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AS 2017 2583

AS 2017 2583

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee

Modifica del 23 marzo 2017

Il direttore dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 ottobre 20011 sulla farmacopea (OFarm), ordina:

I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20012 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:

Art. 1 Farmacopea Per farmacopea si intendono: a. Pharmacopoea Europaea, 9a edizione3 (Ph. Eur. 9), del novembre 2015, il supplemento 9.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 2016 e la modifica urgente della monografia Eritromicina etilsuccinato alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20174;

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