AS 2017 2631
AS 2017 2631
Ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)
Modifica del 12 aprile 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 maggio 20101 sull’immissione in commercio di prodotti confor- mi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
Art. 2 lett. b n. 1, 4, 7, 9 e 10, nonché c n. 1 Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: b. le seguenti derrate alimentari:
1. bevande alcoliche dolci per le quali non è indicato il tenore di alcool
secondo l’articolo 62 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicem- bre 20162 sulle bevande,
4. prodotti del tabacco e articoli per fumatori con succedanei del tabacco il
cui imballaggio non reca le illustrazioni che completano le avvertenze secondo l’articolo 12 capoverso 5 dell’ordinanza del 27 ottobre 20043 sul tabacco in combinato disposto con l’ordinanza del DFI del 10 dicembre 20074 concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco; non costituiscono deroghe al principio di cui all’arti- colo 16a capoverso 1 LOTC le sigarette, il tabacco da arrotolare e il tabacco per pipe ad acqua,