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AS 2017 2225

Ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente

Ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP-DFI)

del 22 marzo 2017

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 5 capoverso 2, 10 capoversi 3–5, 11, 12 capoverso 4, 18, 19,

22 capoverso 2, 28 capoverso 5, 30 capoversi 2 e 3, 31 capoversi 2 e 3 nonché 41

capoverso 2 dell’ordinanza del 22 marzo 20171 sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP), ordina:

Art. 1 Numero d’identificazione del paziente La strutturazione del numero d’identificazione del paziente e il calcolo della cifra di controllo secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCIP sono stabiliti nell’allegato 1.

Art. 2 Condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento 1 I Le condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 OCIP sono stabilite nell’allegato 2.

2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può adeguarle allo stato della

tecnica.

Art. 3 Metadati 1 I metadati di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera a OCIP sono stabiliti nell’alle- gato 3.

2 L’UFSP può adeguarli allo stato della tecnica.

RS 816.111 1 RS 816.11

2016-3257 2225

Cartella informatizzata del paziente. O del DFI RU 2017

Art. 4 Formati di scambio 1 I formati di scambio di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera b OCIP sono stabiliti nell’allegato 4.

2 L’UFSP può adeguarli allo stato della tecnica.

Art. 5 Profili d’integrazione 1 L’allegato 5 stabilisce in applicazione dell’articolo 10 capoverso 3 lettere c e d OCIP: a. i profili d’integrazione; b. gli adeguamenti nazionali dei profili d’integrazione; c. i profili d’integrazione nazionali. 2 L’UFSP può adeguare i requisiti di cui al capoverso 1 allo stato della tecnica.

Art. 6 Valutazione e ricerca 1 L’allegato 6 contiene i dati che devono essere forniti e i termini che devono essere rispettati dalle comunità e dalle comunità di riferimento ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 OCIP.

2 L’UFSP può adeguare i dati di cui al capoverso 1 allo stato della tecnica.

Art. 7 Requisiti minimi in materia di personale I requisiti minimi in materia di qualifica del personale addetto alle certificazioni ai sensi dell’articolo 28 capoverso 5 OCIP sono stabiliti nell’allegato 7.

Art. 8 Condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione 1 Le condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 OCIP sono stabilite nell’alle- gato 8. 2 L’UFSP può adeguare le condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione allo stato della tecnica.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2017.

22 marzo 2017 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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Cartella informatizzata del paziente. O del DFI RU 2017

Allegato 1 (art. 1)

Numero d’identificazione del paziente

1 Strutturazione del numero d’identificazione del paziente

1.1 Il numero d’identificazione del paziente si compone di:

1.1.1 un codice Paese a due cifre;

1.1.2 un numero a cinque cifre per la designazione del partecipante regi-

strato «Ufficio federale della sanità pubblica»;

1.1.3 un numero a una cifra per la designazione del campo di applicazione

«Cartella informatizzata del paziente»;

1.1.4 un numero a nove cifre per l’identificazione del paziente;

1.1.5 una cifra di controllo composta di una sola cifra.

Cifra N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18

Designa- Codice Numero CIP Numero d’identificazione Cifra di zione Paese partecipante controllo

Valore 7 6 1 3 3 7 6 1 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 C

2 Calcolo della cifra di controllo

2.1 La cifra di controllo è l’ultima cifra (N18) del numero d’identificazione del paziente. Viene calcolata come segue:

2.1.1 in un primo passo si moltiplicano le cifre alternativamente per 3 e

per 1, procedendo da destra verso sinistra, a partire dalla penultima (Nn-1);

2.1.2 in un secondo passo si sommano tutti i prodotti ottenuti dal calcolo

di cui al punto 2.1.1: somma intermedia = (3∙Nn-1) + (1∙Nn-2) + (3∙Nn-3) …;

2.1.3 in un terzo passo alla somma intermedia è infine aggiunta la cifra

mancante al raggiungimento del successivo multiplo di 10: tale nu- mero è la cifra di controllo xn. 2.2 Se la somma intermedia corrisponde ad un multiplo di 10, la cifra di control- lo è 0.

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Cartella informatizzata del paziente. O del DFI RU 2017

3 Illustrazione del principio

Cifra N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 Numero senza cifra di con- 7 6 1 3 3 7 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trollo Primo passo: x x x x x x x x x x x x x x x x x Moltiplicazione con i fattori 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 alternati Secondo passo: = = = = = = = = = = = = = = = = = addizione dei prodotti per 21 6 3 3 9 7 18 1 3 2 9 4 15 6 21 8 27 = 163 ottenere la somma di tutti i prodotti Terzo passo: sottrazione della somma di tutti i prodotti dal multiplo di 10 immediatamente superiore (170) = cifra di controllo (7) Numero con cifra di con- 7 6 1 3 3 7 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 trollo

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Cartella informatizzata del paziente. O del DFI RU 2017

Allegato 2 (art. 2)

Condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento2

2 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburg- strasse 157, 3003 Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch.

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Allegato 3 (art. 3)

Metadati3

3 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburg- strasse 157, 3003 Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.

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Allegato 4 (art. 4)

Formati di scambio4

4 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburg- strasse 157, 3003 Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch.

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Cartella informatizzata del paziente. O del DFI RU 2017

Allegato 5 (art. 5)

Profili d’integrazione5

1 Profili d’integrazione IHE6

Profilo d’integrazione Documento tecnico Transazioni Adeguamenti nazionali

ATNA IHE IT Infrastructure Authenticate Node Sì Technical Framework, [ITI-19] Volume 2a (ITI TF-2a), Record Audit Event Revision 13.0 [ITI 20] CT IHE IT Infrastructure Maintain Time [ITI-1] Sì Technical Framework, Volume 2a (ITI TF-2a), Revision 13.0 HPD IHE IT Infrastructure Provider Information Sì Technical Framework, Query [ITI-58] Supplement, Healthcare Provider Information Provider Directory Feed [ITI-59] (HPD), Revision 1.6– Provider Information 2015-08-31 Delta Download (CH:PIDD) PDQV3 IHE IT Infrastructure Patient Demographics Sì Technical Framework, Query HL7 V3 [ITI-47] Volume 2b (ITI TF-2b), Revision 13.0 PIXV3 IHE IT Infrastructure Patient Identity Feed Sì Technical Framework, HL7 V3 [ITI-44] Volume 2b (ITI TF-2b), PIXV3 Query [ITI-45] Revision 13.0 PIXV3 Update Notifica- tion [ITI-46]

5 I profili d’integrazione menzionati possono essere consultati gratuitamente presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna, www.ehealth.admin.ch o l’IHE Suisse, Oberstrasse 222, 9014 San Gallo, www.ihe-suisse.ch. Il testo degli adeguamenti nazionali dei profili d’integrazione non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.

6 Integrating the Healthcare Enterprise

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Profilo d’integrazione Documento tecnico Transazioni Adeguamenti nazionali

SVS IHE IT Infrastructure Retrieve Value Set No Technical Framework, [ITI 48] Volume 2b (ITI TF-2b), Retrieve Multiple Value Revision 13.0 Sets [ITI-60] XCA IHE IT Infrastructure Cross Gateway Query No Technical Framework, [ITI-38] Volume 2b (ITI TF-2b), Cross Gateway Retrieve Revision 13.0 [ITI-39] XCA-I IHE Radiology Tech- Cross Gateway Retrieve No nical Framework, Image Document Set Volume 3 (RAD-TF-3), [RAD-75] Revision 15.0 XCPD IHE IT Infrastructure Cross Gateway Patient Sì Technical Framework, Discovery [ITI-55] Volume 2b (ITI TF-2b), Revision 13.0 XDS.b IHE IT Infrastructure Registry Stored Query Sì Technical Framework, [ITI-18] Volume 2a (ITI TF-2a), Revision 13.0 IHE IT Infrastructure Provide and Register Technical Framework, Document Set-b Volume 2b (ITI TF-2b), [ITI-41] Revision 13.0 Register Document Set-b [ITI-42] Retrieve Document Set [ITI-43] Patient Identity Feed HL7v3 [ITI-44] Register On-Demand Document Entry [ITI-61] XDS-I IHE Radiology Tech- WADO Retrieve No nical Framework, [RAD-55] Volume 2 (RAD-TF-2), Retrieve Imaging Docu- Revision 15.0 ment Set [RAD-69] XDM IHE IT Infrastructure Distribute Document No Technical Framework, Set on Media [ITI-32] Volume 2a (ITI TF-2b), Revision 13.0

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Profilo d’integrazione Documento tecnico Transazioni Adeguamenti nazionali

XDS Metadata IHE IT Infrastructure Update Document Set No Update Technical Framework [ITI-57] Supplement – XDS Delete Document Set Metadata Update, Revi- [ITI-62] sion 1.8–2016-09-09 XUA IHE IT Infrastructure Authenticate User Sì Technical Framework, Get X-User Assertion Volume 2b (ITI TF-2b), Provide X-User Asser- Revision 13.0 tion [ITI-40]

2 Profili d’integrazione nazionali

CH:ADR Authorization Decision Authorization Decision Request Request (CH:ADR) CH:PPQ Privacy Policy Query Privacy Policy Query (CH:PPQ)

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Allegato 6 (art. 6)

Valutazione e ricerca7

7 Le prescrizioni sui dati da trasmettere per la valutazione e la ricerca non sono pubblicate nella RU. Possono essere ottenute presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna o consultate sul sito Internet www.ehealth.admin.ch.

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Allegato 7 (art. 7)

Requisiti minimi in materia di qualifica del personale degli organismi di certificazione

1 Certificazione delle comunità e comunità di riferimento

o dei portali di accesso

1.1 L’organismo di certificazione deve provare che dispone di persone dotate di:

1.1.1 conoscenze in materia di informatica medica: dev’essere comprovata

un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore dell’informatica medica oppure una formazione completa di almeno un anno, con ap- profondimento nell’informatica medica, presso una scuola universi- taria o una scuola universitaria professionale;

1.1.2 conoscenze del diritto in materia di protezione dei dati: dev’essere

comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore del- la protezione dei dati oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nel diritto sulla protezione dei dati, pres- so una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;

1.1.3 conoscenze in materia di sicurezza informatica: dev’essere compro-

vata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore della sicu- rezza informatica oppure una formazione completa di almeno un an- no, con approfondimento nella sicurezza informatica, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;

1.1.4 formazione come certificatore secondo la norma

ISO/IEC 17021:20068;

1.1.5 formazione come certificatore secondo la norma

ISO/IEC 27006:20119.

1.2 L’organismo di certificazione deve provare di disporre di personale qualifi-

cato per i singoli settori. La perizia da parte di un gruppo interdisciplinare è autorizzata.

2 Certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione

2.1 L’organismo di certificazione deve provare di disporre, per i singoli settori, di persone dotate di:

2.1.1 conoscenze in materia di identificazione e autenticazione: dev’essere

comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore dell’identificazione e autenticazione oppure una formazione comple- ta di almeno un anno, con approfondimento nell’identificazione e au-

8 La norma menzionata può essere consultata presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157,

3003 Berna.

9 La norma menzionata può essere consultata presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157,

3003 Berna.

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Cartella informatizzata del paziente. O del DFI RU 2017

tenticazione, presso una scuola universitaria o una scuola universita- ria professionale;

2.1.2 conoscenze del diritto in materia di protezione dei dati: dev’essere

comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore del- la protezione dei dati oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nel diritto sulla protezione dei dati, pres- so una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;

2.1.3 conoscenze in materia di sicurezza informatica: dev’essere compro-

vata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore della sicu- rezza informatica oppure una formazione completa di almeno un an- no, con approfondimento nella sicurezza informatica, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;

2.1.4 formazione come certificatore secondo la norma

ISO/IEC 17021:200610;

2.1.5 formazione come certificatore secondo la norma

ISO/IEC 27006:201111.

2.2 L’organismo di certificazione deve provare di disporre di personale qualifi-

cato per i singoli settori. La perizia da parte di un gruppo interdisciplinare è autorizzata.

10 La norma menzionata può essere richiesta previo pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV, www.snv.ch) o consultata gratuitamente presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna. 11 La norma menzionata può essere richiesta previo pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV, www.snv.ch) o consultata gratuitamente presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna.

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Allegato 8 (art. 8)

Condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione12

12 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburg- strasse 157, 3003 Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.

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