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AS 2017 1669

AS 2017 1669

Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

Modifica del 3 marzo 2017

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 6 Obbligo del controllo veterinario di confine (art. 15 e 39 lett. b OITE-PT)

Le voci della tariffa doganale e i prodotti composti per i quali è prescritto un con- trollo veterinario di confine delle partite in caso di importazione e di transito sono definiti negli articoli 4 e 6 e negli allegati I e II della decisione 2007/275/CE 2.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.

3 marzo 2017 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

1 RS 916.443.106 2 Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE, GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1196, GU L 197 del 22.7.2016, pag. 10.

2016-3198 1669

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2017 nel traffico con Paesi terzi. O del DFI

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