AS 2017 151
Legge federale sui politecnici federali
Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF)
Modifica del 30 settembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta:
I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue:
Art. 3a Collaborazione con terzi Nell’ambito degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale per il settore dei PF e delle istruzioni del Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono costi- tuire società, partecipare a società oppure collaborare in altro modo con terzi al fine di adempiere i propri compiti.
Art. 16a, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Limitazioni all’ammissione 1 Il Consiglio dei PF può, su domanda della Direzione della scuola e se motivi di capacità lo esigono, limitare l’ammissione al ciclo di studi bachelor o master degli studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori. Le limitazioni possono riferirsi a singoli indirizzi accademici o al numero totale dei posti di studio presso i PF. 2 Su domanda della Direzione della scuola, il Consiglio dei PF può decidere di limi- tare l’ammissione di tutti gli studenti ai cicli di studio che preparano a un ciclo di studio master in medicina.
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Art. 17 cpv. 1bis 1bis Gli altri membri del Consiglio dei PF sono legati alla Confederazione da un mandato di diritto pubblico. Il Consiglio federale stabilisce le indennità e le altre condizioni contrattuali.
Titolo prima dell’articolo 20a Sezione 3: Integrità scientifica e buona prassi scientifica
Art. 20a Regole, procedura e sanzioni 1 I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull’in- tegrità scientifica e sulla buona prassi scientifica. 2 I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole. 3 Le sanzioni per la violazione di queste regole sono rette dalle disposizioni in mate- ria del diritto del personale e dalle disposizioni concernenti la revoca di titoli acca- demici.
Art. 20b Fornitura e richiesta di informazioni 1 Caso per caso e su precisa richiesta scritta, il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono comunicare agli organi di università, di istituzioni di ricerca o di promozione della ricerca, nazionali o estere, incaricati di individuare e sanzionare comportamenti scientifici scorretti: a. se loro membri hanno violato le regole dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica o se sussiste il sospetto fondato di una tale violazione; b. quali sanzioni sono state inflitte alle rispettive persone. 2 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono, dal canto loro, richiedere agli organi competenti informazioni su una violazione delle regole o sul sospetto fondato di tale violazione da parte di loro membri o di membri di altre istituzioni con cui intrattengono o intendono stringere partenariati di ricerca. 3 Il diritto di fornire o richiedere informazioni si prescrive in cinque anni dal mo- mento in cui il Consiglio dei PF, il PF o l’istituto di ricerca è venuto a conoscenza della sospetta violazione delle regole. Il termine è interrotto da qualsiasi atto istrutto- rio. Il termine della prescrizione assoluta è di dieci anni.
Art. 20c Informazione delle persone interessate 1 Il Consiglio dei PF, il PF o l’istituto di ricerca comunica per iscritto alla persona interessata dalla fornitura o dalla richiesta di informazioni, al più tardi nel momento in cui le informazioni vengono fornite o richieste: a. a chi sono state fornite o richieste; b. a quale scopo sono state fornite o richieste.
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2 Il Consiglio dei PF, il PF o l’istituto di ricerca può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni alla persona interessata se tale comunicazione potrebbe compromettere un procedimento penale.
3 Appena vengono meno i motivi di rifiuto, limitazione o differimento si informa
senza indugio la persona interessata, salvo che ciò sia impossibile, o possibile sol- tanto con un onere sproporzionato.
Art. 24, rubrica e cpv. 4 Composizione, nomina e revoca 4 Il Consiglio federale può revocare per motivi gravi i membri del Consiglio dei PF durante il loro mandato.
Art. 24a Comitati Il Consiglio dei PF può formare comitati.
Art. 24b Obbligo di diligenza e di fedeltà 1 I membri del Consiglio dei PF adempiono i propri compiti e obblighi con la mas- sima diligenza e tutelano secondo buona fede gli interessi del settore dei PF. 2 Il Consiglio dei PF adotta i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi del settore dei PF ed evitare conflitti d’interesse.
Art. 24c Indicazione delle relazioni d’interesse 1 Prima di essere nominati, i membri del Consiglio dei PF rendono pubbliche le loro relazioni d’interesse.
2 Comunicano immediatamente eventuali cambiamenti delle loro relazioni d’inte-
resse al DEFR e al Consiglio dei PF.
3 Se una relazione d’interesse non è conciliabile con la funzione di membro del
Consiglio dei PF e il membro la mantiene, il DEFR chiede al Consiglio federale la revoca di tale membro.
4 IlConsiglio dei PF informa nel quadro del resoconto annuale sulle relazioni
d’interesse dei suoi membri.
Art. 25 cpv. 1 lett. a
1 Il Consiglio dei PF:
a. definisce la strategia del settore dei PF nell’ambito degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale;
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Titolo prima dell’articolo 33 Capitolo 5: Obiettivi strategici e finanze
Art. 33 Obiettivi strategici 1 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni, entro i limiti stabiliti dalle basi legali, gli obiettivi strategici per il settore dei PF. Consulta previamente il Consiglio dei PF. 2 Gli obiettivi strategici determinano in particolare le priorità del settore dei PF per quanto concerne l’insegnamento, la ricerca e le prestazioni nonché i principi secon- do cui i mezzi finanziari sono assegnati ai PF e agli istituti di ricerca. 3 Gli obiettivi strategici sono conformi al limite di spesa della Confederazione tanto nei tempi quanto nei contenuti. 4 Il Consiglio federale può modificare gli obiettivi strategici durante il periodo di validità se motivi gravi e non prevedibili lo richiedono.
Art. 33a Attuazione 1 Il Consiglio dei PF provvede all’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale. 2 Il Consiglio dei PF conclude ogni quattro anni accordi sugli obiettivi con i PF e gli istituti di ricerca. In caso di dissenso sul contenuto o sull’attuazione degli accordi sugli obiettivi, decide in via definitiva. 3 Il Consiglio dei PF ripartisce i mezzi finanziari della Confederazione; a tal fine, si fonda in particolare sulle proposte budgetarie presentate dai PF e dagli istituti di ricerca.
Art. 34 Resoconto Il Consiglio dei PF sottopone ogni anno al Consiglio federale i seguenti documenti: a. il rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici; b. la relazione sulla gestione; c. il rapporto di verifica dell’organo di revisione; d. il rapporto del Controllo federale delle finanze, qualora quest’ultimo abbia verificato il settore dei PF nell’anno corrispondente.
Art. 34bbis Trasferimento dell’utilizzazione 1 Il Consiglio dei PF e, se quest’ultimo lo stabilisce, i PF e gli istituti di ricerca possono trasferire temporaneamente a terzi l’utilizzazione dei fondi di proprietà della Confederazione. 2 Il Consiglio federale può rinunciare ai ricavi derivanti dal trasferimento, purché siano di modesta entità e il trasferimento dell’utilizzazione sia nell’interesse della Confederazione.
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Art. 34d cpv. 2, 2bis e 3 2 L’importo delle tasse universitarie per gli studenti svizzeri e per gli studenti stra- nieri domiciliati in Svizzera deve essere socialmente sostenibile. 2bis Per gli studenti stranieri che eleggono domicilio in Svizzera a scopo di studio o che non hanno domicilio in Svizzera possono essere fissate tasse universitarie più elevate; queste possono ammontare al massimo al triplo delle tasse universitarie di cui al capoverso 2. 3 Il Consiglio dei PF emana l’ordinanza sulle tasse nel settore dei PF. Qualora decida un aumento delle tasse, può emanare disposizioni transitorie per evitare casi di rigore nei confronti degli studenti già immatricolati.
Art. 35 cpv. 3, secondo periodo e 4
3 … Nel contempo propone al Consiglio federale il discarico e gli sottopone una
proposta sull’impiego dell’eventuale eccedenza dei ricavi. 4 Dopo la sua approvazione, il Consiglio dei PF pubblica la relazione sulla gestione.
Art. 35a, rubrica e cpv. 5 Finanze e contabilità 5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle finanze e sulla contabilità.
Art. 35abis Sistemi di controllo interno e di gestione del rischio Nel quadro di quanto disposto dal Consiglio federale, il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema di controllo interno e un sistema di gestione del rischio.
Art. 35ater Ex art. 35abis
Art. 35ater cpv. 1
1 Il Consiglio dei PF istituisce un servizio di audit interno.
Art. 35aquater Tesoreria 1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra nell’ambito della sua tesoreria centrale le liquidità del settore dei PF provenienti da contributi diretti o indiretti della Confederazione. Gli altri fondi possono essere depositati presso l’AFF. 2 L’AFF concede al settore dei PF prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti. 3 L’AFF e il Consiglio dei PF concordano i particolari in un contratto di diritto pubblico.
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Titolo prima dell’articolo 36a Capitolo 6a: Trattamento dei dati Sezione 1: Sistemi d’informazione concernenti il personale e di gestione degli studi
Titolo prima dell’articolo 36c Sezione 2: Trattamento dei dati personali nell’ambito di progetti di ricerca
Art. 36c Trattamento dei dati 1 Nell’ambito di progetti di ricerca i PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e profili della perso- nalità, se necessario per il progetto di ricerca. 2 Garantiscono l’osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno
19923 sulla protezione dei dati.
Art. 36d Anonimizzazione, conservazione e distruzione dei dati 1 I PF e gli istituti di ricerca provvedono ad anonimizzare i dati personali non appena lo scopo del trattamento lo consente e a conservarli per la durata da essi stabilita.
2 Se la natura e lo scopo del progetto di ricerca non ne consentono l’anoni-
mizzazione, i dati della ricerca riferiti a persone possono essere conservati in modo sicuro per al massimo 20 anni. 3 Trascorso il termine di conservazione devono essere distrutti; sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 26 giugno 19984 sull’archiviazione.
Art. 36e Obbligo d’informazione 1 I PF e gli istituti di ricerca sono tenuti a informare le persone interessate della raccolta e del trattamento dei dati personali in relazione con un determinato progetto di ricerca. 2 Questo obbligo di informazione sussiste anche se i dati personali sono raccolti presso terzi. In tal caso i PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché i terzi adem- piano l’obbligo di informazione. Se ciò non può essere garantito, i PF e gli istituti di ricerca informano essi stessi, senza indugio, le persone interessate.
3 RS 235.1 4 RS 152.1
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II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 19 gennaio 2017 5, la presente legge entra in vigore come segue: a. articolo 16a capoversi 1 e 2 il 1° febbraio 2017; b. le altre disposizioni il 1° maggio 2017.
21 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 19 gennaio 2017 (Cancelleria federale), FF 2016 6913.
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