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AS 2017 1465

Ordinanza del DFI sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari

Ordinanza del DFI sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd)

Modifica del 16 dicembre 2016

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 25 novembre 20131 sugli additivi è modificata come segue:

Titolo Concerne soltanto il testo tedesco

Ingresso visti gli articoli 23 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Definizioni

Art. 1 A complemento delle definizioni secondo l’articolo 2 ODerr, nella presente ordinan- za s’intende per: a. categoria funzionale: uno dei gruppi di additivi figuranti nell’allegato 1, ordinato in base alla funzione tecnologica che esercita nelle derrate alimen- tari; b. derrata alimentare senza zuccheri aggiunti: derrata alimentare senza aggiun- ta di:

2014-3402 1465

O sugli additivi RU 2017

1. monosaccaridi o disaccaridi,

2. derrate alimentari contenenti monosaccaridi o disaccaridi e impiegate

per le loro proprietà dolcificanti; c. derrata alimentare a ridotto contenuto calorico: derrata alimentare con un contenuto calorico ridotto di almeno il 30 per cento rispetto a quello della derrata alimentare originaria o di un prodotto analogo; d. preparati di edulcoranti o edulcoranti da tavola: preparati di edulcoranti ammessi, i quali:

1. possono contenere altri additivi secondo l’allegato 3 posizione 11.4 e

ingredienti alimentari; e

2. vengono impiegati come sostitutivi di sorte di zuccheri secondo

l’articolo 80 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile.

Titolo prima dell’art. 1a Sezione 2: Requisiti degli additivi e loro utilizzazione

Art. 1a Principi 1 Gli additivi e le derrate alimentari a cui vengono aggiunti uno o più additivi posso- no essere utilizzati esclusivamente secondo le disposizioni della presente ordinanza.

2 Quali additivi possono essere utilizzate esclusivamente le sostanze secondo

l’allegato 1a. 3 Ai gruppi di additivi secondo l’allegato 2 si applicano le condizioni d’uso comuni.

4 L’ammissibilità degli additivi e dei gruppi di additivi nelle singole derrate alimen- tari è disciplinata nell’allegato 3 lettera B. 5 Un additivo deve essere utilizzato secondo la buona prassi di fabbricazione (BPF). La BPF è rispettata qualora: a. l’additivo sia utilizzato in una quantità non superiore a quella necessaria per ottenere l’effetto voluto; e b. l’utilizzazione dell’additivo non sia ingannevole per il consumatore.

6 Non sono considerati additivi:

a. i coadiuvanti tecnologici; b. le sostanze utilizzate per la protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali; c. le sostanze aggiunte alle derrate alimentari a fini nutrizionali; d. le sostanze per il trattamento dell’acqua potabile; e. i monosaccaridi, i disaccaridi e gli oligosaccaridi nonché le derrate alimenta- ri utilizzate per le loro proprietà dolcificanti e contenenti tali sostanze;

3 RS 817.022.17

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O sugli additivi RU 2017

f. le derrate alimentari, liofilizzate o concentrate, che sono aggiunte durante la fabbricazione di derrate alimentari composte per le loro proprietà aromatiz- zanti, gustative o fisiologiche–nutrizionali e che possiedono l’effetto secon- dario di colorare; g. le sostanze utilizzate nei materiali di copertura o rivestimenti ma che non fanno parte delle derrate alimentari e non sono destinate a essere consumate con queste ultime; h. i prodotti contenenti pectina ottenuti da residui essiccati di mele spremute o dalla scorza essiccata di agrumi oppure da una miscela di tali sostanze me- diante trattamento con acido diluito e successiva neutralizzazione parziale con sodio o sali di potassio; i. le basi o la gomma base per la fabbricazione di gomma da masticare; j. la destrina bianca o gialla, l’amido torrefatto o destrinizzato, l’amido modi- ficato con trattamento acido o alcalino, l’amido sbiancato, l’amido modifica- to fisicamente e l’amido trattato mediante enzimi amilolitici; k. il plasma sanguigno, la gelatina alimentare, le proteine idrolizzate e i loro sali, le proteine del latte e il glutine; l. gli aminoacidi e i loro sali, tranne l’acido glutammico, la glicina, la cisteina, la cistina e i loro sali; m. i caseinati e la caseina; n. l’inulina; o. gli aromi; p. le sostanze secondo l’articolo 2 lettere a e d dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti al trattamento di derrate alimentari.

Art. 2 Nuovi additivi 1 Su richiesta motivata, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può ammettere altri additivi negli allegati 1a–3 e 5. 2 Nella richiesta occorre dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la quantità proposta è innocua per la salute; b. è dimostrata una sufficiente necessità tecnologica e l’obiettivo perseguito non può essere raggiunto con altri metodi praticabili dal punto di vista eco- nomico e tecnico; c. il consumatore non è tratto in inganno dall’utilizzazione del nuovo additivo; d. l’additivo presenta vantaggi per il consumatore; e. il richiedente presenta i documenti analitici.

4 RS 817.022.42

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3 In caso di richiesta per l’ammissione di un additivo destinato all’uso come edulco- rante, oltre alle condizioni secondo il capoverso 2 occorre dimostrare che è soddi- sfatta una delle seguenti condizioni: a. l’additivo ha la funzione di sostituire gli zuccheri nella fabbricazione di der- rate alimentari a ridotto contenuto calorico, derrate alimentari non cariogene o derrate alimentari senza zuccheri aggiunti; b. l’additivo ha la funzione di sostituire gli zuccheri e la sua utilizzazione con- sente di prolungare la durata di conservazione della derrata alimentare; c. l’additivo è destinato a essere impiegato nella fabbricazione di derrate ali- mentari secondo l’articolo 2 lettere d–f dell’ordinanza del DFI del 16 dicem- bre 20165 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esi- genze nutrizionali. 4 In caso di richiesta per l’ammissione di un nuovo additivo destinato all’uso come colorante, occorre dimostrare che è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a. l’additivo restituisce l’apparenza originaria delle derrate alimentari il cui co- lore è stato alterato dalla trasformazione, dallo stoccaggio, dall’imballaggio e dalla distribuzione, e il cui aspetto può di conseguenza risultare inaccetta- bile; b. l’additivo accresce l’attrattiva visiva delle derrate alimentari; c. l’additivo colora derrate alimentari normalmente incolori. 5 Una richiesta non è necessaria per gli additivi che possono essere immessi legal- mente sul mercato nella quantità utilizzata secondo le prescrizioni dell’Unione Europea determinanti per l’immissione in commercio.

Art. 4 cpv. 2bis e 3 2bis Indipendentemente dal capoverso 2 il trasferimento di additivi impiegati come edulcoranti è ammesso nei seguenti casi, purché l’edulcorante sia ammesso per uno degli ingredienti: a. nelle derrate alimentari composte senza zuccheri aggiunti; b. nelle derrate alimentari composte a ridotto contenuto calorico; c. nelle derrate alimentari composte come razione giornaliera per un’alimen- tazione contro l’aumento di peso; d. nelle derrate alimentari composte non cariogene; e. nelle derrate alimentari composte con durata di conservazione prolungata. 3 Se un additivo è aggiunto a un aroma, a un additivo o a un enzima di una derrata alimentare e svolge in essa una funzione tecnologica, esso è considerato quale addi- tivo di tale derrata alimentare e non dell’aroma, dell’additivo o dell’enzima aggiunto e deve quindi essere conforme alle condizioni predefinite per l’utilizzazione di tale derrata alimentare.

5 RS 817.022.104

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Art. 6 e 7 Abrogati

Art. 8 Additivi in preparati con vitamine, sali minerali e determinate altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico Nei preparati con vitamine, sali minerali e determinate altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico possono essere utilizzati solo gli additivi elencati nell’alle- gato 5 numero 5.

Titolo prima dell’articolo 9 Sezione 3: Caratterizzazione

Art. 9 Additivi o preparati di additivi consegnati come tali ai consumatori Se additivi o preparati di additivi sono consegnati come tali ai consumatori, sull’imballaggio o sull’etichetta devono figurare, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20166 relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OID), le seguenti indicazioni: a. la menzione «per alimenti» oppure «per alimenti (uso limitato)» o la men- zione dell’utilizzazione prevista nelle derrate alimentari; b. la denominazione della classe funzionale secondo l’allegato 1; c. i componenti e le denominazioni stabilite, in ordine ponderale di quantità decrescente; nel caso degli additivi occorre utilizzare le denominazioni sin- gole e i numeri E; d. lo scopo di utilizzazione, le istruzioni per l’uso e le prescrizioni per il dosag- gio.

Art. 9a Preparati edulcoranti consegnati come tali ai consumatori 1 Se preparati edulcoranti sono consegnati come tali ai consumatori, la denomina- zione specifica secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a OID7 è «edulcorante a base di…», seguita dalla denominazione singola, come «saccarina». Anziché «edulcoran- te» è possibile usare il termine «edulcorante da tavola». 2 Oltre alle indicazioni secondo gli articoli 9 e 3 OID, sull’imballaggio o sull’eti- chetta dei preparati edulcoranti devono figurare le seguenti indicazioni: a. il potere dolcificante rispetto al saccarosio, ad esempio «una pastiglia corri- sponde al potere dolcificante di una zolletta di zucchero (4 g)»; b. la menzione «contiene una fonte di fenilalanina» sui preparati edulcoranti che contengono aspartame (E 951) o aspartame-acesulfame (E 962);

6 RS 817.022.16 7 RS 817.022.16

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c. la menzione «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi» sui preparati edulcoranti che contengono polioli.

Art. 9b Additivi o preparati di additivi non consegnati come tali ai consumatori 1 Se additivi o preparati di additivi non sono consegnati come tali ai consumatori ma sono consegnati per essere ulteriormente trasformati, sull’imballaggio o sul recipien- te devono figurare, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere a, c, e–g, k e m OID8, le seguenti indicazioni: a. la menzione «da utilizzare negli alimenti» o una menzione dell’utilizzazione prevista nelle derrate alimentari; b. i componenti e le denominazioni stabilite, in ordine ponderale di quantità decrescente; nel caso degli additivi occorre utilizzare le denominazioni sin- gole e i numeri E; c. tutte le indicazioni necessarie al rispetto delle prescrizioni sui livelli massimi di additivi e ingredienti nei prodotti finiti. 2 È sufficiente che le indicazioni secondo il capoverso 1 lettera c e quelle secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere g e k OID figurino sui documenti relativi alla merce che devono essere forniti prima o all’atto della consegna, a condizione che l’indicazione «destinato alla fabbricazione di alimenti, non destinato alla vendita al dettaglio» sia ben visibile sull’imballaggio o sul recipiente del prodotto interessato.

Titolo prima dell’articolo 10 Sezione 4: Obbligo d’informazione

Art. 10 Rubrica Abrogata

Titolo prima dell’articolo 11 Sezione 5: Adeguamento degli allegati

Art. 11 Rubrica Abrogata

Titolo prima dell’articolo 12 Sezione 6: Disposizioni finali

8 RS 817.022.16

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O sugli additivi RU 2017

II

1 L’attuale allegato 1 diventa allegato 1a secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 2, 3, 5 e 6 sono modificati secondo la versione qui annessa.

3 Gli allegati 1 e 4 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

4 L’allegato 7 è abrogato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

16 dicembre 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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O sugli additivi RU 2017

Allegato 1 (art. 1 lett. a e 9 lett. b)

Categorie funzionali degli additivi

1. Gli «edulcoranti» sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce alle

derrate alimentari o come edulcoranti da tavola.

2. I «coloranti» sono sostanze che conferiscono un colore a una derrata alimen-

tare o ne ripristinano il colore originario. A questa categoria appartengono i componenti naturali di derrate alimentari nonché le materie prime di origine naturale che normalmente non vengono consumate come derrate alimentari né utilizzate come ingredienti alimentari caratteristici. Sono coloranti ai sensi della presente ordinanza i preparati ricavati da derrate alimentari e da altre materie prime di origine naturale commestibili ottenuti mediante procedimento fisico o chimico che comporti l’estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti fisiologico-nutrizionali o aro- matizzanti.

3. I «conservanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione

delle derrate alimentari preservandole dagli effetti nocivi dei microrganismi o dalla proliferazione di microrganismi patogeni.

4. Gli «antiossidanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione

delle derrate alimentari preservandole dagli effetti nocivi dell’ossidazione, come l’irrancidimento di grassi e dalle alterazioni di colore. 5. Le «sostanze di supporto» sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, di- sperdere o modificare fisicamente in altro modo additivi alimentari, aromi alimentari, enzimi alimentari, nutrienti o altre sostanze, aggiunti alle derrate alimentari a fini nutrizionali o fisiologici, senza alterarne la funzione (e sen- za svolgere esse stesse un effetto tecnologico) al fine di facilitarne la mani- polazione, l’impiego o l’utilizzazione.

6. Gli «acidificanti» sono sostanze che aumentano il grado di acidità di una

derrata alimentare o le conferiscono un sapore acido.

7. I «regolatori di acidità» sono sostanze che modificano o regolano il grado di

acidità o di alcalinità di una derrata alimentare.

8. Gli «antiagglomeranti» sono sostanze che riducono la tendenza delle singole

particelle di una derrata alimentare ad agglomerarsi.

9. Gli «agenti antischiumogeni» sono sostanze che impediscono o riducono la

formazione di schiuma.

10. Le «sostanze di carica» sono sostanze che costituiscono una parte del volu-

me di una derrata alimentare senza contribuire in modo rilevante al suo teno- re di energia assimilabile.

11. Gli «emulsionanti» sono sostanze che consentono di formare o mantenere in

una derrata alimentare la dispersione omogenea di due o più fasi non mesco- labili come olio e acqua.

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O sugli additivi RU 2017

12. I «sali di fusione» sono sostanze che convertono le proteine contenute nel

formaggio in una forma dispersa, inducendo così una distribuzione omoge- nea dei grassi e degli altri componenti.

13. Gli «agenti di resistenza» sono sostanze che conferiscono solidità e fre-

schezza al tessuto cellulare di frutta e verdura o che lo conservano solido e fresco, oppure che assieme a un agente gelificante producono o stabilizzano un gel. 14. Gli «esaltatori di sapidità» sono sostanze che esaltano il sapore o l’odore di una derrata alimentare.

15. Gli «agenti schiumogeni» sono sostanze che consentono di formare una di-

spersione omogenea di una fase gassosa in una derrata alimentare liquida o solida.

16. Gli «agenti gelificanti» sono sostanze che mediante la formazione di un gel

conferiscono maggiore consistenza alle derrate alimentari. 17. Gli «agenti di rivestimento», compresi gli agenti lubrificanti, sono sostanze che conferiscono un aspetto brillante alla superficie esterna di una derrata alimentare oppure che formano un rivestimento protettivo.

18. Gli «agenti umidificanti» sono sostanze che impediscono l’essicazione delle

derrate alimentari compensando gli effetti di un’atmosfera a basso tenore di umidità, oppure sostanze che favoriscono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso.

19. Gli «amidi modificati» sono sostanze ottenute dagli amidi commestibili me-

diante uno o più trattamenti chimici. Tali amidi commestibili possono essere stati soggetti a un trattamento fisico o enzimatico ed essere stati resi solubili alla cottura o sbiancati mediante trattamento acido o alcalino.

20. I «gas d’imballaggio» sono gas, tranne l’aria, immessi nel recipiente corri-

spondente prima, dopo o contemporaneamente alla derrata alimentare. 21. I «propellenti» sono gas, diversi dall’aria, che fanno fuoriuscire la derrata alimentare dal suo recipiente. 22. Gli «agenti lievitanti» sono sostanze, o combinazioni di sostanze, che libera- no gas facendo così aumentare il volume di un impasto.

23. Gli «agenti complessanti» sono sostanze che formano complessi chimici con

ioni metallici.

24. Gli «stabilizzanti» sono sostanze che consentono di mantenere lo stato fisi-

co-chimico di una derrata alimentare. Tra essi figurano sostanze che: a. consentono di mantenere in una derrata alimentare la dispersione omogenea di due o più fasi non mescolabili; b. stabilizzano, conservano o intensificano il colore della derrata alimen- tare; e c. migliorano le qualità leganti della derrata alimentare, compresa la for- mazione di legami proteici che consentono di legare parti della derrata alimentare in una derrata ricostituita.

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O sugli additivi RU 2017

25. Gli «addensanti» sono sostanze che aumentano la viscosità di una derrata

alimentare.

26. Gli «agenti di trattamento della farina», tranne gli emulsionanti, sono so-

stanze che sono aggiunte alla farina o all’impasto per migliorarne le qualità di cottura in forno.

27. Gli «intensificatori del contrasto» sono sostanze che una volta poste sulla

superficie esterna di frutta e verdura in determinate aree precedentemente depigmentate (ad esempio mediate trattamento laser), contribuiscono al sol- levamento di tali aree dal resto della superficie colorando la pelle a seguito della reazione con determinati componenti.

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O sugli additivi RU 2017

Allegato 1a

Lista degli additivi ammessi

Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (art. 1a cpv. 2 e 2 cpv. 1)

Numeri E 172, 534, 1520 e 1521

N° E Additivo Osservazioni

c. Additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ...

172 Ossidi e idrossidi di ferro

...

534 Tartrato di ferro

...

1520 Propilenglicole 1,2–Propandiolo

1521 Polietilenglicole

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O sugli additivi RU 2017

Allegato 2

Gruppi di additivi

Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (art. 1a cpv. 3 e 2 cpv. 1)

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O sugli additivi RU 2017

Allegato 3

Lista di applicazione

Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (art. 1 cpv. 1 lett. d, 1a cpv. 4 e 2 cpv. 1)

Nota introduttiva prima del titolo del capitolo A Le denominazioni delle singole categorie di derrate alimentari non corrispondono alle denominazioni specifiche in altri atti normativi.

Cap. A, titolo della colonna, nonché posizioni 01.6, 01.6.1–01.6.3, 01.9, 12.3 e 12.6

Posizione Categoria di derrata alimentare

01.6 Panna e panna in polvere

01.6.1 Panna pastorizzata non aromatizzata, tranne panna a ridotto tenore di grassi 01.6.2 Prodotti a base di panna non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi e prodotti loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20 %

01.6.3 Altri tipi di panna

01.9 Caseinati alimentari

12.3 Aceto commestibile e acido acetico diluito (diluito con acqua al 4-30 % in

volume)

12.6 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

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O sugli additivi RU 2017

Cap. B, posizioni 00., 01.6., 01.6.1. Titolo, 01.6.2. Titolo, 01.6.3., 0.1.9., 0.2.2.2., 04.1.1., 04.2.5.2., 04.2.6., 07.1., 08.3.1., 12., 12.1.1., 12.1.2., 12.3. Titolo, 12.4. 12.6. Titolo, 13.1. e 14.1.5.2, nonché note a piè di pagina 92 e 93

Posizione N° E Additivo Livello massimo Nota a piè di pagina Limitazioni / Eccezioni (mg/l o mg/kg)

00. Additivi alimentari ammessi in tutte le categorie

E 290 Anidride carbonica BPF E 338–E 341, Acido fosforico – fosfati – di-, tri- e 10000 (1) (4) (57) Solo alimenti in polvere essiccati, cioè alimenti essiccati E 343 ed polifosfati durante il processo di produzione e relative miscele; sono E 450–E 452 escluse le derrate alimentari elencate nella cifra 1 allegato 6. E 341 non può essere utilizzato in derrate alimentari per lattanti e bambini nella prima infanzia. E 459 Beta–ciclodestrina BPF Solo alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti; sono esclusi gli alimenti elencati nella cifra 1 allegato 6. Non può essere utilizzato in derrate alimentari per lattanti e bambini nella prima infanzia. E 551–E 553 Biossido di silicio, silicato di calcio, BPF (1) Solo alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti; talco, silicato di magnesio sono esclusi gli alimenti elencati nella cifra 1 allegato 6. Non può essere utilizzato in derrate alimentari per lattanti e bambini nella prima infanzia. E 551–E 553 Biossido di silicio, silicato di calcio, 10000 (1) (57) Solo alimenti in polvere essiccati, cioè alimenti essiccati talco, silicato di magnesio durante il processo di produzione e relative miscele; sono esclusi gli alimenti elencati nella cifra 1 allegato 6. Non possono essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. E 938 Argon BPF E 939 Elio BPF E 941 Azoto BPF E 942 Protossido di azoto BPF E 948 Ossigeno BPF E 949 Idrogeno BPF

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O sugli additivi RU 2017

Posizione N° E Additivo Livello massimo Nota a piè di pagina Limitazioni / Eccezioni (mg/l o mg/kg)

01.6. Panna e panna in polvere

01.6.1. Panna pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi) 01.6.2. Prodotti a base di panna non aromatizzati, ottenuti con fermenti vivi e prodotti loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20 %

01.6.3. Altri tipi di panna

Gruppo I Additivi Gruppo II Coloranti BPF BPF Solo tipi di panna aromatizzati Gruppo III Coloranti con limite massimo combina- 150 Solo tipi di panna aromatizzati to E 104 Giallo di chinolina 10 (61) Solo tipi di panna aromatizzati E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 5 (61) Solo tipi di panna aromatizzati E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 5 (61) Solo tipi di panna aromatizzati E 234 Nisina 10 Solo clotted cream E 338–E 341, Acido fosforico – fosfati – di-, tri- e 5000 (1) (4) Solo panna sterilizzata, pastorizzata, UHT e panna montata E 343 ed E 450– polifosfati E 452 E 473–E 474 Esteri di saccarosio degli acidi grassi – 5000 (1) Solo panna sterilizzata e panna sterilizzata a ridotto tenore di sucrogliceridi grassi

01.9. Caseinati alimentari

E 170 Carbonato di calcio BPF E 331 Citrati di sodio BPF E 332 Citrati di potassio BPF E 333 Citrati di calcio BPF E 380 Citrato triammonico BPF E 500 Carbonati di sodio BPF E 501 Carbonati di potassio BPF E 503 Carbonati di ammonio BPF E 504 Carbonati di magnesio BPF E 524 Idrossido di sodio BPF E 525 Idrossido di potassio BPF

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O sugli additivi RU 2017

Posizione N° E Additivo Livello massimo Nota a piè di pagina Limitazioni / Eccezioni (mg/l o mg/kg)

E 526 Idrossido di calcio BPF E 527 Idrossido di ammonio BPF E 528 Idrossido di magnesio BPF 02.2.2. Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare ed emulsioni liquide Gruppo I Additivi E 100 Curcumina BPF Tranne il burro a ridotto contenuto di grassi E 160a Carotene BPF E 160b Annato (bissina, norbissina) 10 Tranne il burro a ridotto contenuto di grassi E 200–E 203 Acido sorbico – sorbati 2000 (1) (2) Solo emulsioni di grassi aventi tenore di grassi inferiore al 60 % E 200–E 203 Acido sorbico – sorbati 1000 (1) (2) Solo emulsioni di grassi (tranne il burro) aventi tenore di grassi uguale o superiore al 60 % E 310–E 320 Gallati, TBHQ e BHA 200 (1) (2) Solo grassi per frittura E 321 Butilidrossitoluene (BHT) 100 Solo grassi per frittura E 338–E 341, Acido fosforico – fosfati – di-, tri- e 5000 (1) (4) Solo grassi da spalmare E 343 ed E 450– polifosfati E 452 E 385 Etilendiamminatetracetato di calcio 100 Solo grassi da spalmare aventi tenore di grassi massimo del disodico (EDTA di calcio disodico) 41 % E 392 Estratti di rosmarino 100 (41) (46) Solo grassi da spalmare aventi tenore di grassi inferiore all’80 % E 405 Alginato di glicole propilenico 3000 E 432–E 436 Polisorbati 10000 (1) Solo emulsioni di grassi per cottura al forno E 473–E 474 Esteri di saccarosio degli acidi grassi – 10000 (1) Solo emulsioni di grassi per cottura al forno sucrogliceridi E 475 Esteri poliglicerolici degli acidi grassi 5000 E 476 Poliricinoleato di poliglicerolo 4000 Solo grassi da spalmare aventi tenore di grassi massimo del

41 % e prodotti spalmabili analoghi aventi tenore di grassi

inferiore al 10 % E 477 Esteri di glicol-polipropilene degli 10000 Solo emulsioni di grassi per cottura al forno acidi grassi

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O sugli additivi RU 2017

Posizione N° E Additivo Livello massimo Nota a piè di pagina Limitazioni / Eccezioni (mg/l o mg/kg)

E 479b Olio di soia ossidato termicamente con 5000 Solo emulsioni di grassi per frittura mono e digliceridi degli acidi grassi E 481–E 482 Stearoil-2-lattilato di sodio e calcio 10000 (1) E 491–E 495 Esteri di sorbitolo 10000 (1) E 551–E 553 Biossido di silicio, silicato di calcio, 30000 (1) Solo prodotti per ungere teglie da forno talco, silicato di magnesio E 900 Dimetilpolisilossano 10 Solo olio e grassi per frittura E 959 Neoesperidina DC 5 Solo come esaltatore di sapidità; tranne i grassi lattieri da spalmare

04.1.1. Frutta e verdura fresche intere

E 172 Ossidi e idrossidi di ferro 6 Solo come intensificatore del contrasto per la caratterizzazio- ne di agrumi, meloni e melagrane con il seguente scopo: – riproduzione di tutte o di alcune delle indicazioni della caratterizzazione obbligatorie richieste secondo l’OID 9; oppure – indicazione volontaria di nomi commerciali, processi di produzione, codici PLU, codici QR o codici a barre. E 200–E 203 Acido sorbico – sorbati 20 Solo trattamento superficiale di agrumi freschi non sbucciati E 220–E 228 Anidride solforosa – solfiti 100 (3) Solo mais dolce confezionato sotto vuoto E 220–E 228 Anidride solforosa – solfiti 10 (3) Solo uva da tavola, litchi freschi (parti commestibili) e mirtilli (vaccinium corymbosum) E 445 Esteri della glicerina della resina del 50 Solo trattamento superficiale di agrumi legno E 464 Idrossipropilmetilcellulosa 10 Da utilizzare solo su agrumi, meloni e melagrane con il seguente scopo: – riproduzione di tutte o di alcune delle indicazioni della caratterizzazione obbligatorie richieste secondo l’OID, oppure – indicazione volontaria di nomi commerciali, processi di produzione, codici PLU, codici QR o codici a barre

9 RS 817.022.16

1481

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Posizione N° E Additivo Livello massimo Nota a piè di pagina Limitazioni / Eccezioni (mg/l o mg/kg)

E 473–E 474 Esteri di saccarosio degli acidi grassi – BPF (1) Solo trattamento superficiale di frutta fresca sucrogliceridi E 901 Cera d’api bianca e gialla BPF Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, banane, mango, avocado e melagrane, nonché rivestimento di frutta a guscio E 902 Cera candelilla BPF Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananas nonché rivestimento di frutta a guscio E 903 Cera di carnauba 200 Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, mango, avocado e papaya, nonché rivestimento di frutta a guscio E 904 Gommalacca BPF Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, mango, avocado e papaya, nonché rivestimento di frutta a guscio E 905 Cera microcristallina BPF Solo trattamento superficiale di meloni, papaya, mango, avocado e ananas E 912 Esteri dell’acido montanico BPF Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, papaya, mango, avocado e ananas E 914 Cera polietilenica ossidata BPF Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, papaya, mango, avocado e ananas

04.2.5.2. Confetture, gelatine, marmellate di frutta e crema di marroni

Gruppo IV Polioli BPF Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti E 100 Curcumina BPF Tranne la crema di marroni E 120 Vari tipi di carminio 100 (31) (66) Tranne la crema di marroni E 140 Clorofilla e clorofillina BPF Tranne la crema di marroni E 141 Complessi rameici della clorofilla e BPF Tranne la crema di marroni della clorofillina E 142 Verde S 100 (31) Tranne la crema di marroni E 150a-d Coloranti caramello BPF Tranne la crema di marroni E 160a Carotene BPF Tranne la crema di marroni E 160c Estratto di paprica (capsantina, BPF Tranne la crema di marroni capsorubina)

1482

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Posizione N° E Additivo Livello massimo Nota a piè di pagina Limitazioni / Eccezioni (mg/l o mg/kg)

E 160d Licopina 10 (31) Tranne la crema di marroni E 161b Luteina 100 (31) Tranne la crema di marroni E 162 Betanina (rosso barbabietola) BPF Tranne la crema di marroni E 163 Antociani BPF Tranne la crema di marroni E 200–E 213 Acido sorbico – sorbati; acido benzoi- 1000 (1) (2) Solo prodotti da spalmare a basso tenore di zuccheri, a co – benzoati contenuto di zucchero ridotto e prodotti analoghi ipocalorici o senza zucchero; crema di marroni, mermeladas E 210–E 213 Acido benzoico – benzoati 500 (1) (2) Solo prodotti a basso contenuto di zuccheri, a contenuto di zucchero ridotto e prodotti analoghi ipocalorici o senza zucchero; mermeladas E 220–E 228 Anidride solforosa – solfiti 50 (3) E 220–E 228 Anidride solforosa – solfiti 100 (3) Solo confetture, gelatine e marmellate da frutta solforata E 270 Acido lattico BPF E 296 Acido malico BPF E 300 Acido L-ascorbico BPF E 327 Lattato di calcio BPF E 330 Acido citrico BPF E 331 Citrato di sodio BPF E 333 Citrato di calcio BPF E 334 Acido tartarico (L+) BPF E 335 Tartrato di sodio BPF E 350 Malato di sodio BPF E 400–E 404 Acido alginico – alginati 10000 (32) E 406 Agar Agar 10000 (32) E 407 Carragenina 10000 (32) E 410 Farina di semi di carrube 10000 (32) E 412 Gomma di guar 10000 (32) E 415 Gomma di xanthan 10000 (32) E 418 Gomma di gellano 10000 (32) E 440 Pectine BPF E 471 Mono e digliceridi degli acidi grassi BPF E 493 Monolaurato di sorbitano 25 Solo gelatine e marmellate E 509 Cloruro di calcio BPF E 524 Idrossido di sodio BPF

1483

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Posizione N° E Additivo Livello massimo Nota a piè di pagina Limitazioni / Eccezioni (mg/l o mg/kg)

E 900 Dimetilpolisilossano 10 E 950 Acesulfame K 1000 Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico E 951 Aspartame 1000 Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico E 952 Ciclamato di sodio e suoi sali di sodio 1000 (51) Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto e calcio calorico E 954 Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca 200 (52) Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico E 955 Sucralosio 400 Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico E 959 Neoesperidina DC 50 Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico E 959 Neoesperidina DC 5 Solo come esaltatore di sapidità in gelatine di frutta E 960 Glicosidi steviolici 200 (60) Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico E 961 Neotamo 32 Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico E 961 Neotamo 2 Solo come esaltatore di sapidità in confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico E 962 Sale di aspartame–acesulfame 1000 (11)b (49) (50) Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico E 964 Sciroppo di poliglicitolo 500000 Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti E 969 Advantame 10 Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

04.2.6. Prodotti trasformati a base di patate

Gruppo I Additivi E 100 Curcumina BPF Solo fiocchi e granuli di patate secchi E 101 Riboflavine BPF Solo fiocchi e granuli di patate secchi E 160a Caroteni BPF Solo fiocchi e granuli di patate secchi E 200–E 203 Acido sorbico – sorbati 2000 (1) (2) Solo pasta di patate e patate a fette prefritte

1484

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Posizione N° E Additivo Livello massimo Nota a piè di pagina Limitazioni / Eccezioni (mg/l o mg/kg)

E 220–E 228 Anidride solforosa – solfiti 400 (3) Solo prodotti a base di patate disidratati E 220–E 228 Anidride solforosa – solfiti 100 (3) E 310–E 320 Gallati, TBHQ e BHA 25 (1) Solo patate disidratate E 338–E 341, Acido fosforico – fosfati – di-, tri- e 5000 (1) (4) Comprese patate prefritte congelate o surgelate E 343 ed E 450– polifosfati E 452 E 392 Estratto di rosmarino 200 (46) Solo prodotti a base di patate disidratati E 426 Emicellulosa di soia 10000 Solo prodotti trasformati a base di patate confezionati

0.7.1. Pane e panini

Gruppo I Additivi Tranne i prodotti elencati nelle posizioni 7.1.1 e 7.1.2 E 150a-d Coloranti caramello BPF Solo pane al malto E 200–E 203 Acido sorbico – sorbati 2000 (1) (2) Solo pane a fette preconfezionato e pane di segale, nonché prodotti da forno precotti e preconfezionati e pane per la vendita al dettaglio a ridotto contenuto calorico E 280–E 283 Acido propionico – propionati 3000 (1) (6) Solo pane a fette preconfezionato e pane di segale E 280–E 283 Acido propionico – propionati 2000 (1) (6) Solo pane a ridotto contenuto calorico, pane parzialmente cotto preconfezionato; panini, tortilla e pita preconfezionati, pølsebrød, boller e fløjter, preconfezionati E 280–E 283 Acido propionico – propionati 1000 (1) (6) Solo pane confezionato E 338–E 341, Acido fosforico – fosfati – di-, tri- e 20000 (1) (4) Solo pane fabbricato con lievito (soda bread) E 343 ed E 450– polifosfati E 452 E 450 Difosfati 12000 (4) Solo impasti a base di lievito refrigerati e preconfezionati, utilizzati come base per la preparazione di pizze, quiche, crostate e prodotti analoghi E 450(ix) Di-idrogenodifosfato di magnesio 15000 (4) (90) Solo impasto per pizza congelato o refrigerato e tortilla E 481–E 482 Stearoil-2-lattilato di sodio e calcio 3000 (1) Tranne i prodotti elencati nelle posizioni 7.1.1 e 7.1.2 E 483 Tartrato di stearile 4000 Tranne i prodotti elencati nelle posizioni 7.1.1 e 7.1.2

1485

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Posizione N° E Additivo Livello massimo Nota a piè di pagina Limitazioni / Eccezioni (mg/l o mg/kg)

08.3.1. Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico

Gruppo I Additivi E 100 Curcumina BPF Solo pasturmas E 100 Curcumina 20 Solo insaccati E 101 Riboflavine BPF Solo pasturmas E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 15 Solo sobrasada E 120 Cocciniglia 100 (66) Solo insaccati E 120 Cocciniglia BPF (66) Solo pasturmas E 120 Cocciniglia 200 Solo chorizo/salchichon E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 50 Solo chorizo/salchichon E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 50 Solo sobrasada E 150a-d Coloranti caramello BPF Solo insaccati E 160a Carotene 20 Solo insaccati E 160c Estratto di paprica (capsantina, capso- 10 Solo insaccati rubina) E 162 Betanina (rosso barbabietola) BPF Solo insaccati E 200–E 219 Acido sorbico – sorbati; acido benzoicoBPF (1) (2) Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne secca – benzoati; para-idrossibenzoati E 235 Natamicina 1 (8) Solo trattamento superficiale di insaccati salati a secco E 249–E 250 Nitriti 150 (7) E 251–E 252 Nitrati 150 (7) E 310–E 320 Gallati, TBHQ e BHA 200 (1) (13) Solo carne secca E 315 Acido eritorbico (acido isoascorbico) 500 (9) Solo prodotti ottenuti mediante salatura e conserve di carne E 316 Eritorbato di sodio 500 (9) Solo prodotti ottenuti mediante salatura e conserve di carne E 338–E 341, Acido fosforico – fosfati – di-, tri- e 5000 (1) (4) E 343 ed E 450– polifosfati E 452 E 392 Estratto di rosmarino 15 (46) Solo carne con contenuto di grassi non superiore al 10 %, tranne insaccati secchi E 392 Estratto di rosmarino 150 (41) (46) Solo carne con contenuto di grassi superiore al 10 %, eccetto insaccati secchi E 392 Estratto di rosmarino 150 (46) Solo carne secca

1486

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Posizione N° E Additivo Livello massimo Nota a piè di pagina Limitazioni / Eccezioni (mg/l o mg/kg)

E 392 Estratto di rosmarino 100 (46) Solo insaccati secchi E 553b Talco BPF Solo trattamento superficiale di insaccati E 959 Neoesperidina DC 5 Solo come esaltatore di sapidità

12. Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine

12.1.1. Sale

E 170 Carbonato di calcio BPF E 338–E 341, Acido fosforico – fosfati – di-, tri- e 10000 (1) (4) E 343 ed E 450– polifosfati E 452 E 500 Carbonato di sodio BPF E 504 Carbonato di magnesio BPF E 511 Cloruro di magnesio BPF Solo sale marino E 530 Ossido di magnesio BPF E 534 Tartrato di ferro 110 (92) E 535–E 538 Ferrocianuro 20 (1) (79) E 551–E 553 Biossido di silicio, silicato di calcio, 10000 talco, silicato di magnesio E 554 Silicato di allumninio e sodio 20 come quanti- (38) Solo per sale da cucina per il trattamento superficiale di tà rimanente nel formaggi stagionati, categoria alimentare 01.7.2 formaggio

12.1.2. Succedanei del sale

Gruppo I Additivi E 338–E 341, Acido fosforico – fosfati – di-, tri- e 10000 (1) (4) E 343 ed E 450– polifosfati E 452 E 534 Tartrato di ferro 110 (92) E 535–E 538 Ferrocianuro 20 (1) (79) E 551–E 553 Biossido di silicio, silicato di calcio, 20000 talco, silicato di magnesio E 620–E 625 Acido glutammico – glutammato BPF E 626–E 635 Ribonucleotidi BPF

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Posizione N° E Additivo Livello massimo Nota a piè di pagina Limitazioni / Eccezioni (mg/l o mg/kg)

12.3. Aceto commestibile e acido acetico diluito (diluito con acqua al 4-30 % in volume)

12.4. Senape

Gruppo I Additivi Gruppo II Coloranti BPF BPF Gruppo III Coloranti con limite massimo combina- 300 to Gruppo IV polioli BPF E 104 Giallo di chinolina 10 (61) E 110 Giallo tramonto FCF/giallo arancio S 50 (61) E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A 35 (61) E 200–E 213 Acido sorbico – sorbati; acido benzoico1000 (1) (2) – benzoati E 220–E 228 Anidride solforosa – solfiti 500 (3) Solo la senape di Digione E 220–E 228 Anidride solforosa – solfiti 250 (3) Tranne la senape di Digione E 392 Estratto di rosmarino 100 (41) (46) E 950 Acesulfame K 350 E 951 Aspartame 350 E 954 Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca 320 (52) E 955 Sucralosio 140 E 959 Neoesperidina DC 50 E 960 Glicosidi steviolici 120 (60) E 961 Neotamo 12 E 962 Sale di aspartame–acesulfame 350 (11)b (49) (50) E 969 Advantame 4

12.6. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

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Posizione N° E Additivo Livello massimo Nota a piè di pagina Limitazioni / Eccezioni (mg/l o mg/kg)

13.1. Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

PARTE INTRODUTTIVA, SI APPLICA A TUTTE LE SOTTOCATEGORIE I livelli massimi indicati si riferiscono alle derrate alimentari pronte al consumo preparate secondo le istruzioni del fabbricante. E 307, E 325, E 330, E 331, E 332, E 333, E 338, E 340, E 410, E472c ed E 1450 sono impiegati in conformità ai limiti stabiliti negli allegati 2, 3, 5 e 6 dell’ordinanza del 16 dicembre 201610 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali.

14.1.5.2. Altro

Gruppo I Additivi Tranne il tè in foglie non aromatizzato, incluso il caffè solubile aromatizzato; E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968 non sono ammessi nelle bevande E 200–E 213 Acido sorbico – sorbati; acido benzoico600 (1) (2) Solo concentrato di tè e concentrato di tè alla frutta o alle – benzoati erbe (liquido) E 242 Dimetilbicarbonato 250 (24) Solo concentrato di tè liquido E 297 Acido fumarico 1000 Solo prodotti solubili per la preparazione di tè aromatizzato e tè alle erbe E 338–E 341, Acido fosforico – fosfati – di-, tri- e 2000 (1) (4) Solo bevande a base di caffè per distributori automatici; tè E 343 ed E 450– polifosfati solubile o tè alle erbe solubile E 452 E 355–E 357 Acido adipico – adipati 10000 (1) Solo polvere per la preparazione casalinga di bevande E 363 Acido succinico 3000 Solo polvere per la preparazione casalinga di bevande E 473–E 474 Esteri di saccarosio degli acidi grassi – 10000 (1) Solo polvere per la preparazione di bevande calde sucrogliceridi E 473–E 474 Esteri di saccarosio degli acidi grassi – 1000 (1) Solo caffè in lattina, liquido sucrogliceridi E 481–E 482 Stearoil-2-lattilato di sodio e calcio 2000 (1) Solo polvere per la preparazione di bevande calde E 491–E 495 Esteri di sorbitolo 500 (1) Solo concentrato di tè e concentrato di te alla frutta o alle erbe (liquido) E 960 Glicosidi steviolici 30 (60) (93) Solo bevande al caffè, al tè e al tè alle erbe, a ridotto contenu- to calorico o senza zuccheri aggiunti

10 RS 817.022.104

1489

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Posizione N° E Additivo Livello massimo Nota a piè di pagina Limitazioni / Eccezioni (mg/l o mg/kg)

E 960 Glicosidi steviolici 30 (60) (93) Solo caffè solubile aromatizzato e cappuccino solubile aromatizzato, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti E 960 Glicosidi steviolici 20 (60) (93) Solo bevande a base di malto e bevande aromatizzate al cioccolato/cappuccino, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

Note a piè di pagina … (92) Riferito alla sostanza secca (93) Il livello massimo si applica ai prodotti pronti da bere (p. es. in lattina) e loro miscele e concentrati preparati e pronti al consumo

1490

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Allegato 4 (art. 3)

Criteri di purezza specifici per gli additivi

Nota a piè di pagina Gli additivi devono soddisfare i criteri di purezza specifici stabiliti nel regolamento (UE) n. 231/201211.

11 Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1739, GU L 253 del 30.9.2015, pag. 3.

1491

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Allegato 5 Rimando alla disposizione che introduce l’allegato e titolo (art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 5, 5 e 8)

Liste degli additivi, comprese le sostanze di supporto per l’utilizzazione in additivi, enzimi, aromi e vitamine, sali minerali e altre determinate sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico

N. 2 numeri E 432–436

N° E Denominazione Livello massimo Preparati di additivi cui può venire aggiunto dell’additivo dell’additivo utilizzato l’additivo utilizzato

... 432–436 Polisorbato BPF Preparati di coloranti, intensificatori del contrasto, antiossidanti liposolubili e agenti di rivestimento per frutta …

N. 5 titolo

5. Additivi in vitamine, sali minerali e altre determinate sostanze con

effetto nutrizionale o fisiologico

Parte A titolo Parte A: Additivi in vitamine, sali minerali e altre determinate sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico, ad eccezione delle sostanze nelle derrate alimentari per i lattanti e i bambini nella prima infanzia (secondo la lista figurante nell’allegato 3, n. 13.1)

Parte B titolo Parte B: Additivi in vitamine, Sali minerali e altre determinate sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico nelle derrate alimentari per i lattanti e i bambini nella prima infanzia (secondo la lista figurante nell’allegato 3, n. 13.1)

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Allegato 6 (art. 4 cpv. 2 lett. a)

Liste delle derrate alimentari nelle quali non è ammesso il trasferimento di un additivo

N. 1 titolo e nuova riga alla fine della tabella

1. Lista delle derrate alimentari nelle quali non è ammesso il

trasferimento di un additivo ... – Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, alimenti dietetici desti- nati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia

N. 2 titolo

2. Lista delle derrate alimentari nelle quali non sono ammessi coloranti

trasferiti

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