 novembre 20078 sul vino, l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20169 sulle bevande e nelle corrispondenti legislazioni cantonali.
Sezione 3: Elenco degli ingredienti
Art. 8 Indicazioni necessarie e ordine 1 L’elenco degli ingredienti deve essere preceduto da un titolo o una definizione appropriata che contenga la parola «ingredienti». 2 Tutti gli ingredienti devono essere indicati con la relativa denominazione specifica in ordine quantitativo decrescente. Determinante è la parte in massa al momento della trasformazione. 3 Gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati devono recare tra parentesi la menzione «nano».
4 Nel caso di derrate alimentari recanti un’indicazione sulla salute in merito
all’aggiunta di microorganismi, questi ultimi devono essere menzionati nell’elenco degli ingredienti con la specifica nomenclatura scientifica. 5I dettagli concernenti l’indicazione e la denominazione degli ingredienti sono disciplinati nell’allegato 5.
Art. 9 Eccezioni
1 Non è necessario un elenco degli ingredienti nel caso di:
a. frutta e verdura fresca, comprese le patate, che non sia stata sbucciata, tag- liata o manipolata analogamente; b. acqua potabile contenente anidride carbonica nella cui denominazione figura questa caratteristica; c. aceto di fermentazione fabbricato a partire da una sola sostanza di base a cui non è stato aggiunto alcun altro ingrediente; d. formaggio e burro nonché latte e panna fermentati, purché siano stati impie- gati esclusivamente i seguenti ingredienti:
6 RS 232.112.2 7 RS 817.022.108 8 RS 916.140 9 RS 817.022.12
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1. sostanze costitutive del latte, enzimi e colture di microrganismi neces-
sari alla loro fabbricazione,
2. il sale necessario alla produzione di formaggi (salvo il formaggio fresco
o fuso); qualora sia stato utilizzato sale (sale da cucina o sale comune) iodato o fluorato, è necessario fornire un’indicazione relativa alla iodu- razione o alla fluorizzazione; e. derrate alimentari fabbricate a partire da un solo ingrediente, se la denomi- nazione specifica è identica alla denominazione degli ingredienti o se per- mette di identificare chiaramente il genere di ingredienti; f. bevande con un tenore alcolico superiore allʼ1,2 per cento in volume. 2I seguenti componenti di una derrata alimentare non devono essere compresi nell’elenco degli ingredienti: a. componenti di un ingrediente eliminati temporaneamente durante la fabbri- cazione e poi aggiunti nuovamente alla derrata alimentare, senza superare quantitativamente la parte allo stato originale; b. additivi ed enzimi alimentari:
1. considerati additivi trasferiti ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del
DFI del 25 novembre 201310 sugli additivi, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito, oppure
2. utilizzati come sostanze ausiliarie per la preparazione;
c. sostanze di supporto e altre sostanze diverse dagli additivi alimentari, ma utilizzate nella stessa maniera e allo stesso scopo delle sostanze di supporto e soltanto nelle quantità assolutamente necessarie; d. sostanze diverse dagli additivi alimentari, ma utilizzate nella stessa maniera e allo stesso scopo delle sostanze ausiliarie per la lavorazione e presenti nel prodotto finito, eventualmente anche in forma modificata; e. acqua:
1. se il suo impiego durante la fabbricazione serve unicamente a ricostitui-
re un ingrediente in forma concentrata o disidratata, oppure
2. se è considerata liquido di copertura che di norma non è consumato.
Sezione 4: Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate e loro caratterizzazione
Art. 10 Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate Le sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate sono elencate nell’allegato 6.
10 RS 817.022.31
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
Art. 11 Caratterizzazione 1 Le sostanze di cui all’allegato 6 o gli ingredienti da esse ricavate e presenti nel prodotto finito, eventualmente anche in forma modificata, devono essere chiaramen- te definiti nell’elenco degli ingredienti, come «malto d’orzo», «emulsionante (leciti- na di soia)», «aroma naturale di arachidi». Tale indicazione deve essere evidenziata mediante il carattere, lo stile, il colore dello sfondo o altri accorgimenti adeguati. 2 Qualora l’elenco degli ingredienti non sia obbligatorio, l’indicazione deve com- prendere la parola «contiene», seguita dalla denominazione dell’ingrediente o del prodotto in questione conformemente all’allegato 6. 3 Se in una derrata alimentare vari ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di cui ai capoversi 1 e 2 sono stati ottenuti da un unico ingrediente o prodotto secon- do l’allegato 6, ciò deve essere indicato chiaramente nella caratterizzazione per ciascuno di questi ingredienti o sostanze ausiliarie. 4 L’indicazione di cui al capoverso 1 non è obbligatoria se la denominazione specifi- ca della derrata alimentare contiene un chiaro riferimento all’ingrediente in questio- ne. 5 Gli ingredienti secondo i capoversi 1 e 2 devono essere indicati anche quando non sono stati mescolati volontariamente e hanno contaminato una derrata alimentare involontariamente (miscele o contaminazioni involontarie) purché il loro tenore, riferito al prodotto finale, superi o possa superare le quantità seguenti: a. per i solfiti: 10 mg di SO2 per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo; b. per i cereali contenenti glutine: 200 mg di glutine per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo; c. per gli oli e grassi vegetali contenenti olio d’arachidi completamente raffina- to: 10 g di olio di arachidi per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo; d. per il lattosio: 1 g per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo; e. per tutti gli altri casi: 1 g per chilogrammo o litro di derrata alimentare pron- ta al consumo. 6 Il responsabile deve essere in grado di provare che sono state applicate tutte le misure previste nell’ambito della buona prassi procedurale allo scopo di impedire o ridurre il più possibile le miscele involontarie secondo il capoverso 5. 7 Le miscele secondo il capoverso 5, che si situano al di sotto dei limiti massimi stabiliti nel capoverso stesso, possono essere indicate. 8 Le diciture secondo il capoverso 5, quale «può contenere arachidi», devono essere apposte immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti. 9 Se è possibile fornire la prova che singoli ingredienti, fabbricati con ingredienti di cui all’allegato 6, non provocano allergie o altre reazioni indesiderate, è consentito rinunciare alla loro indicazione secondo i capoversi 1, 3 e 5.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
Sezione 5: Indicazione quantitativa degli ingredienti
Art. 12
1 La quantità di un ingrediente deve essere indicata se l’ingrediente è:
a. menzionato nella denominazione specifica; b. abitualmente messo in relazione dai consumatori con la denominazione spe- cifica; c. messo in evidenza nella caratterizzazione con parole, immagini o rappresen- tazioni grafiche; d. di fondamentale importanza per la caratterizzazione di una derrata alimenta- re e per la sua distinzione da altri prodotti, con i quali potrebbe essere confu- sa a causa della sua denominazione o del suo aspetto. 2 I dettagli concernenti l’indicazione quantitativa degli ingredienti e i casi in cui non è necessaria per determinati ingredienti sono disciplinati nell’allegato 7.
Sezione 6: Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento
Art. 13 1 Sulle derrate alimentari deve essere indicato il termine minimo di conversazione.
2 Nel caso di derrate alimentari che devono essere conservate al freddo secondo
l’articolo 24 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201611 sui requisiti igienici o secondo le prescrizioni termiche specifiche della stessa ordinanza, al posto del termine minimo di conservazione deve essere indicata la data di scadenza. 3 I dettagli concernenti l’indicazione della data, le eccezioni concernenti l’obbligo di datazione e l’indicazione della data di congelamento sono disciplinati nell’alle- gato 8.
Sezione 7: Condizioni di conservazione e di utilizzo
Art. 14 1 Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate.
11 RS 817.024.1
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
2 Per consentire una conservazione o un utilizzo adeguato delle derrate alimentari dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate, se del caso, le condizioni di conservazione o il periodo di consumo. 3 Le derrate alimentari di cui all’articolo 13 capoverso 2 devono recare un’indica- zione sulla temperatura di conservazione. 4 Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere completate da: a. una menzione quale «alimento congelato», «congelato» o «surgelato»; b. indicazioni sul trattamento del prodotto dopo lo scongelamento; c. una menzione quale «non ricongelare dopo lo scongelamento». 5 La temperatura di conservazione può essere indicata all’interno di un pittogramma integrato da un dato numerico.
Sezione 8: Indicazione del Paese di produzione e dell’origine
Art. 15 Indicazione del Paese di produzione
1 Una derrata alimentare è considerata prodotta in un Paese se è stata:
a. fabbricata interamente in tale Paese; oppure b. sufficientemente elaborata o trasformata in tale Paese.
2 Sono considerati interamente fabbricati in un Paese:
a. i prodotti minerali estratti dal suolo di tale Paese; b. i prodotti vegetali raccolti in tale Paese; c. la carne di animali allevati in tale Paese, il cui ingrasso è avvenuto princi- palmente in tale Paese o che hanno trascorso la maggior parte della loro esi- stenza in tale Paese; d. i prodotti provenienti da animali vivi allevati in tale Paese; e. i prodotti della caccia e della pesca catturati in tale Paese; f. le derrate alimentari fabbricate in tale Paese esclusivamente con prodotti di cui alle lettere a–e. 3 Una derrata alimentare è considerata sufficientemente elaborata o trasformata in un determinato Paese se ha ottenuto le sue proprietà caratteristiche o una nuova deno- minazione specifica in tale Paese. 4 Per le derrate alimentari trasformate, in alternativa al Paese di produzione può essere indicata una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica». Per quanto riguarda l’indicazione del Paese di produzione, le miscele di prodotti tagliati e le miscele di miele sono considerate derrate alimentari trasformate. 5 Per i prodotti della pesca catturati in mare, al posto del Paese di produzione deve essere indicata la zona di pesca secondo l’allegato 4.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
6 È consentito rinunciare all’indicazione del Paese di produzione, se questo risulta dalla denominazione specifica o dall’indirizzo secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera g. Nell’indirizzo devono figurare almeno il Paese, il numero postale d’avvia- mento e la località. 7 L’indicazione del Paese di produzione può essere abbreviata qualora sia utilizzata un’abbreviazione conforme al codice ISO-2 secondo l’elenco dei Paesi per la stati- stica del commercio estero nella tariffa d’uso12 nella versione del 1° gennaio 2015. Sono ammesse abbreviazioni solo per i Paesi riconosciuti dalla Svizzera.
Art. 16 Indicazione dell’origine degli ingredienti 1 L’origine di una materia prima secondo l’articolo 15 capoverso 2 che è utilizzata come ingrediente per la fabbricazione di derrate alimentari deve essere indicata se: a. la parte di tale ingrediente nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento in massa; e b. la presentazione del prodotto induce a pensare che tale ingrediente abbia un’origine diversa. 2 Qualora un ingrediente da dichiarare secondo il capoverso 1 provenga da diversi Paesi, devono essere indicati tutti i Paesi. In deroga al capoverso 1 lettera a, per gli ingredienti di origine animale di cui all’articolo 1 ODOA13 la provenienza dell’animale deve essere indicata se è conte- nuto nel prodotto finito in quantità pari o superiore al 20 per cento in massa. 4 L’indicazione della provenienza di un ingrediente deve figurare nell’elenco degli ingredienti o nello stesso campo visivo.
Art. 17 Indicazioni specifiche per la carne e il pesce 1 Per singoli pezzi di carne di bovino devono essere indicati i numeri di autorizza- zione del macello e del laboratorio di sezionamento nonché il Paese in cui l’animale: a. è nato; b. ha trascorso la maggior parte della sua esistenza; o c. è ingrassato in maggiore misura. 2 In deroga al capoverso 1, la carne di bovino può recare l’indicazione «origine: non UE/SEE» oppure «origine: non Svizzera» insieme all’indicazione «macellato in: (nome del Paese)» se: a. la carne è stata prodotta al di fuori dell’UE ed è importata in Svizzera per l’immissione sul mercato; b. le informazioni di cui al capoverso 1 non sono disponibili.
12 La tariffa d’uso è consultabile o ottenibile presso la Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna. 13 RS 817.022.108
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
3 Per singoli pezzi di carne di suino, ovino, caprino e pollame devono essere indicati il Paese in cui la carne è stata macellata e il Paese in cui l’animale: a. è ingrassato in maggiore misura; oppure b. ha trascorso la maggior parte della sua esistenza. 4 In deroga al capoverso 3, la carne di suino, ovino, caprino e pollame fresca, refri- gerata o congelata può recare l’indicazione «allevato al di fuori dell’UE/SEE» o «allevato al di fuori della Svizzera» insieme all’indicazione «macellato in: (nome del Paese di macellazione dell’animale)» se: a. la carne è stata prodotta al di fuori dell’UE ed è importata in Svizzera per l’immissione sul mercato; b. le informazioni di cui al capoverso 3 non sono disponibili. 5 Se gli animali sono nati, allevati e macellati nello stesso Paese, può essere riportata l’indicazione «Paese di origine X». 6 Per la carne macinata venduta come tale è necessario indicare il Paese di produzio- ne della carne macinata. Il Paese di origine della carne deve essere indicato solo se non coincide con quello di produzione della carne macinata. 7 Per singoli pezzi di pesce devono essere indicati il Paese di produzione o la zona di pesca secondo l’articolo 15 capoverso 5. Se il pesce è utilizzato come ingrediente, queste informazioni devono essere indicate solo se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 16. È fatto salvo l’articolo 5 capoverso 2.
Sezione 9: Tenore alcolico
Art. 18 1 Se il tenore alcolico delle bevande è superiore allʼ1,2 per cento in volume deve essere indicato in «% vol.». Il margine di tolleranza è di più o meno 0,5 per cento in volume. 2 La determinazione del tenore alcolico è disciplinata nell’ordinanza del 15 febbraio 200614 sugli strumenti di misurazione e dalle disposizioni su di essa basate, emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Sezione 10: Partita
Art. 19 Principio ed eccezioni
1 Le derrate alimentari devono essere munite di una designazione che permetta di
stabilire la partita alla quale appartengono.
14 RS 941.210
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
2 Non è necessario indicare la partita:
a. nel caso di prodotti agricoli:
1. venduti o consegnati direttamente dall’azienda agricola a centri di
deposito o di confezionamento,
2. avviati verso organizzazioni di produttori, oppure
3. raccolti per essere subito integrati in un sistema operativo di prepara-
zione o di trasformazione; b. quando, nei punti di vendita, le derrate alimentari sono imballate o confezio- nate su richiesta del consumatore o sono preimballate ai fini della loro ven- dita immediata; c. quando il termine minimo di conservazione, la data di scadenza, di imbal- laggio o di raccolta sono forniti nella caratterizzazione e indicano in modo chiaro e nell’ordine almeno il giorno e il mese; d. sulle porzioni individuali di gelato, se l’indicazione è fornita sull’imballag- gio collettivo.
Art. 20 Modalità di indicazione della partita 1 L’indicazione della partita deve figurare sull’imballaggio. L’indicazione deve essere preceduta dalla lettera «L», salvo nel caso in cui non si distingua già chiara- mente dalle altre indicazioni della caratterizzazione. 2 Nel caso di derrate alimentari preimballate, la partita deve essere indicata sul preimballaggio o su un’etichetta a esso applicata.
Sezione 11: Dichiarazione del valore nutritivo
Art. 21 Principi 1 La dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria. Fanno eccezione le derrate alimentari di cui all’allegato 9. 2 Per le derrate alimentari di cui all’allegato 9 la dichiarazione del valore nutritivo può essere fornita su base volontaria. 3 Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli integratori alimentari e alle acque minerali e di sorgente.
Art. 22 Indicazioni necessarie 1 La dichiarazione del valore nutritivo deve contenere le seguenti indicazioni: valore energetico e tenore di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. 2 È autorizzata anche soltanto l’indicazione del valore energetico e del tenore di grassi, carboidrati, proteine e sale. 3 Una dichiarazione del valore nutritivo deve essere fornita secondo il capoverso 1 se una derrata alimentare:
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
a. reca un’indicazione nutrizionale o sulla salute; b. reca la dicitura «senza glutine», «con contenuto di glutine molto basso» (art. 41), «privo di lattosio» o «povero di lattosio» (art. 42); c. è definita nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201615 sulle derrate ali- mentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE); d. è stata arricchita con vitamine, sali minerali e altre sostanze.
4 Il capoverso 3 si applica anche alle derrate alimentari di cui all’allegato 9.
Art. 23 Indicazioni supplementari 1 Oltre alle indicazioni fornite sull’etichetta secondo l’articolo 22 capoverso 1, la dichiarazione del valore nutritivo può includere le seguenti sostanze nutritive: a. acidi grassi monoinsaturi; b. acidi grassi polinsaturi; c. polialcoli; d. amido; e. fibre; f. vitamine e sali minerali, qualora siano presenti in quantità significative secondo l’allegato 10. 2 Se è menzionato il contenuto particolare di sostanze di cui al capoverso 1 lettere a–f, il loro tenore deve essere riportato nella dichiarazione del valore nutritivo di cui all’articolo 22 capoverso 1. 3 Se la caratterizzazione di una derrata alimentare preimballata contiene la dichiara- zione del valore nutritivo di cui all’articolo 22 capoverso 1, possono essere ripetute le seguenti indicazioni: a. il valore energetico; oppure b. il valore energetico insieme al tenore di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
Art. 24 Disposizioni speciali 1 Se una sostanza, che è oggetto di un’indicazione nutrizionale o sulla salute, non figura nella dichiarazione del valore nutritivo, deve esserne indicata la quantità nelle immediate vicinanze e nello stesso campo visivo della dichiarazione del valore nutritivo. 2 Qualora il valore energetico o le quantità di sostanze nutritive di un prodotto siano trascurabili, le informazioni al riguardo possono essere sostituite da un’indicazione quale «contiene quantità trascurabili di …». Questa indicazione deve essere riportata immediatamente accanto alla dichiarazione del valore nutritivo, ove presente.
15 RS 817.022.104
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
3 Un’indicazione indicante che il tenore di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione del valore nutritivo. 4 Se la dichiarazione del valore nutritivo è fornita su base volontaria per derrate alimentari immesse sfuse sul mercato o bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume, può limitarsi unicamente all’indicazione del valore energetico.
Art. 25 Presentazione della dichiarazione del valore nutritivo
1 Le indicazioni della dichiarazione del valore nutritivo devono:
a. figurare nello stesso campo visivo; b. essere presentate insieme in un formato chiaro e nell’ordine di presentazione stabilito nell’allegato 11; c. essere presentate in formato tabulare con allineamento delle cifre; in man- canza di spazio, possono essere presentate in formato lineare. 2 In via supplementare il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere presentati in un altro formato o mediante forme o simboli grafici oltre a parole o numeri.
3 Per le indicazioni di cui all’articolo 23 capoverso 3 vale quanto segue:
a. devono essere presentate nel campo visivo principale; b. devono rispettare la dimensione di carattere minima secondo l’articolo 4 ca- poverso 3; c. possono essere presentate in un formato diverso da quello di cui al capover- so 1 lettera c. 4 Nel caso di derrate alimentari immesse sfuse sul mercato e bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume, le indicazioni possono essere presen- tate in un formato diverso da quello stabilito nel capoverso 1 lettera c.
Art. 26 Calcolo e indicazione quantitativa del valore energetico e delle sostanze nutritive 1 Il valore energetico deve essere calcolato mediante i fattori di conversione di cui all’allegato 12. 2 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive devono essere espressi nelle unità di misura di cui all’allegato 11. 3 Devono essere indicati il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive della derrata alimentare al momento della consegna ai consumatori. Queste informazioni possono tuttavia riferirsi alla derrata alimentare preparata a condizione che le moda- lità di preparazione siano indicate in modo sufficientemente preciso.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
4 Le indicazioni devono basarsi su valori medi desunti:
a. dallʼanalisi della derrata alimentare del fabbricante; b. dal calcolo in base ai valori degli ingredienti utilizzati; oppure c. dal calcolo in base ai dati generalmente documentati e accettati.
Art. 27 Indicazione per 100 g o 100 ml 1 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive devono essere indicati per
100 g o 100 ml.
2 Le quantità di vitamine e sali minerali devono essere espresse anche in percentuale delle quantità di riferimento stabilite nellʼallegato 10 parte A numero 1 per 100 g o
100 ml.
3 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive, diverse dalle vitamine e dai sali minerali, possono essere espressi anche in percentuale delle quantità di riferi- mento stabilite nellʼallegato 10 parte B per 100 g o 100 ml. 4 Quando sono fornite le informazioni di cui al capoverso 3, immediatamente accan- to deve figurare la seguente spiegazione supplementare: «Assunzioni di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)».
Art. 28 Indicazione per porzione o unità di consumo 1 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espressi per porzione o unità di consumo, al fine di essere facilmente riconoscibili dal consuma- tore, nei seguenti casi: a. se è fornita anche l’indicazione per 100 g o 100 ml (art. 27 cpv. 1 e 2); b. nel caso dell’articolo 27 capoverso 3, se l’indicazione è fornita in aggiunta o in sostituzione a quella per 100 g o 100 ml. 2 Se è fornita un’indicazione secondo l’articolo 23 capoverso 3 lettera b, le quantità di sostanze nutritive e la percentuale delle quantità di riferimento stabilite nellʼallegato 10 parte B possono essere espresse anche solo per porzione o unità di consumo. Il valore energetico deve essere espresso sia per 100 g o 100 ml sia per porzione o unità di consumo. 3 Se l’indicazione è fornita per porzione o unità di consumo, deve essere quantificata la porzione o l’unità considerata e indicato il numero di porzioni o unità di consumo contenute nell’imballaggio. 4 La porzione o lʼunità di consumo considerata deve essere indicata immediatamente accanto alla dichiarazione del valore nutritivo.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
Sezione 12: Indicazioni nutrizionali e sulla salute
Art. 29 Disposizioni generali concernenti le indicazioni nutrizionali 1 Le indicazioni nutrizionali sono indicazioni di natura linguistica o grafica, compre- si elementi grafici o simboli di qualsiasi forma, che spiegano, suggeriscono o sottin- tendono che una derrata alimentare ha particolari proprietà nutrizionali benefiche.
2 Una derrata alimentare possiede particolari proprietà nutrizionali benefiche:
a. in base al valore energetico che apporta, non apporta o apporta a tasso ridot- to o accresciuto; b. in base alle sostanze nutritive o ad altre sostanze contenute nella derrata ali- mentare:
1. in una quantità significativa secondo l’allegato 10,
2. in mancanza di disposizioni al riguardo, in quantità tali da produrre,
sulla base di prove scientifiche universalmente riconosciute, l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato; o c. in base al fatto che determinate sostanze nutritive o altre sostanze non sono contenute nella derrata alimentare o lo sono in proporzioni ridotte o accre- sciute.
3 Le indicazioni nutrizionali possono essere apposte soltanto se sono previste
nell’allegato 13 e soddisfano i requisiti della presente sezione.
Art. 30 Disposizioni particolari concernenti le indicazioni nutrizionali 1 Per le bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume sono ammesse soltanto indicazioni nutrizionali che fanno riferimento a un basso tenore alcolico o a una riduzione del tenore alcolico o del valore energetico.
2 Le indicazioni comparative sono ammesse soltanto tra derrate alimentari della
stessa categoria e prendendo in considerazione una gamma di derrate alimentari di tale categoria. Devono indicare la differenza nella quantità di una sostanza nutritiva o nel valore energetico. Il confronto deve riferirsi alla stessa quantità della derrata alimentare. 3 Le indicazioni nutrizionali comparative devono confrontare la composizione della derrata alimentare in questione con quella di una gamma di derrate alimentari della stessa categoria la cui composizione non permette loro di recare un’indicazione, comprese le derrate alimentari di altre marche.
Art. 31 Disposizioni generali concernenti le indicazioni sulla salute 1 Le indicazioni sulla salute sono indicazioni di natura linguistica o grafica, compre- si elementi grafici o simboli di qualsiasi forma che spiegano, suggeriscono o sottin- tendono che vi è una relazione tra una categoria di derrate alimentari, una derrata alimentare o un componente di una derrata alimentare e la salute.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
2 Le indicazioni sulla salute possono essere apposte soltanto se sono previste
nell’allegato 14 e soddisfano i requisiti della presente sezione.
3 Per le indicazioni sulla salute che non figurano nell’allegato 14 è necessaria
un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). 4 Le indicazioni sulla salute devono riferirsi al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo o alle funzioni psicologiche e comportamentali oppure ancora alle proprietà dimagranti, di controllo del peso, di riduzione dello stimolo della fame, di aumento del senso di sazietà o di diminuzione dell’apporto calorico.
Art. 32 Domanda di autorizzazione
1 La domanda di autorizzazione per un’indicazione sulla salute non elencata
nell’allegato 14 deve essere presentata all’USAV in una lingua ufficiale della Con- federazione o in inglese.
2 Deve contenere le indicazioni seguenti:
a. la denominazione della sostanza nutritiva o di altro tipo, della derrata ali- mentare o della categoria alimentare per la quale si intende fornire un’in- dicazione sulla salute nonché le rispettive caratteristiche particolari; b. una copia degli studi scientifici di riferimento e dei documenti disponibili che attestano l’indicazione sulla salute o sono rilevanti per la sua attesta- zione; c. eventualmente l’indicazione delle informazioni e dei dati scientifici che non possono essere utilizzati per motivare la stessa indicazione sulla salute in riferimento a un altro prodotto; d. una proposta di formulazione nelle tre lingue ufficiali della Confederazione per l’indicazione sulla salute oggetto della domanda di autorizzazione, even- tualmente comprendente le particolari condizioni di utilizzo; e. una sintesi della domanda.
Art. 33 Rilascio dell’autorizzazione L’USAV autorizza un’indicazione sulla salute non contenuta nell’allegato 14 se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 38 capoverso 2 ODerr e può essere dimostrato, sulla scorta di studi scientifici universalmente riconosciuti, che l’indica- zione sulla salute soddisfa i requisiti stabiliti nella presente sezione.
Art. 34 Disposizioni particolari concernenti le indicazioni sulla salute 1 Se si forniscono indicazioni sulla salute a proposito di una derrata alimentare, la caratterizzazione di quest’ultima o, nel caso in cui questa manchi, la sua presenta- zione e la sua pubblicità devono contenere le seguenti informazioni:
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
a. una dicitura relativa all’importanza di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano; b. la quantità della derrata alimentare e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato; c. se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di con- sumare la derrata alimentare; d. un’adeguata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive; e. una dichiarazione secondo cui la malattia a cui fa riferimento l’indicazione è causata da più fattori di rischio e che dalla modifica di uno di questi fattori può risultare un effetto benefico o anche no, in caso di dichiarazioni o descrizioni che spiegano, suggeriscono o sottintendono che il consumo di una derrata alimentare riduce nettamente un fattore di rischio per lo sviluppo di una determinata malattia dell’essere umano (indicazione sulla riduzione di un rischio di malattia). 2 I riferimenti a benefici non specifici della sostanza nutritiva o della derrata alimen- tare per la salute in generale o per il benessere derivante dallo stato di salute sono ammessi soltanto se associati a: a. un’indicazione sulla salute autorizzata secondo l’articolo 31 capoverso 3; oppure b. un’indicazione sulla salute di cui all’allegato 14. 3 È vietato apporre indicazioni sulla salute su bevande con un tenore alcolico supe- riore all’1,2 per cento in volume.
4 Le indicazioni sulla salute non devono:
a. dare l’impressione che la salute potrebbe essere compromessa da un manca- to consumo della derrata alimentare; b. essere connesse con indicazioni sul ritmo e sull’entità della perdita di peso; c. essere concepite come raccomandazioni formulate da singoli medici o da altri operatori sanitari.
Art. 35 Disposizioni comuni relative alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
1 Le indicazioni nutrizionali e sulla salute:
a. devono essere facilmente comprensibili; b. devono essere basate su prove scientifiche riconosciute; c. devono poter essere motivate dall’azienda alimentare che se ne serve; d. devono fare riferimento alla derrata alimentare pronta al consumo e prepara- ta secondo le istruzioni del fabbricante; e. non devono essere false o ambigue né indurre in errore;
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
f. non devono suscitare alcun dubbio sulla sicurezza o sull’idoneità fisiologico- nutrizionale di altre derrate alimentari; g. non devono incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo della derrata ali- mentare in questione; h. non devono affermare, suggerire o sottintendere che un’alimentazione equi- librata e variata non possa in generale fornire le necessarie quantità di sostanze nutritive; i. non devono fare riferimento, con il testo scritto o con rappresentazioni figu- rative, grafiche o simboliche, a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare timori nel consumatore. 2 Le indicazioni nutrizionali e sulla salute relative alla presenza di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza con un effetto nutrizionale o fisiologico (altra sostan- za) sono ammesse soltanto se: a. la sostanza nutritiva o l’altra sostanza sono presenti nel prodotto finito in quantità significativa o tale da produrre, secondo prove scientifiche ricono- sciute, l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato; b. la quantità di prodotto finito pronto al consumo che può ragionevolmente essere consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o dell’altra sostanza a cui si riferisce l’indicazione; e c. la sostanza nutritiva o l’altra sostanza è fornita in una forma utilizzabile per l’organismo. 3 Le indicazioni nutrizionali e sulla salute concernenti la mancanza o il ridotto tenore di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza sono ammesse soltanto se: a. è dimostrato che la mancanza o il ridotto tenore di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza, a cui fa riferimento l’indicazione, in una derrata alimen- tare o in una categoria di derrate alimentari produce un effetto nutrizionale o fisiologico benefico; e b. la sostanza nutritiva o l’altra sostanza non è presente o è presente in quantità ridotta nel prodotto finale. 4 Marchi commerciali, nomi di produttori o denominazioni di fantasia che figurano nella caratterizzazione, nella presentazione o nella pubblicità di una derrata alimen- tare e che possono essere interpretati come un’indicazione nutrizionale o sulla salu- te, possono essere utilizzati soltanto se accompagnati da un’indicazione nutrizionale o sulla salute che adempie alle disposizioni della presente sezione.
5 Diversamente da quanto stabilito nel capoverso 4, l’USAV può concedere una
deroga per denominazioni generiche tradizionalmente utilizzate per indicare la peculiarità di una categoria di derrate alimentari o bevande che potrebbe avere un effetto sulla salute umana, purché sia garantita la protezione della salute e i consu- matori non siano indotti in inganno. La procedura di autorizzazione si basa sugli articoli 3–7 ODerr. 6 Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle acque minerali e di sorgente.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
Sezione 13: Marchio d’identificazione
Art. 36 Principio ed eccezioni 1 Alle derrate alimentari di origine animale sprovviste di un bollo di idoneità al consumo secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 16 con- cernente l’igiene nella macellazione, deve essere apposto un marchio d’identifica- zione; fanno eccezione le derrate alimentari di origine animale che provengono da unʼazienda non sottoposta ad autorizzazione secondo lʼarticolo 21 capoverso 2 ODerr. 2 Sugli imballaggi di uova non è necessario apporre un marchio di identificazione se è apposto il codice di un centro d’imballaggio secondo l’allegato VII parte VI sezio- ne III del regolamento (UE) n. 1308/201317. 3 Il bollo di idoneità al consumo può essere rimosso dalla carne solo se questa è fatta a pezzi, trasformata o elaborata in altra maniera. 4 Il marchio d’identificazione può essere apposto soltanto se la derrata alimentare è stata fabbricata secondo le disposizioni vigenti in materia.
5 Secondo la presentazione dei vari prodotti di origine animale, il marchio
d’identificazione può essere apposto direttamente sul prodotto, sull’involucro o sull’imballaggio o essere stampato su un’etichetta apposta a sua volta sul prodotto, sull’involucro o sull’imballaggio. Il marchio d’identificazione può consistere anche in una targhetta inamovibile di materiale resistente. 6 Se un’azienda produce, oltre alle derrate alimentari cui si deve apporre un marchio d’identificazione, derrate alimentari per i quali non è prescritto il marchio d’identi- ficazione, essa può apporre il marchio d’identificazione anche a quest’ultimo tipo di derrate alimentari. 7 Nel caso di prodotti di origine animale liquidi, in granulato o in polvere, trasportati sfusi, e dei prodotti della pesca, trasportati sfusi, il marchio d’identificazione non è necessario, se i documenti di accompagnamento contengono il marchio d’identifica- zione. 8 Per il trasporto o la consegna di materie prime per la fabbricazione di gelatina o collagene a un servizio di raccolta o a una conceria, come pure per la consegna a un’azienda per la trasformazione della gelatina o del collagene, in luogo del marchio d’identificazione deve essere allegato un documento di accompagnamento che indichi l’azienda di provenienza e le informazioni di cui all’allegato 15.
16 RS 817.190.1 17 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i re- golamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/1614, GU L 242 del 9.9.2016, pag. 15.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
Art. 37 Indicazioni necessarie Il marchio d’identificazione deve contenere: a. il nome del Paese in cui si trova l’azienda, per intero o abbreviato, confor- memente all’allegato II lettera b numero 6 del regolamento (CE) n. 853/200418; b. il numero di autorizzazione dell’azienda.
Art. 38 Disposizioni speciali
1 Il marchio d’identificazione deve essere apposto prima che il prodotto lasci
l’azienda di produzione. 2 Deve essere ben leggibile, facilmente decifrabile, indelebile ed esposto chiaramen- te. Se è apposto in un’azienda situata in Svizzera o nellʼUE, deve essere di forma ovale. 3 Nel caso degli imballaggi contenenti carne a pezzi o sottoprodotti secondari della macellazione, il marchio d’identificazione deve essere fissato o stampato sull’im- ballaggio in modo che sia distrutto al momento dell’apertura. Ciò non è necessario se l’imballaggio si distrugge al momento dell’apertura. Se il confezionamento offre la stessa protezione dell’imballaggio il marchio d’identificazione può essere fissato sulla confezione. 4 Nel caso di prodotti di origine animale collocati in contenitori da trasporto o in grandi imballaggi e destinati a essere ulteriormente manipolati, trasformati, confe- zionati o imballati in un altro stabilimento, il marchio d’identificazione può essere apposto sulla superficie esterna del contenitore o dell’imballaggio. 5 Se l’imballaggio o la confezione di una derrata alimentare di origine animale sono asportati o se la derrata è stata trasformata in un’altra azienda, deve essere apposto un nuovo marchio d’identificazione; quest’ultimo deve recare il numero di autoriz- zazione dell’azienda in cui hanno avuto luogo le fasi di trasformazione. 6 Quando il marchio d’identificazione è apposto direttamente sui prodotti, i colori utilizzati devono essere ammessi secondo l’allegato 1 lettera a dell’ordinanza del DFI del 25 novembre 201319 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari.
Capitolo 3: Informazioni volontarie sulle derrate alimentari
Art. 39 Principio 1 Le informazioni volontarie sulle derrate alimentari non possono occupare lo spazio disponibile per le indicazioni obbligatorie.
18 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine ani- male, GU L 139 del 30.04.2004, pag. 55, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/355, GU L 67 del 12.03.2016, pag. 22. 19 RS 817.022.31
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
2 Se le informazioni sulle derrate alimentari di cui all’articolo 3 sono fornite su base volontaria, devono soddisfare i requisiti in materia.
Art. 40 «Vegetariano» o «vegetaliano»
1 Le derrate alimentari possono recare le seguenti designazioni:
a. «vegetariano» o «ovo-latto-vegetariano» o «ovo-latto-vegetaliano», se non contengono ingredienti né sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte, come il lattosio, uova, componenti dell’uovo o miele; b. «ovo-vegetariano» o «ovo-vegetaliano», se non contengono ingredienti di origine animale, eccezion fatta per uova, componenti dell’uovo o miele; c. «latto-vegetariano» o «latto-vegetaliano», se non contengono ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte o miele; d. «vegano» o «vegetaliano», se non contengono ingredienti di origine animale. 2 Le derrate alimentari o gli ingredienti che sono fabbricati impiegando sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale possono essere designati con una denominazione secondo il capoverso 1 se sono separati dai corrispondenti compo- nenti proteici animali delle sostanze ausiliarie per la lavorazione e purificati.
Art. 41 Informazioni concernenti l’assenza o il ridotto contenuto di glutine
1 Le derrate alimentari possono recare le seguenti designazioni:
a. «senza glutine» se al momento della vendita ai consumatori la derrata ali- mentare presenta un contenuto di glutine non superiore a 20 mg/kg; b. «con contenuto di glutine molto basso» se:
1. una derrata alimentare è costituita da o contiene uno o più ingredienti
ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente trasformati per ridurre il contenuto di glutine, e
2. tale derrata alimentare al momento della vendita ai consumatori presen-
ta un contenuto di glutine non superiore a 100 mg/kg. 2 Se una derrata alimentare recante la designazione «senza glutine» o «con contenuto di glutine molto basso» contiene avena, essa deve essere stata fabbricata, preparata e/o trasformata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, della segale, dell’orzo o delle loro varietà incrociate e il suo contenuto di glutine non deve superare 20 mg/kg. 3 Le derrate alimentari di cui al capoverso 1 possono recare la dicitura «adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci». 4 Le derrate alimentari di cui al capoverso 1 fabbricate, preparate o trasformate in modo speciale al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti oppure sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono natural-
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
mente privi possono recare la dicitura «specificamente formulato per persone intol- leranti al glutine» o «specificamente formulato per celiaci». 5 È vietato fornire le informazioni di cui ai capoversi 1–4 sugli alimenti per lattanti e su quelli di proseguimento.
Art. 42 Informazioni sulle derrate alimentari povere o prive di lattosio 1 Una derrata alimentare è considerata povera di lattosio quando il tenore di lattosio nel prodotto pronto al consumo: a. è ridotto di almeno la metà rispetto alla derrata alimentare normale corri- spondente; e b. non supera 2 g per 100 g di sostanza secca. 2 Una derrata alimentare è considerata priva di lattosio quando il prodotto pronto al consumo contiene meno di 0,1 g di lattosio per 100 g o 100 ml. Per gli integratori alimentari tale quantità si applica a una dose giornaliera.
Capitolo 4: Adeguamento degli allegati
Art. 43 1 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.
2 Può stabilire disposizioni transitorie.
3 Per quanto riguarda l’adeguamento degli allegati 13 e 14, tiene conto del registro comunitario di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/200620.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 44 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DFI del 23 novembre 200521 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari è abrogata.
Art. 45 Disposizioni transitorie I prodotti con marchi commerciali o nomi di produttori esistenti prima del 1° gen- naio 2005, che non soddisfano i requisiti in materia di indicazioni nutrizionali e sulla
20 Regolamento (UE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1047/2012, GU L 310 del 9.11.2012, pag. 36. 21 RU 2005 6159, 2006 733 4981, 2008 1029 6045, 2009 2025, 2010 975 4649, 2011 6255, 2012 6811, 2013 5031
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
salute di cui agli articoli 29–35 della presente ordinanza, possono essere immessi sul mercato ancora fino al 19 gennaio 2022 secondo il diritto concernente i marchi commerciali o i nomi di produttori in vigore prima del 7 marzo 2008. Dopo il 19 gennaio 2022 tali prodotti possono essere venduti ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.
Art. 46 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
16 dicembre 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
Allegato 1 (art. 2 e 6 cpv. 1)
Definizioni
1. Informazioni sulle derrate alimentari: qualunque informazione concernente
una derrata alimentare messa a disposizione dei consumatori, ma anche degli intermediari e delle imprese di trasformazione mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o altri mezzi, comprese le moderne tecnolo- gie o la comunicazione verbale.
2. Campo visivo: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette
da un unico angolo visuale. 3 Leggibile: caratteristica dell’aspetto esteriore delle informazioni che signifi- ca che esse sono visivamente accessibili al pubblico; questa caratteristica è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spazia- tura tra le lettere, l’interlinea, lo spessore, il tipo di colore, il carattere tipo- grafico, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto tra scritta e sfondo.
4. Denominazione specifica:
4.1 denominazione di una derrata alimentare prescritta dalle disposizioni di
legge vigenti a essa applicabili (denominazione legale);
4.2 denominazione accettata dai consumatori quale denominazione di una
determinata derrata alimentare, senza necessitare di ulteriori spiegazioni (denominazione usuale); oppure
4.3 denominazione che descrive una derrata alimentare e, se necessario, il suo
uso ed è sufficientemente precisa al fine di consentire ai consumatori di determinare la sua reale natura e distinguerla da altri prodotti con i quali potrebbe essere confusa (denominazione descrittiva).
5. Termine minimo di conservazione: data fino alla quale una derrata alimenta-
re conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conserva- zione.
6. Data di scadenza: data entro la quale la derrata alimentare deve essere
consumata. Dopo tale data la derrata alimentare non può più essere conse- gnata come tale ai consumatori. 7. Partita: insieme di unità di produzione o di vendita di una derrata alimentare che sono state prodotte, fabbricate o imballate in condizioni praticamente uguali. 8. Sostanza nutritiva: grassi, carboidrati, fibre, proteine, sale nonché vitamine e sali minerali elencati nell’allegato 10 parte A numero 1 della presente ordi- nanza nonché sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie;
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
9. Dichiarazione del valore nutritivo o caratterizzazione del valore nutritivo:
informazioni indicanti:
9.1 il valore energetico, il valore calorico o l’energia; oppure
9.2 il valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti:
a. grassi (acidi grassi saturi, monoinsaturi, polinsaturi), b. carboidrati (zuccheri o sorte di zuccheri, polialcoli, amido), c. fibre alimentari, d. proteine, e. sale, f. vitamine e sali minerali elencati nell’allegato 10 parte A numero 1, se sono presenti in quantità significative conformemente a quanto definito nell’allegato 10 parte A numero 2.
10. Grassi: tutti i lipidi, compresi i fosfolipidi.
11. Acidi grassi saturi: gli acidi grassi senza doppi legami.
12. Acidi grassi trans: gli acidi grassi con almeno un doppio legame non coniu-
gato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilenico) tra atomi di car- bonio in configurazione trans.
13. Acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis.
14. Acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con due o più doppi legami interrotti da gruppi metilenici cis in configurazione cis.
15. Carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall’uomo, compresi i
polialcoli. 16. Zuccheri: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti nelle derrate alimenta- ri, esclusi i polialcoli.
17. Polialcoli: gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili.
18. Fibre: i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nell’intestino tenue umano e appartengono a una delle seguenti categorie:
18.1 polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti nelle derrate
alimentari quando sono consumati;
18.2 polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari
mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fi- siologico benefico dimostrato da prove scientifiche universalmente ricono- sciute; 18.3 polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da prove scientifiche universalmente riconosciute. 19. Proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (secondo Kjeldahl) × 6,25.
20. Sale: il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula: sale =
sodio × 2,5.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
21. Valore medio: il valore che rappresenta meglio le quantità di sostanze nutri- tive contenute in una derrata alimentare e che tiene conto delle variazioni stagionali, delle abitudini di consumo e degli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo. 22. Glutine: frazione proteica del frumento, della segale, dell’orzo, dell’avena o delle loro varietà incrociate e dei loro derivati, alla quale alcune persone sono intolleranti, non solubile in acqua e in soluzione di cloruro di sodio di 0,5 M.
23. Frumento: tutte le specie di Triticum.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
Allegato 2 (art. 3 cpv. 1 lett. q e cpv. 4)
Derrate alimentari la cui caratterizzazione deve contenere una o più indicazioni supplementari
Parte A Particolari indicazioni obbligatorie nella caratterizzazione delle derrate alimentari
1. La denominazione specifica della derrata alimentare deve essere integrata da
indicazioni sullo stato fisico della derrata alimentare o sullo specifico tratta- mento al quale è stata sottoposta (come polverizzata, ricongelata, liofilizzata, surgelata, concentrata, affumicata) nel caso in cui l’omissione di tale indica- zione possa indurre in errore il consumatore.
2. Nel caso di derrate alimentari surgelate prima della vendita e vendute scon-
gelate, la denominazione specifica deve essere integrata dalla dicitura «scongelato». Questa disposizione non si applica a: a. ingredienti contenuti nel prodotto finito; b. derrate alimentari per cui il congelamento è una fase tecnologicamente indispensabile nel processo di fabbricazione; c. derrate alimentari il cui scongelamento non ha alcun effetto negativo sulla loro sicurezza o sulla loro qualità. È fatto salvo il numero 1.
3. Le derrate alimentari trattate con radiazioni ionizzanti devono recare la
dicitura «irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti».
4. Nel caso di derrate alimentari in cui alcuni componenti o ingredienti che i
consumatori presumono siano normalmente utilizzati o naturalmente presen- ti sono stati sostituiti con altri componenti o ingredienti, la caratterizzazione deve recare, oltre all’elenco degli ingredienti, una chiara indicazione dei componenti o degli ingredienti utilizzati per la sostituzione parziale o com- pleta; tale indicazione deve essere fornita: a. in prossimità della denominazione del prodotto; e b. in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 per cento di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e di di- mensioni non inferiori a quelle prescritte dall’articolo 4 capoverso 3 della presente ordinanza.
5. Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i
prodotti della pesca contenenti proteine aggiunte in quanto tali, incluse quel- le idrolizzate, di diversa origine animale, la denominazione specifica della derrata alimentare deve recare la dicitura della presenza di tali proteine e del- la loro origine.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
6. Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sotto forma
di taglio, pezzo, fetta o carcassa, la denominazione specifica della derrata alimentare deve comprendere l’indicazione dell’aggiunta di acqua se quest’ultima rappresenta più del 5 per cento del peso del prodotto finito. Questa disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai prodotti del- la pesca preparati interi o sotto forma di taglio, pezzo, fetta, porzione o filet- to. 7. Per le preparazioni a base di carne, i prodotti a base di carne o i prodotti a base di pesce che sembrano costituiti da un unico pezzo, ma che in realtà so- no frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti, tra cui additivi ed enzimi alimentari, oppure mediante sistemi diversi, la denomina- zione specifica deve essere completata con la dicitura «carne ricomposta» o «pesce ricomposto».
Parte B Prescrizioni particolari relative alla caratterizzazione per singoli tipi o categorie di derrate alimentari Tipo o categoria di derrata alimentare Indicazione/avvertenza
1 Derrate alimentari imballate in determinati gas
1.1 Derrate alimentari la cui conserva- «Confezionato in atmosfera protettiva»
zione è stata prolungata mediante gas di imballaggio ammessi dal regolamento (CE) n. 1333/200822
2 Derrate alimentari contenenti edulcoranti
2.1 Derrate alimentari contenenti La denominazione della derrata alimen-
uno o più edulcoranti ammessi tare deve essere accompagnata dalla dicitura «con edulcorante(i)»
2.2 Derrate alimentari contenenti sia La denominazione della derrata alimen-
uno o più zuccheri aggiunti sia tare deve essere accompagnata dalla uno o più edulcoranti ammessi dicitura «con zucchero(i) ed edulcoran- te(i)»
2.3 Derrate alimentari contenenti L’etichetta deve riportare la dicitura
aspartame/sale di aspartame- «contiene aspartame (una fonte di feni- acesulfame lalanina)» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti soltanto mediante riferimento al numero E. L’etichetta deve riportare la dicitura «contiene una
22 Regolamento (UE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/691, GU L 120 del 5.5.2016, pag. 4.
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Tipo o categoria di derrata alimentare Indicazione/avvertenza
fonte di fenilalanina» quando l’aspartame/sale di aspartame- acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti nella sua denominazione singola.
2.4 Derrate alimentari contenenti «Un consumo eccessivo può avere
più del 10 per cento di polialcoli effetti lassativi» aggiunti
3 Derrate alimentari contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio
3.1 Dolciumi o bevande contenenti La dicitura «contiene liquirizia» deve
acido glicirrizico o il suo sale di essere aggiunta subito dopo l’elenco ammonio a seguito dell’aggiunta degli ingredienti, salvo nel caso in cui il della(e) sostanza(e) stessa(e) o di termine «liquirizia» figuri già liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a nell’elenco degli ingredienti o nella una concentrazione pari o superiore denominazione della derrata alimentare. a 100 mg/kg o 10 mg/l In assenza di un elenco degli ingredienti, la dicitura deve accompagnare la deno- minazione della derrata alimentare.
3.2 Dolciumi contenenti acido La dicitura «contiene liquirizia – evitare
glicirrizico o il suo sale di ammonio il consumo eccessivo in caso di a seguito dell’aggiunta della(e) ipertensione» deve essere aggiunta sostanza(e) stessa(e) o di liquirizia immediatamente dopo l’elenco degli (Glycyrrhiza glabra) a una concen- ingredienti. In assenza di un elenco degli trazione pari o superiore a 4 g/kg ingredienti, la dicitura deve accompa- gnare la denominazione della derrata alimentare. 3.3 Bevande contenenti acido glicirrizico La dicitura «contiene liquirizia – evitare o il suo sale di ammonio a seguito il consumo eccessivo in caso di iperten- dell’aggiunta della(e) sostanza(e) sione» deve essere aggiunta immedia- stessa(e) o di liquirizia (Glycyrrhiza tamente dopo l’elenco degli ingredienti. glabra) in una concentrazione pari In assenza di un elenco degli ingredienti, o superiore a 50 mg/l oppure nel la dicitura deve accompagnare la deno- caso di bevande con un tenore minazione della derrata alimentare. alcolico superiore all’1,2 per cento in volume, di almeno 300 mg/l
4 Bevande con elevato tenore di caffeina o derrate alimentari con caffeina
aggiunta
4.1 Bevande, eccetto quelle a base di La dicitura «Elevato tenore di caffeina.
caffè, tè o estratto di caffè o tè la cui Non raccomandato per i bambini e denominazione specifica comprende durante la gravidanza e l’allattamento» il termine «caffè» o «tè», che: deve figurare nello stesso campo visivo a. sono destinate a essere consu- della denominazione della bevanda, mate non trasformate e conten- seguita tra parentesi da un riferimento al
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Tipo o categoria di derrata alimentare Indicazione/avvertenza
gono caffeina, quale che sia tenore di caffeina espresso in mg per la fonte, in una quantità superiore 100 ml. a 150 mg/l; o b. si presentano sotto forma con- centrata o disidratata e, dopo la ricostituzione, contengono caffeina, quale che sia la fonte, in una quantità superiore a 150 mg/l
4.2 Derrate alimentari diverse dalle La dicitura «Contiene caffeina. Non
bevande alle quali è aggiunta raccomandato per i bambini e durante la caffeina a fini fisiologici gravidanza e l’allattamento» deve figu- rare nello stesso campo visivo della denominazione della derrata alimentare, seguita tra parentesi da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per
100 g/ml. Nel caso di derrate alimentari
per sportivi, il tenore di caffeina deve essere indicato sulla caratterizzazione per porzione giornaliera raccomandata. 5 Derrate alimentari addizionate di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo
5.1 Derrate alimentari o ingredienti (1) dicitura «addizionato di steroli
alimentari addizionati di fitosteroli, vegetali» o «addizionato di stanoli esteri di fitosterolo, fitostanoli vegetali» nello stesso campo visivo della o esteri di fitostanolo denominazione della derrata alimentare; (2) il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitosta- nolo aggiunti (espressi in percentuale o in grammi di steroli vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di derrata alimentare) deve essere dichiara- to nell’elenco degli ingredienti; (3) dicitura che segnala che il prodotto è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livelli di coleste- rolo nel sangue; (4) dicitura che segnala che i pazienti che seguono un trattamento ipocoleste- rolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo medico; (5) dicitura ben visibile che segnala che il prodotto non è adatto per l’alimenta- zione di donne in gravidanza e allatta-
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Tipo o categoria di derrata alimentare Indicazione/avvertenza
mento e per bambini di età inferiore ai cinque anni; (6) raccomandazione di usare il prodot- to nel quadro di un’alimentazione equi- librata e variata, che comprenda anche il consumo regolare di frutta e verdura, in modo da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi; (7) nel medesimo campo visivo recante la dicitura di cui al numero 3, ovvero l’indicazione che va evitato il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli/stanoli vegetali aggiunti; (8) definizione di una porzione della derrata alimentare o dell’ingrediente della derrata alimentare interessata (preferibilmente in g o ml) con indica- zione della quantità di steroli/stanoli vegetali contenuti in una porzione.
6 Carne congelata, preparazioni a base di carne congelate e prodotti
non trasformati a base di pesce congelati
6.1 Carne congelata, preparazioni Secondo l’allegato 8 numero 3, la data
a base di carne congelate e prodotti di congelamento o la data del primo non trasformati a base di pesce congelamento per i prodotti congelati congelati più di una volta.
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Allegato 3 (art. 4 cpv. 3)
Definizione di altezza della X
Legenda
1 Linea ascendente
2 Linea della maiuscola
3 Linea mediana
4 Linea di base
5 Linea discendente
6 Altezza della x
7 Corpo del carattere
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Allegato 4 (art. 5 cpv. 2 lett. b n. 2 e 15 cpv. 5)
Zone di pesca FAO23 Zona di pesca Definizione della zona
Oceano Artico Zona FAO n. 18 Oceano Atlantico nord-occidentale Zona FAO n. 21 Oceano Atlantico nord-orientale Zona FAO n. 27 Mar Baltico Zona FAO n. 27 III d Oceano Atlantico centro-occidentale Zona FAO n. 31 Oceano Atlantico centro-orientale Zona FAO n. 34 Mar Mediterraneo Zona FAO n. 37 Mar Nero Zona FAO n. 37 Oceano Atlantico sud-occidentale Zona FAO n. 41 Oceano Atlantico sud-orientale Zona FAO n. 47 Oceano Atlantico Antartico Zona FAO n. 48 Oceano Indiano occidentale Zona FAO n. 51 Oceano Indiano orientale Zona FAO n. 57 Oceano Indiano Antartico Zona FAO n. 58 Oceano Pacifico nord-occidentale Zona FAO n. 61 Oceano Pacifico nord-orientale Zona FAO n. 67 Oceano Pacifico occidentale Zona FAO n. 71 Oceano Pacifico orientale Zona FAO n. 77 Oceano Pacifico sud-occidentale Zona FAO n. 81 Oceano Pacifico sud-orientale Zona FAO n. 87 Oceano Pacifico Antartico Zona FAO n. 88
23 FAO = Food and Agriculture Organisation of the United Nations (Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite)
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Allegato 5 (art. 8 cpv. 5)
Indicazione e denominazione degli ingredienti
Parte A Disposizioni particolari relative all’indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso Denominazione della categoria Designazione
1. Acqua aggiunta e ingredienti volatili Sono indicati in funzione del loro peso
nel prodotto finito. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in una derrata alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità di tutti gli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5 per cento del prodotto finito. Questa deroga non si applica alla carne, alle preparazioni a base di carne, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati.
2. Ingredienti utilizzati sotto forma Possono essere indicati nell’elenco in
concentrata o disidratata e funzione del loro peso prima della ricostituiti durante la fabbricazione concentrazione o della disidratazione.
3. Ingredienti utilizzati in derrate Possono essere indicati secondo l’ordine
alimentari concentrate o disidratate delle proporzioni nel prodotto ricostitui- che sono destinate a essere ricosti- to, purché l’elenco degli ingredienti sia tuite mediante l’aggiunta di acqua accompagnato da diciture quali «ingre- dienti del prodotto ricostituito» o «in- gredienti del prodotto pronto al consu- mo».
4. Frutta, verdura o funghi nessuno Possono figurare nell’elenco degli
dei quali predomina in modo signi- ingredienti con la denominazione di ficativo in termini di peso, utilizzati «frutta», «verdura» o «funghi» seguita in una miscela come ingredienti dalla dicitura «in proporzione variabile» di una derrata alimentare in propor- immediatamente seguita dall’enumera- zioni potenzialmente variabili zione dei frutti, delle verdure o dei funghi presenti. In questi casi la miscela è indicata nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 8 capoverso
2 sulla base del peso totale della frutta,
della verdura o dei funghi presenti.
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Denominazione della categoria Designazione
5. Miscele di spezie o piante aromati- Possono essere enumerate secondo un
che, nessuna delle quali predomina ordine diverso, purché l’elenco degli in- in peso in modo significativo gredienti sia accompagnato da una dici- tura quale «in proporzione variabile».
6. Ingredienti che costituiscono meno Possono essere elencati in un ordine
del 2 per cento del prodotto finito diverso dopo gli altri ingredienti. 7. Ingredienti simili o sostituibili tra Possono essere indicati nell’elenco degli di loro, suscettibili di essere utiliz- ingredienti mediante la dicitura «contie- zati nella fabbricazione o nella ne … e/o …», nel caso in cui almeno preparazione di una derrata alimen- uno di non più di due ingredienti sia tare senza alterarne la composizione, presente nel prodotto finito. Questa la natura o il valore percepito, disposizione non si applica agli additivi e nella misura in cui costituiscano alimentari o agli ingredienti elencati meno del 2 per cento del prodotto nella parte C del presente allegato né finito alle sostanze o ai prodotti che provocano allergie o intolleranze elencate nell’allegato 6.
8. Oli raffinati di origine vegetale Possono essere raggruppati nell’elenco
degli ingredienti sotto la denominazione di «oli vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine vegetale specifica ed even- tualmente dalla dicitura «in proporzione variabile». Se raggruppati, gli oli vege- tali sono inseriti nell’elenco degli ingre- dienti sulla base del loro peso comples- sivo. La dicitura «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un olio idrogenato.
9. Grassi raffinati di origine vegetale Possono essere raggruppati nell’elenco
degli ingredienti sotto la designazione «grassi vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine specifica vegetale ed even- tualmente anche dalla dicitura «in pro- porzione variabile». Se raggruppati, i grassi vegetali sono inseriti nell’elenco degli ingredienti sulla base del loro peso complessivo. L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un grasso idrogenato.
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Parte B Ingredienti designati con la denominazione di una categoria piuttosto che con una denominazione specifica Gli ingredienti che appartengono a una delle categorie di derrate alimentari sottoe- lencate e che sono componenti di un’altra derrata alimentare possono essere designa- ti con la denominazione di tale categoria invece che con la denominazione specifica. È fatto salvo l’articolo 10.
Denominazione della categoria Designazione
1. Oli raffinati di origine animale «Olio» accompagnato dall’aggettivo
«animale» oppure dall’indicazione dell’origine animale specifica. L’espressione «totalmente o parzialmen- te idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare la dicitura di un olio idrogenato.
2. Grassi raffinati di origine animale «Grasso» o «materia grassa», con
l’aggiunta dell’aggettivo «animale» oppure dell’indicazione dell’origine animale specifica. L’espressione «total- mente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare la dicitura di un grasso idrogenato.
3. Miscele di farine di due o più specie «Farine», seguita dall’enumerazione
di cereali delle specie di cereali da cui sono fab- bricate, in ordine decrescente di peso.
4. Amidi e fecole naturali e modificati «Amido(i)/fecola(e)»
per via fisica o enzimatica
5. Qualsiasi specie di pesce quando «Pesce(i)»
il pesce costituisce un ingrediente di un’altra derrata alimentare, pur- ché la denominazione e la presen- tazione di quest’ultima non facciano riferimento a una precisa specie di pesce
6. Qualsiasi specie di formaggio «Formaggio(i)»
quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingre- diente di un’altra derrata alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest’ultima non facciano riferimento a una precisa specie di formaggio
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Denominazione della categoria Designazione
7. Tutte le spezie che non superino «Spezia(e)» o «Miscela di spezie»
il 2 per cento in peso della derrata alimentare
8. Tutte le piante o parti di piante «Pianta(e) aromatica(che)» o «Miscela
aromatiche che non superino il di piante aromatiche»
2 per cento in peso del prodotto
«Pianta(e) aromatica(che)» o «miscela di piante aromatiche»
9. Qualsiasi preparazione di gomma «Gomma base»
utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare
10. Pangrattato di qualsiasi origine «Pangrattato»
11. Qualsiasi categoria di saccarosio «Zucchero»
12. Destrosio anidro e destrosio «Destrosio»
monoidrato
13. Sciroppo di glucosio e sciroppo «Sciroppo di glucosio»
di glucosio disidratato
14. Tutte le proteine del latte (caseine, «Proteine del latte»
caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele
15. Burro di cacao di pressione o «Burro di cacao»
di torsione o raffinato
16. Tutti i tipi di vino «Vino»
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Parte C – Ingredienti designati con la categoria funzionale seguita dalla denominazione singola o dal numero E 1. Gli additivi e gli enzimi alimentari diversi da quelli precisati nell’articolo 9 capoverso 2 lettera b, che appartengono a una delle categorie funzionali elencate nella presente parte, devono essere designati mediante la denomina- zione della categoria funzionale seguita dalla denominazione singola o even- tualmente dal numero E. Se un ingrediente appartiene a più categorie fun- zionali, deve essere indicata quella corrispondente alla sua funzione principale per la derrata alimentare in questione. È fatto salvo l’articolo 10. Antiossidanti Coloranti Addensanti Conservanti Agenti antiagglomeranti Correttori di acidità Agenti antischiumogeni Edulcoranti Agenti di carica Emulsionanti Agenti di resistenza Esaltatori di sapidità Agenti di rivestimento Gas propulsore Agenti di trattamento della farina Gelificanti Agenti lievitanti Sali di fusione24 Agenti schiumogeni Sequestranti Amidi modificati25 Stabilizzanti Antiossidanti Umidificanti
Parte D Designazione degli aromi nell’elenco degli ingredienti
1. Gli aromi devono essere designati con i termini:
1.1 «aroma(i)» oppure con una denominazione più specifica o una descrizione
dell’aroma se il componente aromatizzante contiene aromi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere b–h dell’ordinanza del DFI del 16 dicem- bre 201626 sugli aromi;
1.2 «aroma(i) di affumicatura» o «aroma(i) di affumicatura ricavato(i) da una
derrata alimentare/da derrate alimentari, da una categoria alimentare o da una base/da basi alimentare(i)», quale «aroma di affumicatura ottenuto dal faggio», se il componente aromatizzante contiene aromi ai sensi dell’arti- colo 2 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del DFI sugli aromi e conferisce un aroma di affumicatura alle derrate alimentari.
2. Il termine «naturale» è utilizzato per descrivere aromi conformi all’articolo
10 dell’ordinanza del DFI sugli aromi.
24 Soltanto per i formaggi fusi o i prodotti a base di formaggio fuso.
25 L’indicazione della categoria funzionale o del numero E non è necessaria.
26 RS 817.022.41
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3. La chinina o la caffeina utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella
preparazione di derrate alimentari devono essere riportate nell’elenco degli ingredienti con la denominazione specifica immediatamente dopo il termine «aroma(i)».
Parte E Designazione degli ingredienti composti
1. Un ingrediente composto può figurare nell’elenco degli ingredienti sotto la
sua denominazione specifica in rapporto al suo peso, purché quest’ultima sia immediatamente seguita dalla composizione di tale ingrediente. Per quanto concerne gli additivi devono essere indicati solo quelli che hanno ancora tecnologicamente effetto sul prodotto finale. È fatto salvo l’articolo 10.
2. L’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non è obbli-
gatorio quando:
2.1 la composizione dell’ingrediente composto è definita in un’ordinanza, pur-
ché l’ingrediente composto costituisca meno del 2 per cento del prodotto finito; sono fatti salvi l’articolo 9 capoverso 2 lettere a–d per gli additivi e l’articolo 10; 2.2 gli ingredienti composti consistono in miscele di spezie e/o di piante aroma- tiche che costituiscono meno del 2 per cento del prodotto finito; sono fatti salvi l’articolo 9 capoverso 2 lettere a–d per gli additivi e l’articolo 10;
2.3 l’ingrediente composto è una derrata alimentare per la quale non è necessa-
rio un elenco degli ingredienti.
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Allegato 6 (art. 10 e 11 cpv. 1–3 e 9)
Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate
I seguenti ingredienti e i prodotti da essi ottenuti potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate e devono pertanto essere sempre menzionati nella caratte- rizzazione; è fatto salvo l’articolo 11 capoverso 9:
1. cereali contenenti glutine segnatamente grano come farro e frumento Khora-
san, segale, orzo, avena o loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
1.1 sciroppi di glucosio a base di grano, incluso il destrosio e i loro prodotti
derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità,
1.2 maltodestrine a base di grano e i loro prodotti derivati, purché il processo
subito non aumenti il livello di allergenicità,
1.3 sciroppi di glucosio a base di orzo,
1.4. cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e altre bevande alcoliche;
2. crostacei e prodotti a base di crostacei;
3. uova e prodotti a base di uova;
4. pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
4.1 gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carote- noidi, 4.2 gelatina o colla di pesce utilizzate come chiarificante nella birra e nel vino;
5. arachidi e prodotti a base di arachidi;
6. soia e prodotti a base di soia, tranne:
6.1 olio e grasso di soia completamente raffinati e i loro prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità, 6.2 tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo aceta- to D-alfa naturale e tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia,
6.3 oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia,
6.4 estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia;
7. latte e prodotti a base di latte, incluso lattosio, tranne:
7.1 siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e altre bevande alcoliche,
7.2 lattiolo;
8. frutta a guscio o noci: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Cory-
lus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis [Wangenh.] K. Koch), noci del
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Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per bevande spiritose e altre bevande alcoliche;
9. sedano e prodotti a base di sedano;
10. senape e prodotti a base di senape;
11. semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
12. anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2;
13. lupini e prodotti a base di lupini;
14. molluschi e prodotti a base di molluschi.
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Allegato 7 (art. 12 cpv. 2)
Indicazione quantitativa degli ingredienti
1. L’indicazione quantitativa non è richiesta:
1.1 per un ingrediente o categoria di ingrediente:
a. il cui peso netto sgocciolato è specificato, b. la cui quantità deve già figurare nella caratterizzazione sulla base di un’altra disposizione, c. che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione, oppure d. che, pur figurando nella denominazione della derrata alimentare, non è suscettibile di determinare la scelta dei consumatori, poiché la loro variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare la derrata ali- mentare o tale da distinguerla da altre derrate simili;
1.2 quando un’altra disposizione determina in modo preciso la quantità dell’in-
grediente o della categoria di ingredienti senza prevederne l’indicazione nella caratterizzazione; oppure
1.3 nei casi di cui all’allegato 5 parte A numeri 4 e 5.
2. L’articolo 12 capoverso 1 lettere a–c non si applica nel caso:
2.1 di ingredienti o di categorie di ingredienti rientranti nell’indicazione «con edulcorante(i)» o «con zucchero(i) ed edulcorante(i)», quando la denomina- zione della derrata alimentare è accompagnata da tale indicazione secondo l’allegato 5; oppure
2.2 di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere
inserite in una dichiarazione del valore nutritivo.
3. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingre-
dienti: 3.1 è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento del loro utilizzo; e
3.2 figura nella denominazione della derrata alimentare o immediatamente
accanto a tale denominazione, o nell’elenco degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione.
4. In deroga al numero 3 si applica quanto segue:
4.1 nel caso di derrate alimentari alle quali è stata sottratta acqua mediante
trattamento termico o in altro modo, deve essere indicata, in per cento in massa, la quantità degli ingredienti trasformati, riferita al prodotto finito. Se tale quantità o la quantità complessiva di tutti gli ingredienti menzionata nel- la caratterizzazione supera il 100 per cento, deve invece essere indicato il peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per fabbricare 100 g di prodotto finito;
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
4.2 la quantità degli ingredienti volatili deve essere indicata in funzione della loro proporzione ponderale nel prodotto finito;
4.3 la quantità degli ingredienti impiegati in forma concentrata o disidratati e
ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale prima della concentrazione o della disidratazione; 4.4 la quantità degli ingredienti impiegati nelle derrate alimentari concentrate o disidratate da ricostituirsi mediante l’aggiunta di acqua, può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale nel prodotto ricostituito.
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Allegato 8 (art. 13 cpv. 3)
Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento
1. Per l’indicazione del termine minimo di conservazione si applica quanto
segue:
1.1 la data deve essere preceduta dall’indicazione:
a. «da consumarsi preferibilmente entro il …» quando la data comporta l’indicazione del giorno, b. «da consumarsi preferibilmente entro fine …» negli altri casi;
1.2 l’indicazione di cui al numero 1.1 deve essere seguita:
a. dalla data stessa, o b. dall’indicazione del punto in cui essa figura nella caratterizzazione;
1.3 La data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed
eventualmente l’anno. Tuttavia per le derrate alimentari: a. conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l’indicazione del giorno e del mese, b. conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione del mese e dell’anno, c. conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione dell’anno;
1.4 l’indicazione del termine minimo di conservazione non è necessaria nel caso
di: a. frutta e verdura fresche, comprese le patate, che non è stata sbucciata, tagliata o sottoposta a un trattamento analogo; questa deroga non si applica ai semi germinali e a prodotti analoghi quali i germogli di le- guminose, b. vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall’uva nonché bevande alcoliche prodotte con uva o mosto di uva, c. bevande con un tenore alcolico uguale o superiore al 10 per cento in volume, d. prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbri- cazione, e. aceti, f. sale da cucina, g. sorte di zuccheri allo stato solido,
1397
Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
h. prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri con sostanze aromatizzanti o coloranti, i. gomme da masticare e prodotti analoghi da masticare; 1.5 le indicazioni di cui al numero 1.1 devono essere integrate, se necessario, da una descrizione delle condizioni di conservazione che garantiscono la durata di conservazione indicata.
2. Per l’indicazione della data di scadenza si applica quanto segue:
2.1 la data deve essere preceduta dall’espressione «da consumare entro»;
2.2 l’espressione di cui al numero 2.1 deve essere seguita:
a. dalla data stessa, o b. dall’indicazione del punto in cui essa figura nella caratterizzazione; 2.3 la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed even- tualmente l’anno;
2.4 la data di scadenza deve essere indicata su ogni singola porzione preconfe-
zionata;
2.5 le indicazioni di al numero 2.1 devono essere integrate da una descrizione
delle condizioni di conservazione.
3. La data di congelamento o la data del primo congelamento secondo
l’allegato 2 parte B numero 6 deve essere indicata come segue:
3.1 la data deve essere preceduta dall’espressione «congelato il …»;
3.2 l’espressione di cui al numero 3.1 deve essere seguita:
a. dalla data stessa, o b. dall’indicazione del punto in cui essa figura nella caratterizzazione; 3.3 la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l’anno.
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Allegato 9 (art. 21 cpv. 1 e 2 e 22 cpv. 4)
Derrate alimentari alle quali non si applica l’obbligo della dichiarazione del valore nutritivo
1. i prodotti non trasformati costituiti da un solo ingrediente o una sola catego- ria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e
che sono costituiti da un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. l’acqua destinata al consumo umano, compresa l’acqua alla quale sono stati
aggiunti unicamente anidride carbonica o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. l’estratto di caffè, l’estratto di caffè solubile, il caffè solubile o istantaneo, l’estratto di cicoria, la cicoria solubile o istantanea, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati; 8. le infusioni a base di erbe o di frutta, i tè, tè deteinato, tè o estratto di tè solubile o istantaneo, il tè o estratto di tè deteinato solubile o istantaneo sen- za altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutri- tivo del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli ai quali sono
stati aggiunti unicamente aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. le derrate alimentari confezionate in imballaggi o contenitori la cui super-
ficie maggiore misura meno di 25 cm2;
19. le derrate alimentari fabbricate artigianalmente, fornite direttamente dal
fabbricante ai consumatori o ad aziende alimentari locali che le forniscono direttamente ai consumatori;
20. le bevande con un tenore alcolico superiore allʼ1,2 per cento in volume;
21. le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
Allegato 10 (art. 23 cpv. 1 lett. f, 27 cpv. 2 e 3, 28 cpv. 2 e 29 cpv. 1 lett. b n. 1)
Quantità di riferimento
Parte A Quantità di riferimento per adulti per il consumo giornaliero di vitamine e sali minerali 1. Vitamine e sali minerali che possono essere indicati e relativi valori nutritivi di riferimento (nutrient reference values, NRV) Vitamina A (μg) 800 Cloruro (mg) 800 Vitamina D (μg) 5 Calcio (mg) 800 Vitamina E (mg) 12 Fosforo (mg) 700 Vitamina K (μg) 75 Magnesio (mg) 375 Vitamina C (mg) 80 Ferro (mg) 14 Tiamina (vitamina B1 (mg) 1,1 Zinco (mg) 10 Riboflavina (vitamina B2 (mg) 1,4 Rame (mg) 1 Niacina (vitamina PP) (mg) 16 Manganese (mg) 2 Vitamina B6 (mg) 1,4 Fluoruro (mg) 3,5 Acido folico (μg) 200 Selenio (μg) 55 Vitamina B12 (μg) 2,5 Cromo (μg) 40 Biotina (μg) 50 Molibdeno (μg) 50 Acido pantotenico (mg) 6 Iodio (μg) 150 Potassio (mg) 2000
2. Quantità significative di vitamine e sali minerali
Per stabilire la quantità significativa devono essere presi in considerazione i seguenti valori:
2.1 il 15 per cento dei valori nutritivi di riferimento secondo il numero 1 per
100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande;
2.2 il 7,5 per cento dei valori nutritivi di riferimento secondo il numero 1 per
100 ml nel caso delle bevande; oppure
2.3 il 15 per cento dei valori nutritivi di riferimento secondo il numero 1 per
porzione se l’imballaggio contiene una sola porzione.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
Parte B Quantità di riferimento per adulti per il consumo giornaliero di sostanze energetiche e determinate sostanze nutritive diverse dalle vitamine e dai sali minerali Elementi nutritivi o energetici Quantità di riferimento
Energia 8400 kJ/2000 kcal Grassi totali 70 g Acidi grassi saturi 20 g Carboidrati 260 g Zuccheri 90 g Proteine 50 g Sale 6g
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
Allegato 11 (art. 25 cpv. 1 lett. b e 26 cpv. 2)
Presentazione della dichiarazione del valore nutritivo
Le unità di misura da utilizzare nella dichiarazione del valore nutritivo per l’energia «kilojoule» (kJ) e «kilocalorie» (kcal) e per la massa «grammi» (g), «milligrammi» (mg) e «microgrammi» (μg) e l’ordine di presentazione sono i seguenti: Energia kJ/kcal Grassi g di cui: – acidi grassi saturi g – acidi grassi monoinsaturi g – acidi grassi polinsaturi g Carboidrati g di cui: – zuccheri g – polialcoli g – amido g Fibre g Proteine g Sale g Vitamine e sali minerali le unità di misura indicate nell’allegato 10 parte A numero 1
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
Allegato 12 (art. 26 cpv. 1)
Fattori di conversione per il calcolo del valore energetico
Il valore energetico da indicare deve essere calcolato usando i seguenti fattori di conversione: Carboidrati, esclusi i polialcoli 17 kJ/g = 4 kcal/g Polialcoli 10 kJ/g = 2,4 kcal/g Proteine 17 kJ/g = 4 kcal/g Grassi 37 kJ/g = 9 kcal/g Molecole di trigliceridi a catena corta e lunga o salatrim 25 kJ/g = 6 kcal/g Alcol etilico 29 kJ/g = 7 kcal/g Acidi organici 13 kJ/g = 3 kcal/g Fibre 8 kJ/g = 2 kcal/g Eritritolo 0 kJ/g = 0 kcal/g
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
Allegato 13 (art. 29 cpv. 3)
Indicazioni nutrizionali e condizioni per la loro applicazione
1 A basso contenuto calorico
1.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto calorico e ogni
altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di: a. 170 kJ o 40 kcal/100 g nel caso dei solidi; b. 80 kJ o 20 kcal/100 ml nel caso dei liquidi. 1.2 Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 17 kJ o 4 kcal/porzione, equivalente al potere dolcificante di 6 g di saccarosio o circa un cucchiaino.
2 A ridotto contenuto calorico
Lʼindicazione che una derrata alimentare è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 per cento, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale della derrata alimentare.
3 Senza calorie
3.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza calorie e ogni altra indica- zione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 17 kJ o 4 kcal/100 ml. 3.2 Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 1,7 kJ o 0,4 kcal/porzione, equivalente al potere dolcificante di 6 g di saccarosio (circa un cucchiaino).
4 A basso contenuto di grassi
Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di:
4.1 3 g di grassi/100 g nel caso dei solidi;
4.2 1,5 g di grassi/100 ml nel caso dei liquidi; nel caso del latte parzialmente
scremato 1,8 g di grassi per 100 ml.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
5 Senza grassi
5.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza grassi e ogni altra indica-
zione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml.
5.2 Le indicazioni con la dicitura «X % senza grassi» sono vietate.
6 Fonte di acidi grassi omega-3
Lʼindicazione che una derrata alimentare è fonte di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per
100 kcal oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido
docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.
7 Ad alto contenuto di acidi grassi omega-3
Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per
100 g e per 100 kcal oppure almeno 80 mg della somma di acido eicosapentanoico e
acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.
8 Ad alto contenuto di grassi monoinsaturi
Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di grassi monoinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.
9 Ad alto contenuto di grassi polinsaturi
Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di grassi polinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.
10 Ad alto contenuto di grassi insaturi
Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di grassi insaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consen- tite solo se almeno il 70 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
dai grassi insaturi e a condizione che i grassi insaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.
11 A basso contenuto di grassi saturi
11.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumato- re sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi contenuti nel prodotto non supera: a. 1,5 g di grassi/100 g nel caso dei solidi; b. 0,75 g/100 ml nel caso dei liquidi. 11.2 In entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non può corrispondere a più del 10 per cento del valore energetico.
12 A basso contenuto di transacidi grassi
12.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di transacidi
grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il con- sumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei tran- sacidi grassi contenuti nel prodotto non supera: a. 1,5 g di grassi/100 g nel caso dei solidi; b. 0,75 g/100 ml nel caso dei liquidi. 12.2 In entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non può corrispondere a più del 10 per cento del valore energetico.
13 Senza grassi saturi
Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza grassi saturi e ogni altra indicazio- ne che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non supera 0,1 g/100 g o
100 ml.
14 Senza transacidi grassi
Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza transacidi grassi e ogni altra indi- cazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non supera 0,1 g/100 g o
100 ml.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
15 A basso contenuto di colesterolo
Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di colesterolo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammes- se solo se il prodotto contiene non più di 20 mg di colesterolo per 100 g o 10 mg per
100 ml.
16 Senza colesterolo
Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza colesterolo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 5 mg di colesterolo per 100 g o per 100 ml.
17 A basso contenuto di zuccheri
Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di:
17.1 5 g di zuccheri/100 g nel caso dei solidi; oppure
17.2 2,5 g di zuccheri per 100 ml nel caso dei liquidi.
18 Senza zuccheri
18.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza zuccheri e ogni altra indi- cazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.
18.2 Una dicitura come «preserva i denti» o «amico dei denti» è ammessa solo
quando la pertinente caratteristica è dimostrata mediante una perizia medico- dentaria.
19 Senza zuccheri aggiunti
19.1 Lʼindicazione che alla derrata alimentare non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altra derrata alimentare utilizzata per le sue proprietà dolcificanti. 19.2 Se la derrata alimentare contiene naturalmente zuccheri, sullʼetichetta deve figurare la dicitura seguente: «contiene naturalmente zuccheri» oppure «con- tiene naturalmente sorte di zuccheri».
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
20 A basso contenuto di sodio o sale
20.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di sodio o di
sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consu- matore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml.
20.2 Nel caso di acque diverse da quelle minerali naturali e di sorgente secondo
gli articoli 5 e 12 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201627 sulle be- vande, questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml. 20.3 I condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola sono considerati a basso contenuto di sodio o di sale quando il loro tenore di sodio o lʼequivalente tenore di sale non supera 0,36 g per 100 g.
21 A bassissimo contenuto di sodio o sale
21.1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a bassissimo contenuto di sodio o di sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il con- sumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. 21.2 Tale indicazione non deve essere utilizzata per le acque minerali naturali, le acque di sorgente o altre acque. 21.3 I condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola sono considerati a bassissimo contenuto di sodio o di sale quando il loro tenore di sodio o lʼequivalente tenore di sale non supera 0,12 g per 100 g.
22 Senza sodio o senza sale
Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.
23 Senza sodio o sale aggiunto
Lʼindicazione che a una derrata alimentare non è stato aggiunto sodio o sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consen- tite solo se il prodotto non contiene sodio o sale aggiunto né alcun altro ingrediente al quale sia stato aggiunto sodio o sale e se il prodotto non contiene più di 0,12 g di sodio o un valore equivalente di sale per 100 g o 100 ml.
27 RS 817.022.12
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
24 Fonte di fibre
Lʼindicazione che una derrata alimentare è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
25 Ad alto contenuto di fibre
Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per
100 kcal.
26 Fonte proteica
Lʼindicazione che una derrata alimentare è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 per cento del valore energetico complessivo della derrata alimentare è apporta- to da proteine.
27 Ad alto contenuto di proteine
Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20 per cento del valore energetico complessivo della derrata ali- mentare è apportato da proteine.
28 «Fonte di» [nome della vitamina o del sale minerale
di cui allʼart. 23 cpv. 1 lett. f] Lʼindicazione che una derrata alimentare è fonte di vitamine o di sali minerali di cui allʼarticolo 23 capoverso 1 lettera f e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto ne contiene una quantità significativa secondo lʼallegato 10.
29 «Ad alto contenuto di» o «ricco di » [nome della vitamina
o del sale minerale di cui allʼart. 23 cpv. 1 lett. f] Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di vitamine o di sali minerali di cui allʼarticolo 23 capoverso 1 lettera f e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno il doppio della quantità significativa secondo lʼallegato 10.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
30 «Contiene» [nome della sostanza nutritiva o di altro tipo]
Lʼindicazione che una derrata alimentare contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nella presente ordinanza, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consen- tite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni previste negli articoli 29, 30 e 35. Per le vitamine e i sali minerali si applicano le condizioni dellʼindicazione «Fonte di …».
31 A tasso accresciuto di una sostanza nutritiva
Lʼindicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitamine o dai sali minerali di cui allʼarticolo 23 capoverso 1 lettera f , è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per lʼindicazione «Fonte di» e lʼaumento del contenuto è pari ad almeno il 30 per cento rispetto a un prodotto simile.
32 A tasso ridotto di una sostanza nutritiva
32.1 Lʼindicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumato- re sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 per cento rispetto a un prodotto simile.
32.2 Per quanto concerne i micronutrienti è consentita una differenza del 10 per
cento rispetto alle quantità di riferimento secondo l’allegato 10.
32.3 Per quanto concerne il sodio o il valore equivalente di sale è ammessa una
differenza del 25 per cento. 32.4 Lʼindicazione «a tasso ridotto di acidi grassi saturi» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo nei casi seguenti: a. se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi nel prodotto riportante lʼindicazione risulta inferiore di almeno il 30 per cento rispet- to alla somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi in un pro- dotto analogo; oppure b. se il contenuto di transacidi grassi del prodotto riportante lʼindicazione è uguale o inferiore a quello di un prodotto analogo. 32.5 Lʼindicazione «a tasso ridotto di zuccheri» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valo- re energetico del prodotto riportante lʼindicazione è pari o inferiore al valore energetico di un prodotto analogo.
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU 2017
33 Leggero o Light
33.1 Lʼindicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per l’indicazione «a ridotto contenuto calorico».
33.2 L’indicazione deve inoltre essere accompagnata da una dicitura indicante le
caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light».
34 Naturalmente o naturale
Se una derrata alimentare soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per lʼimpiego di unʼindicazione nutrizionale, il termine «naturalmente o naturale» può essere inserito allʼinizio dellʼindicazione.
35 A basso contenuto proteico
35.1 Lʼindicazione che un prodotto è «a basso contenuto proteico» è consentita
solo se il tenore di proteine nel prodotto pronto al consumo: a. è ridotto di almeno la metà rispetto alla derrata alimentare normale cor- rispondente; e b. non supera 1 g per 100 g di sostanza secca. 35.2 A differenza delle paste alimentari di cui agli articoli 70–72 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201628 concernente le derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile, le paste alimentari povere di protei- ne possono contenere anche una percentuale variabile di amido o fecola.
28 RS 817.022.17
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Allegato 14 (art. 31 cpv. 2 e 3, 32 cpv. 1, 33 e 34 cpv. 2 lett. b)
Indicazioni sulla salute ammesse per le derrate alimentari, i componenti, i costituenti e le categorie di derrate alimentari, nonché condizioni per il loro impiego Derrate alimentari, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari
Acido α-linolenico LʼALA contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una (ALA) di livelli normali di colesterolo nel sangue. derrata alimentare che è almeno una fonte di ALA secondo l’allegato 13 numero 6 della presente ordinanza. Il consu- matore deve essere informato che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 2 g di ALA. -ciclodestrina Il consumo di -ciclodestrina nellʼambito Questa indicazione può essere impiegata solo per una di un pasto contenente amido contribuisce derrata alimentare che contiene almeno 5 g di -ciclo- alla riduzione dellʼaumento del glucosio destrina per 50 g di amido in una porzione quantificata ematico post-prandiale. nellʼambito del pasto. Lʼindicazione deve essere accom- pagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione di -ciclodestrina nellʼambito del pasto. α-linolenico (ALA) Gli acidi grassi sono necessari per la normale Il consumatore deve essere informato che lʼeffetto bene- e acido linoleico crescita e lo sviluppo corretto dei bambini fico si ottiene con lʼassunzione quotidiana di 2 g di acido (LA) α-ALA e con lʼassunzione quotidiana di 10 g di acido linoleico LA. Acido docosaesae- L’acido docosaesaenoico (DHA) contribuisce L’indicazione può unicamente essere utilizzata per le noico (DHA) al mantenimento della normale funzione derrate alimentari che contengono almeno 40 mg di cerebrale. DHA ogni 100 g e rispettivamente 100 kcal. Lʼindica- zione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 250 mg di HPMC.
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Derrate alimentari, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari
Acido docosaesae- Il DHA contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una L’indicazione non va utilizzata noico (DHA) di livelli normali di trigliceridi nel sangue. derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero per derrate alimentari destinate ai di 2 g di DHA e di EPA e che contiene DHA in com- bambini. binazione con acido eicosapentaenoico (EPA). L’indica- zione deve essere accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di DHA. Il consumatore deve essere inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supple- mentare di 5 g di EPA e di DHA combinati allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimentari e/o derrate alimentari arricchiti. Acido docosaesae- Lʼassunzione di acido docosaesaenoico Le donne in gravidanza e in allattamento devono essere noico (DHA) (DHA) da parte della madre contribuisce informate del fatto che lʼeffetto benefico è ottenuto con al normale sviluppo degli occhi nel feto unʼassunzione giornaliera di 200 mg di DHA in aggiunta e nei lattanti allattati al seno alla dose giornaliera raccomandata di acidi grassi omega-3 nellʼadulto, che è pari a 250 mg di DHA e di EPA. Lʼindicazione può essere usata solo per derrate alimentari che danno un apporto giornaliero di almeno 200 mg di DHA. Acido docosaesae- L’acido docosaesaenoico (DHA) L’indicazione può unicamente essere utilizzata per noico (DHA) contribuisce al mantenimento della facoltà le derrate alimentari che contengono almeno 40 mg visiva normale. di DHA ogni 100 g e rispettivamente 100 kcal. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma- zione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 250 mg di HPMC.
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Derrate alimentari, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari
Acido docosaesae- Lʼassunzione di acido docosaesaenoico Le donne in gravidanza e in allattamento devono essere noico (DHA) (DHA) da parte della madre contribuisce informate del fatto che lʼeffetto benefico è ottenuto con al normale sviluppo del cervello nel feto unʼassunzione giornaliera di 200 mg di DHA in aggiunta e nei lattanti allattati al seno. alla dose giornaliera raccomandata di acidi grassi omega-3 nellʼadulto, che è pari a 250 mg di DHA e di EPA combi- nati. Acido docosaesae- Il DHA e lʼEPA contribuiscono al manteni- Questa indicazione può essere impiegata solo per una L’indicazione non va utilizzata noico (DHA) e acido mento di livelli normali di trigliceridi nel derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero per alimenti destinati ai bambini. eicosapentaenoico sangue. di 2 g di DHA e di EPA combinati. L’indicazione deve (EPA) essere accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di DHA e di EPA. Il consumatore deve essere inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supplementa- re di 5 g di combinazioni di EPA e di DHA combinati allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimen- tari e/o derrate alimentari arricchiti. Acido docosaesae- Il DHA e lʼEPA contribuiscono al manteni- Questa indicazione può essere impiegata solo per una L’indicazione non va utilizzata noico e acido mento di una normale pressione sanguigna. derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero per derrate alimentari destinati ai eicosapentaenoico di 3 g di DHA e di EPA e che contiene DHA in com- bambini. (DHA/EPA) binazione con EPA. L’indicazione deve essere accom- pagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di DHA e di EPA combinati. Il consumatore deve essere inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supplemen- tare di 5 g di EPA e di DHA combinati allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimentari e/o derrate alimentari arricchiti.
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Derrate alimentari, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari
Acido LʼEPA e il DHA contribuiscono alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una eicosapentaenoico funzione cardiaca. derrata alimentare che è almeno una fonte di acidi grassi (EPA) e acido omega-3 (EPA o di DHA) secondo l’allegato 13 numero 6 docosaesaenoico della presente ordinanza. Lʼindicazione deve essere (DHA) accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera combinata di 250 mg di EPA e di DHA. Acido linoleico Lʼacido linoleico contribuisce al manteni- Questa indicazione può essere impiegata solo per una mento di livelli normali di colesterolo nel derrata alimentare che apporti almeno 1,5 g di acido sangue. linoleico (AL) per 100 g e per 100 kcal. Il consumatore deve essere informato che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 1,5 g di acido linoleico. Acido oleico La sostituzione nella dieta dei grassi saturi Questa indicazione può essere impiegata solo per una con grassi insaturi contribuisce al manteni- derrata alimentare con un alto contenuto di acidi grassi mento di livelli normali di colesterolo nel insaturi secondo l’allegato 13 numero 10 della presente sangue. Lʼacido oleico è un grasso insaturo. ordinanza. Acido pantotenico Lʼacido pantotenico contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di acido panto- tenico secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Acido pantotenico Lʼacido pantotenico contribuisce alla Questa indicazione può essere impiegata solo per una normale sintesi e al normale metabolismo derrata alimentare che è almeno una fonte di acido panto- degli ormoni steroidei, della vitamina D e tenico secondo l’allegato 13 numero 28 della presente di alcuni neurotrasmettitori. ordinanza. Acido pantotenico Lʼacido pantotenico contribuisce alla ridu- Questa indicazione può essere impiegata solo per una zione della stanchezza e dellʼaffaticamento. derrata alimentare che è almeno una fonte di acido panto- tenico secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Acido pantotenico Lʼacido pantotenico contribuisce a prestazioni Questa indicazione può essere impiegata solo per una mentali normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di acido panto- tenico secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Acqua Lʼacqua contribuisce al mantenimento Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma- Lʼindicazione può essere utilizza- di funzioni cognitive e fisiche normali. zione al consumatore che lʼeffetto indicato si ottiene ta solo per le acque che soddisfa- con lʼassunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua no i requisiti dellʼordinanza del sotto qualunque forma. DFI del 16 dicembre 201629 sull’acqua potabile e sulle acque per piscine e docce accessibili al pubblico. Acqua L’acqua contribuisce al mantenimento Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma- Lʼindicazione può essere utilizza- della normale regolazione della temperatura zione al consumatore che lʼeffetto indicato si ottiene ta solo per le acque che soddisfa- corporea. con lʼassunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua no i requisiti dellʼordinanza del sotto qualunque forma. DFI sull’acqua potabile e sulle acque per piscine e docce accessi- bili al pubblico. Amido lentamente Il consumo di prodotti ad alto contenuto di L’indicazione può essere impiegata solo per derrate digeribile (SDS) amido lentamente digeribile (SDS) determina alimentari nelle quali i carboidrati digeribili forniscono un aumento della concentrazione di glucosio almeno il 60 per cento dell’energia totale e nelle quali nel sangue dopo i pasti inferiore rispetto almeno il 55 per cento di tali carboidrati è costituito da a quello dei prodotti a basso contenuto amido digeribile, costituito a sua volta da almeno il 40 per di amido lentamente digeribile. cento di amido lentamente digeribile. La presente indicazione sulla salute è protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 851/201330.
29 RS 817.022.11
30 Cfr. nota a piè di pagina relativa ai «flavanoli del cacao»
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Amido resistente La sostituzione di amidi digeribili con Questa indicazione può essere impiegata solo per una amido resistente in un pasto contribuisce derrata alimentare in cui lʼamido digeribile è stato sosti- alla riduzione dellʼaumento del glucosio tuito con amido resistente in modo da ottenere un conte- ematico post-prandiale. nuto finale di amido resistente pari almeno al 14 per cento dellʼamido totale. Arabinoxilano Lʼassunzione di Arabinoxilano nell’ambito Questa indicazione può essere impiegata solo per una (AX), fabbricato di un pasto contribuisce alla riduzione derrata alimentare che contiene almeno 8 g di fibre ricche dall’endosperma dellʼaumento del glucosio ematico post- di AX prodotte dallʼendosperma del frumento (almeno il del frumento prandiale. 60 per cento di arabinoxilano in termini di peso) per 100 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito di un pasto. L’indicazione deve essere accom- pagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di fibre ricche di AX prodotto dall’endosperma del frumento nell’ambito del pasto. Beta-glucani I beta-glucani contribuiscono al manteni- Questa indicazione può essere impiegata solo per una mento di livelli normali di colesterolo nel derrata alimentare che contiene almeno 1 g di beta-glucani sangue. da avena, crusca dʼavena, orzo o crusca dʼorzo o da miscele di tali fonti per porzione quantificata. Lʼindica- zione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassun- zione giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca dʼavena, orzo o crusca dʼorzo o da miscele di tali beta- glucani. Beta-glucani Lʼassunzione di beta-glucani da orzo Questa indicazione può essere impiegata solo per una da orzo e avena o avena nellʼambito di un pasto contribuisce derrata alimentare che contiene almeno 4 g di beta-glucani alla riduzione dellʼaumento del glucosio da orzo o avena per ogni 30 g di carboidrati disponibili in ematico post-prandiale. una porzione quantificata nellʼambito del pasto. Lʼindica- zione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con
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lʼassunzione di beta-glucani da orzo o avena nellʼambito del pasto. Beta-glucano È stato dimostrato che il beta-glucano Il consumatore deve essere informato che lʼeffetto dellʼavena dellʼavena riduce il colesterolo nel sangue. benefico si ottiene con lʼassunzione quotidiana di 3 g di Un tasso elevato di colesterolo rappresenta beta-glucano dellʼavena. L’indicazione può essere usata uno dei fattori di rischio per le malattie per le derrate alimentari che contengono almeno 1 g di cardiache coronariche. beta-glucano dell’avena per una porzione indicata. Betaina La betaina contribuisce al normale meta- Questa indicazione può essere impiegata solo per una Lʼindicazione deve essere accom- bolismo dellʼomocisteina. derrata alimentare che contiene almeno 500 mg di betai- pagnata dallʼinformazione al na per porzione quantificata. Lʼindicazione deve essere consumatore che unʼassunzione accompagnata dallʼinformazione al consumatore che quotidiana di betaina superiore a lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera 4 g può comportare un notevole di 1,5 g di betaina. aumento dei livelli di colesterolo nel sangue. Bevanda analcolica La sostituzione delle bevande acide conte- Per poter recare l’indicazione sulla salute, le bevande acida riformulata nenti zucchero, come le bevande analcoliche acide riformulate devono essere conformi alla descri- con le seguenti (con un tenore di zuccheri pari, di norma, a zione del prodotto alimentare oggetto dell’indicazione. caratteristiche: 8–12 g/100 ml), con bevande riformulate La presente indicazione sulla salute è protetta ai sensi – meno di 1 g di contribuisce al mantenimento della minera- del regolamento (UE) n. 851/201331. carboidrati fer- lizzazione dei denti. mentabili ogni
100 ml (di
zuccheri e altri carboidrati esclusi i polialcoli); – tra 0,3 e 0,8 moli di calcio per mole di acidificante;
31 Cfr. nota a piè di pagina relativa ai «flavanoli del cacao»
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– pH compreso fra 3,7 e 4,0. Biotina La biotina contribuisce al normale meta- Questa indicazione può essere impiegata solo per una bolismo energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di biotina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Biotina La biotina contribuisce al normale funziona- Questa indicazione può essere impiegata solo per una mento del sistema nervoso. derrata alimentare che è almeno una fonte di biotina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Biotina La biotina contribuisce al normale meta- Questa indicazione può essere impiegata solo per una bolismo dei macronutrienti. derrata alimentare che è almeno una fonte di biotina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Biotina La biotina contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzione psicologica. derrata alimentare che è almeno una fonte di biotina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Biotina La biotina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di capelli normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di biotina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Biotina La biotina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di membrane mucose normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di biotina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Biotina La biotina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di una pelle normale. derrata alimentare che è almeno una fonte di biotina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Caffeina La caffeina contribuisce a migliorare Questa indicazione può essere impiegata solo se Contiene caffeina. La dicitura le capacità di concentrazione, rendimento e una porzione contiene almeno 75 mg di caffeina. «Non raccomandato per i bambini attenzione e a combattere la sonnolenza. e durante la gravidanza» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica.
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Caffeina La caffeina favorisce a breve termine Questa indicazione può essere impiegata solo se Contiene caffeina. La dicitura il rendimento fisico. una porzione contiene almeno 75 mg di caffeina. «Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica. Calcio Il calcio è necessario per la normale crescita Questa indicazione può essere impiegata solo per una e per lo sviluppo osseo nei bambini derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Calcio Il calcio contribuisce alla normale coagula- Questa indicazione può essere impiegata solo per una zione del sangue. derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Calcio Il calcio contribuisce al normale metabolismo Questa indicazione può essere impiegata solo per una energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Calcio Il calcio contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una muscolare. derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Calcio Il calcio contribuisce alla normale neuro- Questa indicazione può essere impiegata solo per una trasmissione. derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Calcio Il calcio contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzione degli enzimi digestivi. derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Calcio Il calcio interviene nel processo di divisione Questa indicazione può essere impiegata solo per una e di specializzazione delle cellule. derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Calcio Il calcio è necessario per il mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di ossa normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Calcio Il calcio è necessario per il mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di denti normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Calcio Il calcio contribuisce a ridurre la perdita L’indicazione può essere utilizzata solo per le derrate Per le derrate alimentari addizio- di minerale osseo nelle donne in postmeno- alimentari che apportano almeno 400 mg di calcio per nate di calcio l’indicazione può pausa. Una scarsa densità minerale ossea porzione quantificata. essere impiegata solo per quelle costituisce un fattore di rischio per le fratture Il consumatore deve essere informato del fatto che destinate alle donne di 50 anni e ossee osteoporotiche. l’indicazione si riferisce in modo specifico alle donne di 50più. anni e più e che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione quotidiana di almeno 1200 mg di calcio, considerate tutte le fonti. Calcio e vitamina D Il calcio e la vitamina D contribuiscono L’indicazione può essere utilizzata solo per gli inte- Per gli integratori alimentari a ridurre la perdita di minerale osseo nelle gratori alimentari che apportano almeno 400 mg di cal- addizionati di calcio e di vitamina donne in postmenopausa. Una scarsa densità cio e 15 μg di vitamina D per porzione giornaliera. D l’indicazione può essere impie- minerale ossea costituisce un fattore di rischio Il consumatore deve essere informato del fatto che gata solo per quelli destinati alle per le fratture ossee osteoporotiche. l’indicazione si riferisce in modo specifico alle donne donne di 50 anni e più. di 50 anni e più e che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione quotidiana di almeno 1200 mg di calcio e
20 μg di vitamina D, considerate tutte le fonti.
Calcio e vitamina D Il calcio e la vitamina D sono necessari Questa indicazione può essere impiegata solo per una per la normale crescita e per lo sviluppo derrata alimentare che è almeno una fonte di calcio e osseo nei bambini vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Carboidrati I carboidrati contribuiscono al recupero del- Questa indicazione può essere impiegata solo per una L’indicazione può essere impiega- la normale funzione muscolare (contrazione) derrata alimentare che fornisce carboidrati metabolizzati ta solo per derrate alimentari dopo un esercizio fisico intenso e prolunga- dall’organismo umano, esclusi i polioli esclusi. destinate ad adulti che abbiano to che comporti affaticamento muscolare e Il consumatore deve essere informato che l’effetto bene- svolto un esercizio fisico intenso e depauperamento delle riserve di glicogeno fico si ottiene mediante il consumo di carboidrati da prolungato che comporti affati- nei muscoli scheletrici. tutte le fonti pari complessivamente a 4 g per kg di peso camento muscolare e depaupera-
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corporeo, con un’assunzione in dosi da iniziare entro mento delle riserve di glicogeno le prime 4 ore successive a un esercizio fisico intenso e nei muscoli scheletrici. prolungato che comporti affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici e da concludere comunque entro le 6 ore suc- cessive a tale esercizio. Carboidrati non L’assunzione di derrate alimentari/bevande L’indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono digeribili contenenti <nome di tutti i carboidrati non sostituiti nelle derrate alimentari o nelle bevande con digeribili utilizzati> anziché zuccheri induce carboidrati non digeribili, che sono carboidrati che non un minore aumento del glucosio ematico, vengono né digeriti né assorbiti nell’intestino tenue, in dopo la loro assunzione, rispetto alle derrate modo tale che il contenuto di zuccheri in tali derrate alimentari/bevande contenenti zucchero. alimentari o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata nell’indicazione «a tasso ridotto di [nome della sostanza nutritiva]» di cui all’allegato 13 numero 32 della presente ordinanza. Carboidrati non L’assunzione di derrate alimentari/bevande L’indicazione è consentita solo se i carboidrati fermentabi- fermentabili contenenti «nome di tutti i carboidrati non li1 sono sostituiti nelle derrate alimentari o nelle bevande fermentabili utilizzati» anziché carboidrati con carboidrati non fermentabili2 in quantità tali che il fermentabili contribuisce al mantenimento della consumo di tali derrate alimentari o bevande non riduca il mineralizzazione dei denti. pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dell’assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione.
1 Si definiscono carboidrati fermentabili tutti quei carboi-
drati o miscele di carboidrati consumati nelle derrate alimentari o nelle bevande che riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7, così come determinato in vivo o in situ da test telemetrici del pH della placca, a causa di fermentazione batterica nel corso dell’assunzione e fino a
30 minuti dopo tale assunzione.
2 Si definiscono carboidrati non fermentabili tutti quei
carboidrati o miscele di carboidrati consumati nelle derrate
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alimentari o nelle bevande che non riducono il pH della placca a un valore conservativo inferiore a 5,7, così come determinato in vivo o in situ da test telemetrici del pH della placca, a causa di fermentazione batterica nel corso dell’assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione. Carne e pesce Se consumati con altre derrate alimentari Questa indicazione può essere impiegata solo per una contenenti ferro, la carne e il pesce contribui- derrata alimentare che contiene almeno 50 g di carne o di scono al miglioramento dellʼassorbimento pesce in una singola porzione quantificata. Lʼindicazione del ferro. deve essere accompagnata dallʼinformazione al consuma- tore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione di
50 g di carne o di pesce con uno o più derrate alimentari
contenenti ferro non emico. Chitosano Il chitosano contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per di livelli normali di colesterolo nel sangue. derrate alimentari, eccetto gli integratori alimentari, che forniscono un apporto giornaliero di 3 g di chitosano. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 3 g di chitosano. Cloruro Il cloruro contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una Lʼindicazione non può essere digestione mediante la produzione di acido derrata alimentare che è almeno una fonte di cloruro impiegata per il cloruro ottenuto a cloridrico nello stomaco. secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. partire da cloruro di sodio. Colina La colina contribuisce al normale meta- L’indicazione può unicamente essere utilizzata per le bolismo dellʼomocisteina. derrate alimentari che contengono almeno 82,5 mg di colina ogni 100 g o 100 ml o singola porzione. Colina La colina contribuisce al normale meta- L’indicazione può unicamente essere utilizzata per le bolismo dei lipidi. derrate alimentari che contengono almeno 82,5 mg di colina ogni 100 g o 100 ml o singola porzione. Colina La colina contribuisce al mantenimento L’indicazione può unicamente essere utilizzata per le della normale funzione epatica. derrate alimentari che contengono almeno 82,5 mg di colina ogni 100 g o 100 ml o singola porzione.
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Concentrato di Il concentrato di pomodoro solubile in acqua Informazioni per il consumatore: lʼeffetto benefico è pomodoro solubile (WSTC I e II) aiuta a mantenere una normale ottenuto con un consumo giornaliero di 3 g di WSTC I o di in acqua aggregazione delle piastrine e contribuisce a 150 mg di WSTC II in 250 ml di succo di frutta, bevande (WSTC I e II) un sano flusso sanguigno. aromatizzate o bevande a base di yogurt (tranne quelle fortemente pastorizzate) o con un consumo giornaliero di
3 g di WSTC I o di 150 mg di WSTC II in integratori
alimentari, se assunti con un bicchiere di acqua o altro liquido. Creatina La creatina incrementa le prestazioni fisiche Questa indicazione può essere impiegata solo per una Lʼindicazione può essere utilizza- in caso di attività ripetitive, di elevata inten- derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di ta solo per derrate alimentari sità e di breve durata. 3 g di creatina. Lʼindicazione deve essere accompagnata destinate ad adulti che praticano dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico un esercizio fisico intenso. si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 3 g di creatina. Cromo Il cromo contribuisce al normale meta- Questa indicazione può essere impiegata solo per bolismo dei macronutrienti. una derrata alimentare che è almeno una fonte di cromo trivalente secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Cromo Il cromo contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per di livelli normali di glucosio nel sangue. una derrata alimentare che è almeno una fonte di cromo trivalente secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Derrate alimentari La riduzione dellʼassunzione di grassi Questa indicazione può essere impiegata solo per una a basso o a ridotto saturi contribuisce al mantenimento di livelli derrata alimentare a basso contenuto di acidi grassi saturi contenuto di acidi normali di colesterolo nel sangue. (a basso contenuto di grassi saturi) secondo lʼallegato 13 grassi saturi numero 11 della presente ordinanza o a ridotto contenuto di acidi grassi saturi (a tasso ridotto di una sostanza nutritiva) secondo l’allegato 13 numero 32 della presente ordinanza. Derrate alimentari La riduzione del consumo di sodio Questa indicazione può essere impiegata solo per una a basso o a ridotto contribuisce al mantenimento di una derrata alimentare a basso contenuto di sodio o sale secon- contenuto di sodio normale pressione sanguigna. do l’allegato 13 numero 20 della presente ordinanza o a
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ridotto contenuto di sodio o sale secondo lʼallegato 13 numero 32 della presente ordinanza (a tasso ridotto di una sostanza nutritiva). Esteri di fitostanolo È stato dimostrato che gli esteri di fitostanolo Il consumatore deve essere informato che lʼeffetto abbassano/riducono il colesterolo nel sangue. benefico si ottiene con lʼassunzione quotidiana di almeno Lʼipercolesterolemia costituisce un fattore 1,5–3 g di stanoli vegetali. di rischio per lo sviluppo di cardiopatie È possibile fare riferimento allʼentità dellʼeffetto solo coronariche per derrate alimentari delle categorie seguenti: grassi da spalmare, prodotti di tipo latte, maionese e salse per insalata. Quando si fa riferimento allʼentità dellʼeffetto, al consumatore devono essere comunicati lʼintero inter- vallo «da 7 a 10 %» per derrate alimentari che assicurano unʼassunzione giornaliera di 1,5–2,4 g di stanoli vegetali oppure lʼintero intervallo «da 10 a 12,5 %» per derrate alimentari che assicurano unʼassunzione giornaliera di 2,5–
3 g di stanoli vegetali, e il tempo necessario a ottenere
lʼeffetto «in 2–3 settimane». Fermenti vivi nello Nei soggetti che maldigeriscono il lattosio, Per poter recare lʼindicazione, lo yogurt o il latte fermentato yogurt i fermenti vivi nello yogurt o nel latte deve contenere almeno 108 di microorganismi vivi e starter fermentato migliorano la digestione (unità formanti colonia) (Lactobacillus delbrueckii subsp. del lattosio contenuto nel prodotto. bulgaricus e Streptococcus thermophilus) per grammo. Ferro Il ferro contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una cognitiva. derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Ferro Il ferro contribuisce al normale metabolismo Questa indicazione può essere impiegata solo per una energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Ferro Il ferro contribuisce alla normale formazione Questa indicazione può essere impiegata solo per una dei globuli rossi e dellʼemoglobina. derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Ferro Il ferro contribuisce al normale trasporto Questa indicazione può essere impiegata solo per una di ossigeno nellʼorganismo. derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Ferro Il ferro contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una del sistema immunitario. derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Ferro Il ferro contribuisce alla riduzione della Questa indicazione può essere impiegata solo per una stanchezza e dellʼaffaticamento. derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Ferro Il ferro interviene nel processo di divisione Questa indicazione può essere impiegata solo per una delle cellule. derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Ferro Il ferro contribuisce al normale sviluppo Questa indicazione può essere impiegata solo per una cognitivo dei bambini derrata alimentare che è almeno una fonte di ferro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Fibra di avena La fibra di avena contribuisce all’aumento Questa indicazione può essere impiegata solo per una della massa fecale. derrata alimentare con un elevato contenuto di tale fibra secondo l’allegato 13 numero 25 della presente ordinanza. Fibra di barbabietola La fibra di barbabietola da zucchero Questa indicazione può essere impiegata solo per una da zucchero contribuisce all’aumento della massa fecale. derrata alimentare che soddisfa i requisiti riguardanti un elevato contenuto di tale fibra secondo l’allegato 13 numero 25 della presente ordinanza. Fibra di frumento La fibra di frumento contribuisce Questa indicazione può essere impiegata solo per una allʼaccelerazione del transito intestinale. derrata alimentare con un elevato contenuto di fibra di frumento, secondo l’allegato 13 numero 25 della presente ordinanza, che garantisce un’assunzione giornaliera di
10 g di tale fibra. Lʼindicazione deve essere accompagna-
ta dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto indicato
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si ottiene con lʼassunzione giornaliera di almeno 10 g di fibre di frumento. Fibra di frumento La fibra di frumento da zucchero contribuisce Questa indicazione può essere impiegata solo per una all’aumento della massa fecale. derrata alimentare con un elevato contenuto di fibra di frumento, secondo l’allegato 13 numero 25 della presente ordinanza, che garantisce un’assunzione giornaliera di
10 g di tale fibra. Lʼindicazione deve essere accompagna-
ta dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto indicato si ottiene con lʼassunzione giornaliera di almeno 10 g di fibre di frumento. Fibra di orzo La fibra di orzo contribuisce allʼaumento Questa indicazione può essere impiegata solo per una della massa fecale. derrata alimentare con un elevato contenuto di tale fibra secondo l’allegato 13 numero 25 della presente ordinanza. Fibra disegale La fibra di segale contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzione intestinale. derrata alimentare con un elevato contenuto di tale fibra secondo l’allegato 13 numero 25 della presente ordinanza. Flavanoli del cacao I flavanoli del cacao aiutano a mantenere Il consumatore deve essere informato che lʼeffetto bene- lʼelasticità dei vasi sanguigni, la quale contri- fico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 mg di buisce a un normale flusso sanguigno. flavanoli del cacao. Lʼindicazione può essere usata solo per bevande al cacao (con cacao in polvere) o per ciocco- lato fondente che forniscono un apporto giornaliero di almeno 200 mg di flavanoli del cacao con un grado di polimerizzazione compreso tra 1 e 10. La presente indicazione sulla salute è protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 851/201332.
32 Regolamento (UE) n. 851/2013 della Commissione del 3 settembre 2013 che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, versione della GU L 235 del 04.09.2013, pag. 3.
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Lʼindicazione può essere usata solo per capsule o com- presse contenenti estratto di cacao ad alto contenuto di flavanoli che forniscano un apporto giornaliero di almeno
200 mg di flavanoli del cacao con un grado di polimeriz-
zazione compreso tra 1 e 10. La presente indicazione sulla salute è protetta ai sensi del regolamento (UE) 2015/53933. Fluoruro Il fluoruro contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una della mineralizzazione dei denti. derrata alimentare che è almeno una fonte di floruro secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Folato Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti Questa indicazione può essere impiegata solo per una materni in gravidanza. derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Folato Il folato contribuisce alla normale sintesi Questa indicazione può essere impiegata solo per una degli amminoacidi. derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Folato Il folato contribuisce alla normale emopoiesi. Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Folato Il folato contribuisce al normale metabolismo Questa indicazione può essere impiegata solo per una dellʼomocisteina. derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
33 Regolamento (UE) 2015/539 della Commissione del 31 marzo 2015 che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, versione della GU L 88 del 01.04.2015, pag. 7.
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Folato Il folato contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una psicologica. derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Folato Il folato contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una del sistema immunitario. derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Folato Il folato contribuisce alla riduzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una della stanchezza e dellʼaffaticamento. derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Folato Il folato interviene nel processo di divisione Questa indicazione può essere impiegata solo per una delle cellule. derrata alimentare che è almeno una fonte di folato secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Folato L’assunzione integrativa di folato aumenta Questa indicazione può essere impiegata solo per gli lo stato del folato materno. Un basso stato integratori alimentari che apportano almeno 400 μg di del folato materno è un fattore di rischio per folato per porzione giornaliera. lo sviluppo di difetti del tubo neurale nel feto. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma- zione al consumatore vengono informati che la popola- zione bersaglio è costituita da donne in età fertile e che l’effetto benefico è ottenuto con un’assunzione inte- grativa giornaliera di folato di 400 μg per almeno un mese prima e fino a tre mesi dopo il concepimento. Fosforo Il fosforo contribuisce al normale meta- Questa indicazione può essere impiegata solo per una bolismo energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di fosforo secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Fosforo Il fosforo contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una delle membrane cellulari. derrata alimentare che è almeno una fonte di fosforo secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Fosforo Il fosforo contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di ossa normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di fosforo secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Fosforo Il fosforo è necessario per la normale crescita Questa indicazione può essere impiegata solo per una e per lo sviluppo osseo dei bambini. derrata alimentare che è almeno una fonte di fosforo secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Fosforo Il fosforo contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di denti normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di fosforo secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Fruttosio Il consumo di derrate alimentari contenenti Questa indicazione può essere impiegata solo se il fruttosio determina un minore aumento del glucosio e/o il saccarosio contenuti nelle bevande glucosio ematico rispetto alle derrate alimen- o nelle derrate alimentari zuccherate sono sostituiti tari contenenti saccarosio o glucosio. con fruttosio in modo che la riduzione del tenore di glucosio e/o di saccarosio in dette derrate alimentari o bevande sia almeno del 30 %. Glucomannano o Il glucomannano contribuisce al manteni- Questa indicazione può essere impiegata solo per una Deve essere segnalato un possibi- konjac del mannano mento di livelli normali di colesterolo derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero le pericolo di soffocamento per le nel sangue. di 4 g di glucomannano. Lʼindicazione deve essere persone con difficoltà di degluti- accompagnata dallʼinformazione al consumatore che zione o in caso di ingestione lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera senza unʼadeguata assunzione di di 4 g di glucomannano. liquidi. Deve essere inoltre riportata lʼavvertenza che, affin- ché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. Glucomannano o Nel contesto di una dieta ipocalorica il Questa indicazione può essere impiegata solo per una Deve essere segnalato un possibi- konjac del mannano glucomannano contribuisce alla perdita derrata alimentare che contiene almeno 1 g di gluco- le pericolo di soffocamento per le di peso. mannano per porzione quantificata. Lʼindicazione deve persone con difficoltà di degluti- essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore zione o in caso di ingestione che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione senza unʼadeguata assunzione di
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giornaliera di 3 g di glucomannano in tre dosi da 1 g liquidi. Deve essere inoltre ciascuna, con 1–2 bicchieri dʼacqua, prima dei pasti riportata lʼavvertenza che, affin- e nel contesto di una dieta ipocalorica. ché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. Gomma da masticare La gomma da masticare senza zucchero Questa indicazione può essere impiegata solo per la senza zucchero con con carbammide neutralizza gli acidi della gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per carbammide placca in maniera più efficace rispetto alla lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» gomma da masticare senza zucchero senza secondo l’allegato 13 numero 18 della presente ordinanza. carbammide. Per poter recare lʼindicazione ogni tavoletta di gomma da masticare senza zucchero deve contenere almeno 20 mg di carbammide. Il consumatore deve essere inoltre informato che la gomma deve essere masticata per almeno 20 minuti dopo lʼassunzione di un cibo o di una bevanda. Gomma da mastica- È stato dimostrato che la gomma da mastica- Il consumatore deve essere informato che lʼeffetto bene- re dolcificata al re dolcificata al 100 % con xilitolo riduce la fico si ottiene consumando 2–3 g di gomma da masticare 100 % con xilitolo placca dentaria. Un livello elevato di placca dolcificata al 100 % con xilitolo almeno 3 volte al giorno dentaria costituisce un fattore di rischio per dopo i pasti. lo sviluppo di carie nei bambini Gomma da La gomma da masticare senza zucchero Questa indicazione può essere impiegata solo per la masticare senza contribuisce alla neutralizzazione degli acidi gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per zucchero della placca. lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» secondo l’allegato 13 numero 18 della presente ordinanza. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma- zione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo lʼassunzione di un cibo o di una bevanda. Gomma da La gomma da masticare senza zucchero Questa indicazione può essere impiegata solo per la masticare senza contribuisce alla riduzione della secchezza gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per zucchero orale. lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri»
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secondo l’allegato 13 numero 18 della presente ordinanza. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma- zione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene masticando la gomma ogniqualvolta si avverte la sensazio- ne di bocca secca. Gomma da La gomma da masticare senza zucchero aiuta Questa indicazione può essere impiegata solo per la masticare senza a ridurre la demineralizzazione dei denti. La gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per zucchero demineralizzazione dei denti è un fattore di lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» rischio nello sviluppo della carie dentaria. secondo l’allegato 13 numero 18 della presente ordinanza. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma- zione al consumatore che lʼeffetto benefico è ottenuto masticando 2–3 g di gomma da masticare senza zucchero per 20 minuti almeno tre volte al giorno dopo i pasti. Gomma da La gomma da masticare senza zucchero Questa indicazione può essere impiegata solo per la masticare senza contribuisce alla neutralizzazione degli acidi gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per zucchero della placca Gli acidi della placca sono un lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» fattore di rischio nello sviluppo della carie secondo l’allegato 13 numero 18 della presente ordinanza. dentaria Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico è ottenuto masticando 2–3 g di gomma da masticare senza zucchero per 20 minuti almeno tre volte al giorno dopo i pasti. Gomma da masticare La gomma da masticare senza zucchero Questa indicazione può essere impiegata solo per la senza zucchero contribuisce al mantenimento della gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per mineralizzazione dei denti. lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» secondo l’allegato 13 numero 18 della presente ordinanza. Il consumatore deve essere informato che lʼeffetto benefi- co si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo lʼassunzione di un cibo o di una bevanda.
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Gomma di guar La gomma di guar contribuisce al manteni- Questa indicazione può essere impiegata solo per Deve essere segnalato un possibi- mento di livelli normali di colesterolo una derrata alimentare che fornisce un apporto giorna- le pericolo di soffocamento per le nel sangue. liero di 10 g di gomma di guar. Lʼindicazione deve persone con difficoltà di degluti- essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore zione o in caso di ingestione che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione senza unʼadeguata assunzione di giornaliera di 10 g di gomma di guar. liquidi. Deve essere inoltre riportata lʼavvertenza che, affin- ché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. Idrossipropilmetilcel- Lʼassunzione di cellulosa metilica propilica Questa indicazione può essere impiegata solo per una Deve essere segnalato un possibi- lulosa idrossilata durante il pasto contribuisce alla derrata alimentare che contiene 4 g di HPMC per por- le pericolo di soffocamento per le (HPMC) riduzione dellʼaumento del glucosio ematico zione quantificata nellʼambito di un pasto. Lʼindica- persone con difficoltà di degluti- post-prandiale. zione deve essere accompagnata dallʼinformazione al zione o in caso di ingestione consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con senza unʼadeguata assunzione di lʼassunzione di 4 g di HPMC nellʼambito di un pasto. liquidi. Deve essere inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. Idrossipropilmetilcel- La cellulosa metilica propilica idrossilata Questa indicazione può essere impiegata solo per Deve essere segnalato un possibile lulosa contribuisce al mantenimento di livelli una derrata alimentare che fornisce un apporto giorna- pericolo di soffocamento per le (HPMC) normali di colesterolo nel sangue. liero di 5 g di pectine. Lʼindicazione deve essere accom- persone con difficoltà di degluti- pagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto zione o in caso di ingestione senza benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 5 g unʼadeguata assunzione di liquidi. di HPMC. Deve essere inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.
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Inulina estratta L’inulina estratta da cicoria contribuisce Il consumatore deve essere informato che l’effetto bene- da cicoria alle normali funzioni intestinali grazie a fico si ottiene con l’assunzione quotidiana di 12 g di un aumento della frequenza di evacuazione. inulina da cicoria. L’indicazione può essere usata solo per derrate alimentari che forniscono un apporto giornaliero di almeno 12 g di inulina estratta da cicoria, una miscela non frazionata di monosaccaridi (< 10 %), disaccaridi, fruttani di tipo inulinico e inulina estratta dalla cicoria con un grado di polimerizzazione medio ≥ 9. La presente indicazione sulla salute è protetta ai sensi del regolamento (UE) 2015/231434. Iodio Lo iodio contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una cognitiva. derrata alimentare che è almeno una fonte di iodio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Iodio Lo iodio contribuisce al normale meta- Questa indicazione può essere impiegata solo per una bolismo energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di iodio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Iodio Lo iodio contribuisce al normale funziona- Questa indicazione può essere impiegata solo per una mento del sistema nervoso. derrata alimentare che è almeno una fonte di iodio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Iodio Lo iodio contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di una pelle normale. derrata alimentare che è almeno una fonte di iodio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Iodio Lo iodio contribuisce alla normale produ- Questa indicazione può essere impiegata solo per una zione di ormoni della tiroide e alla normale derrata alimentare che è almeno una fonte di iodio secondo funzione tiroidea. l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
34 Regolamento (UE) 2015/2314 della Commissione del 7 dicembre 2015 che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, versione della GU L 328 del 12.12.2015, pag. 46.
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Iodio Lo iodio contribuisce alla crescita normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una dei bambini derrata alimentare che è almeno una fonte di iodio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Lattasi La lattasi migliora la digestione del lattosio Questa indicazione può essere impiegata solo per gli I consumatori devono essere nei soggetti che maldigeriscono il lattosio. integratori alimentari con una dose minima di 4500 unità inoltre avvertiti che la tolleranza di FCC35, con lʼavvertenza per il consumatore della al lattosio è variabile e che è necessità dellʼassunzione a ogni pasto contenente lattosio. opportuno chiedere consiglio circa il ruolo di tale sostanza nella propria dieta. Magnesio Il magnesio contribuisce alla riduzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una della stanchezza e dellʼaffaticamento. derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio contribuisce allʼequilibrio Questa indicazione può essere impiegata solo per una elettrolitico. derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzionamento del sistema nervoso. derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzione muscolare. derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
35 FCC = Food Chemicals Codex
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Magnesio Il magnesio contribuisce alla normale sintesi Questa indicazione può essere impiegata solo per una proteica. derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzione psicologica. derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di ossa normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di denti normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio interviene nel processo Questa indicazione può essere impiegata solo per una di divisione delle cellule. derrata alimentare che è almeno una fonte di magnesio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Manganese Il manganese contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di manganese secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Manganese Il manganese contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di ossa normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di manganese secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Manganese Il manganese contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una formazione di tessuti connettivi. derrata alimentare che è almeno una fonte di manganese secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Manganese Il manganese contribuisce alla protezione Questa indicazione può essere impiegata solo per una delle cellule dallo stress ossidativo. derrata alimentare che è almeno una fonte di manganese secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Molibdeno Il molibdeno contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo degli amminoacidi solforati. derrata alimentare che è almeno una fonte di molibdeno secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Niacina La niacina contribuisce al normale meta- Questa indicazione può essere impiegata solo per una bolismo energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di niacina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Niacina La niacina contribuisce al normale funziona- Questa indicazione può essere impiegata solo per una mento del sistema nervoso. derrata alimentare che è almeno una fonte di niacina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Niacina La niacina contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una psicologica. derrata alimentare che è almeno una fonte di niacina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Niacina La niacina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di membrane mucose normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di niacina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Niacina La niacina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di una pelle normale. derrata alimentare che è almeno una fonte di niacina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Niacina La niacina contribuisce alla riduzione della Questa indicazione può essere impiegata solo per una stanchezza e dellʼaffaticamento. derrata alimentare che è almeno una fonte di niacina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Noci Le noci contribuiscono al miglioramento Questa indicazione può essere impiegata solo per una dellʼelasticità dei vasi sanguigni. derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di 30 g di noci. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 30 g di noci.
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Pectine Le pectine contribuiscono al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una Deve essere segnalato un possibile di livelli normali di colesterolo nel sangue. derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero pericolo di soffocamento per le di 6 g di pectine. Lʼindicazione deve essere accom- persone con difficoltà di degluti- pagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto zione o in caso di ingestione senza benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 6 g unʼadeguata assunzione di liquidi. di pectine. Deve essere inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. Pectine Lʼassunzione di pectine durante il pasto Questa indicazione può essere impiegata solo per Deve essere segnalato un possibi- contribuisce alla riduzione dellʼaumento una derrata alimentare che contiene 10 g di pectine le pericolo di soffocamento per le del glucosio ematico post-prandiale. per porzione quantificata. Lʼindicazione deve essere persone con difficoltà di degluti- accompagnata dallʼinformazione al consumatore che zione o in caso di ingestione lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione di 10 g senza unʼadeguata assunzione di di pectine nellʼambito di un pasto. liquidi. Deve essere inoltre riportata lʼavvertenza che, affin- ché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. Polifenoli I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono Questa indicazione può essere impiegata solo per l’olio dell’olio di oliva alla protezione dei lipidi ematici dallo stress d’oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi ossidativo. derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d’oliva. Lʼindicazione deve essere accom- pagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 20 g di olio dʼoliva. Potassio Il potassio contribuisce al normale funziona- Questa indicazione può essere impiegata solo per una mento del sistema nervoso. derrata alimentare che è almeno una fonte di potassio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Potassio Il potassio contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una muscolare. derrata alimentare che è almeno una fonte di potassio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Potassio Il potassio contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di una normale pressione sanguigna. derrata alimentare che è almeno una fonte di potassio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Proteine Le proteine sono necessarie per la normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini derrata alimentare che è almeno una fonte di proteine secondo l’allegato 13 numero 26 della presente ordinanza. Proteine Le proteine contribuiscono alla crescita Questa indicazione può essere impiegata solo per una della massa muscolare. derrata alimentare che è almeno una fonte di proteine secondo l’allegato 13 numero 26 della presente ordinanza. Proteine Le proteine contribuiscono al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una della massa muscolare. derrata alimentare che è almeno una fonte di proteine secondo l’allegato 13 numero 26 della presente ordinanza. Proteine Le proteine contribuiscono al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di ossa normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di proteine secondo l’allegato 13 numero 26 della presente ordinanza. Prugne secche Le prugne secche contribuiscono al manteni- Questa indicazione può essere impiegata solo per una (frutti di Prunus mento delle normali funzioni intestinali. derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero domestica L.) di 100 g di prugne secche. L’indicazione deve essere accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 100 g di prugne secche. Rame Il rame contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di tessuti connettivi normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Rame Il rame contribuisce al normale metabolismo Questa indicazione può essere impiegata solo per una energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Rame Il rame contribuisce al normale funziona- Questa indicazione può essere impiegata solo per una mento del sistema nervoso. derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Rame Il rame contribuisce alla normale pigmenta- Questa indicazione può essere impiegata solo per una zione dei capelli. derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Rame Il rame contribuisce al normale trasporto Questa indicazione può essere impiegata solo per una di ferro nellʼorganismo. derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Rame Il rame contribuisce alla normale pigmenta- Questa indicazione può essere impiegata solo per una zione della pelle. derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Rame Il rame contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una del sistema immunitario. derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Rame Il rame contribuisce alla protezione Questa indicazione può essere impiegata solo per una delle cellule dallo stress ossidativo. derrata alimentare che è almeno una fonte di rame secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Riboflavina o La riboflavina contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una vitamina B2 metabolismo energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Riboflavina o La riboflavina contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una vitamina B2 funzionamento del sistema nervoso. derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Riboflavina o La riboflavina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una vitamina B2 di membrane mucose normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Riboflavina o La riboflavina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una vitamina B2 di globuli rossi normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Riboflavina o La riboflavina contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una vitamina B2 metabolismo energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Riboflavina o La riboflavina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una vitamina B2 della capacità visiva normale. derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Riboflavina o La riboflavina contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una vitamina B2 metabolismo del ferro. derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Riboflavina o La riboflavina contribuisce alla protezione Questa indicazione può essere impiegata solo per una vitamina B2 delle cellule dallo stress ossidativo. derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Riboflavina o La riboflavina contribuisce alla riduzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una vitamina B2 della stanchezza e dellʼaffaticamento. derrata alimentare che è almeno una fonte di riboflavina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Selenio Il selenio contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una spermatogenesi. derrata alimentare che è almeno una fonte di selenio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Selenio Il selenio contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di capelli normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di selenio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Derrate alimentari, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari
Selenio Il selenio contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di unghie normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di selenio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Selenio Il selenio contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una del sistema immunitario. derrata alimentare che è almeno una fonte di selenio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Selenio Il selenio contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una tiroidea. derrata alimentare che è almeno una fonte di selenio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Selenio Il selenio contribuisce alla protezione Questa indicazione può essere impiegata solo per una delle cellule dallo stress ossidativo. derrata alimentare che è almeno una fonte di selenio secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Soluzioni di carboi- Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumen- Per poter recare lʼindicazione, le soluzioni di carboidrati- drati-elettroliti tano lʼassorbimento di acqua durante elettroliti devono contenere 80–350 kcal/L da carboidrati e lʼesercizio fisico. almeno il 75 per cento dellʼenergia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre unʼelevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/l/L (460 mg/L) e 50 mmol/l/L (1150 mg/L) di sodio e devono avere unʼosmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua. Soluzioni dicarboi- Le soluzioni di carboidrati-elettroliti contri- Per poter recare lʼindicazione, le soluzioni di carboidrati- drati-elettroliti buiscono al mantenimento di prestazioni di elettroliti devono contenere 80–350 kcal/L da carboidrati resistenza durante lʼesercizio fisico prolungato. e almeno il 75 per cento dellʼenergia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre unʼelevata risposta glice- mica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/l/L (460 mg/L) e 50 mmol/l/L (1150 mg/L) di sodio e devono avere unʼosmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.
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Derrate alimentari, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari
Sostituti dello Lʼassunzione di derrate alimentari o bevande Lʼindicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti zucchero, che anziché zucchero contengono il prodotto nelle derrate alimentari o nelle bevande con sostituti dello ossia edulcoranti sostitutivo dello zucchero X (nome del zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, intensi; sostituto dello zucchero)36 oppure le altre mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucra- xilitolo, sorbitolo, sorte di zucchero «D-tagatosio» o losio o polidestrosio, o una loro combinazione, in modo mannitolo, maltitolo, isomaltulosio induce un minore aumento tale che il contenuto di zuccheri in tali derrate alimentari lactitolo, isomalto, del glucosio ematico, dopo la loro assunzione, o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata eritritolo, sucralosio rispetto alle derrate alimentari o alle bevande nellʼallegato 13 numero 32 della presente ordinanza. e polidestrosio contenenti zucchero. Nel caso del D-tagatosio e dellʼisomaltulosio, essi devono oppure D-tagatosio sostituire quantità equivalenti di altri zuccheri nella stessa e isomaltulosio proporzione specificata nellʼallegato 13 numero 32 della presente ordinanza. Sostituti dello Lʼassunzione di derrate alimentari o bevande Lʼindicazione è consentita solo se gli zuccheri sono zucchero, che anziché zucchero contengono il prodotto sostituiti nelle derrate alimentari o nelle bevande che ossia edulcoranti sostitutivo dello zucchero X (nome del riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 intensi; sostituto dello zucchero)37 oppure le altre con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, sorte di zucchero «D-tagatosio» o xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, mannitolo, maltitolo, isomaltulosio contribuisce al mantenimento eritritolo, D-tagatosio, isomaltulosio, sucralosio o lactitolo, isomalto, della mineralizzazione dei denti. polidestrosio, o una loro combinazione, in quantità tali eritritolo, sucralosio che il consumo di tali derrate alimentari o bevande non e polidestrosio; riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel D-tagatosio e corso dellʼassunzione e fino a 30 minuti dopo tale assun- isomaltulosio zione. Sostituto di un La sostituzione, nellʼambito di una dieta Per poter recare lʼindicazione, una derrata alimentare deve pasto per il controllo ipocalorica, di due pasti giornalieri con soddisfare i requisiti di cui allʼarticolo 33 lett. b ODPPE. del peso sostituti di un pasto contribuisce alla perdita Per poter ottenere lʼeffetto indicato, è necessario sostituire di peso ogni giorno due pasti con sostituti di un pasto.
36 Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio si legga qui «altre sorte di zuccheri»
37 Vedi nota a piè di pagina relativa al D-tagatosio e all’isomaltulosio
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Derrate alimentari, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari
Sostituto di un La sostituzione, nellʼambito di una dieta Per poter recare lʼindicazione, una derrata alimentare deve pasto per il controllo ipocalorica, di un pasto giornaliero con un soddisfare i requisiti di cui allʼarticolo 33 lett. b ODPPE38. del peso sostituto di un pasto contribuisce al manteni- Per poter ottenere lʼeffetto indicato, è necessario sostituire mento del peso dopo la perdita di peso. ogni giorno un pasto con un sostituto di un pasto. Steroli e stanoli Gli steroli e gli stanoli vegetali contribuis- Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinforma- vegetali cono al mantenimento di livelli normali zione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene di colesterolo nel sangue. con lʼassunzione giornaliera di almeno 0,8 g di steroli o stanoli vegetali. Steroli vegetali: È stato dimostrato che gli steroli vegetali Il consumatore deve essere informato che lʼeffetto steroli estratti da abbassano/riducono il colesterolo nel sangue. benefico si ottiene con lʼassunzione quotidiana di almeno piante, liberi o Lʼipercolesterolemia costituisce un fattore 1,5–3 g di steroli vegetali. esterificati con acidi di rischio per lo sviluppo di cardiopatie È possibile fare riferimento allʼentità dellʼeffetto solo grassi alimentari. coronariche per derrate alimentari delle categorie seguenti: grassi da spalmare, prodotti di tipo latte, maionese e salse per insalata. Quando si fa riferimento allʼentità dellʼeffetto, al consumatore devono essere comunicati lʼintero inter- vallo «da 7 a 10 %» per derrate alimentari che assicurano unʼassunzione giornaliera di 1,5–2,4 g di steroli vegetali oppure lʼintero intervallo «da 10 a 12,5 %» per derrate alimentari che assicurano unʼassunzione giornaliera di 2,5–
3 g di steroli vegetali, e il tempo necessario a ottenere
lʼeffetto «in 2–3 settimane». Tiamina La tiamina contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di tiamina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
38 RS 817.022.104
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Derrate alimentari, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari
Tiamina La tiamina contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzionamento del sistema nervoso. derrata alimentare che è almeno una fonte di tiamina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Tiamina La tiamina contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzione psicologica. derrata alimentare che è almeno una fonte di tiamina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Tiamina La tiamina contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una cardiaca. derrata alimentare che è almeno una fonte di tiamina secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina A La vitamina A contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo del ferro derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina A secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina A La vitamina A contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di membrane mucose normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina A secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina A La vitamina A contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di una pelle normale. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina A secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina A La vitamina A contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una della capacità visiva normale. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina A secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina A La vitamina A contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzione del sistema immunitario. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina A secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina A La vitamina A interviene nel processo di Questa indicazione può essere impiegata solo per una specializzazione delle cellule. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina A secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Derrate alimentari, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari
Vitamina B12 La vitamina B12 contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzionamento del sistema nervoso. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo dellʼomocisteina. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzione psicologica. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una formazione derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 dei globuli rossi. secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzione del sistema immunitario. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 contribuisce alla riduzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una della stanchezza e dellʼaffaticamento. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 interviene nel processo Questa indicazione può essere impiegata solo per una di divisione delle cellule. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B12 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una sintesi della cisteina. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Derrate alimentari, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari
Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzionamento del sistema nervoso. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo dellʼomocisteina. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo delle proteine e del glicogeno. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzione psicologica. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una formazione dei globuli rossi derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzione del sistema immunitario. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce alla riduzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una della stanchezza e dellʼaffaticamento. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce alla regolazione Questa indicazione può essere impiegata solo per una dellʼattività ormonale. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina B6 secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Derrate alimentari, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari
Vitamina C La vitamina C contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una della normale funzione del sistema immunit- derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di ario durante e dopo uno sforzo fisico intenso. 200 mg di vitamina C. Lʼindicazione deve essere accom- pagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 200 mg in aggiunta allʼapporto giornaliero raccomandato di vitamina C. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una formazione del collagene per la normale derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C funzione dei vasi sanguigni. secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una formazione del collagene per la normale derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C funzione delle ossa. secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una formazione del collagene per la normale derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C funzione delle cartilagini. secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una formazione del collagene per la normale derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C funzione delle gengive. secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una formazione del collagene per la normale derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C funzione della pelle. secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una formazione del collagene per la normale derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C funzione dei denti. secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo energetico. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Vitamina C La vitamina C contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzionamento del sistema nervoso. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzione psicologica. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzione del sistema immunitario. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla protezione Questa indicazione può essere impiegata solo per una delle cellule dallo stress ossidativo. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla riduzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una della stanchezza e dellʼaffaticamento. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla rigenerazione Questa indicazione può essere impiegata solo per una della forma ridotta della vitamina E. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C accresce lʼassorbimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una del ferro. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina C secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D è necessaria per la normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D contribuisce al normale assor- Questa indicazione può essere impiegata solo per una bimento e utilizzo del calcio e del fosforo. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Derrate alimentari, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari
Vitamina D La vitamina D contribuisce a normali livelli Questa indicazione può essere impiegata solo per una di calcio nel sangue. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di ossa normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una della normale funzione muscolare. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di denti normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una funzione del sistema immunitario. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D interviene nel processo Questa indicazione può essere impiegata solo per una di divisione delle cellule. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D contribuisce a ridurre il rischio L’indicazione può essere utilizzata solo per gli Per gli integratori alimentari di cadute, associato a instabilità posturale e integratori alimentari che apportano almeno 15 μg di addizionati di vitamina D debolezza muscolare. Le cadute costituiscono vitamina D per porzione giornaliera. l’indicazione può essere impiega- un fattore di rischio per le fratture ossee negli Il consumatore deve essere informato del fatto che ta solo per quelli destinati a uomini e nelle donne di 60 anni e più. l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione quotidiana uomini e donne di 60 anni e più. di 20 μg di vitamina D, considerate tutte le fonti. Vitamina D La vitamina D contribuisce alla normale fun- Questa indicazione può essere impiegata solo per una zione del sistema immunitario dei bambini. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina D secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Vitamina E La vitamina E contribuisce alla protezione Questa indicazione può essere impiegata solo per una delle cellule dallo stress ossidativo. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina K secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina K La vitamina K contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una coagulazione del sangue. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina K secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Vitamina K La vitamina K contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di ossa normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di vitamina K secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo acido-base. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo dei carboidrati. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una cognitiva. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce alla normale sintesi Questa indicazione può essere impiegata solo per una del DNA. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce alla normale fertilità Questa indicazione può essere impiegata solo per una e alla normale riproduzione. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo dei macronutrienti. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Derrate alimentari, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari
Zinco Lo zinco contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo degli acidi grassi. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per una metabolismo della vitamina A. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce alla normale sintesi Questa indicazione può essere impiegata solo per una proteica. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di ossa normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di capelli normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di unghie normali. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per una di una pelle normale. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al mantenimento di Questa indicazione può essere impiegata solo per una normali livelli di testosterone nel sangue. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al mantenimento del- Questa indicazione può essere impiegata solo per una la capacità visiva normale. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Derrate alimentari, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari
Zinco Lo zinco contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per una del sistema immunitario. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce alla protezione del- Questa indicazione può essere impiegata solo per una le cellule dallo stress ossidativo. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco interviene nel processo di divisione Questa indicazione può essere impiegata solo per una delle cellule. derrata alimentare che è almeno una fonte di zinco secondo l’allegato 13 numero 28 della presente ordinanza.
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Allegato 15 (art. 36 cpv. 8)
Documento di accompagnamento delle materie prime per la fabbricazione di gelatina o collagene (modello)
Parte A Identificazione delle materie prime Genere di prodotti: ...................................................................................................................................... Data di fabbricazione: ...................................................................................................................................... Tipo di imballaggio: ...................................................................................................................................... Numero di pezzi per imballaggio: ...................................................................................................................................... Durata di conservazione: ...................................................................................................................................... Peso netto (kg): ......................................................................................................................................
Parte B Provenienza delle materie prime Indirizzi e numeri di registro degli stabilimenti di produzione autorizzati: ......................................................................................................................................
Parte C Destinazione delle materie prime Le materie prime sono spedite da (luogo di carico): ...................................................................................................................................... a (Paese e località di destinazione): ...................................................................................................................................... con il seguente mezzo di trasporto: ...................................................................................................................................... nome e indirizzo del mittente: ...................................................................................................................................... nome e indirizzo del destinatario:
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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