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AS 2017 2081

Convenzione sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario

Traduzione1

Convenzione sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario

Conclusa all’Aia il 5 luglio 2006 Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 20082 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 14 settembre 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2017

Gli Stati firmatari della presente convenzione, coscienti della necessità urgente, in un mercato finanziario mondiale sempre più esteso, di garantire certezza e prevedibilità alla determinazione della legge applicabi- le agli strumenti finanziari che oggi sono detenuti comunemente tramite sistemi di compensazione e regolamento o altri intermediari; consapevoli dell’importanza di ridurre il rischio giuridico, il rischio sistemico e i costi corrispondenti connessi alle operazioni transfrontaliere riguardanti strumenti finanziari detenuti presso un intermediario in modo da agevolare i flussi internazio- nali di capitali e l’accesso ai mercati dei capitali; desiderosi di adottare disposizioni comuni sulla legge applicabile agli strumenti finanziari detenuti presso un intermediario che siano vantaggiose per tutti gli Stati, indipendentemente dal loro livello di sviluppo economico; riconoscendo che l’«approccio del paese dell’intermediario di pertinenza» (PRIMA) come determinato dagli accordi sui conti con gli intermediari assicura la necessaria certezza e prevedibilità del diritto, hanno deciso di stipulare una convenzione a tal fine e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

RS 0.221.556.1

1 Dal testo originale francese (RO 2017 2081).

2 RU 2009 6579

2006-1951 2081

Legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti RU 2017 finanziari detenuti presso un intermediario. Conv.

Capo I: Definizioni e campo di applicazione

Art. 1 Definizioni e interpretazione

1 Nella presente convenzione si intende per:

a) «strumenti finanziari»: ogni azione, obbligazione o altro strumento finanzia- rio o attività finanziaria (diversa dal contante) o qualsiasi diritto su tali stru- menti finanziari; b) «conto titoli»: un conto tenuto da un intermediario sul quale possono essere accreditati o addebitati strumenti finanziari; c) «intermediario»: una persona che nel quadro della sua attività professionale o di altra regolare attività tiene conti titoli per altri o sia per altri che per con- to proprio e agisce in tale qualità; d «titolare del conto»: una persona nel cui nome un intermediario tiene un conto titoli; e) «accordo sul conto»: in relazione a un conto titoli, l’accordo con l’interme- diario di pertinenza che disciplina tale conto titoli; f) «strumenti finanziari detenuti presso un intermediario»: diritti del titolare del conto derivanti dall’accreditamento di strumenti finanziari sul conto titoli; g) «intermediario di pertinenza»: l’intermediario che tiene il conto titoli per il titolare del conto; h) «trasferimento»: un trasferimento di proprietà, puro e semplice o a scopo di garanzia, e qualunque costituzione di garanzia, con o senza spossessamento; i) «opponibilità»: il completamento di tutte le formalità necessarie per assicu- rare l’efficacia di un trasferimento nei confronti di chiunque non sia parte del trasferimento; j) «ufficio»: rispetto ad un intermediario, un luogo di attività professionale dove l’intermediario esercita una qualunque delle sue attività, esclusi i luo- ghi destinati all’esercizio puramente temporaneo di attività professionali ed i luoghi di attività di qualunque persona diversa dall’intermediario; k) «procedura d’insolvenza»: una procedura collettiva giudiziaria o ammini- strativa, comprese le procedure provvisorie, nella quale le attività e gli attivi del debitore sono soggetti al controllo o alla vigilanza di un tribunale o di un’altra autorità competente a fini di risanamento o liquidazione; l) «curatore dell’insolvenza»: una persona autorizzata ad amministrare una procedura di risanamento o di liquidazione, anche a titolo provvisorio, com- preso un debitore non spossessato se la legge applicabile all’insolvenza lo consente; m) «Stato a più unità»: uno Stato nel quale due o più unità territoriali di tale Stato o tale Stato ed una o più delle sue unità territoriali hanno le proprie

norme rispetto alle questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1;

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n) «scritto»: un’informazione (anche teletrasmessa) che si presenta su un sup- porto materiale o di altro tipo e che può essere successivamente riprodotta su un supporto materiale.

2 Nella presente convenzione, ogni riferimento ad un trasferimento di strumenti

finanziari detenuti presso un intermediario comprende: a) un trasferimento di un conto titoli; b) un trasferimento a favore dell’intermediario del titolare del conto; c) un privilegio legale a favore dell’intermediario del titolare del conto relativo ad ogni credito derivante dalla tenuta e dalla gestione di un conto titoli. 3 Una persona non è considerata come intermediario ai fini della presente conven- zione solo perché: a) agisce in qualità di conservatore di registro o agente di trasferimento per un emittente strumenti finanziari; o b) tiene nei propri libri scritture riguardanti strumenti finanziari iscritti in conti titoli tenuti da un intermediario a nome di altre persone per le quali opera come gestore, agente o altrimenti in qualità puramente amministrativa. 4 Fatto salvo il paragrafo 5, una persona è considerata, ai sensi della presente con- venzione, come intermediario per gli strumenti finanziari accreditati in conti titoli che essa tiene in qualità di depositario centrale di strumenti finanziari o che sono altrimenti trasferibili tramite iscrizione tra i conti titoli che essa tiene. 5 Per gli strumenti finanziari accreditati in conti titoli tenuti da una persona in qualità di gestore di un sistema per la tenuta e il trasferimento di tali strumenti finanziari sui libri dell’emittente o su altri libri che costituiscono l’iscrizione primaria dei diritti su tali strumenti finanziari nei confronti dell’emittente, lo Stato contraente la cui legge disciplina l’emissione di tali strumenti finanziari può in qualunque momento fare una dichiarazione affinché la persona che gestisce tale sistema non sia considerata come intermediario ai sensi della presente convenzione.

Art. 2 Campo di applicazione della convenzione e della legge applicabile

1 La presente convenzione determina la legge applicabile alle questioni seguenti

riguardanti strumenti finanziari detenuti presso un intermediario: a) la natura giuridica e gli effetti nei confronti dell’intermediario e dei terzi dei diritti derivanti dall’accreditamento di strumenti finanziari su un conto titoli; b) la natura giuridica e gli effetti nei confronti dell’intermediario e dei terzi di un trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario; c) le eventuali condizioni di opponibilità di un trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario; d) se il diritto di una persona su strumenti finanziari detenuti presso un inter- mediario pone nel nulla o prevale sul diritto di un’altra persona;

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e) gli eventuali obblighi di un intermediario nei confronti di una persona diver- sa dal titolare del conto che vanti un diritto su strumenti finanziari detenuti presso tale intermediario in concorrenza con il titolare del conto o un’altra persona; f) le eventuali condizioni di realizzo di un diritto su strumenti finanziari dete- nuti presso un intermediario; g) se il trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario si estende ai diritti a dividendi, redditi o altre distribuzioni o a rimborsi, pro- venti di cessioni o qualsiasi altro provento. 2 La presente convenzione determina la legge applicabile alle questioni indicate dal paragrafo 1 riguardanti un trasferimento di strumenti finanziari o di un diritto su tali strumenti finanziari detenuti presso un intermediario anche se i diritti derivanti dall’accreditamento di tali strumenti finanziari su un conto titoli sono considerati, conformemente al paragrafo 1 lettera a), di natura contrattuale. 3 Fatto salvo il paragrafo 2, la presente convenzione non determina la legge applica- bile: a) ai diritti e agli obblighi derivanti dall’accreditamento di strumenti finanziari su un conto titoli, nella misura in cui tali diritti e obblighi sono di natura puramente contrattuale o altrimenti puramente personale; b) ai diritti e agli obblighi contrattuali o personali delle parti del trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario; e c) ai diritti e agli obblighi di un emittente strumenti finanziari o di un conserva- tore di registro o di un agente di trasferimento di tale emittente, nei confronti sia del titolare degli strumenti finanziari che di qualunque altra persona.

Art. 3 Carattere internazionale di una situazione La presente convenzione si applica a tutte le situazioni che comportano un conflitto tra le leggi di diversi Stati.

Capo II: Legge applicabile

Art. 4 Criterio di collegamento principale 1 La legge applicabile a tutte le questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1 è la legge in vigore nello Stato indicato espressamente nell’accordo sul conto come lo Stato la cui legge disciplina tale accordo o, se l’accordo sul conto designa espressa- mente un’altra legge applicabile a tutte queste questioni, quest’altra legge. La legge designata conformemente alla presente disposizione si applica soltanto se l’interme- diario di pertinenza, al momento della conclusione dell’accordo, dispone in tale Stato di un ufficio che: a) da solo o con altri uffici dell’intermediario di pertinenza o altre persone che agiscono per l’intermediario di pertinenza in tale Stato o in un altro Stato:

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i) effettua o controlla le iscrizioni in conti titoli, ii) gestisce i pagamenti o le operazioni su strumenti finanziari detenuti presso l’intermediario, o iii) esercita altrimenti a titolo professionale o abituale un’attività di tenuta conti titoli; o b) è identificato come ufficio che tiene conti titoli in tale Stato tramite un nu- mero di conto, un codice bancario o un altro mezzo di identificazione speci- fico. 2 Ai fini del paragrafo 1 lettera a), un ufficio non esercita, a titolo professionale o di altra regolare attività, un’attività di tenuta di conti titoli: a) solo perché vi sono situate le apparecchiature per la contabilità o il tratta- mento dei dati relativi ai conti titoli; b) solo perché vi sono situati o gestiti call centre per comunicare con i titolari di conti; c) solo perché la corrispondenza relativa ai conti titoli vi è organizzata o vi si trovano dossier o archivi; o d) quando tale ufficio svolge esclusivamente funzioni di rappresentanza o amministrative diverse da quelle che si riferiscono all’apertura o alla tenuta di conti titoli e non ha il potere di prendere alcuna decisione vincolante sulla conclusione di accordi sui conti. 3 In caso di trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario da parte del titolare di un conto a favore di tale intermediario, indipendentemente dal fatto che tale intermediario tenga o meno nei suoi libri un conto titoli in nome pro- prio, ai fini della presente convenzione: a) tale intermediario è l’intermediario di pertinenza; b) l’accordo sul conto tra il titolare del conto e tale intermediario costituisce l’accordo sul conto di pertinenza; c) il conto titoli di cui all’articolo 5 paragrafi 2 e 3 è il conto sul quale gli stru- menti finanziari sono accreditati immediatamente prima del trasferimento.

Art. 5 Criteri di collegamento sussidiari 1 Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dell’articolo 4, ma se da un accordo scritto sul conto risulta espressamente e senza ambiguità che tale accordo è stato concluso dall’intermediario di pertinenza tramite un determinato ufficio, la legge applicabile a tutte le questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1 è la legge in vigore nello Stato o nell’unità territoriale dello Stato a più unità nel quale tale ufficio era allora situato purché quest’ultimo soddisfi la condizione prevista dal secondo periodo dell’articolo 4 paragrafo 1. Per determinare se risulti espressamente e senza ambiguità dall’accordo sul conto che tale accordo è stato concluso tramite un determinato ufficio dell’intermediario di pertinenza, non possono essere presi in considerazione gli elementi seguenti:

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a) una clausola che stabilisce che un atto o qualsiasi altro documento può o deve essere notificato all’intermediario di pertinenza in tale ufficio; b) una clausola che stabilisce che una domanda giudiziale può o deve essere proposta contro l’intermediario di pertinenza in un determinato Stato o in una determinata unità territoriale di uno Stato a più unità; c) una clausola che stabilisce che un atto o qualsiasi altro documento può o deve essere fornito dall’intermediario di pertinenza da tale ufficio; d) una clausola che stabilisce che un servizio può o deve essere fornito dall’in- termediario di pertinenza da tale ufficio; e) una clausola che stabilisce che un’operazione o funzione può o deve essere realizzata dall’intermediario di pertinenza presso tale ufficio. 2 Se la legge applicabile non può essere determinata a norma del paragrafo 1, tale legge è la legge in vigore nello Stato o nell’unità territoriale di uno Stato a più unità la cui legge regolamenta la costituzione o, in mancanza, l’organizzazione del- l’intermediario di pertinenza al momento della conclusione dell’accordo scritto sul conto, o, in mancanza di tale accordo, al momento dell’apertura del conto titoli; tuttavia se l’intermediario di pertinenza è costituito o organizzato in base alla legge di uno Stato a più unità ma non alla legge di un’unità territoriale di tale Stato, la legge applicabile è la legge in vigore nell’unità territoriale di tale Stato a più unità nella quale esercita la sua attività e, in mancanza di un luogo unico, la legge dell’unità territoriale nella quale è situato il suo luogo principale di attività, al momento della conclusione dell’accordo scritto sul conto o, in mancanza di tale accordo, al momento dell’apertura del conto titoli. 3 Se la legge applicabile non può essere determinata né a norma del paragrafo 1 né a norma del paragrafo 2, tale legge è la legge in vigore nello Stato o nell’unità territo- riale di uno Stato a più unità nel quale l’intermediario di pertinenza esercita la sua attività e, in mancanza di un luogo unico, lo Stato o l’unità territoriale di uno Stato a più unità nel quale è situato il suo principale luogo di attività al momento della conclusione dell’accordo scritto sul conto o, in mancanza di tale accordo, al momen- to dell’apertura del conto titoli.

Art. 6 Circostanze escluse Per determinare la legge applicabile a norma della presente convenzione, non si possono prendere in considerazione le seguenti circostanze: a) il luogo di costituzione o, in mancanza, dell’organizzazione o della sede sociale, dell’amministrazione centrale o del luogo di attività o luogo princi- pale di attività dell’emittente strumenti finanziari; b) i luoghi in cui sono situati i certificati rappresentativi degli strumenti finan- ziari o che costituiscono la prova dell’esistenza di strumenti finanziari; c) il luogo in cui è tenuto, ad opera o per conto dell’emittente strumenti finan- ziari, un registro dei titolari di strumenti finanziari; o

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d) il luogo in cui è situato qualunque intermediario diverso dall’intermediario di pertinenza.

Art. 7 Protezione dei diritti in caso di cambiamento della legge applicabile 1 Il presente articolo si applica se l’accordo sul conto è modificato in modo da cam- biare la legge applicabile a norma della presente convenzione.

2 Nel presente articolo si intende per:

a) «nuova legge»: la legge applicabile a norma della presente convenzione dopo il cambiamento; b) «vecchia legge»: la legge applicabile a norma della presente convenzione prima del cambiamento. 3 Fatto salvo il paragrafo 4, la nuova legge disciplina tutte le questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1.

4 Salvo nei confronti di una persona che abbia acconsentito al cambiamento della

legge, la vecchia legge resta applicabile: a) all’esistenza di un diritto su strumenti finanziari detenuti presso un interme- diario sorto prima del cambiamento della legge nonché all’opponibilità di un trasferimento di tali strumenti finanziari realizzato prima del cambiamento della legge; b) per quanto riguarda un diritto su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario sorto prima del cambiamento della legge: i) alla natura giuridica e agli effetti di tale diritto nei confronti dell’inter- mediario di pertinenza e di qualunque persona che sia parte nel trasfe- rimento di tali strumenti finanziari effettuato prima del cambiamento della legge, ii) alla natura giuridica e agli effetti di tale diritto nei confronti di una per- sona che dopo il cambiamento della legge proceda ad un sequestro di tali strumenti finanziari, iii) alla determinazione di tutte le questioni indicate dall’articolo 2 paragra- fo 1 nei confronti del curatore dell’insolvenza in una procedura di in- solvenza avviata dopo il cambiamento della legge; c) alla priorità tra i soggetti i cui diritti sono sorti prima del cambiamento della legge. 5 Il paragrafo 4 lettera c) non impedisce l’applicazione della nuova legge alla priorità di un diritto sorto secondo la vecchia legge ma reso opponibile secondo la nuova legge.

Art. 8 Insolvenza 1 Nonostante l’apertura di una procedura di insolvenza la legge applicabile a norma della presente convenzione disciplina tutte le questioni indicate dall’articolo 2,

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paragrafo 1 rispetto a qualunque evento verificatosi prima dell’apertura di tale procedura. 2 La presente convenzione non pregiudica l’applicazione delle norme sostanziali o procedurali sull’insolvenza, incluse quelle relative: a) al rango delle categorie di crediti o alla nullità di un trasferimento effettuato in violazione delle norme sul periodo sospetto o effettuato in frode ai credi- tori; o b) all’esecuzione di diritti dopo l’apertura di una procedura di insolvenza.

Capo III: Disposizioni generali

Art. 9 Carattere universale della convenzione La presente convenzione si applica anche se la legge indicata è quella di uno Stato non contraente.

Art. 10 Esclusione del rinvio Ai sensi della presente convenzione, il termine «legge» designa le norme in vigore in uno Stato ad eccezione delle norme di diritto internazionale privato.

Art. 11 Ordine pubblico e norme di applicazione necessaria 1 L’applicazione della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se essa porta ad un risultato manifestamente incompatibile con l’ordine pubbli- co del foro.

2 La presente convenzione non pregiudica l’applicazione delle disposizioni della

legge del foro che devono essere applicate anche alle situazioni internazionali indi- pendentemente dalla legge designata dalle norme di diritto internazionale privato. 3 Il presente articolo non consente l’applicazione delle disposizioni della legge del foro che impongono condizioni relative all’opponibilità o alle priorità tra diritti concorrenti, salvo se la legge del foro è la legge applicabile a norma della presente convenzione.

Art. 12 Determinazione della legge applicabile per Stati a più unità 1 Se il titolare del conto e l’intermediario di pertinenza hanno convenuto che la legge applicabile è la legge di una determinata unità territoriale di uno Stato a più unità: a) i riferimenti allo «Stato» nel primo periodo dell’articolo 4 paragrafo 1 vanno intesi come riferimenti a tale unità territoriale; b) i riferimenti a «tale Stato» nel secondo periodo dell’articolo 4 paragrafo 1 vanno intesi come riferimenti allo Stato a più unità.

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2 Per l’applicazione della presente convenzione:

a) la legge in vigore in un’unità territoriale di uno Stato a più unità include sia la legge di tale unità territoriale sia, nella misura in cui essa è applicabile in tale unità territoriale, la legge dello Stato a più unità interessato; b) se la legge in vigore in un’unità territoriale di uno Stato a più unità designa la legge di un’altra unità territoriale dello stesso Stato come la legge che disciplina l’opponibilità tramite deposito pubblico, registrazione pubblica o iscrizione pubblica, la legge che disciplina tale questione è la legge di quest’altra unità territoriale. 3 Uno Stato a più unità può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, fare una dichiarazione secondo cui se a norma dell’articolo 5 la legge applicabile è la legge di tale Stato a più unità o di una delle sue unità territoriali, le norme sui conflitti interni di leggi in vigore in tale Stato a più unità determinano se si applicano le norme materiali di tale Stato a più unità o di un’unità territoriale specifica di tale Stato a più unità. Uno Stato a più unità che fa una siffatta dichiarazione deve comunicare le informazioni relative al contenuto di queste norme sui conflitti interni di leggi al Bureau permanente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. 4 Uno Stato a più unità può in qualunque momento fare una dichiarazione precisan- do che se la legge applicabile a norma dell’articolo 4 è la legge di una delle sue unità territoriali, la legge di tale unità territoriale si applica unicamente se l’intermediario di pertinenza ha un ufficio in tale unità territoriale che soddisfi la condizione previ- sta nel secondo periodo dell’articolo 4 paragrafo 1. Tale dichiarazione non ha alcun effetto su un trasferimento effettuato prima che la dichiarazione diventi efficace.

Art. 13 Interpretazione uniforme Nell’interpretazione della presente convenzione si tiene conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere la sua applicazione uniforme.

Art. 14 Esame del funzionamento pratico della convenzione Il segretario generale della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una commissione speciale per esaminare il funzionamento pratico della presente convenzione e l’opportunità di apportarvi modifiche.

Capo IV: Disposizioni transitorie

Art. 15 Priorità tra i diritti sorti prima e dopo l’entrata in vigore della convenzione In uno Stato contraente la legge applicabile a norma della presente convenzione determina se il diritto di una persona su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario acquisito dopo l’entrata in vigore della presente convenzione per tale

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Stato pone nel nulla o prevale sul diritto di un’altra persona acquisito prima dell’entrata in vigore della presente convenzione per tale Stato.

Art. 16 Accordi sui conti conclusi e conti titoli aperti prima dell’entrata in vigore della convenzione

1 Ogni riferimento nella presente convenzione a un accordo sul conto include un

accordo sul conto concluso prima dell’entrata in vigore della presente convenzione conformemente all’articolo 19 paragrafo 1. Ogni riferimento nella presente conven- zione a un conto titoli include un conto titoli aperto prima dell’entrata in vigore della presente convenzione conformemente all’articolo 19 paragrafo 1. 2 Salvo che l’accordo sul conto contenga un riferimento esplicito alla presente con- venzione, i tribunali di uno Stato contraente devono applicare i paragrafi 3 e 4 ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 1 agli accordi sui conti conclusi prima dell’entrata in vigore della presente convenzione per tale Stato conformemente all’articolo 19. Uno Stato contraente può, al momento della firma, della ratifica, del- l’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione fare una dichiarazione secondo la quale i suoi tribunali non applicheranno i predetti paragrafi agli accordi sui conti conclusi dopo l’entrata in vigore della presente convenzione conformemente all’articolo 19 paragrafo 1, ma prima dell’entrata in vigore della presente conven- zione per tale Stato conformemente all’articolo 19 paragrafo 2. Se lo Stato contraen- te è uno Stato a più unità territoriali, può fare tale dichiarazione per una qualsiasi delle sue unità territoriali.

3 Ogni clausola espressa dell’accordo sul conto che porterebbe, secondo le norme

dello Stato la cui legge disciplina tale accordo, ad applicare la legge in vigore in uno Stato, o in una unità territoriale di uno Stato a più unità, a tutte le questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1 ha per effetto che tale legge disciplina tutte le questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1, purché l’intermediario di pertinenza abbia avuto, al momento della conclusione dell’accordo, un ufficio in tale Stato che soddisfaceva la condizione prevista nel secondo periodo dell’articolo 4 paragrafo 1. Uno Stato contraente può al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’appro- vazione o dell’adesione fare una dichiarazione secondo la quale i suoi tribunali non applicheranno il presente paragrafo agli accordi sui conti di cui al presente paragrafo nei quali le parti abbiano convenuto espressamente che il conto titoli è tenuto in un altro Stato. Se lo Stato contraente è uno Stato a più unità territoriali, può fare tale dichiarazione per una qualsiasi delle sue unità territoriali. 4 Se le parti dell’accordo sul conto, diverso dall’accordo cui al paragrafo 3, hanno convenuto che il conto titoli è tenuto in un determinato Stato, o in un’unità territoria- le di uno Stato a più unità, la legge in vigore in tale Stato o in tale unità territoriale è la legge applicabile a tutte le questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1 purché l’intermediario di pertinenza avesse, al momento della conclusione dell’accordo, un ufficio in tale Stato che soddisfaceva la condizione prevista nel secondo periodo dell’articolo 4 paragrafo 1. Tale accordo può essere espresso o risultare implicita- mente dalle disposizioni del contratto nel suo insieme o dalle circostanze del caso.

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Capo V: Clausole finali

Art. 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1 La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

2 La presente convenzione sarà ratificata, accettata o approvata dagli Stati firmatari.

3 Uno Stato che non abbia firmato la presente convenzione può aderirvi in qualun- que momento. 4 Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della presente convenzione.

Art. 18 Organizzazioni regionali di integrazione economica 1 Un’organizzazione regionale d’integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza su talune materie disciplinate dalla presente convenzione può anch’essa firmare, accettare e approvare la presente convenzione o aderirvi. In tal caso l’organizzazione regionale di integrazione economica avrà gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente nella misura in cui tale organizzazione ha compe- tenza su materie disciplinate dalla presente convenzione. Quando il numero di Stati contraenti è rilevante nella presente convenzione, l’organizzazione regionale di integrazione economica non è computata come Stato contraente in aggiunta ai suoi Stati membri che siano Stati contraenti.

2 Al momento della firma, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione,

l’organizzazione regionale di integrazione economica notifica per iscritto al deposi- tario le materie disciplinate dalla presente convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la loro competenza. L’organizzazione regionale di inte- grazione economica notifica per iscritto senza indugio al depositario qualunque modifica intervenuta nella delega di competenza precisata nella notifica fatta in virtù del presente paragrafo, nonché qualunque nuova delega di competenza. 3 Ogni riferimento a «Stato contraente» o «Stati contraenti» nella presente conven- zione si applica altresì ad un’organizzazione regionale di integrazione economica quando il contesto lo richieda.

Art. 19 Entrata in vigore 1 La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del quarto mese successi- vo al deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di cui all’articolo 17.

2 Successivamente la presente convenzione entra in vigore:

a) per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell’articolo 18 che ratifica, accetta, approva o aderisce successiva- mente, il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del suo stru- mento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

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b) per le unità territoriali alle quali la presente convenzione è stata estesa con- formemente all’articolo 20 paragrafo 1, il primo giorno del quarto mese suc- cessivo alla notifica della dichiarazione di cui al predetto articolo.

Art. 20 Stati a più unità 1 Uno Stato a più unità può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione fare una dichiarazione secondo la quale la presen- te convenzione si applica a tutte le sue unità territoriali o unicamente ad una o alcune di loro. 2 Le predette dichiarazioni indicano espressamente le unità territoriali alle quali la presente convenzione si applica.

3 Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione a norma del paragrafo 1, la presente

convenzione si applicherà a tutte le unità territoriali di tale Stato.

Art. 21 Riserve Alla presente convenzione non è ammessa alcuna riserva.

Art. 22 Dichiarazioni Ai fini dell’articolo 1 paragrafo 5, dell’articolo 12 paragrafi 3 e 4, dell’articolo 16 paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 20: a) ogni dichiarazione sarà notificata per iscritto al depositario; b) ogni Stato contraente può modificare in qualsiasi momento una dichiarazio- ne facendo una nuova dichiarazione; c) ogni Stato contraente può ritirare in qualsiasi momento una dichiarazione; d) ogni dichiarazione fatta al momento della firma, della ratifica, dell’accetta- zione, dell’approvazione o dell’adesione ha efficacia simultaneamente all’entrata in vigore della presente convenzione per lo Stato in questione; ogni dichiarazione effettuata in un momento successivo e ogni nuova dichia- razione ha efficacia il primo giorno del quarto mese successivo alla notifica fatta dal depositario conformemente all’articolo 24; e) il ritiro di una dichiarazione ha efficacia il primo giorno del settimo mese successivo alla notifica fatta dal depositario conformemente all’articolo 24.

Art. 23 Denuncia 1 Ogni Stato contraente può denunciare la presente convenzione mediante una noti- fica scritta al depositario. La denuncia può limitarsi a alcune unità territoriali di uno Stato a più unità alle quali si applica la convenzione. 2 La denuncia ha efficacia il primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica è indicato un periodo più lungo per l’entrata in vigore della denuncia, quest’ultima ha efficacia

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alla scadenza del predetto periodo a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Art. 24 Notifiche da parte del depositario Il depositario notifica ai membri della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato nonché agli altri Stati e alle organizzazioni regionali di integrazione econo- mica che hanno firmato, ratificato, accettato, approvato o aderito conformemente agli articoli 17 e 18 le seguenti informazioni: a) le firme e le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni previste agli articoli 17 e 18; b) la data di entrata in vigore della presente convenzione conformemente all’articolo 19; c) le dichiarazioni e i ritiri di dichiarazioni previsti dall’articolo 22; d) le notifiche previste dall’articolo 18 paragrafo 2; e) le denunce previste dall’articolo 23.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente con- venzione.

Fatto all’Aia, il 5 luglio 2006, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui verrà inviata una copia certificata conforme, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato alla data della sua diciannovesima sessione e a ciascuno Stato che ha partecipato a tale sessione.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 9 marzo 2017 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Maurizio 15 ottobre 2009 1° aprile 2017 Stati Uniti 15 dicembre 2016 1° aprile 2017 Svizzera 14 settembre 2009 1° aprile 2017

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