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AS 2017 2551

Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti

Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

Modifica del 5 aprile 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza VIS del 18 dicembre 20131 è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «codice dei visti UE» è sostituito con «codice dei visti».

Art. 5b cpv. 2 2 Il fornitore di servizi esterno registra i dati personali conformemente alle disposi- zioni dell’allegato X del Regolamento (CE) n. 810/20092 (codice dei visti) e li trasmette all’autorità competente per i visti.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

5 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 142.512 2 Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

2017-0419 2551

O VIS RU 2017

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