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AS 2017 1495

Ordinanza del DFI sull'aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari

Ordinanza del DFI sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM)

del 16 dicembre 2016

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera a, 25 capoverso 2, 26 capoverso 3 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la caratterizzazione e l’aggiunta alle derrate alimentari di: a. vitamine, sali minerali e altre sostanze con effetti nutrizionali e fisiologici; b. colture batteriche vive. 2 Per l’utilizzo di vitamine, sali minerali e altre sostanze di cui al capoverso 1 come additivi sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del DFI del 25 novembre

20132 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari.

3 La presente ordinanza non si applica:

a. agli integratori alimentari secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre

20163 sugli integratori alimentari;

b. alle derrate alimentari per sportivi secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sulle derrate alimentari destinate alle persone con parti- colari esigenze nutrizionali.

4 Sono fatte salve le disposizioni concernenti le singole derrate alimentari.

RS 817.022.32

2014-3401 1495

Aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze RU 2017

Art. 2 Aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze 1 L’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari è consentita per i seguenti scopi: a. conservare o migliorare il valore nutritivo; b. tutelare la salute della popolazione.

2 È autorizzata l’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze:

a. elencati negli allegati 1 e 2; b. secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sui nuovi tipi di derrate alimentari. 3 È vietato aggiungere una sostanza di cui al capoverso 1 alle derrate alimentari che figurano nell’allegato 3. 4 Le sostanze di cui all’allegato 4 non possono essere aggiunte alle derrate alimenta- ri. 5 Su richiesta motivata, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può ammettere altre sostanze e altri composti negli allegati 1 e 2. Nella richiesta occorre dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. la dose proposta è innocua per la salute; b. il consumatore non è ingannato dall’utilizzazione delle sostanze e dei com- posti.

Art. 3 Requisiti per gli additivi 1 Possono essere aggiunti solamente vitamine, sali minerali e altre sostanze nella forma biodisponibile per il corpo umano. 2 Sono ammessi i composti secondo l’allegato 5. Per le sostanze elencate all’allegato 5 valgono i requisiti specifici di purezza per gli additivi fissati nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/20126. Per le sostanze elencate nell’allegato 5 per le quali non sono stati fissati dei requisiti di purezza valgono i requisiti di purezza ricono- sciuti generalmente e raccomandati dagli organismi internazionali come l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, l’Organizzazione mondiale della sanità e le farmacopee internazionali. 3 Per l’impiego di colture batteriche vive si applicano le condizioni di cui all’alle- gato 6.

5 RS 817.022.2 6 Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1; modi- ficato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1739, GU L 253 del 30.09.2015, pag. 3.

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Aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze RU 2017

Art. 4 Quantità minime e massime 1 L’aggiunta di vitamine, sali minerali o altre sostanze deve essere dosata in modo che una quantità significativa delle sostanze elencate negli allegati 1 e 2 sia conte- nuta nella razione giornaliera di cui all’allegato 7. La quantità è considerata signifi- cativa quando soddisfa i requisiti di cui all’allegato 10 parte A numero 2 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20167 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). 2 L’aggiunta di vitamine e sali minerali per ogni razione giornaliera nelle derrate alimentari di cui all’allegato 7 non deve superare la dose giornaliera raccomandata per gli adulti secondo l’allegato 1. 3 Per l’aggiunta di altre sostanze che hanno effetti nutrizionali o fisiologici valgono per ogni razione giornaliera nelle derrate alimentari di cui all’allegato 7 le quantità massime di cui all’allegato 2. 4 Affinché sia possibile compensare le perdite di vitamine durante il deposito, il tenore iniziale di ogni vitamina nella derrata alimentare deve essere tale da poter garantire la quantità di vitamine dichiarata al momento della consegna ai consumato- ri, tenendo conto dei valori di tolleranza fissati nell’allegato 8. 5 Nell’aggiunta di colture batteriche vive devono essere contenute almeno 10 8 UFC8 nella razione giornaliera secondo l’allegato 7.

Art. 5 Aggiunte al sale commestibile 1 Al sale commestibile possono essere aggiunti fluoruri, ioduri o iodati, sempre che ciò sia indicato per motivi di salute pubblica.

2 Il sale commestibile cui sono stati aggiunti fluoruri deve contenere 250 mg di

fluoruro, calcolato come fluoro, per kg di sale.

3 Ilsale commestibile cui sono stati aggiunti ioduri o iodati deve contenere

20–40 mg di ioduro o iodato, calcolato come iodio, per kg di sale.

Art. 6 Caratterizzazione

1 Se a una derrata alimentare vengono aggiunti una vitamina, un sale minerale o

un’altra sostanza che ha effetti nutrizionali o fisiologici, questi composti aggiunti e le colture batteriche vive aggiunte devono essere indicati nell’elenco degli ingredi- enti della derrata alimentare in questione.

2 Non deve essere apposta una dichiarazione del valore nutritivo conformemente

all’articolo 22 OID9 per il sale commestibile, il sale da cucina o il sale che sono iodati o fluorati e sono consegnati come tali. 3 Il sale commestibile, il sale da cucina o il sale iodati devono essere designati come «sale commestibile iodato», «sale da cucina iodato», «sale iodato».

7 RS 817.022.16

8 UFC = unità formanti colonia

9 RS 817.022.16

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Aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze RU 2017

4 Il sale commestibile, il sale da cucina o il sale fluorati devono essere designati come «sale commestibile fluorato», «sale da cucina fluorato», «sale fluorato».

5 Per quanto riguarda il sale commestibile sono ammesse le seguenti indicazioni:

a. per il sale commestibile iodato: «Un apporto sufficiente di iodio impedisce la formazione del gozzo»; b. per il sale commestibile fluorato: «Il fluoro agisce contro la carie dentale».

Art. 7 Adeguamento degli allegati 1 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. A tal fine tiene conto in particolare delle valutazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA10).

2 Può stabilire disposizioni transitorie.

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo È abrogata l’ordinanza del DFI del 23 novembre 200511 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

16 dicembre 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

10 EFSA = European Food Safety Authority

11 RU 2005 6345, 2008 1049, 2009 2305, 2010 4659, 2013 5285

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Aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze RU 2017

Allegato 1 (art. 2 cpv. 2 lett. a e 5 nonché 4 cpv. 1 e 2)

Vitamine e sali minerali che possono essere aggiunti alle derrate alimentari

Sostanza Dose giornaliera raccomandata per adulti

1 Vitamine

Vitamina A 800 g Vitamina D 15 g Vitamina E 12 mg Vitamina C 100 mg Vitamina K 75 g Vitamina B1 o tiamina 1,1 mg Vitamina B2 o riboflavina 1,4 mg Niacina o vitamina PP 16 mg Vitamina B6 1,4 mg Acido folico/folato 300 g Vitamina B12 3,0 g Biotina 50 g Acido pantotenico 6 mg

2 Sali minerali

Calcio 1000 mg Fosforo 700 mg Ferro 14 mg Magnesio 375 mg Zinco 10 mg Iodio 150 g Selenio 60 g Rame 1 mg Manganese 2 mg Cromo 40 g Molibdeno 50 g Fluoruro 3,5 mg Potassio 2000 mg Cloruro 800 mg

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Allegato 2 (art. 2 cpv. 2 lett. a e 5 nonché 4 cpv. 1 e 3)

Altre sostanze che possono essere aggiunte alle derrate alimentari

Sostanza Quantità massima per dose giornaliera

Colina 550 mg Betaina 1,5 g Licopina 15 mg Acidi grassi: acidi grassi polinsaturi (n-6) 10 g Acido alfalinoleico 2 g Somma dell’acido eicosapentaenoico e 500 mg dell’acido docosaesaenoico (EPA + DHA) (n-3) Colture batteriche vive

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Aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze RU 2017

Allegato 3 (art. 2 cpv. 3)

Elenco delle derrate alimentari a cui non possono essere aggiunti vitamine, sali minerali o altre sostanze

Alle seguenti derrate alimentari non possono essere aggiunti vitamine, sali minerali o determinate altre sostanze: 1. derrate alimentari non trasformate, in particolare frutta, verdura, carne, com- preso il pollame, pesce;

2. acqua potabile;

3. bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume.

1501

Aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze RU 2017

Allegato 4 (art. 2 cpv. 4)

Sostanze che non possono essere aggiunte alle derrate alimentari

Le seguenti sostanze non possono essere aggiunte alle derrate alimentari:

1. lattulosio;

2. melatonina;

3. Monascus purpureus.

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Aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze RU 2017

Allegato 5 (art. 3 cpv. 2)

Composti autorizzati di vitamine, di sali minerali e di altre sostanze

Numero Denominazione

1 Vitamine

1.1 Vitamina A

Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene

1.2 Vitamina D

Vitamina D3 o colecalciferolo Vitamina D2 o ergocalciferolo

1.3 Vitamina E

D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato D-alfa-tocoferil succinato

1.4 Vitamina K

Fillochinone o fitomenadione Menachinone12

1.5 Vitamina B1

Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato

1.6 Vitamina B2

Riboflavina Riboflavina-5’-fosfato di sodio

1.7 Niacina

Acido nicotinico Nicotinamide

12 Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di mena- chinone-6.

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Aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze RU 2017

1.8 Acido pantotenico

D-pantotenato di calcio D-pantotenato di sodio D-pantenolo

1.9 Vitamina B6

Piridossina cloridrato Piridossina-5’-fosfato Dipalmitato di piridossina

1.10 Acido folico

Acido pteroilglutammico L-metil-folato di calcio

1.11 Vitamina B12

Cianocobalamina Idrossocobalamina

1.12 Biotina

D-biotina

1.13 Vitamina C

Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio L-ascorbato di potassio 6-palmitato di L-ascorbile

2 Sali minerali

2.1 Cromo

Cloruro di cromo (III) e il suo esaidrato Solfato di cromo (III) e il suo esaidrato Picolinato di cromo Cromo (III) lattato triidrato

2.2 Fluoro

Fluoruro di sodio Fluoruro di potassio

2.3 Potassio

Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Cloruro di potassio Citrato di potassio Gluconato di potassio Glicerofosfato di potassio

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Lattato di potassio Idrossido di potassio Sali di potassio dell’acido ortofosforico

2.4 Calcio

Carbonato di calcio Cloruro di calcio Citrato-malato di calcio Sali di calcio dell’acido citrico Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Sali di calcio dell’acido ortofosforico Idrossido di calcio Malato di calcio Ossido di calcio Solfato di calcio

2.5 Magnesio

Acetato di magnesio Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Sali di magnesio dell’acido citrico Gluconato di magnesio Glicerofosfato di magnesio Sali di magnesio dell’acido ortofosforico Lattato di magnesio Idrossido di magnesio Ossido di magnesio Citrato di potassio e magnesio Solfato di magnesio

2.6 Molibdeno

Molibdato di ammonio (molibdeno [VI]) Molibdato di sodio (molibdeno [VI])

2.7 Ferro

Bisglicinato ferroso Carbonato ferroso Citrato ferroso Citrato ferrico di ammonio Gluconato ferroso Fumarato ferroso Difosfato ferrico di sodio Lattato ferroso Solfato ferroso Fosfato di ammonio ferroso (II)

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Sodio ferrico (III) EDTA Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Saccarato ferrico Ferro elementare (elettrolitico, carbonile o riduzione con idrogeno)

2.8 Iodio

Ioduro di potassio Iodato di potassio Ioduro di sodio Iodato di sodio

2.9 Rame

Carbonato rameico Citrato rameico Gluconato rameico Solfato di rame Complesso rame-lisina

2.10 Manganese

Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Gluconato di manganese Glicerofosfato di manganese Solfato di manganese

2.11 Selenio

Lievito arricchito di selenio13 Selenato di sodio Idrogenoselenito di sodio Selenito di sodio

2.12 Zinco

Acetato di zinco Bisglicinato di zinco Cloruro di zinco Citrato di zinco Carbonato di zinco Gluconato di zinco Lattato di zinco

13 Lieviti arricchiti di selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma in polvere commercializzata, non più di 2,5 mg di se- lenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l’85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non può superare il 10 % del tenore complessivo di selenio estratto. I livelli di selenio inorganico non possono su- perare normalmente l’1 % del tenore complessivo di selenio estratto.

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Ossido di zinco Solfato di zinco

3 Altre sostanze

3.1 Betaina

Cloridrato di betaina

3.2 Colina

Colina Cloruro di colina Tartrato di colina Citrato di colina

3.3 Acidi grassi

3.4 Licopina

1507

Aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze RU 2017

Allegato 6 (art. 3 cpv. 3)

Requisiti per le colture batteriche vive

1 Le colture batteriche vive utilizzate nelle derrate alimentari devono essere

idonee all’uso alimentare e innocue per la salute.

2 Possono essere impiegate cellule vive di ceppi di una o più specie di batteri

(Species).

3 Occorre che siano soddisfatti i seguenti criteri:

3.1 devono essere preferibilmente di origine umana, non devono presentare

proprietà patogene per l’uomo né possedere resistenze antibiotiche trasmis- sibili;

3.2 devono essere depositate in una collezione di ceppi internazionalmente

riconosciuta;

3.3 specie e ceppi devono essere caratterizzati con metodi di biologia molecola-

re. Ciò significa: a. Species: ibridazione DNA-DNA oppure analisi della sequenza dell’rRNA 16S., b. ceppi: metodi di biologia molecolare internazionalmente accettati come le procedure di fingerprint PFGE o RAPD.

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Allegato 7 (art. 4 cpv. 1–3 e 5)

Razioni giornaliere

Derrate alimentari Razione giornaliera in g14

Latte e bevande a base di latte di tutte le categorie di tenori di grasso 500 Latti aciduli 250 Formaggi, preparazioni di formaggi 100 Burro, margarina, minarina, grassi da spalmare 20 Oli e grassi commestibili 30 Estratti di lievito, lievito secco 10 Grani, prodotti della macinazione – da consumare secchi, come germi di frumento 30 – per preparazioni contenenti acqua 100 Bevande per la prima colazione (preparati secchi) 40 Cereali per la prima colazione 50 Pane e prodotti di panetteria 100 Prodotti di panetteria di lunga conservazione 100 Pasta alimentare (pasta secca) 100 Frutta e verdura trasformate 200 Patate, trasformate 150 Succhi di frutta e succhi di ortaggi 250 Succo di limone 30 Gazose, tè freddo, bevande da tavola, energy drink ecc. 500 Energy shot 100 Confetture, gelatine, prodotti da spalmare sul pane 50 Carne e prodotti a base di carne 150 Dolciumi 25 Tè, tè di erbe e tè di frutti nonché bevande calde simili 500

14 Sono possibili divergenze, se il fabbricante può motivarle sul piano nutritivo-fisiologico.

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Allegato 8 (art. 4 cpv. 4)

Valori di tolleranza

Valori di tolleranza nelle derrate alimentari arricchite con almeno il 15 % della dose giornaliera raccomandata conformemente agli allegati 1 e 2: Limite massimo Limite minimo Vitamine +50 % – Incertezza di misurazione Sali minerali +45 % – Incertezza di misurazione

Limiti di tolleranza nelle derrate alimentari arricchite > del 50 % della dose giorna- liera raccomandata: Limite massimo Limite minimo Vitamine +50 % – 35 % Sali minerali +45 % – 35 %

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