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AS 2017 1675

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA)

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria, OIB-FINMA)

Modifica del 9 marzo 2017

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ordina:

I L’ordinanza FINMA del 30 agosto 20121 sull’insolvenza bancaria è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 56 Capitolo 5: Differimento della disdetta di contratti

Art. 56 Contratti 1 L’obbligo di cui all’articolo 12 capoverso 2 bis dell’ordinanza del 30 aprile 20142 sulle banche (OBCR) si applica: a. ai contratti sull’acquisto, sulla vendita, sul prestito o su operazioni pensioni- stiche in relazione a titoli, diritti valori o titoli contabili e alle relative opera- zioni concernenti indici che li contengono come pure opzioni correlate a tali valori sottostanti; b. ai contratti sull’acquisto e sulla vendita con fornitura a una data futura, sul prestito o su operazioni pensionistiche in relazione a beni e alle relative ope- razioni concernenti indici che li contengono come pure opzioni correlate a tali valori sottostanti; c. ai contratti sull’acquisto, sulla vendita o sul trasferimento di beni, servizi, diritti o interessi a un prezzo preventivamente determinato e a una data futu- ra (contratti a termine);

2016-1845 1675

O FINMA sull’insolvenza bancaria RU 2017

d. ai contratti su operazioni «swap» concernenti tassi d’interesse, divise, valute, beni come pure titoli, diritti valori, valori contabili, agenti atmosferici, emis- sioni o inflazione, e alle relative operazioni concernenti indici che li conten- gono, compresi i derivati di credito e le opzioni su tassi d’interesse; e. agli accordi di credito in relazione interbancaria; f. a tutti gli altri contratti con il medesimo effetto di quelli menzionati alle let- tere a–e; g. ai contratti di cui alle lettere a–f stipulati sotto forma di accordi quadro (ma- ster agreements); h. ai contratti delle società del gruppo estere di cui alle lettere a–g, purché una banca o un commerciante di valori mobiliari con sede in Svizzera garantisca l’adempimento.

2 L’obbligo di cui all’articolo 12 capoverso 2 bis OBCR non si applica:

a. ai contratti che non motivano la disdetta o l’esercizio di diritti ai sensi dell’articolo 30a capoverso 1 LBCR né direttamente né indirettamente me- diante una misura della FINMA secondo il capo undicesimo della LBCR; b. ai contratti che vengono conclusi o compensati direttamente o indirettamente mediante un’infrastruttura del mercato finanziario o un sistema organizzato di negoziazione; c. ai contratti in cui è controparte una banca centrale; d. ai contratti di società del gruppo che non operano nel settore finanziario; e. ai contratti con controparti che non sono imprese ai sensi dell’articolo 77 dell’ordinanza del 25 novembre 20153 sull’infrastruttura finanziaria; f. ai contratti relativi al collocamento di strumenti finanziari sul mercato; g. alle modifiche di contratti in essere che, in virtù delle condizioni contrattuali vigenti, si producono senza ulteriore intervento delle parti.

Art. 61a Disposizione transitoria della modifica del 9 marzo 2017 1 Gli obblighi di cui all’articolo 12 capoverso 2 bis OBCR4 in combinato disposto con l’articolo 56 devono essere rispettati: a. al termine dei dodici mesi successivi all’entrata in vigore della presente mo- difica, se si tratta della conclusione o della modifica di contratti stipulati con banche e commercianti di valori mobiliari o con controparti che sarebbero considerate tali se avessero la loro sede in Svizzera; b. al termine dei 18 mesi successivi all’entrata in vigore della presente modifi- ca, se si tratta della conclusione o della modifica di contratti stipulati con al- tre controparti.

3 RS 958.11 4 RS 952.02

O FINMA sull’insolvenza bancaria RU 2017

2 In casi motivati, la FINMA può concedere a singoli istituti un prolungamento dei termini di applicazione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.

9 marzo 2017 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: Il presidente, Thomas Bauer Il direttore, Mark Branson

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