AS 2017 235
Decisione n. 1/2016 del Comitato misto per l'agricoltura del 16 novembre 2016 relativa alla modifica dell'allegato 10 dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
Traduzione1
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 1/2016 del Comitato misto per l’agricoltura relativa alla modifica dell’allegato 10 dell’Accordo
Adottata il 16 novembre 2016 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2017
Il Comitato misto per l’agricoltura, visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commer- cio di prodotti agricoli2, in particolare l’articolo 11, considerando quanto segue: (1) L’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul com- mercio di prodotti agricoli (di seguito l’«Accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L’allegato 10 dell’Accordo riguarda il riconoscimento dei controlli di conformi- tà alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi. (3) Secondo l’articolo 6 dell’allegato 10 dell’Accordo il gruppo di lavoro «ortofrut- ticoli» esamina tutte le questioni relative all’allegato 10 e alla sua applicazione, ed esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dall’allegato suddetto. Il gruppo di lavoro formula in particolare proposte che presenta al Comitato onde adeguare e aggiornare le appendici dell’allegato suddetto. In tal senso ha proposto al Comitato di modifica- re l’allegato in questione al fine di includere gli agrumi nel campo di applicazione, in seguito al riconoscimento delle norme fitosanitarie per questo tipo di prodotto. Inoltre, il tenore dell’allegato 10 dovrebbe riflettere l’adozione del regolamento (UE) n. 1308/20133 del Parlamento europeo e del Consiglio. (4) L’allegato 10 deve pertanto essere modificato. decide:
1 Dal testo originale francese (RO 2017 235).
2 RS 0.916.026.81
3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
2016-3150 235
Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 1/2016 RU 2017
Art. 1 L’articolo 1 dell’allegato 10 dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confedera- zione Svizzera sul commercio dei prodotti agricoli è sostituito dal testo seguente:
«Art. 1 Campo d’applicazione Il presente allegato si applica agli ortofrutticoli destinati a essere consumati freschi o secchi e per i quali l’Unione europea ha fissato norme di commercializzazione o ha riconosciuto norme alternative alla norma generale dell’Unione in base al regola- mento (UE) n. 1308/20134 del Parlamento europeo e del Consiglio.»
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2017.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2016.
Per il Comitato misto per l’agricoltura: La presidente e capo della delegazione dell’Unione europea, Susana Marazuela-Azpiroz Il capo della delegazione svizzera, Josef Renggli Il segretario del Comitato, Ioannis Virvilis
4 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).