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AS 2017 1619

AS 2017 1619

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Modifica del 16 dicembre 2016

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)

Ingresso visti gli articoli 47 capoverso 5, 61 capoverso 3, 62 capoverso 2, 63 capoverso 2, 64 capoverso 2, 67 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

Art. 1 lett. a n. 6 e 7 La presente ordinanza disciplina i requisiti relativi a: a. i seguenti oggetti d’uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli:

6. materiali tessili secondo l’articolo 64 capoverso 1 ODerr quanto alla lo-

ro infiammabilità e combustibilità, alle sostanze chimiche in essi conte- nute nonché alla loro caratterizzazione,

2014-3404 1619

O sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2017

7. prodotti di pelletteria quanto alle sostanze chimiche in essi contenute,

1 Parti in metallo di gioielli e gioielli fantasia, come accessori per capelli, braccialet- ti, collane, anelli, gioielli da piercing, orologi da polso, spille e gemelli per polsini non devono contenere parti metalliche accessibili dall’esterno con un tenore di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento in peso.

1 Gli oggetti di cui allʼarticolo 2a capoverso 1 non devono contenere parti metalliche accessibili dallʼesterno con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,05 per cento in peso.

Art. 5 cpv. 3 lett. c–e, 3ter, 3quater e 4

3 I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono contenere

nessuna delle seguenti sostanze: c. sostanze di cui all’articolo 54 capoverso 1 ODerr; d. coloranti di cui all’articolo 54 capoverso 3 Oderr che:

1. devono essere utilizzati soltanto nei prodotti da sciacquare,

2. non devono essere utilizzati in prodotti applicati sulle mucose, oppure

3. non devono essere utilizzati nei prodotti per gli occhi;

e. sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riprodu- zione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20153 sui prodotti chimici (OPChim), nella ver- sione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008. 3ter Se nei colori per tatuaggi o per il trucco permanente sono accertabili tracce di cromo (VI), sulla confezione deve figurare la seguente avvertenza: «Contiene cro- mo. Può causare reazioni allergiche». 3quater Se nei colori per tatuaggi o per il trucco permanente sono accertabili tracce di nichelio, sulla confezione deve figurare la seguente avvertenza: «Contiene nichelio. Può causare reazioni allergiche». 4 Nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente possono essere impiegati sola- mente conservanti che secondo l’articolo 54 capoverso 4 ODerr sono ammessi per prodotti che rimangono sulla pelle.

Art. 8 cpv. 1 lett. b 1 Sui contenitori di colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

3 RS 813.11

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b. la composizione in ordine decrescente di quantità, secondo una nomenclatu- ra corrente (IUPAC, CAS, INCI o CI);

Art. 11 cpv. 2, frase introduttiva 2 Sull’imballaggio o sul foglietto illustrativo devono inoltre figurare le seguenti indicazioni:

Art. 14b secondo periodo Abrogato

Art. 14c Oggetti con componenti di plastica e gomma che contengono IPA e destinati a lattanti e bambini piccoli Gli articoli per lattanti e bambini piccoli non possono essere immessi sul mercato se uno dei loro componenti di plastica o gomma contiene oltre 0,5 mg/kg di uno degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati nell’allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera d numero 2 dell’ordinanza del 18 maggio 20054 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Art. 16 Campo d’applicazione La presente sezione si applica ai materiali tessili di cui all’articolo 64 capoverso 1 ODerr.

Art. 18 cpv. 3 3 L’allegato 5 stabilisce norme tecniche atte a concretizzare i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. In occasione dell’adeguamento di questo allegato, l’USAV designa, per quanto possibile, norme armonizzate a livello internazionale.

Art. 20 Abrogato

Art. 27 rubrica, cpv. 1 e 3 Adeguamento degli allegati 1 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.

3 In occasione degli adeguamenti può stabilire disposizioni transitorie.

4 814.81

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II Gli allegati 1, 2a–6, 8, 8a e 9 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.

III Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2016 Gli oggetti d’uso che non corrispondono alla modifica del 16 dicembre 2016 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2018. Essi possono essere consegnati ai consumato- ri fino a esaurimento delle scorte.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

16 dicembre 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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Allegato 1 (art. 2 cpv. 4)

Norme tecniche applicabili agli oggetti che rilasciano nichelio5

Numero Titolo

SN EN 1811+A1:2015 Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da tutte le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle SN EN 12472+A1:2009 Metodo per la simulazione dellʼusura e della corrosione per la determinazione del rilascio di nichelio da articoli ricoperti SN EN 16128:2011 Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da quelle parti di montature per occhiali e occhiali da sole destinate a venire a stretto e prolungato contatto con la pelle

5 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

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Allegato 2a

Elenco dei metalli pesanti e delle altre sostanze che possono essere contenuti nei colori per tatuaggi e per trucco permanente al massimo fino alle concentrazioni enumerate

Elemento o composto Concentrazione massima nel prodotto pronto per lʼuso

1 Metalli pesanti

Antimonio (Sb) 2 mg/kg Arsenico (As) 2 mg/kg Bario (Ba) 50 mg/kg Piombo (Pb) 2 mg/kg Cadmio (Cd) 0,2 mg/kg Cromo (CrVI) 0,2 mg/kg Cobalto (Co) 25 mg/kg Nichelio (Ni) Secondo la buona prassi di fabbri- cazione (BPF) Mercurio (Hg) 0,2 mg/kg Selenio (Se) 2 mg/kg Zinco (Zn) 50 mg/kg Stagno (Sn) 50 mg/kg

2 Altre sostanze

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,5 mg/kg Benzo(a)pirene (BaP) 5 µg/kg

6 Dopo estrazione in soluzione acquosa a pH 5,5

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Allegato 3 (art. 10, 11 cpv. 3 e 12 cpv. 1)

Norme tecniche per lenti a contatto cosmetiche afocali7

Numero Titolo

SN EN ISO 14534:2015 Ottica oftalmica – Lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto – Requisiti fondamentali SN EN 980:2008 Simboli grafici utilizzati per la caratterizzazione dei dispositivi medici

7 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

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Allegato 4 (art. 15)

Norme tecniche concernenti gli oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli8

Numero Titolo

SN EN 1273-1:2005 Articoli per puericultura – Girelli – Requisiti di sicurezza e metodi di prova SN EN 1466:2015 Articoli per puericultura – Sacche porta bambini e supporti – Requi- siti di sicurezza e metodi di prova SN EN 13209-1:2004 Articoli per puericultura – Zaini porta-bambini – Requisiti di sicu- rezza e metodi di prova Parte 1: Zaini porta-bambini con telaio SN EN 14350-1:2004 Articoli per puericultura – Dispositivi per bere Parte 1: Requisiti generali meccanici e prove

8 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

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Allegato 5 (art. 18 cpv. 3)

Norme tecniche per la determinazione del comportamento al fuoco di tessili9

Numero Titolo

SN EN 1101/A1:2005 Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimen- to dettagliato per determinare l’infiammabilità di prove verticali (piccola fiamma) SN EN 1102:1995 Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare la propagazione della fiamma di prove verticali SN EN 1103:2005 Tessili – Comportamento al fuoco – Tessuti per abbigliamento – Procedimento dettagliato per determinare il comportamento al fuoco dei tessuti per abbigliamento SN EN 13772:2011 Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tenda- ggi – Misurazione della propagazione della fiamma di provini orientati verticalmente sottoposti all’azione di una grande sorgente di accensione

9 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

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Allegato 6 (art. 21 cpv. 1)

Materiali tessili e prodotti di pelletteria che non possono contenere coloranti azoici di cui all’articolo 21 capoverso 1

I seguenti materiali tessili e prodotti di pelletteria nonché le loro parti colorate che rimangono in contatto per lungo tempo con il corpo umano non devono contenere coloranti azoici secondo l’articolo 21 capoverso 1: a. abiti, lenzuola, sacchi a pelo, asciugamani, posticci, parrucche, copricapo, pannolini e altri oggetti per l’igiene personale; b. scarpe, guanti, cinturini di orologi da polso, borsette, portamonete e porta- fogli, cartelle portadocumenti, fodere di sedie; c. giocattoli in tessuto o in pelle e giocattoli con abiti in tessuto o in pelle; d. fili e tessuti destinati alla consegna ai consumatori.

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Allegato 8 (art. 21 cpv. 2)

Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche10

Numero Titolo

SN EN 14362-1:2012 Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromati- che derivate da coloranti Parte 1: Rilevamento dell’uso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione SN EN 14362-3:2012 Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromati- che derivate da coloranti Parte 3: Rilevamento dell’uso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene SN EN ISO 17234-1:2015 Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici SN EN ISO 17234-2:2011 Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene

10 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

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Allegato 8a

Norma tecnica per i cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini11

Numero Titolo

SN EN 14682:2015 Sicurezza dell’abbigliamento per bambini – Cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini – Specifiche

11 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

O sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2017

Allegato 9 (art. 25 cpv. 6) Norme tecniche concernenti gli accendini12 Numero Titolo

SN EN ISO 9994/A1:2008 Accendini – Specifiche di sicurezza SN EN 13869+A1:2011 Accendini – Accendini di sicurezza bambini – Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova

12 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

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