AS 2017 1653
Ordinanza del DFF sull'Ufficio centrale di compensazione
Ordinanza del DFF sull’Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC)
Modifica del 13 marzo 2017
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza UCC del 3 dicembre 20081 è modificata come segue:
Art. 1 Composizione
1 L’Ufficiocentrale di compensazione (UCC) è una divisione principale
dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF).
2 Esso si compone delle unità seguenti: Finanze e Registri centrali (FRC), Cassa
federale di compensazione (CFC) con la Cassa di compensazione per assegni fami- liari (CAF-CFC), Cassa svizzera di compensazione (CSC) e Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE). Queste unità sono appoggiate dagli stati mag- giori e dai servizi di sostegno dell’UCC.
3 Sempreché le leggi federali o le ordinanze facciano riferimento all’UCC,
quest’ultimo designa l’unità FRC, a eccezione delle disposizioni seguenti: a. articoli 113 capoverso 1 e 211 OAVS; b. articolo 43 OAI; c. articolo 9 dell’ordinanza del 2 dicembre 19962 concernente l’amministra- zione dei fondi di compensazione dell’AVS, dell’AI e delle IPG; d. articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 febbraio 20103 sull’organiz- zazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF).
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O UCC RU 2017
Art. 5 Revisione e vigilanza materiale 1 La vigilanza finanziaria dell’UCC è esercitata dal Controllo federale delle finanze (CDF) secondo la legge del 28 giugno 19674 sul Controllo delle finanze. Il CDF è appoggiato dall’Ispettorato interno dell’UCC.
2 La revisione della CFC, inclusa la CAF-CFC, e della CSC compete agli organi di
revisione designati dall’AFF. Le revisioni sono eseguite conformemente agli articoli 68 della legge federale del 20 dicembre 19465 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), nonché 159 e 160 OAVS. La portata della revisione include gli stati maggiori e i servizi di sostegno, sempreché essi siano pertinenti per la revi- sione. L’Ispettorato interno dell’UCC fornisce agli organi di revisione i rapporti necessari a tal fine. 3 Il CDF e gli organi di revisione di cui al capoverso 2 definiscono annualmente il piano di revisione e coordinano le revisioni. Il CDF informa gli organi di revisione sui rapporti redatti in virtù degli articoli 68 LAVS e 169 capoverso 2 OAVS e li mette a loro disposizione. 4 È fatta salva la vigilanza materiale esercitata dall’Ufficio federale delle assicura- zioni sociali (UFAS) sulle unità FRC, CFC, CSC e UAIE, nonché dai Cantoni sulla CAF-CFC.
Art. 6 Abrogato
Art. 7 Le rappresentanze svizzere all’estero sostengono le unità FRC, CSC e UAIE nell’applicazione dell’assicurazione facoltativa secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 26 maggio 19616 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF).
Art. 9 cpv. 2 2 D’intesa con l’UFAS, la CFC può affidare a organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro.
Art. 10 cpv. 1 1 Le spese amministrative della CFC sono fissate dal direttore dell’UCC e iscritte nel preventivo della CFC.
4 RS 614.0 5 RS 831.10 6 RS 831.111
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O UCC RU 2017
Art. 15 cpv. 1 1 La CAF-CFC fissa i contributi dei datori di lavoro secondo le disposizioni canto- nali, d’intesa con la CFC e il direttore dell’UCC.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.
13 marzo 2017 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
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