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AS 2017 2549

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 5 aprile 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:

Art. 2 cpv. 1 1 Le condizioni d’entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni o per un tran- sito sono rette dall’articolo 6 del codice frontiere Schengen2.

Art. 21 cpv. 2 2 I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell’entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono disciplinate dall’articolo 8 e dall’alle- gato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen3.

1 RS 142.204 2 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

3 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.

2017-0344 2549

Entrata e rilascio del visto. O RU 2017

II L’ordinanza del 24 ottobre 20074 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 83a cpv. 1 1 Le autorità cantonali degli stranieri impongono senza formalità, in base alla diret- tiva 2001/40/CE5, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di asso- ciazione alla normativa di Schengen6 perché non adempievano le condizioni d’entrata secondo l’articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen7.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

5 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RS 142.201 5 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34. 6 Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell’all. 3. 7 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

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