AS 2017 2621
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAI)
Modifica del 28 marzo 2017
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I L’ordinanza del 5 ottobre 20101 sulla determinazione del tenore alcolico è modifica- ta come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «strumento di misurazione non-elettronico» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «alcolometro».
II
1 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
28 marzo 2017 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
1 RS 941.210.2
2017-0134 2621
O sulla determinazione del tenore alcolico RU 2017
Allegato 2 (art. 10)
Requisiti specifici degli strumenti di misurazione elettronici
1 Norme
Per gli strumenti di misurazione elettronici valgono le seguenti norme inter- nazionali2: – EN ISO 15212-1: 1999, Densimetro oscillante Parte 1: strumenti di laboratorio – EN ISO 15121-2: 2002, Densimetro oscillante Parte 2: strumenti di processo per liquidi omogenei.
2 Campi di misura
2.1 Il campo minimo di misura per gli strumenti di misurazione elettronici è di:
Misurando Campo di misura
Tenore alcolico in percento della massa (0 … 100) % mass Tenore alcolico in percento del volume (0 … 100) % vol
2.2 Lo strumento di misurazione elettronico deve convertire e indicare la densità misurata in tenore alcolico alla temperatura di riferimento, tenendo conto delle tavole alcolometriche internazionali secondo l’articolo 6 capoverso 2.
3 Condizioni di funzionamento nominali
Il fabbricante deve specificare i valori delle condizioni di funzionamento nominali come segue:
3.1 Per le grandezze d’influenza negli ambienti climatico e meccanico:
– un campo minimo di temperatura di –10 °C fino a 40 °C per l’ambiente climatico – la classe ambientale meccanica M1 – la classe degli ambienti elettromagnetici E1.
3.2 Per le grandezze d’influenza nell’alimentazione elettrica:
– i campi di tensione e di frequenza per l’alimentazione in corrente alter- nata – i limiti dell’alimentazione in corrente continua.
2 Le norme menzionate nell’allegato possono essere ottenute presso l’Associazione sviz- zera di normalizzazione (SNV), Bürglistr. 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch o consultate gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna.
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3.3 Per la pressione ambiente:
– i valori minimi e massimi della pressione ambiente: p min ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.
4 Errori massimi tollerati
In condizioni di funzionamento nominali secondo il numero 3, lo scarto massimo ammesso nel campo di misura equivale all’accuratezza indicata dal fabbricante.
5 Campo d’applicazione
5.1 Gli strumenti di misurazione elettronici possono essere utilizzati nei campi
d’applicazione nei quali possono essere utilizzati alcolometri della classe di accuratezza IV (all. 1 n. 3).
5.2 Gli strumenti di misurazione elettronici con un’accuratezza di ≤ 0,1 % vol
oppure ≤ 0,1 % mass possono essere utilizzati nei campi d’applicazione nei quali possono essere utilizzati alcolometri della classe di accuratezza II (all. 1 n. 3).
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Allegato 3 (art. 12)
Procedure per il mantenimento della stabilità degli strumenti di misurazione elettronici
N. 2.3
2.3 Lo scarto massimo ammesso equivale agli errori massimi tollerati secondo
l’allegato 2 numero 4.
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Allegato 4 (art. 13)
Marchi di conformità e necessarie indicazioni supplementari per gli strumenti di misurazione elettronici
N. 1.1 lett. c n. 3 e 4
1.1 Simbolo
Gli strumenti di misurazione elettronici devono essere muniti: c. delle iscrizioni seguenti:
3. accuratezza in % vol oppure % mass,
4. se del caso, valori limite particolari di temperatura nella forma:
«… °C / … °C».
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