AS 2017 159
Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
Modifica del 30 settembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta:
I La legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue:
Art. 70 Riconoscimento di diplomi esteri
1 Su richiesta, l’ufficio federale competente riconosce con decisione formale i
diplomi esteri del settore universitario ai fini dell’esercizio di una professione rego- lamentata.
2 Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i diplomi. I terzi possono
riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. 3 È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i diplomi relativi alle pro- fessioni regolamentate a livello intercantonale.
Art. 75 cpv. 1bis e 2, primo periodo 1bis La domanda di riconoscimento del diritto ai sussidi va presentata al Consiglio federale entro un mese dall’accreditamento istituzionale. 2 Il diritto ai sussidi secondo la legge dell’8 ottobre 19993 sull’aiuto alle università e secondo la legge del 6 ottobre 19954 sulle scuole universitarie professionali permane fino alla decisione del Consiglio federale sul diritto ai sussidi secondo la presente legge. …
3 RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2011 5871, 2012 3655 4 RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 3459, 2012 3655
2015-2553 159
Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF RU 2017
Art. 78 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specia- lizzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore. 3 L’ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi pos- sono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 19 gennaio 20175, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2017.
21 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 19 gennaio 2017 (Cancelleria federale), FF 2016 6909.