AS 2017 1661
Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)
Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)
Modifica del 3 marzo 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. b
1 La presente ordinanza si applica:
b. all’importazione e al transito di animali, esclusi quelli d’acquacoltura, non- ché di sperma, ovuli ed embrioni animali dall’Islanda e all’esportazione di questi animali e prodotti animali verso l’Islanda.
Art. 4 lett. gbis Nella presente ordinanza si intende per: gbis. sistema «e-dec»: sistema elettronico di elaborazione dei dati fornito dal- l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) per la dichiarazione doga- nale in virtù dell’articolo 28 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane (LD);
Art. 9 cpv. 2 frase introduttiva 2 L’importatore di carne bovina di cui al capoverso 1 e tutti gli acquirenti successivi devono garantire all’AFD, con un vincolo d’impiego, di:
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Art. 10a Divieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi
1 L’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi è vietata.
2 È consentita:
a. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi che:
1. provengono dalla caccia ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 del regola-
mento (CE) n. 1007/20093, e
2. sono accompagnati da un certificato secondo l’articolo 4 e l’allegato del
regolamento di esecuzione (UE) 2015/18504 emesso da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea; b. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi destinati al consumo pri- vato; c. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi come masserizie di trasloco; d. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi per scopi espositivi o di ricerca.
1bis Con l’autorizzazione si stabilisce:
a. a quale scopo possono essere utilizzati i prodotti animali; b. se la partita è soggetta al controllo veterinario di confine; e c. tramite quali aeroporti può essere importata la partita. 1ter Le partite possono essere importate soltanto per via aerea diretta tramite gli aeroporti stabiliti nell’autorizzazione.
Art. 15 cpv. 1 1 Il DFI stabilisce per quali voci della tariffa doganale e per quali prodotti composti è prescritto un controllo veterinario di confine delle partite in caso di importazione.
Art. 18 cpv. 2
2 A tale scopo, in caso di partite che devono essere importate con un DVCE, la
parte 1 del DVCE va compilata in TRACES e trasmessa, firmata, al rispettivo posto d’ispezione frontaliero.
3 Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settem- bre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1775, GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1. 4 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, nuovo testo giusta la GU L 271 del 16.10.2015, pag. 1.
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Titolo prima dell’articolo 24 Sezione 6: Presentazione al controllo veterinario di confine, dichiarazione doganale, custodia doganale, deposito doganale e deposito franco doganale
Art. 24a Dichiarazione doganale 1 Nella dichiarazione doganale delle partite per le quali secondo l’articolo 15 capo- verso 1 è prescritto un controllo veterinario di confine, la persona soggetta all’ob- bligo di dichiarazione deve indicare, dopo il rilascio da parte di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato, il numero del DVCE oppure dell’autorizzazione dell’USAV (art. 12).
2 Nella dichiarazione doganale delle partite che in base all’autorizzazione sono
esenti dal controllo veterinario di confine, la persona soggetta all’obbligo di dichia- razione deve indicare il numero dell’autorizzazione dell’USAV. 3 Nella dichiarazione doganale di lettere e pacchi contenenti prodotti animali e destinati a privati secondo l’articolo 14, la persona soggetta all’obbligo di dichiara- zione deve indicare un numero di autorizzazione generale. L’USAV pubblica su Internet il numero di autorizzazione generale.
Art. 28 cpv. 1 lett. b 1 I seguenti documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all’azienda di destinazione: b. in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d’importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia: copie autenticate dei certificati sanitari.
Art. 34 lett. b Oltre ad adempiere agli altri obblighi stabiliti nella presente ordinanza, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve: b. trasmettere le istruzioni del servizio veterinario di confine all’impresa di spedizione o all’importatore.
Art. 50 cpv. 4 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 54 Abrogato
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Art. 59 cpv. 4 4 I certificati sanitari sono conservati presso il servizio veterinario di confine. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ne riceve una copia autenticata: a. in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d’impor- tazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia; b. in caso di partite introdotte permanentemente nel territorio d’importazione: su richiesta.
Art. 59a Controlli effettuati dall’ufficio doganale 1 In caso di partite importate, gli uffici doganali ai posti d’ispezione frontalieri autorizzati verificano se il controllo veterinario di confine prescritto è stato effet- tuato: a. in caso di partite non notificate tramite il sistema «e-dec»; b. in caso di partite il cui trasporto deve proseguire e che devono essere notifi- cate a un altro ufficio doganale. 2 Le partite importate contenenti prodotti animali soggetti a oneri particolari secondo l’articolo 8 vengono rilasciate dall’ufficio doganale imponendo all’azienda di desti- nazione, conformemente all’articolo 29 capoverso 1, l’onere di notificare l’arrivo della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del posto d’ispezione frontaliero. 3 In caso di partite in transito, gli uffici doganali ai posti d’ispezione frontalieri autorizzati verificano se il controllo veterinario di confine prescritto è stato effet- tuato.
Art. 62 Transito verso Paesi terzi 1 In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine destinate al transito verso Paesi terzi, il servizio veterinario di confine effettua a campione controlli documentali e controlli d’identità.
2 Il controllo si limita a una verifica del manifesto di carico per:
a. gli animali trasbordati entro 12 ore da un aeromobile a un altro senza lascia- re l’area ufficiale; b. gli animali e i prodotti animali che restano sull’aeromobile. 3 In caso di partite il cui trasporto dall’aeroporto prosegue per via terrestre, il servi- zio veterinario di confine effettua un controllo documentale, un controllo d’identità e un controllo fisico.
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Inserire dopo il titolo della sezione 3:
Art. 79a Confronto dei dati al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e-dec» e misure 1 Al momento della dichiarazione doganale di partite importate tramite il sistema «e-dec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE (art. 102a). Con il confronto dei dati si verifica: a. in caso di partite notificate con un DVCE: se sono state rilasciate da un po- sto d’ispezione frontaliero autorizzato; b. in caso di partite notificate con un’autorizzazione dell’USAV: se esiste l’autorizzazione. 2 Se dal confronto dei dati emerge che non c’è alcun rilascio da parte di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato oppure non esiste un’autorizzazione: a. la dichiarazione doganale è respinta dal sistema «e-dec» se la partita deve essere importata per via aerea; b. una notifica è inviata automaticamente all’autorità cantonale competente nel luogo dell’azienda di destinazione se la partita è importata per via terrestre oppure per via navale sul Reno. 3 Al momento della dichiarazione doganale di lettere e pacchi contenenti prodotti animali e destinati a privati tramite il sistema «e-dec» è effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti nel sistema informatico OITE. Con il confronto dei dati si verifica se la partita soddisfa i requisiti per l’importazione destinata al consu- mo privato.
4 Se dal confronto dei dati emerge che la partita non soddisfa i requisiti per
l’importazione destinata al consumo privato, la dichiarazione doganale è respinta dal sistema «e-dec».
Art. 81 cpv. 2 2 Se le lettere e i pacchi contenenti prodotti animali destinati a privati non sono conformi alle condizioni d’importazione di cui all’articolo 14, l’impresa di spedi- zione li trasmette al servizio veterinario di confine. Quest’ultimo confisca la partita e la elimina conformemente all’OESA.
Art. 82 Misure applicabili al traffico per via navale sul Reno e agli aeroporti privi di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato 1 Se per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato l’ufficio doganale riscontra partite soggette al controllo veterinario di confine le trattiene e informa l’autorità competente del Cantone in cui si trova l’ufficio doganale. 2 I prodotti animali sono respinti direttamente nel Paese di provenienza tramite un aeroporto svizzero. Se non è possibile un respingimento, se il termine per il respin-
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gimento è scaduto oppure se si rinuncia al respingimento, l’autorità cantonale com- petente elimina la partita conformemente all’OESA5 o ne ordina una tale elimina- zione. 3 Per gli animali vivi, l’autorità cantonale competente dispone il trasporto imme- diato, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, verso un posto d’ispezione frontaliero autorizzato.
Art. 101a Collegamento con il sistema «e-dec» Per il confronto elettronico dei dati relativi alle partite importate TRACES può essere collegato con il sistema «e-dec».
Titolo prima dell’art. 102a Sezione 4: Sistema informatico OITE
Art. 102a Gestione e scopo
1 L’USAV provvede alla gestione del sistema informatico OITE.
2 Il sistema informatico OITE serve all’USAV per trattare i dati di cui necessita per svolgere le procedure di autorizzazione nell’ambito dell’importazione e dell’esporta- zione di animali e prodotti animali e per amministrare tali autorizzazioni.
Art. 102b Contenuto Il sistema informatico OITE contiene i seguenti dati in relazione all’importazione di animali e prodotti animali ai sensi della presente ordinanza: a. domande di autorizzazione pendenti:
1. indicazioni sull’importatore,
2. indicazioni sull’azienda di provenienza e di destinazione,
3. indicazioni sui mezzi di trasporto e sul percorso,
4. indicazioni sulla partita,
5. indicazioni su scopo di utilizzo, conservazione ed eliminazione,
6. allegati alle domande di autorizzazione;
b. autorizzazioni rilasciate e domande respinte.
Art. 102c Trattamento dei dati
1 L’USAV registra i dati nel sistema informatico OITE.
2 I collaboratori dell’USAV incaricati dell’esecuzione delle disposizioni nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali hanno accesso ai dati. Essi possono registrare, consultare e trattare tali dati.
5 RS 916.441.22
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Art. 102d Protezione dei dati L’USAV provvede affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati vengano rispettate. L’USAV emana un regolamento d’esercizio per le necessarie misure organizzative e tecniche.
Art. 102e Diritti delle persone interessate 1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema informatico OITE, in parti- colare i diritti d’accesso, rettifica e cancellazione, sono disciplinati dalla legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati. 2 Per far valere i suoi diritti una persona interessata deve fornire prova della sua identità e presentare una domanda scritta all’USAV.
Art. 102f Rettifica di dati L’USAV provvede alla rettifica di dati inesatti.
Art. 102g Sicurezza informatica Le misure volte a garantire la sicurezza informatica sono disciplinate dall’ordinanza del 9 dicembre 20117 sull’informatica nell’Amministrazione federale.
Art. 102h Archiviazione e cancellazione dei dati 1 L’archiviazione dei dati è disciplinata dalle prescrizioni della legge del 26 giugno
19988 sull’archiviazione.
2 I dati relativi alle autorizzazioni rilasciate vengono sono cancellati dopo 20 anni dall’ultimo trattamento, i dati relativi alle domande respinte dopo cinque anni dall’ultimo trattamento.
Art. 102i Collegamento con il sistema «e-dec» Per il confronto elettronico dei dati relativi alle partite importate il sistema informa- tico OITE può essere collegato con il sistema «e-dec».
Art. 108 cpv. 1 frase introduttiva 1 Il veterinario cantonale o il chimico cantonale responsabile per la disposizione di misure notifica all’autorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sull’allevamento di bestiame, in particolare quelle concernenti:
6 RS 235.1 7 RS 172.010.58 8 RS 152.1
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.
3 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr