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AS 2017 2095

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 14 ottobre 2015 Entrata in vigore il 1° maggio 2016 Traduzione1

Il Consiglio d’amministrazione dell’organizzazione europea dei brevetti, vista la Convenzione sul brevetto europeo2 («CBE»), in particolare l’articolo 33 capoverso 1 lettera c; vista la proposta del presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti; visto il parere del comitato «Diritto dei brevetti», decide:

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

Il nuovo testo della regola 82 (2) è il seguente: «(2) In caso di disaccordo sul testo notificato dalla divisione di opposizione, l’esame dell’opposizione può essere proseguito. Nel caso contrario, la divisione di opposizione, trascorso il termine di cui al paragrafo 1, invita il titolare del brevetto europeo a pagare entro il termine di tre mesi la tassa dovuta e a presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle due lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura. Se in una procedura orale sono state prese decisioni ai sensi dell’articolo 106 paragrafo 2 o dell’articolo 111 paragrafo 2 sulla base di documenti non conformi alla regola 49 paragrafo 8, il titolare del brevetto è invitato a presentare la versione modificata entro il termine di tre mesi in una forma conforme alla regola 49 paragrafo 8.»

1 Dai testi tedesco e francese (AS/RO 2017 2095).

2 RS 0.232.142.2

2017-0191 2095

Convenzione sul brevetto europeo. RE RU 2017

Art. 2 La disposizione di cui all’articolo 1 della presente decisione si applica a tutti i bre- vetti europei per i quali, il giorno dell’entrata in vigore di tale disposizione o dopo tale data, nell’ambito della procedura orale è presa una decisione secondo l’articolo

106 paragrafo 2 o secondo l’articolo 111 paragrafo 2 CBE.

Art. 3 La disposizione di cui all’articolo 1 della presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2016.

Fatto a Monaco, il 14 ottobre 2015.

Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Jesper Kongstad

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