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AS 2017 1685

Ordinanza dell'Assemblea federale sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale

Ordinanza dell’Assemblea federale sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale

del 17 marzo 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 1 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale amministrativo federale; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 23 gennaio 20172; visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 20173, decreta:

Art. 1 Posti di giudice

1 L’organico del Tribunale amministrativo federale comprende al massimo 65 posti

di giudice a tempo pieno.

2 Fino al 31 agosto 2019 possono essere provvisoriamente occupati al massimo 69

posti di giudice a tempo pieno. Dopo questa data i giudici uscenti non sono sostituiti fintanto che il numero dei posti a tempo pieno non è ridotto a 65.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’Assemblea federale del 17 giugno 20054 sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale è abrogata.

RS 173.321 4 RU 2006 2627, 2009 2797, 2013 5377

2017-0262 1685

Posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale. O dell’AF RU 2017

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° aprile 2017.

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017 Consiglio nazionale, 17 marzo 2017 Il presidente: Ivo Bischofberger Il presidente: Jürg Stahl La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz