AS 2017 1457
Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
del 16 dicembre 2016
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3 e 5, nonché 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a–j ODerr; b. la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizio- nali ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera k ODerr; c. i nuovi tipi di derrate alimentari che possono essere commercializzati senza autorizzazione.
Art. 2 Domanda di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari
1 La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare ai sensi
dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a–j ODerr, valutata secondo l’articolo 17 capo- verso 1 ODerr, deve essere trasmessa all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese. 2 Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare:
a. una proposta di denominazione specifica; b. una descrizione; c. la composizione e le specificità; d. se del caso, i metodi di analisi; e. dati scientifici attestanti che il nuovo tipo di derrata alimentare corrisponde all’articolo 17 capoverso 1 ODerr;
RS 817.022.2 1 RS 817.02
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f. se del caso, la destinazione d’uso e le condizioni d’uso; g. la presentazione e la caratterizzazione; h. la procedura di fabbricazione o i metodi di riproduzione e di allevamento.
Art. 3 Domanda di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali 1 La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell’articolo 17 capoverso 3 ODerr deve essere trasmessa all’USAV in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese. 2 Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale: a. una proposta di denominazione specifica; b. una descrizione; c. i dati relativi alla composizione; d. il Paese di provenienza; e. la documentazione attestante, sulla base dell’esperienza di uso alimentare sicuro, che la derrata alimentare si è rivelata come sicura negli ultimi 25 anni quale parte integrante dell’alimentazione normale di un numero significativo di persone in un Paese diverso dalla Svizzera e al di fuori dell’Unione europea (UE); f. se del caso, le condizioni d’uso; g. la presentazione e la caratterizzazione.
Art. 4 Rilascio dell’autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali L’autorizzazione è rilasciata se: a. la documentazione di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera e è stata fornita; b. le condizioni di cui all’articolo 17 capoverso 1 ODerr sono adempite.
Art. 5 Decisioni di portata generale per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali 1 Per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali, le decisioni di portata generale di cui all’articolo 17 capoverso 4 ODerr devono contenere le indicazioni seguenti: a. la denominazione specifica; b. la descrizione; c. il Paese di provenienza; d. se del caso, le condizioni d’uso; e. se del caso, i requisiti specifici per la caratterizzazione.
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2 Le decisioni di portata generale e il loro passaggio in giudicato sono pubblicati nel Foglio federale. 3 L’USAV informa tempestivamente le autorità di esecuzione cantonali sul rilascio di una decisione di portata generale e sul suo passaggio in giudicato.
Art. 6 Nuovi tipi di derrate alimentari e nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali che possono essere commercializzati senza autorizzazione
1 Possono essere commercializzati senza autorizzazione:
a. i nuovi tipi di derrate alimentari di cui all’allegato 1; b. i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali di cui all’allegato 2. 2 L’USAV:
a. aggiorna gli allegati se un nuovo tipo di derrata alimentare soddisfa i requisi- ti di cui all’articolo 17 capoverso 1 ODerr; b. fissa le disposizioni transitorie.
Art. 7 Disposizioni transitorie 1 Le derrate alimentari che non erano considerate nuovi tipi di derrate alimentari prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che rientrano ora nel suo ambito di applicazione possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione fino al 30 aprile 2018. 2 Le derrate alimentari per le quali è presentata una domanda di autorizzazione entro il 30 aprile 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato fino alla decisio- ne relativa alla domanda. 3 Le derrate alimentari che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 35 capoverso
2 del regolamento (UE) 2015/22832 possono essere immesse sul mercato fino alla
decisione dell’UE soltanto se è comprovato che nell’Unione europea è stata presen- tata una richiesta di autorizzazione del nuovo tipo di derrata alimentare o che è stato notificato il nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale. 4 Una lista delle derrate alimentari autorizzate secondo il capoverso 3 è pubblicata su Internet.
2 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione; versione della GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
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Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
16 dicembre 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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Allegato 1 (art. 6 cpv. 1 lett. a)
Nuovi tipi di derrate alimentari che possono essere commercializzati in Svizzera senza autorizzazione
I nuovi tipi di derrate alimentari elencati non necessitano di alcuna autorizzazione per l’immissione sul mercato in Svizzera per quanto soddisfino i requisiti di cui alla seconda colonna.
Derrata alimentare Prescrizioni da rispettare
Tutte le derrate alimentari: Le prescrizioni di cui alle singole decisioni di esecuzione e a. autorizzate in base al rego- alle notifiche devono essere rispettate. La persona menzionata lamento (CE) n. 258/97 3 nella decisione di esecuzione o nella notifica e alla quale è oppure che possono essere rivolta la decisione o la notifica è considerata titolare immesse sul mercato a dell’autorizzazione. Il prodotto menzionato può essere immesso seguito delle notifiche sul mercato solo da tale persona o, con il suo consenso, da altre secondo l’articolo 5 del persone. regolamento suddetto, b. che possono essere immesse sul mercato in base al regolamento (UE) 2015/22834. Sono escluse le derrate alimentari geneticamente modificate. Insetti delle seguenti specie: Denominazione specifica Tenebrio molitor nella fase La denominazione specifica deve contenere l’indicazione della larvale (larve della farina) specie animale, indicante la denominazione comune e scienti- Acheta domesticus nella fase fica. adulta (grillo domestico) Se gli insetti sono utilizzati come ingrediente, dev’esserne data Locusta migratoria nella fase indicazione nella denominazione specifica della derrata alimen- adulta tare. Caratterizzazione Le derrate alimentari che contengono insetti quali ingrediente devono essere caratterizzate per analogia secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 concernente le informazioni sulle derrate alimentari. Requisiti Devono provenire da un allevamento. Possono essere immessi sul mercato solo se sono stati sottopo- sti per un periodo adeguato a un congelamento e a un tratta- mento termico o a un altro procedimento appropriato che garantisce l’uccisione dei germi vegetativi. Possono essere consegnati interi oppure tritati o macinati.
3 Regolamento (CE) n. 258/97, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1, nella versione più aggiornata e valida nell’UE.
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 3.
5 RS 817.022.16
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Allegato 2 (art. 6 cpv. 1 lett. b)
Nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali che possono essere commercializzati in Svizzera senza autorizzazione
I nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali elencati non necessitano di alcuna autorizzazione per l’immissione sul mercato in Svizzera, per quanto soddisfino i requisiti di cui alla seconda colonna.
Derrata alimentare Prescrizioni da rispettare
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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