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AS 2017 1657

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Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

Modifica del 22 febbraio 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 dicembre 19831 sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:

Art. 32c Impianti per gas liquido 1 Gli impianti e le installazioni per il deposito e l’utilizzazione di gas liquido (im- pianti per gas liquido) devono essere costruiti, esercitati e sottoposti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto. 2 Gli impianti per gas liquido devono essere protetti dai danneggiamenti meccanici e dagli effetti di incendi. 3 Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquido devono essere sufficientemente ventilate. Lo scarico dei gas e dell’aria deve avvenire senza pericolo. 4 Gli impianti per gas liquido devono essere controllati prima della messa in servi- zio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in particolare per quanto concerne la tenuta. 5 Gli impianti per gas liquido possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manu- tenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficien- ti conoscenze in materia. 6 La commissione di coordinamento emana direttive a protezione dei lavoratori per quanto concerne la costruzione, la manipolazione e il controllo di impianti per gas liquido e la qualifica professionale necessaria. Inoltre, tiene conto dell’articolo 49a dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli

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stradali e dell’articolo 129 dell’ordinanza dell’8 novembre 19783 sulla navigazione interna. Affida l’elaborazione di queste direttive a una commissione specializzata, in cui sono rappresentati gli Uffici federali interessati e l’associazione «Circolo di lavoro GPL4».

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 19 giugno 19955 concernente le esigenze tecniche per

i veicoli stradali

Art. 49a Impianti per gas liquido 1 Se la presente ordinanza non contiene disposizioni speciali sugli impianti per gas liquido, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di questi impianti sono retti dall’articolo 32c dell’ordinanza del 19 dicembre 19836 sulla prevenzione degli infortuni.

2 Sono fatte salve le istruzioni dell’Ufficio federale delle strade.

2. Ordinanza dell’8 novembre 19787 sulla navigazione interna

Art. 1298 Impianti per gas liquido 1 Gli impianti e le installazioni per il deposito e l’utilizzazione di gas liquido (im- pianti per gas liquido) a bordo di natanti devono essere costruiti, esercitati e sottopo- sti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto. 2 Gli impianti per gas liquido devono essere protetti dai danneggiamenti meccanici e dagli effetti di incendi. 3 Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquido devono essere sufficientemente ventilate. Lo scarico dei gas e dell’aria deve avvenire senza pericolo. I recipienti del gas devono trovarsi al di sopra della linea di galleggiamento ed essere fabbricati in modo che, in condizioni normali di assetto e di sbandamento, lo scarico del gas fuoriuscente avvenga senza pericolo.

3 RS 747.201.1

4 Gas di petrolio liquefatto

5 RS 741.41 6 RS 832.30 7 RS 747.201.1 8 Con la presente modifica, l’articolo 129 nella versione secondo la modifica del 14 ottobre 2005 (RU 2015 4351) decade.

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4 Gli impianti per gas liquido devono essere controllati prima della messa in servi- zio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in particolare per quanto concerne la tenuta. 5 Gli impianti per gas liquido possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manutenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze in materia. 6 L’emanazione di direttive in merito alla presente disposizione è retta dall’arti- colo 32c capoverso 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 19839 sulla prevenzione degli infortuni. Se necessario, l’Ufficio federale dei trasporti può emanare istruzioni complementari.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.

22 febbraio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

9 RS 832.30

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