AS 2017 2593
AS 2017 2593
Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC, OPICChim)
Modifica del 22 marzo 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza PIC del 10 novembre 20041 è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 e 2 lett. h
1 La presente ordinanza si applica a:
a. sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell’ambiente (appendice 1); b. sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2); c. altre sostanze e preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 5 giugno 20152 sui prodotti chimici (OPChim).
2 La presente ordinanza non si applica:
h. alle sostanze e ai preparati esportati a scopi di ricerca o di analisi oppure per l’uso personale di un singolo individuo, le cui quantità non superano 10 kg per spedizione.
2016-0361 2593
O PIC RU 2017
Art. 2a Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. prodotto chimico di cui all’appendice 1:
1. una sostanza figurante nell’appendice 1,
2. un preparato contenente una o più sostanze di cui all’appendice 1 in una
concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim3; b. prodotto chimico di cui all’appendice 2:
1. una sostanza figurante nell’appendice 2,
2. un formulato pesticida altamente pericoloso figurante nell’appendice 2,
3. un preparato contenente una o più sostanze di cui all’appendice 2 in una
concentrazione che fa sì che il preparato risulti pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim.
Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c e j, nonché 2
1 Chi intende esportare un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 verso una
Parte PIC importatrice deve comunicare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), al più tardi 30 giorni prima della prima esportazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti: c. il nome e l’identità della sostanza o i nomi, l’identità e i tenori (in termini percentuali) di tutte le sostanze di cui all’appendice 1 o 2 (nome chimico e numero CAS) contenute nel preparato, nonché i corrispondenti nomi com- merciali; j. la scheda di dati di sicurezza di cui all’articolo 20 OPChim4.
2 Abrogato
Art. 4 cpv. 2 e 3 2 Gli esportatori non possono esportare prodotti chimici di cui all’appendice 2 verso una Parte PIC che, in circostanze eccezionali, non ha trasmesso alcuna decisione di importazione o ha trasmesso una risposta provvisoria in cui non figura una decisione provvisoria.
3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica se:
a. al momento dell’importazione il prodotto chimico è registrato od omologato dalla Parte PIC importatrice; b. può essere comprovato che il prodotto chimico è già stato utilizzato o impor- tato dalla Parte PIC importatrice e che non è stato sottoposto da quest’ultima ad alcun divieto di utilizzazione; oppure
3 RS 813.11 4 RS 813.11
O PIC RU 2017
c. l’esportatore ha ottenuto dalla Parte PIC importatrice l’esplicito consenso per l’importazione del prodotto chimico.
Art. 5, rubrica, nonché cpv. 1, 2 e 4-6 Informazioni di accompagnamento e dichiarazione doganale 1 Chi esporta una sostanza pericolosa o un preparato pericoloso ai sensi dell’arti- a. etichettare la sostanza o il preparato tenendo conto delle norme internaziona- li in materia e indicare almeno i dati seguenti:
1. il nome del fabbricante,
2. il nome chimico o commerciale,
3. le iscrizioni relative ai pericoli per l’essere umano e l’ambiente e le cor-
rispondenti misure di protezione; b. fornire a ogni destinatario una scheda di dati di sicurezza contenente le più recenti informazioni disponibili.
2 Abrogato
4 Chi esporta un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 o importa un prodotto chimico di cui all’appendice 2 deve indicare nella dichiarazione doganale che il prodotto chimico rientra nel campo d’applicazione della presente ordinanza. 5 Chi esporta un prodotto chimico di cui all’appendice 1 o 2 deve inoltre indicare nella dichiarazione doganale il numero di riferimento identificativo rilasciato dall’UFAM secondo l’articolo 8a. 6 Chi esporta o importa un prodotto chimico di cui all’appendice 2 deve indicare nei documenti di spedizione, se disponibile, il numero di tariffa doganale contenente il codice assegnato per il prodotto chimico di cui all’appendice 2 dall’Organizzazione mondiale delle dogane nell’ambito del sistema armonizzato (codice HS).
Art. 6 Abrogato
Art. 8a Numero di riferimento identificativo 1 Entro 15 giorni dal ricevimento dell’annuncio di esportazione di cui all’articolo 3, l’UFAM rilascia un numero di riferimento identificativo valido per il corrispondente anno civile: a. per ogni prodotto chimico di cui all’appendice 1, sempre che l’annuncio contenga i dati richiesti; b. per ogni prodotto chimico di cui all’appendice 2, sempre che siano presumi- bilmente rispettate le limitazioni di esportazione.
5 RS 813.11
O PIC RU 2017
2 L’UFAM informa l’Amministrazione federale delle dogane in merito agli annunci
di esportazione di cui all’articolo 3 nonché ai numeri di riferimento identificativi rilasciati conformemente al capoverso 1.
Art. 11 cpv. 1 1 L’UFAM notifica per scritto al Segretariato PIC le norme giuridiche della Svizzera che vietano determinate sostanze o che le sottopongono a rigorose restrizioni (appendice 1).
Art. 12 cpv. 1 e 2
1 Se un prodotto chimico di cui all’appendice 1 è esportato verso una Parte PIC
importatrice, l’UFAM notifica l’esportazione all’autorità designata da questa Parte importatrice. La notifica d’esportazione deve recare le informazioni contenute nell’allegato V della Convenzione PIC. 2 La notifica d’esportazione di un prodotto chimico di cui all’appendice 1 avviene durante ogni anno civile al più tardi 15 giorni prima della prima esportazione.
Art. 14 cpv. 1 1 Al più tardi nove mesi dopo la ricezione del documento relativo all’iscrizione di una nuova sostanza o di un nuovo formulato pesticida altamente pericoloso nell’allegato III della Convenzione PIC, l’UFAM trasmette al Segretariato PIC, a sostegno del processo decisionale di cui all’articolo 7 della Convenzione PIC, la decisione d’importazione o la risposta provvisoria (per entrambe, di seguito: rispo- sta) della Svizzera.
Art. 15 cpv. 1
1 L’UFAM pubblica sul suo sito Internet6:
a. le risposte della Svizzera (art. 14); b. semestralmente, le risposte delle Parti alla Convenzione PIC trasmesse al Segretariato PIC.
Art. 17 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese
II
1 L’appendice 1 è sostituita dalla versione qui annessa.
2 L’appendice 2 è modificata secondo la versione qui annessa.
6 www.bafu.admin.ch >Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Dispo- sizioni e procedure > PIC
O PIC RU 2017
III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 5 giugno 20157 sui prodotti chimici
Art. 1 cpv. 6 e 7 6 Alle sostanze e ai preparati importati che sono esclusivamente rietichettati ed esportati senza altre modifiche si applicano gli articoli 57, 62 e 67. 7 Alle sostanze e ai preparati pericolosi esportati si applica inoltre l’ordinanza PIC del 10 novembre 20048.
Art. 13 Abrogato
2. Ordinanza del 18 maggio 20059 sui biocidi
3 La presente ordinanza non si applica:
f. abrogata 4 Ai biocidi e agli articoli trattati importati che sono esclusivamente rietichettati ed esportati senza altre modifiche si applicano gli articoli 42 e 45. 5 Ai biocidi e agli articoli trattati che vengono esportati si applica inoltre l’ordinanza PIC del 10 novembre 200410, sempre che si tratti di sostanze o preparati pericolosi.
3. Ordinanza del 12 maggio 201011 sui prodotti fitosanitari
Art. 2 cpv. 4 e 5 4 Ai prodotti fitosanitari in transito o destinati esclusivamente all’esportazione si applicano gli articoli 63 e 65. 5 Ai prodotti fitosanitari che vengono esportati si applica inoltre l’ordinanza PIC del 10 novembre 200412, sempre che si tratti di sostanze o preparati pericolosi.
7 RS 813.11 8 RS 814.82 9 RS 813.12 10 RS 814.82 11 RS 916.161 12 RS 814.82
O PIC RU 2017
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
22 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
O PIC RU 2017
Appendice 1 (art. 2 cpv. 1 lett. a)
Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera
Le sostanze che in questa appendice sono contrassegnate con il simbolo # sono anche sostanze o componenti di formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (appendice 2).
Sostanza Numero/i CAS Categoria rilevante/i
1,1,1-tricloretano 71-55-6 Prodotto chimico industriale 1,2-dibrometano (dibromuro di etilene) # 106-93-4 Pesticida 1,2-dicloretano (dicloruro di etilene) # 107-06-2 1,3-dicloropropene 542-75-6 Pesticida 2-naftilammina e i suoi sali 91-59-8 Prodotto chimico industriale Acido 2,4,5-triclorofenossiacetico 93-76-5 Pesticida e i suoi sali # Composti 2,4,5-triclorofenossiacetile Acido 2-(2,4,5-triclorofenossi)-propionico e i suoi sali Composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)-propionile 2,4-dinitrotoluene 121-14-2 Prodotto chimico (2,4 DNT) industriale 4,4’-diamminodifenilmetano 101-77-9 Prodotto chimico (MDA) industriale 4-amminodifenile e i suoi sali 92-67-1 Prodotto chimico industriale 4-nitrodifenile 92-93-3 Prodotto chimico industriale 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (mu- 81-15-2 Prodotto chimico schio xilene) industriale Acefato 30560-19-1 Pesticida Acetoclor 34256-82-1 Pesticida Alaclor # 15972-60-8 Pesticida Aldrina # 309-00-2 Pesticida
O PIC RU 2017
Sostanza Numero/i CAS Categoria rilevante/i
Alcani C10-C13, cloro- 85535-84-8 Prodotto chimico industriale Alletrina 584-79-2 Pesticida Ametrina 834-12-8 Pesticida Amitraz 33089-61-1 Pesticida Antrachinone 84-65-1 Pesticida Arsenico e composti dell’arsenico 7440-38-2 Pesticida e altri Amianto: Prodotto chimico industriale – actinolite # 77536-66-4 – antofillite # 77536-67-5 – amosite # 12172-73-5 – crocidolite # 12001-28-4 – tremolite # 77536-68-6 – crisotile 12001-29-5 Atrazina 1912-24-9 Pesticida Azinfos metile # 86-50-0 Pesticida Bendiocarb 22781-23-3 Pesticida Bensulide 741-58-2 Pesticida Bensultap 17606-31-4 Pesticida Benzidina e i suoi sali 92-87-5 Prodotto chimico industriale Benzolo13 71-43-2 Prodotto chimico industriale Binapacril # 485-31-4 Pesticida Bioalletrina 584-79-2 Pesticida Bioresmetrina 28434-01-7 Pesticida Bis(triclorometil)solfone 3064-70-8 Pesticida Bitertanolo 55179-31-2 Pesticida Cromato di piombo 7758-97-6 Prodotto chimico industriale Piombo cromato molibdato solfato rosso 12656-85-8 Prodotto chimico (colorante CI Pigment Red 104) industriale
13 Sono escluse le benzine con un contenuto di benzolo massimo pari all’1 per cento del volume utilizzate come carburanti in veicoli e aeromobili.
O PIC RU 2017
Sostanza Numero/i CAS Categoria rilevante/i
Giallo di piombo solfo-cromato 1344-37-2 Prodotto chimico (colorante CI Pigment Yellow 34) industriale Bromacil 314-40-9 Pesticida Bromuro di metano 74-83-9 Prodotto chimico industriale Butafenacil 134605-64-4 Pesticida Butraline 33629-47-9 Pesticida Butilato 2008-41-5 Pesticida Cadmio e composti del cadmio 7440-43-9 Prodotto chimico e altri industriale Cadusafos 95465-99-9 Pesticida Carbaril 63-25-2 Pesticida Carbofuran 1563-66-2 Pesticida Carbosulfan 55285-14-8 Pesticida Clordano # 57-74-9 Pesticida Clordecone (Kepon) 143-50-0 Pesticida Clorfenvinfos 470-90-6 Pesticida Cloroformio 67-66-3 Prodotto chimico industriale Cloropicrin 76-06-2 Pesticida Clortal-dimetile 1861-32-1 Pesticida Cloruro di colina 67-48-1 Pesticida Cinidon-etile 142891-20-1 Pesticida Cianammide 420-04-2 Pesticida Cianazina 21725-46-2 Pesticida Cibutrina 28159-98-0 Pesticida Ciflutrin 68359-37-5 Pesticida Ciexatin 13121-70-5 Pesticida DDD 72-54-8 DDE 72-55-9 Pesticida DDT # 50-29-3 Pesticida Decabromodifeniletere 1163-19-5 Prodotto chimico industriale Diafentiuron 80060-09-9 Pesticida
O PIC RU 2017
Sostanza Numero/i CAS Categoria rilevante/i
Diazinone 333-41-5 Pesticida Diclobenil 1194-65-6 Pesticida Diclorvos 62-73-7 Pesticida Dicloran 99-30-9 Pesticida Dicofol 115-32-2 Pesticida Dicrotofos 141-66-2 Pesticida Dieldrina # 60-57-1 Pesticida Diisobutilftalato 84-69-5 Prodotto chimico (DIBP) industriale Dimetenammide 87674-68-8 Pesticida Diniconazolo-M 83657-18-5 Pesticida Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali 534-52-1 Pesticida (come sale di ammonio, sale di potassio 2980-64-5 e sale di sodio) # 5787-96-2 2312-76-7 Dinocap 131-72-6 Pesticida Di-µ-ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano 75113-37-0 Prodotto chimico (DBB) industriale Dinoseb e i suoi acetati e sali # 88-85-7 Pesticida Dinoterb 1420-07-1 Pesticida Endosulfan # 115-29-7 Pesticida Endrina 72-20-8 Pesticida Etion 563-12-2 Pesticida Etossichina 91-53-2 Pesticida Ossido di etilene # 75-21-8 Pesticida CFC: tutti i clorofluorocarburi completa- Prodotto chimico mente alogenati con fino a 3 atomi di C industriale Fenarimol 60168-88-9 Pesticida Fenbutatin ossido 13356-08-6 Pesticida Fenitrotione 122-14-5 Pesticida Fenpropatrin 39515-41-8 Pesticida Fention 55-38-9 Pesticida Fentin idrossido 76-87-9 Pesticida Fentin acetato 900-95-8 Pesticida
O PIC RU 2017
Sostanza Numero/i CAS Categoria rilevante/i
Fenvalerate 51630-58-1 Pesticida Flurenol 467-69-6 Pesticida Furatiocarb 65907-30-4 Pesticida Guazatina 108173-90-6 Pesticida Naftaline alogenate (con formula Prodotto chimico C10HnX8-n in cui X=alogeno e 0 ≤ n ≤ 7) industriale Aloni: tutti i clorofluorocarburi bromati Prodotto chimico completamente alogenati con fino a 3 atomi industriale di C HCH (isomeri misti) # 608-73-1 Pesticida Eptabromodifeniletere 68928-80-3 Prodotto chimico C12H3Br7O # industriale Eptacloro # 76-44-8 Pesticida Eptacloroepossido 1024-57-3 Pesticida, prodotto chimico industriale Esabromociclododecani (HBCDD) 3194-55-6 Prodotto chimico 25637-99-4 industriale Alfa-esabromociclododecano 134237-50-6 Prodotto chimico industriale Beta-esabromociclododecano 134237-51-7 Prodotto chimico industriale Gamma-esabromociclododecano 134237-52-8 Prodotto chimico industriale Esabromodifeniletere 36483-60-0 Prodotto chimico C12H4Br6O # industriale Esaclorobenzolo # 118-74-1 Pesticida Esaclorobutadiene 87-68-3 Prodotto chimico industriale Esaconazolo 79983-71-4 Pesticida HCFC: tutti i clorofluorocarburi bromati Prodotto chimico parzialmente alogenati con fino a 3 atomi industriale di C HCFC: tutti i clorofluorocarburi parzial- Prodotto chimico mente alogenati con fino a 3 atomi di C industriale Idrametilnon 67485-29-4 Pesticida Isodrina 465-73-6 Pesticida
O PIC RU 2017
Sostanza Numero/i CAS Categoria rilevante/i
Kelevan 4234-79-1 Pesticida Lindano # 58-89-9 Pesticida Malation 121-75-5 Pesticida Metabenztiazuron 18691-97-9 Pesticida Metidation 950-37-8 Pesticida Metossicloro 72-43-5 Pesticida Metilparation # 298-00-0 Pesticida Metoxuron 19937-59-8 Pesticida Mevinfos 7786-34-7 Pesticida Mirex 2385-85-5 Pesticida, prodotto chimico industriale Monolinuron 1746-81-2 Pesticida Monometildibromodifenilmetano 99688-47-8 Prodotto chimico industriale Monometildiclordifenilmetano Prodotto chimico industriale Monometiltetraclorodifenilmetano 76253-60-6 Prodotto chimico industriale Nabam 142-59-6 Pesticida Naled 300-76-5 Pesticida Nonilfenolo Pesticida, prodotto chimico industriale Nonilfenolo etossilato Pesticida, prodotto chimico industriale Novaluron 116714-46-6 Pesticida Ottabromodifeniletere 32536-52-0 Prodotto chimico C12H2Br8O industriale Ottilfenolo Pesticida, prodotto chimico industriale Ottilfenolo etossilato Pesticida, prodotto chimico industriale Ometoato 1113-02-6 Pesticida Oxadiargil 39807-15-3 Pesticida Ossidemeton-metile 301-12-2 Pesticida Paraquat 4685-14-7 Pesticida
O PIC RU 2017
Sostanza Numero/i CAS Categoria rilevante/i
Paratione # 56-38-2 Pesticida Pebulato 1114-71-2 Pesticida Pentabromodifeniletere 32534-81-9 Prodotto chimico C12H5Br5O # industriale Pentaclorobenzene 608-93-5 Pesticida, prodotto chimico industriale Pentaclorofenolo e i suoi sali nonché 87-86-5 Pesticida, prodotto i composti di pentaclorofenossici # chimico industriale Perfluorottano sulfonati (PFOS) 1763-23-1 Prodotto chimico C8F17SO2X 2795-39-3 industriale (X = OH, sale metallico (O–M+), alogenu- e altri ro, ammide, e altri derivati compre- si i polimeri) # Permetrina 52645-53-1 Pesticida Pertano 72-56-0 Pesticida Forate 298-02-2 Pesticida Fosalone 2310-17-0 Pesticida Bifenili polibromurati (PBB) # 36355-01-8 Prodotto chimico (esa-) industriale 27858-07-7 (otta-) 13654-09-6 (deca-) Bifenili policlorurati (PCB) # 1336-36-3 Prodotto chimico industriale Trifenili policlorurati (PCT) # 61788-33-8 Prodotto chimico industriale Procimidone 32809-16-8 Pesticida Profenofos 41198-08-7 Pesticida Prometrina 7287-19-6 Pesticida Propaclor 1918-16-7 Pesticida Propanil 709-98-8 Pesticida Propargite 2312-35-8 Pesticida Propazina 139-40-2 Pesticida Profam 122-42-9 Pesticida Propoxur 114-26-1 Pesticida
O PIC RU 2017
Sostanza Numero/i CAS Categoria rilevante/i
Composti del mercurio, compresi Pesticida, prodotto i composti inorganici di mercurio, chimico industriale i composti alchilmercurici e i composti alchi- lossialchilici e arilmercurici # Quintocene 82-68-8 Pesticida Resmetrin 10453-86-8 Pesticida Rotenone 83-79-4 Pesticida Siduron 1982-49-6 Pesticida Simazina 122-34-9 Pesticida Strobano 8001-50-1 Pesticida Oli di catrame 8001-58-9, Prodotto chimico 61789-28-4, industriale 4650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5 Telodrina 297-78-9 Pesticida Temefos 3383-96-8 Pesticida Terbacil 5902-51-2 Pesticida Terbufos 13071-79-9 Pesticida Terbutrina 886-50-0 Pesticida tetrabromodifeniletere 40088-47-9 Prodotto chimico C12H6Br4O # industriale Tetracloruro di carbonio 56-23-5 Prodotto chimico industriale Tetraclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di pentaclorofenossici Tetraclorvinfos 22248-79-9 Pesticida Tetradifon 116-29-0 Pesticida Tetrametrina 7696-12-0 Pesticida Tiociclam idrogenossalato 31895-22-4 Pesticida Tiodicarb 59669-26-0 Pesticida Tiometon 640-15-3 Pesticida
O PIC RU 2017
Sostanza Numero/i CAS Categoria rilevante/i
Tolilfluanide 731-27-1 Pesticida Tossafene (camfecloro) # 8001-35-2 Pesticida Triadimefon 43121-43-3 Pesticida Triclorfone 52-68-6 Pesticida Tridemorf 24602-86-6 Pesticida Trifluralin 1582-09-8 Pesticida Fosfato di tri (2,3-dibromopropile) # 126-72-7 Prodotto chimico industriale Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP) 115-96-8 Prodotto chimico industriale Tris-azidirinil-fosfinossido 545-55-1 Prodotto chimico industriale Vamidotion 2275-23-2 Pesticida Vinclozolin 50471-44-8 Pesticida Zineb 12122-67-7 Pesticida Composti triorganostannici, compresi 56-35-9 Pesticida tutti i composti di tributil-stagno # e altri
O PIC RU 2017
Appendice 2 (art. 2 cpv. 1 lett. b)
Appendice 2 titolo e intestazione della tabella
Sostanze e formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC Sostanza/formulato pesticida altamente pericoloso Numero/i CAS Categoria rilevante/i