AS 2017 2441
Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)
Modifica del 28 marzo 2017
L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 5 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:
I L’allegato 2 OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
28 marzo 2017 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
1 RS 813.12
2017-0024 2441
O sui biocidi RU 2017
Allegato 2 (art. 7, 8, 9, 11, 17, 22, 31, 62, 62a e 62c)
Elenco dei principi attivi approvati secondo l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/20122 (elenco dell’UE contenente i principi attivi approvati)
I seguenti nuovi principi attivi vengono iscritti nell’allegato 2:
Nome comune Denominazione IUPAC3 Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche5 Numeri di identificazione del principio attivo4 dell’iscrizione prodotto
2-bromo-2- 2-bromo-2-(bromomethyl) 980 g/kg 1° gennaio 31 dicembre 6 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti (bromometil) pentanedinitrile 2018 2027 condizioni: pentandinitrile N. CE: 252-681-0 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare (DBDCB) N. CAS: 35691-65-7 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
2 Cfr. nota a piè di pagina nota relativa all’art. 1b cpv. 3.
3 International Union of Pure and Applied Chemistry (UE internazionale di chimica pura e applicata): www.iupac.org 4 La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’art. 8 del regolamento (UE) n. 528/2012 (cfr. nota a piè di pagina nota relativa all’art. 1b cpv. 3). Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato. 5 Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012 (cfr. nota a piè di pagina nota relativa all’art. 1b cpv. 3), il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della European Chemicals Agency (ECHA): http://echa.europa.eu > Informazioni sulle sostanze chimiche > Biocidal active substances.
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto L’immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo contenente 2-bromo-2-(bromometil) pen- tandinitrile (DBDCB) o trattato con tale sostanza garantisce che l’etichetta rechi le informazioni elencate all’articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regola- mento (UE) n. 528/2012. Acido citrico Acido 2-idrossi-1,2,3- 995 g/kg 1° marzo 28 febbraio 2028 2 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti propantricarbossilico 2018 condizioni: N. CE: 201-069-1 nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CAS: 77-92-9 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al principio attivo. Acido lattico L(+) Acido (S)-2- 95,5 % p/p 1° luglio 30 giugno 2027 1 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti idrossipropanoico 2017 condizioni: N. CE: 201-196-2 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CAS: 79-33-4 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione agli utilizzatori non professionali.
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto
Ammine, Ammine, N-C10–16- Specifica del peso a secco 1° gennaio 31 dicembre 2 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti N-C10–16- alchiltrimetilendi-, pro- teorico calcolato: 1000 g/kg 2018 2027 condizioni: alchiltrimetilendi-, dotti di reazione con (100,0 %, in peso). 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare prodotti di reazione acido cloroacetico Il principio attivo, così attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia con acido N. CE: non applicabile come è prodotto, è una attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda cloroacetico N. CAS: 139734- 65-9 soluzione acquosa conte- di omologazione ma non presi in considerazione nente 160–220 g/kg di nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- ammine, N-C10–16- tiva al principio attivo; alchiltrimetilendi-, prodotti 2. in considerazione dei rischi identificati per gli di reazione con acido impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- cloroacetico (16–22 % in ve prestare particolare attenzione: peso). a. agli utilizzatori professionali, b. ai bambini, per i prodotti usati in aree istituzio- nali, c. alle acque di superficie e ai sedimenti, per i pro- dotti usati in aree industriali o istituzionali, d. al terreno, per i prodotti usati in aree industriali. Ammine, Ammine, N-C10–16- Specifica del peso a secco 1° gennaio 31 dicembre 3 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti N-C10–16- alchiltrimetilendi-, pro- teorico calcolato: 1000 g/kg 2018 2027 condizioni: alchiltrimetilendi-, dotti di reazione con (100,0 %, in peso). 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare prodotti di reazione acido cloroacetico Il principio attivo, così attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia con acido N. CE: non applicabile come è prodotto, è una attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda cloroacetico N. CAS: 139734- 65-9 soluzione acquosa conte- di omologazione ma non presi in considerazione nente 160–220 g/kg di nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- ammine, N-C10–16- tiva al principio attivo; alchiltrimetilendi-, prodotti 2. in considerazione dei rischi identificati per gli di reazione con acido impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- cloroacetico (16–22 % in ve prestare particolare attenzione: peso). a. agli utilizzatori professionali, b. alle acque di superficie e ai sedimenti, per i prodotti usati per: i) la disinfezione degli spa- zi destinati ad animali, ii) la disinfezione dei veicoli usati per il trasporto di animali,
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto iii) la disinfezione di calzature e di zoccoli di animali, c. al terreno, nel caso di prodotti usati per la disin- fezione dei veicoli usati per il trasporto di ani- mali, d) ai microorganismi degli impianti di trat- tamento delle acque reflue, nel caso di prodotti usati per la disinfezione di calzature e di zoccoli di animali;
3. per i prodotti che possono lasciare residui negli
alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE6 o all’OLALA7, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni mas- sime o i valori massimi applicabili non siano supe- rati. Ammine, Ammine, N-C10–16- Specifica del peso a secco 1° gennaio 31 dicembre 4 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti N-C10–16- alchiltrimetilendi-, pro- teorico calcolato: 1000 g/kg2018 2027 condizioni: alchiltrimetilendi-, dotti di reazione con (100,0 %, in peso). 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare prodotti di reazione acido cloroacetico Il principio attivo, così attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia con acido N. CE: non applicabile come è prodotto, è una attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda cloroacetico N. CAS: 139734-65-9 soluzione acquosa conte- di omologazione ma non presi in considerazione nente 160–220 g/kg di nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- ammine, N-C10–16- tiva al principio attivo; alchiltrimetilendi-, prodotti 2. in considerazione dei rischi identificati per gli di reazione con acido impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- cloroacetico (16–22 % in ve prestare particolare attenzione: peso). a. agli utilizzatori professionali,
6 RS 817.021.23 7 RS 916.307.1
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto b. alle acque di superficie e ai sedimenti, per i pro- dotti usati in: i) siti dell’industria degli alimenti, delle bevande e del latte, ii) impianti di mungi- tura, iii) in macelli e mattatoi e iv) in cucine e mense di grandi dimensioni del settore della ristorazione, c. al terreno, per i prodotti usati i) in siti dell’indu- stria degli alimenti, delle bevande e del latte, ii) in macelli e mattatoi e iii) in cucine e mense di grandi dimensioni del settore della ristora- zione;
3. per i prodotti che possono lasciare residui negli
alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la neces- sità di fissare nuove concentrazioni massime o nuo- vi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché adotta- re le opportune misure di riduzione del rischio inte- se a garantire che le concentrazioni massime o i va- lori massimi applicabili non siano superati;
4. i prodotti non sono incorporati in materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con le derrate alimenta- ri ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre
20058 sui materiali e gli oggetti, a meno che il DFI
non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico ai prodotti alimen- tari o non abbia stabilito, a norma della suddetta ordinanza, che tali limiti non sono necessari.
8 RS 817.023.21
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto
Bacillus amylo- Non applicabile Impurezze non rilevanti 1° gennaio 31 dicembre 3 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti liquefaciens, ceppo 2018 2027 condizioni: ISB06 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali. Bacillus thurin- Non applicabile Impurezze non rilevanti 1° marzo 28 febbraio 2027 18 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti giensis sottospecie 2017 condizioni: kurstaki, sierotipo 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare 3a3b, ceppo ABTS- attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia
351 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda
di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori professionali, b. alla popolazione generale esposta alla disper- sione nell’aria di sostanze irrorate, c. alla matrice suolo, quando il prodotto è applica- to prima di una precipitazione.
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto
Ciflutrin (RS)-α-Cyano-4-fluoro- 955 g/kg 1° marzo 28 febbraio 2028 18 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti 3-phenoxybenzyl (95,5 % p/p) 2018 condizioni: (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare (2,2-dichlorovinyl)-2,2- attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia dimethylcyclopropane- attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda carboxylate di omologazione ma non presi in considerazione N. CE: 269-855-7 nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- N. CAS: 68359-37-5 tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: a. alle acque di superficie e ai sedimenti per i pro- dotti usati nelle abitazioni e nei locali di stabu- lazione di animali con scarico in un impianto di trattamento delle acque reflue, b. alle acque di superficie e ai sedimenti per i pro- dotti usati nei locali di stabulazione di animali con scarico diretto nelle acque di superficie, c. alle acque di superficie e ai sedimenti dopo l’applicazione di letame su terreni agricoli per i prodotti usati nei locali di stabulazione di ani- mali;
3. per i prodotti che possono lasciare residui negli
alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la neces- sità di fissare nuove concentrazioni massime o nuo- vi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché adotta- re le opportune misure di riduzione del rischio inte- se a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto
Ciromazina N-ciclopropil-1,3,5- 950 g/kg 1° gennaio 31 dicembre 18 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti triazin-2,4,6-triamina 2018 2027 condizioni: N. CE: 266-257-8 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CAS: 66215-27-8 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori professionali, b. alle acque di superficie, ai sedimenti e al com- parto suolo per i prodotti utilizzati nei locali di stabulazione degli animali;
3. per i prodotti che possono lasciare residui negli
alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la neces- sità di fissare nuove concentrazioni massime o nuo- vi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché adotta- re le opportune misure di riduzione del rischio inte- se a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati. L’immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente: la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato con ciromazina o contenente tale sostanza garantisce che l’etichetta rechi le informazioni elencate all’articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012.
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto
Clorocresolo 4-cloro-3-metilfenolo 99,8 % p/p 1° maggio 30 aprile 2028 1 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti N. CE: 200-431-6 2018 condizioni: N. CAS: 59-50-7 nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al principio attivo. Clorocresolo 4-cloro-3-metilfenolo 99,8 % p/p 1° maggio 30 aprile 2028 2 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti N. CE: 200-431-6 2018 condizioni: N. CAS: 59-50-7 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi dei rischi identificati
per gli impieghi esaminati, la valutazione del pro- dotto deve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori industriali e professionali, b. ai bambini per i prodotti utilizzati in settori pri- vati e istituzionali. Clorocresolo 4-cloro-3-metilfenolo 99,8 % p/p 1° maggio 30 aprile 2028 3 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti N. CE: 200-431-6 2018 condizioni: N. CAS: 59-50-7 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto deve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori professionali, b. al comparto suolo;
3. per i prodotti che possono lasciare residui negli
alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la neces- sità di fissare nuove concentrazioni massime o nuo- vi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché adotta- re le opportune misure di riduzione del rischio inte- se a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati. Clorocresolo 4-cloro-3-metilfenolo 99,8 % p/p 1° maggio 30 aprile 2028 6 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti N. CE: 200-431-6 2018 condizioni: N. CAS: 59-50-7 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori professionali durante la formu- lazione del prodotto da conservare e durante l’applicazione del prodotto conservato nella fabbricazione della carta, b. ai bambini piccoli che gattonano su una superfi- cie che è stata pulita con il prodotto conservato. Clorocresolo 4-cloro-3-metilfenolo 99,8 % p/p 1° maggio 30 aprile 2028 9 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti N. CE: 200-431-6 2018 condizioni: N. CAS: 59-50-7 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al principio attivo;
2. in considerazione identificati per gli impieghi
esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professio- nali. Clorocresolo 4-cloro-3-metilfenolo 99,8 % p/p 1° maggio 30 aprile 2028 13 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti N. CE: 200-431-6 2018 condizioni: N. CAS: 59-50-7 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali. Cloruro di (alchil diCloruro di (alchil di 96,6 % p/p 1° maggio 30 aprile 2028 8 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti cocco)trimetil- cocco)trimetilammonio 2018 condizioni: ammonio N. CE: 263-038-9 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare (ATMAC/ N. CAS: 61789-18-2 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia TMAC) attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori industriali e professionali,
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto b. al suolo e alle acque sotterranee nel caso dell’impiego di legno trattato destinato ad essere esposto frequentemente agli agenti atmosferici;
3. in considerazione dei rischi individuati per il suolo,
le acque superficiali e le acque sotterranee, le eti- chette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che l’applicazione industriale o professionale deve av- venire all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimen- to; e che subito dopo il trattamento il legno è con- servato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque; e che eventuali residui ri- sultanti dall’applicazione del prodotto devono esse- re raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento. Diidrossido Diidrossido di calcio 800 g/kg 1° maggio 30 aprile 2028 2 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti di calcio N. CE: 215-137-3 (Il valore rappresenta il 2018 condizioni: (calce idrata) N. CAS: 1305-62-0 tenore di Ca espresso come 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare Ca (OH)2) attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto
Diidrossido Diidrossido di calcio 800 g/kg 1° maggio 30 aprile 2028 3 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti di calcio N. CE: 215-137-3 (Il valore rappresenta il 2018 condizioni: (calce idrata) N. CAS: 1305-62-0 tenore di Ca espresso come 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare Ca (OH)2) attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali. Epsilon- Tutti gli isomeri: Tutti gli isomeri: 93 % p/p 1° luglio 30 giugno 2027 18 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti momfluorotrina 2,3,5,6-tetrafluoro-4- Isomeri RTZ: 82,5 % p/p 2017 condizioni: (methoxymethyl)benzyl 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare (EZ)-(1RS,3RS;1SR, attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia 3SR)-3- (2-cyanoprop-1- attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda enyl)-2,2-dimethyl- di omologazione ma non presi in considerazione cyclopropanecarboxylate nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- Isomero RTZ: 2,3,5,6- tiva al principio attivo; tetrafluoro-4- 2. in considerazione dei rischi identificati per gli (methoxymethyl)benzyl impieghi esaminati, la valutazione del prodotto (Z)-(1R,3R)-3-(2- deve prestare particolare attenzione alle acque di cyanoprop-1-enyl)-2,2- superficie, ai sedimenti e al suolo per i prodotti usati dimethylcyclopropane- i) in ambienti chiusi come spray per ambienti e carboxylate ii) all’esterno come spray per superfici; N. CE: non applicabile 3. per i prodotti che possono lasciare residui negli N. CAS: alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la Tutti gli isomeri: necessità di fissare nuove concentrazioni massime 609346-29-4 o nuovi valori massimi o di modificare quelli esi- Isomero RTZ: 1065124- stenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, non- 65-3 ché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni mas-
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto sime o i valori massimi applicabili non siano supe- rati. Fiocchi di rame Rame 95,3 % p/p. 1° gennaio 31 dicembre 21 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare (rivestiti di aci- N. CE: 231-159-6 2018 2025 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia do alifatico) N. CAS: 7440-50-8 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al principio attivo. Qualora i prodotti contenenti fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) fossero quindi omolo- gati per l’uso ad opera di utilizzatori non professionali, chiunque immetta sul mercato tali prodotti destinati a utilizzatori non professionali è tenuto a garantire che i prodotti siano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi. Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
1. per gli utilizzatori industriali o professionali sono
stabilite procedure operative sicure e misure orga- nizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispo- sitivi di protezione individuale;
2. le etichette e, ove fornite, le istruzioni per l’uso
specificano che i bambini devono essere tenuti lon- tani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte;
3. le etichette e, ove fornite, le schede dei dati di
sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e ripa- razione devono avvenire all’interno di un’area iso- lata, su sostegni rigidi impermeabili dotati di siste- mi di contenimento o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto perdite e minimizzare le emissioni nell’ambiente; e che eventuali perdite o rifiuti contenenti fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) devono essere rac- colti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento;
4. per i prodotti che possono lasciare residui negli
alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché adot- tare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati. Ossido di calcio e Ossido di calcio e 800 g/kg 1° maggio 30 aprile 2028 2 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti magnesio (calce magnesio (Il valore rappresenta il 2018 condizioni: viva dolomitica) N. CE: 253-425-0 tenore di Ca e Mg espresso 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CAS: 37247-91-9 come la somma di CaO e attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia MgO. Il valore minimo di attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda MgO nella calce viva di omologazione ma non presi in considerazione dolomitica è pari al 30 % nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- del magnesio espresso tiva al principio attivo; come tenore di ossido di 2. in considerazione dei rischi identificati per gli magnesio) impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali. Ossido di calcio e Ossido di calcio e 800 g/kg 1° maggio 30 aprile 2028 3 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti magnesio (calce magnesio (Il valore rappresenta il 2018 condizioni: viva dolomitica) N. CE: 253-425-0 tenore di Ca e Mg espresso 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CAS: 37247-91-9 come la somma di CaO e attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia a MgO. Il valore minimo di eventuali usi contemplati dalla domanda di omolo- MgO nella calce viva gazione ma non presi in considerazione nella valu- dolomitica è pari al 30 % tazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al del magnesio espresso principio attivo;
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto come tenore di ossido di 2. in dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, magnesio) la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali. Ossido di calcio Ossido di calcio 800 g/kg 1° maggio 30 aprile 2028 2 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti (calce viva) N. CE: 215-138-9 (Il valore del contenuto di 2018 condizioni: N. CAS: 1305-78-8 Ca, espresso come CaO) 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali. Ossido di calcio Ossido di calcio 800 g/kg 1° maggio 30 aprile 2028 3 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti (calce viva) N. CE: 215-138-9 (Il valore del contenuto di 2018 condizioni: N. CAS: 1305-78-8 Ca, espresso come CaO) 1. nel valutare il prodotto occorre prestatare particola- re attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livel- lo dell’UE, relativa al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali. Ossido di dirame Ossido di rame (I) 94,2 % p/p. 1° gennaio 31 dicembre 21 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CE: 215-270-7 2018 2025 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 1317-39-1 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al principio attivo. Qualora i prodotti contenenti ossido di dirame fossero quindi omologati per l’uso ad opera di utilizzatori non professionali, chiunque immetta sul mercato prodotti contenenti tale sostanza destinati a utilizzatori non professionali è tenuto a garantire che i prodotti siano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi. Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
1. per gli utilizzatori industriali o professionali sono
stabilite procedure operative sicure e misure orga- nizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispo- sitivi di protezione individuale;
2. le etichette e, ove fornite, le istruzioni per l’uso
specificano che i bambini devono essere tenuti lon- tani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte;
3. le etichette e, se del caso, le schede dei dati di
sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e ripa- razione devono avvenire all’interno di un’area iso- lata, su sostegni rigidi impermeabili dotati di siste- mi di contenimento o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell’ambiente; e che eventuali perdite o rifiuti contenenti ossido di dirame devono essere raccolti ai fini del loro riuti- lizzo o smaltimento;
4. per i prodotti che possono lasciare residui negli
alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la neces- sità di fissare nuove concentrazioni massime o nuo-
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto vi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché adotta- re le opportune misure di riduzione del rischio inte- se a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati. Piperonil butossido 5-{[2-(2-butoxyethoxy) 94 % p/p 1° luglio 30 giugno 2028 18 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti ethoxy]methyl}-6- 2018 condizioni: propyl-1,3-benzodioxole 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CE: 200-076-7 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 51-03-6 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: a. alle acque di superficie e ai sedimenti per i pro- dotti utilizzati per la nebulizzazione in ambienti chiusi, b. alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo per i prodotti utilizzati per la nebulizzazione all’esterno;
3. per i prodotti che possono lasciare residui negli
alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esi- stenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, non- ché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni mas- sime o i valori massimi applicabili non siano supe- rati. L’immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto il responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo contenente piperonil butossido o trattato con tale sostanza garantisce che l’etichetta rechi le informazioni elencate all’articolo 58 para- grafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012. Propionato di Alpha-[2- 86,1 % p/p 1° gennaio 31 dicembre 8 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti didecil-metil- (didecylmethyl- (peso a secco) 2018 2027 condizioni: poli(ossietil) ammonio)ethyl]- 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare ammonio .omega.-hydroxy- attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia poly(oxy-1,2-ethanediyl) attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda propionate di omologazione ma non presi in considerazione N. CE: non applicabile nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- N. CAS: 94667-33-1 tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori industriali e professionali, b. alle acque sotterranee nel caso dell’impiego di legno trattato destinato ad essere esposto fre- quentemente agli agenti atmosferici;
3. in considerazione dei rischi identificati per le acque
superficiali e le acque sotterranee, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati devono specificare che l’applicazione industriale o professionale deve av- venire all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimen- to; e che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su soste- gni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque; e che eventuali residui risultanti dall’applicazione del prodotto de-
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto vono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento. Rame granulato Rame 99 % p/p 1° gennaio 31 dicembre 8 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti N. CE: 231-159-6 2017 2026 condizioni: N. CAS: 7440-50-8 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori industriali e professionali, b. alle acque di superficie e ai sedimenti in caso di rilascio diretto nel corso della durata di vita del legno trattato;
3. in considerazione dei rischi individuati per le acque
di superficie e le acque freatiche, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che l’applicazione industriale o professionale deve avvenire all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento; che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque; e che eventuali residui risultanti dall’applicazione del prodotto devono essere rac- colti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento. Tetraidrossido Tetraidrossido di calcio 800 g/kg 1° maggio 30 aprile 2028 2 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti di calcio e e magnesio (Il valore rappresenta il 2018 condizioni:
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto magnesio N. CE: 254-454-1 tenore di Ca e Mg espresso 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare (idrato di calce N. CAS: 39445-23-3 come Ca(OH)2 e Mg(OH)2. attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia dolomitica) I valori tipici di Mg(OH)2 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda nell’idrato di calce dolomi- di omologazione ma non presi in considerazione tica sono compresi tra il nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela-
15 % e il 40 %) tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali. Tetraidrossido Tetraidrossido di calcio 800 g/kg 1° maggio 30 aprile 2028 3 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti di calcio e e magnesio (Il valore rappresenta il 2018 condizioni: magnesio (idrato di N. CE: 254-454-1 tenore di Ca e Mg espresso 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare calce dolomitica) N. CAS: 39445-23-3 come Ca(OH)2 e Mg(OH)2. attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia I valori tipici di Mg(OH)2 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda nell’idrato di calce dolomi- di omologazione ma non presi in considerazione tica sono compresi tra il nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela-
15 % e il 40 %) tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli im-
pieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori pro- fessionali. Tiocianato di rame Tiocianato di rame (I) 99,5 % p/p 1° gennaio 31 dicembre 21 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CE: 214-183-1 2018 2025 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 1111-67-7 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al principio attivo. Qualora i prodotti contenenti tiociana- to di rame fossero quindi omologati per l’uso ad opera di utilizzatori non professionali, chiunque immetta sul mercato prodotti contenenti tale sostanza destinati a utilizzatori non professionali è tenuto a garantire che i
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo iscrizione dell’iscrizione prodotto prodotti siano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi. Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:
1. per gli utilizzatori industriali o professionali sono
stabilite procedure operative sicure e misure orga- nizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispo- sitivi di protezione individuale;
2. le etichette e, ove fornite, le istruzioni per l’uso
specificano che i bambini devono essere tenuti lon- tani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte;
3. le etichette e, se del caso, le schede di dati di
sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e ripa- razione devono avvenire all’interno di un’area iso- lata, su sostegni rigidi impermeabili dotati di siste- mi di contenimento o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell’ambiente; e che eventuali perdite o rifiuti contenenti tiocianato di rame devono essere raccolti ai fini del loro riuti- lizzo o smaltimento;
4. per i prodotti che possono lasciare residui negli
alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la neces- sità di fissare nuove concentrazioni massime o nuo- vi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché adotta- re le opportune misure di riduzione del rischio inte- se a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.
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La seguente nuova riga viene inserita al di sotto dell’iscrizione del principio attivo «Bifenil-2-olo»:
Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione prodotto attivo
Bifenil-2-olo Orto-fenilfenolo 995 g/kg 1° gennaio 2018 31 dicembre 3 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti N. CE: 201-993-5 2027 condizioni: N. CAS: 90-43-7 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori professionali, b. alle acque di superficie, ai sedimenti e al com- parto suolo;
3. per i prodotti che possono lasciare residui negli
alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la neces- sità di fissare nuove concentrazioni massime o nuo- vi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché adotta- re le opportune misure di riduzione del rischio inte- se a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.
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Le seguenti nuove righe vengano inserite al di sotto dell’iscrizione del principio attivo «Acido peracetico»:
Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione prodotto attivo
Acido Acido perossietanoico La specifica si 1° luglio 2018 30 giugno 2028 11 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti peracetico N. CE: 201-186-8 basa sulle materie condizioni: N. CAS: 79-21-0 prime perossido 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare di idrogeno e attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia acido acetico attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda utilizzate per di omologazione ma non presi in considerazione produrre l’acido nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- peracetico. Acido tiva al principio attivo; peracetico in una 2. a causa della presenza di perossido di idrogeno, le soluzione acquosa disposizioni del regolamento (UE) n. 98/2013 rela- contenente acido tive all’immissione sul mercato di precursori di acetico e perossido esplosivi vanno considerate a titolo complementare, di idrogeno. 3. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori industriali e professionali, b. alle acque marine per i prodotti usati nei sistemi di raffreddamento a passaggio unico, c. al suolo e alle acque di superficie per i prodotti usati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto di grandi dimensioni.
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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione prodotto attivo
Acido Acido perossietanoico La specifica si 1° luglio 2018 30 giugno 2028 12 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti peracetico N. CE: 201-186-8 basa sulle materie condizioni: N. CAS: 79-21-0 prime perossido 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare di idrogeno e acido attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia acetico utilizzate attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda per produrre di omologazione ma non presi in considerazione l’acido peracetico. nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- Acido peracetico tiva al principio attivo; in una soluzione 2. a causa della presenza di perossido di idrogeno, le acquosa contenente disposizioni del regolamento (UE) n. 98/2013 rela- acido acetico e tive all’immissione sul mercato di precursori di perossido di idroge- esplosivi vanno considerate a titolo complementare, no. 3. in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
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La seguente nuova riga viene inserita al di sopra dell’iscrizione del principio attivo «Tolilfluanide»:
Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione prodotto attivo
Tolilfluanide N-(Diclorofluor- 96 % p/p 1° gennaio 2018 31 dicembre 7 Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti ometiltio)-N′,N′-dimetil- 2027 condizioni: N-p- tolilsulfamide 1. nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CE: 211-986-9 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 731-27-1 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, rela- tiva al principio attivo;
2. in considerazione dei rischi identificati per gli
impieghi esaminati, la valutazione del prodotto de- ve prestare particolare attenzione: a. agli utilizzatori industriali o professionali, b. agli utilizzatori non professionali di vernici trat- tate contenenti tolilfluanide come preservante per pellicole; c. alle acque di superficie, al suolo e alle acque freatiche, compreso il rischio dei prodotti di de- gradazione. L’immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente: la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato con tolilfluanide o contenente tale sostanza garantisce che l’etichetta rechi le informazioni elencate all’articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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