AS 2017 2471
Ordinanza del DEFR sulla determinazione del peso di macellazione
Ordinanza del DEFR sulla determinazione del peso di macellazione (OPeM)
del 7 aprile 2017
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 5a dell’ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica alla determinazione del peso di macellazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina. 2 Non si applica alla determinazione del peso di macellazione di animali malati o infortunati che è necessario abbattere fuori da un macello.
Art. 2 Obbligo di determinazione del peso di macellazione
1 Il peso di macellazione viene determinato dal macello.
2 Cantoni e Comuni possono delegare a terzi la determinazione del peso di macella- zione.
Art. 3 Preparazione per la pesatura Prima della pesatura devono essere svolte, nell’ordine indicato, le operazioni seguenti: a. le carcasse e le parti di carcassa soggette a controllo sono presentate al con- trollo delle carni secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del DFI del 23 novem- bre 20052 concernente l’igiene nella macellazione; b. le parti secondo gli articoli 6–9 e le parti dichiarate non idonee al consumo all’atto del controllo delle carni sono asportate.
RS 916.341.1
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Determinazione del peso di macellazione. O del DEFR RU 2017
Art. 4 Momento della pesatura La carcassa è pesata al più tardi 60 minuti dopo lo stordimento dell’animale.
Art. 5 Strumenti di misurazione Gli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione del peso di macella- zione sono conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 3 sugli strumenti di misurazione e alle disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Art. 6 Carcasse di animali delle specie bovina ed equina Dalle carcasse di animali delle specie bovina ed equina devono essere asportate le seguenti parti: a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l’occipite e la prima vertebra cer- vicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi senza la muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura; i linfonodi cervi- cali anteriori profondi (Lnn. cervicales profundi craniales) e i linfonodi retrofaringei laterali (Lnn. retropharyngei laterales); b. nel caso degli animali della specie equina: oltre alle parti menzionate alla lettera a, l’accumulo di grasso sotto la criniera; c. i piedi, alla prima articolazione sopra l’osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale); d. la pelle, senza carne e senza grasso; e. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), non- ché i reni con il grasso renale; l’accumulo di grasso sulla parete addominale interna non può essere asportato prima della pesatura; f. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all’attaccatura delle costole; g. il mesentere (mesogastrium e mesenterium) con il grasso annesso e i linfo- nodi dell’intestino; h. la laringe (larynx) con i muscoli annessi, la trachea, la faringe (pharynx), l’esofago e, se presente, il timo (animella); i. il midollo spinale; j. gli organi urinari e gli organi genitali, nonché il grasso dei testicoli; k. la mammella e il grasso della mammella; l. la coda, compreso il tasto in corrispondenza dell’attaccatura della coda (mu- scolo coccigeo laterale, musculus coccygicus lateralis), recisa tra l’osso sacro e la prima vertebra caudale;
3 RS 941.210
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m. la cartilagine xifoidea; n. l’accumulo di grasso annesso all’anca.
Art. 7 Carcasse di animali delle specie ovina e caprina Dalle carcasse di animali delle specie ovina e caprina devono essere asportate le seguenti parti: a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l’occipite e la prima vertebra cer- vicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi, senza muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza la muscolatura; i linfonodi cervi- cali anteriori profondi (Lnn. cervicales profundi craniales) e i linfonodi retrofaringei laterali (Lnn. retropharyngei laterales); b nel caso di agnelli e capretti: la vena giugulare con un taglio parallelo all’asse del collo; c. i piedi alla prima articolazione sopra l’osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale); d. la pelle, senza carne e senza grasso; e. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), non- ché i reni con il grasso renale; f. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all’attaccatura delle costole; g. la laringe (larynx) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico farin- geo), la trachea, la faringe (pharynx) e l’esofago; h. il midollo spinale, se è stato aperto il canale spinale; i. gli organi urinari e gli organi genitali; j. la mammella e il grasso della mammella; k. la coda.
Art. 8 Carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti 1 Dalle carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti, devono essere asportate le seguenti parti: a. gli unghioni; b. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), non- ché i reni con il grasso renale e il grasso addominale (sugna); c. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all’attaccatura delle costole; d. gli occhi, le palpebre e i condotti uditivi esterni;
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e. la laringe (larynx) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico farin- geo), la trachea, la faringe (pharynx), i linfonodi cervicali superficiali ven- trali (Lnn. cervicales superficiales ventrales); l’esofago; f. gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura; g. il midollo spinale, se è stato aperto il canale spinale; h. gli organi urinari e gli organi genitali.
2 I produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso
uniformi, se, per motivi di tecnica di macellazione, la lingua e il cervello sono stati asportati e non sono stati pesati insieme alla carcassa.
Art. 9 Carcasse di scrofe madri e verri adulti 1 Dalle carcasse di scrofe madri e verri adulti devono essere asportate le seguenti parti: a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l’occipite e la prima vertebra cer- vicale; b. i piedi alla prima articolazione sopra l’osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale); c. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), non- ché i reni con il grasso renale e il grasso addominale (sugna); d. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all’attaccatura delle costole; e. il midollo spinale; f. gli organi urinari e gli organi genitali, nel caso delle scrofe madri le ghian- dole mammarie.
2 I produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso
uniformi, se, per motivi di tecnica di macellazione, le scrofe madri sono scuoiate.
Art. 10 Divieto di asportare altre parti Prima della pesatura è vietato asportare parti diverse da quelle menzionate negli articoli 6–9.
Art. 11 Altri accordi tra venditore e acquirente Il venditore e l’acquirente possono convenire di non procedere alla determinazione del peso di macellazione o che questa sia effettuata in maniera diversa da quanto prescritto nella presente ordinanza. Un simile accordo è valido soltanto se viene concluso per scritto prima della macellazione.
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Art. 12 Esecuzione
1 Il controllo della determinazione del peso di macellazione è di competenza
dell’organizzazione incaricata secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera abis dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello. 2 Se sospetta un’infrazione alla presente ordinanza, l’Ufficio federale dell’agri- coltura avvia un’indagine. Se dall’indagine emerge che un’infrazione è stata com- messa, esso dispone una misura amministrativa secondo l’articolo 169 capoverso 1 lettera a o h della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
7 aprile 2017 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
4 RS 910.1
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