AS 2017 2553
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio con attestato federale di capacità
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC)
Modifica del 14 aprile 2017
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:
I L’ordinanza della SEFRI del 26 settembre 20111 sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:
Art. 14, rubrica e frase introduttiva Requisiti professionali richiesti ai formatori I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:
Art. 21 cpv. 4 4 Nei campi di qualificazione delle lingue straniere gli esami o parti di esami pos- sono essere sostituiti da diplomi internazionali di lingue straniere a condizione che siano riconosciuti dalla SEFRI. L’articolo 23 dell’ordinanza del 24 giugno 2009 2 sulla maturità professionale si applica per analogia.
Art. 22 cpv. 4 lett. a n. 7 e lett. b n. 7 4 La nota della parte scolastica è data dalla media arrotondata a un decimale delle seguenti note di materia con la seguente ponderazione: a. profilo B:
7. lavori di progetto: la nota di materia arrotondata a un decimale è com-
posta in parti uguali dalle note «Approfondire e collegare» e «Lavoro autonomo» (ponderazione 1/7):