AS 2017 2649
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del 5 aprile 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:
Art. 41 cpv. 2 2 Il conducente che con il suo veicolo deve utilizzare il marciapiede è tenuto a osser- vare una prudenza particolare verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli; deve dare loro dare la precedenza.
Art. 65 cpv. 4 4 In caso di autoarticolati che trasportano container e contenitori analoghi lunghi 45 piedi nell’ambito del trasporto combinato non accompagnato, la lunghezza ammessa di cui al capoverso 1 lettera e può essere superata, anche a vuoto, al massimo di 0,15 m.
Art. 67 cpv. 1 lett. dbis e 1ter 1 Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:
dbis. 19,50 t per gli autobus a due assi; 1ter Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere c, d ed e a propulsione alternativa (art. 95 cpv. 1bis OETV) può essere aumentato del peso aggiuntivo neces- sario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t.
1 RS 741.11
2017-0183 2649
Norme della circolazione stradale. O RU 2017
II L’ordinanza del 6 marzo 20002 sul traffico pesante è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 lett. c e d 1 Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annual- mente a: franchi
c. nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 19,5 t 3300 d. nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 19,5 t ma non superiore a 26 t 4400
III La presente ordinanza entra in vigore il 7 maggio 2017.
5 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 641.811
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