AS 2017 2725
Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie
Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed)
del 5 aprile 2017
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 51 capoverso 5 della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (LPMed), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l’utilizzazione del registro delle professioni mediche universitarie (registro delle professioni mediche). 2 Il registro delle professioni mediche contiene dati relativi alle persone appartenenti alle seguenti professioni mediche universitarie: a. medico; b. medico-dentista; c. chiropratico; d. farmacista; e. veterinario.
Art. 2 Autorità responsabile 1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle profes- sioni mediche. 2 L’UFSP coordina le sue attività con i fornitori di dati del registro delle professioni mediche e con gli utenti dell’interfaccia standard. 3 Rilascia i diritti di trattamento e di accesso individuali per il registro delle profes- sioni mediche.
RS 811.117.3 1 RS 811.11
2016-3462 2725
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Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione dei dati
Art. 3 Commissione delle professioni mediche La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) iscrive nel registro delle professioni mediche i seguenti dati relativi alle persone appartenenti alle professioni mediche: a. il cognome, i nomi, i cognomi precedenti; b. la data di nascita e il sesso; c. la lingua di corrispondenza; d. le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; e. i luoghi di attinenza e le cittadinanze; f. il numero d’assicurato di cui all’articolo 50e capoverso 1 della legge fede- rale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti; g. i diplomi federali con la data d’emissione e il luogo di rilascio del diploma; h. i diplomi esteri riconosciuti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPMed e i tito- li di perfezionamento esteri riconosciuti di cui all’articolo 21 capoverso 1 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO; i. gli attestati di equivalenza per i diplomi e i titoli di perfezionamento di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data dell’attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO; j. i diplomi e i titoli di perfezionamento esteri verificati di cui all’articolo 35 capoverso 1 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica; k. i diplomi di cui all’articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data d’iscrizione nel registro; l. il numero d’identificazione delle persone (GLN3).
Art. 4 UFSP
1 L’UFSP iscrive nel registro delle professioni mediche:
a. l’indicazione se esistono dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 6;
2 RS 831.10
3 GLN è l’acronimo di Global Location Number.
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b. la menzione «cancellato» secondo l’articolo 54 capoverso 3 LPMed e la data della menzione; c. la data del decesso. 2 Esso archivia i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 6 in un settore sicuro, separato dal rimanente registro delle professioni mediche. 3 Esso elimina e cancella le iscrizioni del registro secondo le disposizioni dell’arti- colo 54 LPMed.
Art. 5 Organizzazioni di perfezionamento
1 Le organizzazioni responsabili del perfezionamento nelle professioni mediche
universitarie (organizzazioni di perfezionamento) iscrivono nel registro delle profes- sioni mediche i titoli federali di perfezionamento secondo gli allegati 1–3a dell’ordinanza del 27 giugno 20074 sulle professioni mediche con la data e il luogo di rilascio del titolo di perfezionamento. 2 L’organizzazione responsabile del perfezionamento dei medici è responsabile per l’iscrizione: a. delle qualifiche di perfezionamento di diritto privato necessarie per fatturare prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie; e b. della data di rilascio di tali qualifiche secondo l’allegato 2. 3 Le organizzazioni di perfezionamento possono iscrivere a titolo facoltativo nel registro delle professioni mediche altre qualifiche di perfezionamento di diritto privato.
Art. 6 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) iscrive nel registro delle professioni mediche: a. gli attestati di capacità di «veterinario ufficiale dirigente» e di «veterinario ufficiale» di cui all’articolo 1 lettere b e c dell’ordinanza del 16 novembre
20116 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento
delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico; b. il certificato di attitudine tecnica di «veterinario responsabile tecnico» di cui all’articolo 20 dell’ordinanza del 18 agosto 20047. sui medicamenti veteri- nari.
4 RS 811.112.0 5 RS 832.10 6 RS 916.402 7 RS 812.212.27
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Art. 7 Cantoni 1 Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni mediche i seguenti dati concernenti l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale: a. il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione; b. la base legale in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’eser- cizio della professione; c. uno dei due stati dell’autorizzazione con la data della corrispondente deci- sione:
1. rilasciata,
2. nessuna autorizzazione;
d. l’indicazione se la persona esercita una professione medica attivamente o meno, con la data della modifica dell’attività; e. l’indirizzo dello studio medico o dell’azienda; f. l’indicazione se lo studio medico o l’azienda è una ditta individuale; g. l’indicazione se una persona che esercita una professione medica è autoriz- zata a dispensare direttamente medicamenti secondo il diritto cantonale; h. l’indicazione se una persona che esercita una professione medica è autoriz- zata a dispensare direttamente medicamenti secondo l’articolo 66 capo- verso 2 dell’ordinanza del 25 maggio 20118 sul controllo degli stupefacenti (OCStup); i. eventuali osservazioni relative alla dispensazione diretta di cui alla lettera h; j. la portata dell’autorizzazione a utilizzare sostanze stupefacenti secondo l’articolo 75 capoverso 1 OCStup; k eventuali osservazioni in merito all’utilizzazione di sostanze stupefacenti di cui alla lettera j; l. eventuali restrizioni tecniche, temporali o geografiche od oneri e relativa descrizione con la data e l’eventuale termine di scadenza delle restrizioni o degli oneri; m. il rifiuto dell’autorizzazione o la sua revoca con la data della decisione.
2 Esse possono iscrivere nel registro anche i seguenti dati:
a. la data di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione; b. il nome dello studio medico o dell’azienda e i relativi numeri di telefono, numeri di fax e indirizzi di posta elettronica; c. la forma giuridica delle persone giuridiche e il loro numero d’identificazione delle imprese (IDI);
8 RS 812.121.1
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d. l’indicazione se una persona che esercita una professione medica in ambito di medicina umana, odontoiatria, farmacia o chiropratica è autorizzata o no a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medi- co-sanitarie; e. osservazioni relative alla dispensazione diretta secondo il capoverso 1 lettera g. 3 Esse possono anche iscrivere i dati corrispondenti di cui ai capoversi 1 e 2 concer- nenti le persone che esercitano una professione medica soggette ad autorizzazione in virtù della legislazione cantonale. 4 Esse iscrivono i seguenti dati concernenti i prestatori di servizi che possono eserci- tare la professione durante 90 giorni di cui all’articolo 35 capoversi 1 e 2 LPMed: a. annunci di prestatori di servizi secondo l’articolo 35 LPMed; b. la data dell’annuncio; c. il fatto che il prestatore di servizi ha esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile; d. le indicazioni di cui ai capoversi 1 lettere e, g–k e 6 lettere c–g. 5 Esse possono iscrivere la data di inizio e di fine delle prestazioni e i dati di cui al capoverso 2 lettere b, d ed e per quanto concerne i prestatori di servizi autorizzati a esercitare la loro professione durante 90 giorni al massimo. 6 Esse annunciano senza indugio all’UFSP i seguenti dati personali degni di partico- lare protezione: a. le restrizioni soppresse con la data della soppressione; b. i motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca; c. gli avvertimenti con il motivo e la data della decisione; d. gli ammonimenti con il motivo e la data della decisione; e. la comminazione di multe con il motivo e la data della decisione e l’importo delle stesse; f. i divieti temporanei all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data di inizio e fine; g. i divieti definitivi all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data; h. le misure disciplinari di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b LPMed che ordinano in virtù del diritto cantonale nei confronti di persone che esercitano una professione medica soggette alla LPMed, con il motivo e la data della decisione.
7 Esse comunicano senza indugio all’UFSP la data del decesso di una persona che
esercita una professione medica.
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Art. 8 Ufficio federale di statistica L’Ufficio federale di statistica (UST) iscrive l’IDI delle ditte individuali nel registro delle professioni mediche.
Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati
Art. 9 Qualità dei dati 1 I fornitori di dati garantiscono che il trattamento dei dati nel loro settore di compe- tenza avvenga conformemente alle disposizioni vigenti. 2 Garantiscono in particolare che soltanto dati esatti e completi siano iscritti nel registro delle professioni mediche o comunicati al servizio competente.
Art. 10 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico
1 I dati accessibili al pubblico sono accessibili via Internet o su richiesta.
2 I dati che sono accessibili al pubblico solo su richiesta sono contrassegnati come tali nell’allegato 1.
Art. 11 Accesso tramite un’interfaccia standard 1 L’UFSP consente l’accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard agli utenti seguenti: a. fornitori di dati di cui agli articoli 3–8; b. servizi pubblici e privati incaricati di adempiere compiti legali oppure che possono dimostrare di adempiere un compito d’interesse pubblico corri- spondente allo scopo del registro delle professioni mediche. 2 I fornitori di dati hanno accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni mediche nel loro settore di compiti e sono necessari all’adempimento dei loro compiti nel quadro della LPMed. 3I servizi pubblici e privati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni mediche nel loro settore di compiti e sono necessari all’adempimento dei loro compiti. L’accesso viene concesso solo su richiesta scritta e dietro pagamento di un emolumento. 4 L’UFSP pubblica in Internet un elenco dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b a cui è stato accordato l’accesso ai dati tramite l’interfaccia standard.
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Art. 12 Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca 1 L’UFSP mette gratuitamente a disposizione dei seguenti servizi i dati del registro delle professioni mediche accessibili al pubblico: a. dell’UST: a scopi statistici; b. dei servizi pubblici e privati in forma anonimizzata: a scopi di ricerca, pur- ché sia dimostrato che il progetto di ricerca è d’interesse pubblico e purché i dati siano necessari per il progetto di ricerca. 2 L’UFSP mette i dati a disposizione dell’UST ogni anno, mentre dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b solo su richiesta scritta.
Art. 13 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità competenti 1 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 53 capoverso 2 LPMed deve essere presentata elettronicamente all’interno del registro delle professioni mediche. 2 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 53 capoverso 2bis LPMed può essere presentata in forma cartacea o per posta elettronica.
3 L’UFSP comunica alle autorità competenti che ne hanno fatto richiesta i dati
personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 6 mediante una connessione sicura.
Art. 14 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alla persona interessata che esercita una professione medica 1 Ogni persona che esercita una professione medica iscritta nel registro delle profes- sioni mediche può chiedere per scritto all’UFSP informazioni sui dati degni di particolare protezione che la riguardano secondo l’articolo 7 capoverso 6.
2 Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere all’UFSP un
nome utente e una password.
3 L’UFSP comunica alla persona interessata che esercita una professione medica i
dati personali richiesti degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capo- verso 6 mediante una connessione sicura.
Art. 15 Modifica dei dati 1 I fornitori di dati sono responsabili della modifica dei dati che hanno iscritto nel registro delle professioni mediche secondo gli articoli 3–8. 2 I fornitori di dati devono verificare la correttezza delle domande di modifica pre- sentate da terzi.
3 Tutte le modifiche sono verbalizzate.
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Art. 16 Domanda di rettifica da parte delle persone interessate che esercitano una professione medica 1 Ogni persona che esercita una professione medica iscritta nel registro delle profes- sioni mediche può presentare una domanda di rettifica dei dati che la riguardano.
2 Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere all’UFSP un
nome utente e una password.
Sezione 4: Costi ed emolumenti
Art. 17 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici
1 L’UFSP assicura la programmazione, la gestione come pure l’ulteriore sviluppo
del registro delle professioni mediche.
2 Sostiene i costi non coperti dagli emolumenti.
3 I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia tecnica, che è a dispo- sizione per l’iscrizione dei dati, sono a carico dei fornitori di dati autorizzati. 4I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia standard secondo l’articolo 11 sono a carico dei fornitori di dati autorizzati e degli utenti.
Art. 18 Emolumenti 1 Gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti, a dipendenza dell’onere: a. un emolumento unico di 3000 franchi al massimo per il trattamento della ri- chiesta e la consulenza per la programmazione dell’interfaccia standard, il certificato e l’istruzione degli utenti; b. un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, il rinnovo del certificato, l’ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati. 2 Sono esentati dal pagamento degli emolumenti gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a. 3 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre
20049 sugli emolumenti.
9 RS 172.041.1
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Sezione 5: Sicurezza dei dati
Art. 19 Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni mediche adottano le misure organizzative e tecniche necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati siano protetti da perdita e da qualsiasi tratta- mento, consultazione o sottrazione illeciti.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 20 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 15 ottobre 200810 sul registro LPMed è abrogata.
Art. 21 Disposizione transitoria L’obbligo dei Cantoni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera f di iscrivere l’indica- zione secondo cui lo studio medico o l’azienda è una ditta individuale o no vale a partire dal 1° gennaio 2020. Fino a quel momento tale iscrizione rimane facoltativa.
Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
5 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
10 RU 2008 4743, 2014 4657
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Allegato 1 (art. 3–8, 10–16)
Diritti e obblighi dei fornitori di dati
1 Contenuto e accesso:
A Iscrizione, modifica, cancellazione, lettura (per motivi tecnici i campi di dati contrassegnati con * possono essere iscritti anche dall’UFSP) B Domanda di modifica, lettura C Lettura I Accessibile al pubblico mediante procedura di richiamo (Internet: www.medreg.admin.ch) O Accessibile al pubblico su richiesta S Dati personali degni di particolare protezione Vuoto Nessun accesso X Contenuto obbligatorio Y Contenuto facoltativo
2 Fornitori di dati
MEBEKO Commissione delle professioni mediche UFSP Il servizio dell’Ufficio federale della sanità pubblica che tiene il registro delle professioni mediche FMH/ISFM Federazione dei medici svizzeri/Istituto svizzero per la formazione medica pharmaSuisse Società svizzera dei farmacisti SSO Società svizzera di odontologia e stomatologia ChiroSuisse Associazione svizzera dei chiropratici SVS Società dei veterinari svizzeri UST Ufficio federale di statistica USAV Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Cantoni Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione e la vigilanza
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Campi di dati del registro delle professioni mediche Contenuto e accesso Fornitore responsabile
Accessibile al pubblico Dati accessibili al Dati personali degni di (mediante procedura di
Contenuto richiamo via Internet) pubblico (su richiesta) particolare protezione MEBEKO FMH/ISFM pharmaSuisse ChiroSuisse Cantoni UFSP SSO SVS UST USAV
1 Dati personali di base:
1.1 Numero d’identificazione delle persone (GLN) X I A A C C C C C B C C
1.2 Numero d’identificazione delle imprese (IDI) per ditte X I C B B B B B B B A B individuali
1.3 Nome, cognome X I A A* B B B B B B B B
1.4 Cognomi precedenti X O A A* B B B B B B B B
1.5 Data di nascita X O A A* B B B B B B B B
1.6 Sesso X I A A* B B B B B B B B
1.7 Lingua di corrispondenza X O A A* B B B B B B B B
1.8 Conoscenze linguistiche X I A A* B B B B B B B B
1.9 Luoghi di attinenza X O A A* B B B B B B B B
1.10 Cittadinanze X I A A* B B B B B B B B
1.11 Numero d’assicurato AVS X A A* B
1.12 Data del decesso X O C A B B B B B B B B
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Accessibile al pubblico Dati accessibili al Dati personali degni di (mediante procedura di
Contenuto richiamo via Internet) pubblico (su richiesta) particolare protezione MEBEKO FMH/ISFM pharmaSuisse ChiroSuisse Cantoni UFSP SSO SVS UST USAV
2 Dati riguardanti i diplomi:
2.1 Diplomi federali con la data d’emissione X I A A* C C C C C B C C
2.2 Diplomi esteri riconosciuti con la data d’emissione e la data X I A A* C C C C C B C C del riconoscimento da parte della Svizzera 2.3 Attestati di equivalenza per i diplomi di cui all’art. 36 cpv. 3 X I A A* C C C C C B C C LPMed con la data d’emissione del diploma e la data dell’attestato di equivalenza svizzero 2.4 Diplomi esteri verificati di cui all’art. 35 cpv. 1 LPMed X I A A* C C C C C B C C con la data d’emissione nonché la data della verifica 2.5 Diplomi di cui all’art. 33a cpv. 2 lett. a LPMed con la data X I A A* C C C C C B C C d’emissione e la data d’iscrizione nel registro
2.6 Luogo di rilascio del diploma X O A A* C C C C C B C C
2.7 Paese di rilascio del diploma X I A A* C C C C C B C C
3 Dati riguardanti il perfezionamento:
3.1 Titoli federali di perfezionamento con la data d’emissione X I C B A A A A C B C C
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3.2 Titoli di perfezionamento esteri riconosciuti di cui all’art. 21 X I A A* C C C C C B C C cpv. 1 LPMed con la data d’emissione e la data del ricono- scimento da parte della Svizzera 3.3 Attestato di equivalenza per i titoli di perfezionamento di cui X I A A* C C C C C B C C all’art. 36 cpv. 3 LPMed con la data d’emissione e la data dell’attestato di equivalenza svizzero 3.4 Titoli di perfezionamento esteri verificati di cui all’art. 35 X I A A* C C C C C B C C cpv. 1 LPMed con la data d’emissione nonché la data di verifica
3.5 Luogo di rilascio del titolo di perfezionamento X O A A* A A A A C B C C
3.6 Paese di rilascio del titolo di perfezionamento X I A A* A A A A C B C C
3.7 Attestati di capacità di «veterinario ufficiale», «veterinario X I C B C C C C C B C A ufficiale dirigente» e certificati di attitudine tecnica di «veterinario responsabile tecnico» con la data di rilascio 3.8 Attestati di capacità di diritto privato di cui all’allegato 2 con X I C B A C C C C B C C la data di rilascio 3.9 Titoli o certificati di perfezionamento di diritto privato Y I C B A A A A A B C C secondo l’ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio
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3.10 Formazioni approfondite di diritto privato secondo Y I C B A A A A A B C C
l’ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio 3.11 Attestati di capacità di diritto privato secondo l’ordinamento Y I C B A A A C A B C C del perfezionamento professionale con la data di rilascio 3.12 Certificati di attitudine tecnica di diritto privato secondo Y I C B A A C C A B C C l’ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio
4 Dati riguardanti l’autorizzazione all’esercizio della professione:
4.1 Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione X I C B B B B B B A C B
4.2 Base legale per l’autorizzazione all’esercizio X I C B B B B B B A C B
4.3 Stato dell’autorizzazione all’esercizio della professione X I C B B B B B B A C B (rilasciata, nessuna autorizzazione), con la data della deci- sione 4.4 Indicazione se la persona esercita o no una professione X I C B B B B B B A C B medica attivamente, con la data della modifica dell’attività
4.5 Data di un termine di scadenza dell’autorizzazione Y O C B B B B B B A C B
all’esercizio della professione
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4.6 Nome dello studio medico o dell’azienda Y I C B B B B B B A B B
4.7 Indicazione se si tratta o no di una ditta individuale X O C B B B B B B A B B
4.8 Forma giuridica della persona giuridica Y O C B B B B B B A B B
4.9 IDI della persona giuridica Y I C B B B B B B A B B
4.10 Indirizzo dello studio medico o dell’azienda X I C B B B B B B A B B
(via, NPA, località)
4.11 Numero di telefono e di fax dello studio medico o Y I C B B B B B B A B B
dell’azienda
4.12 Indirizzi di posta elettronica Y O C B B B B B B A B B
4.13 Autorizzazione a fatturare prestazioni a carico Y11 O C B B B B B B A C B
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 4.14 Autorizzazione a dispensare direttamente medicamenti X I C B B B B B B A B B 4.15 Osservazioni relative alla dispensazione diretta di medica- Y O C B B B B B B A B B menti
11 Questa informazione riguarda tutte le persone che esercitano una professione medica secondo la LPMed, ad eccezione dei veterinari.
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4.16 Portata dell’autorizzazione per l’utilizzazione di sostanze X I C B B B B B B A C B stupefacenti
4.17 Eventuali osservazioni in merito alla portata X O C B B B B B B A C B
dell’autorizzazione per l’utilizzazione di sostanze stupefa- centi 4.18 Restrizioni tecniche, temporali o geografiche con la data X I C B B B B B B A C C della decisione e l’indicazione di un eventuale termine di scadenza
4.19 Descrizione delle restrizioni X O C B B B B B B A C C
4.20 Oneri con la data della decisione e l’indicazione di un X I C B B B B B B A C C eventuale termine di scadenza
4.21 Descrizione degli oneri X O C B B B B B B A C C
4.22 Rifiuto o revoca dell’autorizzazione con la data della deci- X I C B B B B B B A C C sione 5 Dati riguardanti i prestatori di servizi autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni: 5.1 Annunci di prestatori di servizi di cui all’art. 35 LPMed X I C B B B B B B A C B
5.2 Data dell’annuncio X I C B B B B B B A C B
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Contenuto richiamo via Internet) pubblico (su richiesta) particolare protezione MEBEKO FMH/ISFM pharmaSuisse ChiroSuisse Cantoni UFSP SSO SVS UST USAV
5.3 Data di inizio e fine delle prestazioni Y O C B B B B B B A C B
5.4 Indicazione se i prestatori di servizi hanno esaurito X I C B B B B B B A C B i 90 giorni nel corrispondente anno civile
5.5 Nome dello studio medico o dell’azienda Y I C B B B B B B A B B
5.6 Indirizzo dello studio medico o dell’azienda X I C B B B B B B A B B
(via, NPA, località)
5.7 Numero di telefono e di fax dello studio medico o Y I C B B B B B B A B B
dell’azienda
5.8 Indirizzi di posta elettronica Y O C B B B B B B A B B
5.9 Autorizzazione a fatturare prestazioni a carico Y12 O C B B B B B B A C B
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 5.10 Autorizzazione a dispensare direttamente medicamenti X I C B B B B B B A B B 5.11 Osservazioni relative alla dispensazione diretta di medica- Y O C B B B B B B A B B menti
12 RS 832.112.31
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5.12 Portata dell’autorizzazione per l’utilizzazione di sostanze X I C B B B B B B A C B stupefacenti
5.13 Eventuali osservazioni in merito alla portata X O C B B B B B B A C B
dell’autorizzazione per l’utilizzazione di sostanze stupefa- centi
6 Dati personali degni di particolare protezione:
6.1 Presenza di dati personali degni di particolare protezione X S A B
di cui all’art. 7 cpv. 6 (sì/no)
6.2 Menzione «cancellato» di cui all’art. 54 cpv. 3 LPMed X S A B
e la data della menzione
6.3 Restrizioni di cui all’art. 37 LPMed soppresse con la data X S A A/C
della soppressione
6.4 Motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca X S C A/C
di cui all’art. 38 LPMed
6.5 Avvertimento con il motivo e la data della decisione X S C A/C
6.6 Ammonimento con il motivo e la data della decisione X S C A/C
6.7 Multa con il motivo, la data della decisione e l’importo X S C A/C
della stessa
2742
O sul registro LPMed RU 2017
Campi di dati del registro delle professioni mediche Contenuto e accesso Fornitore responsabile
Accessibile al pubblico Dati accessibili al Dati personali degni di (mediante procedura di
Contenuto richiamo via Internet) pubblico (su richiesta) particolare protezione MEBEKO FMH/ISFM pharmaSuisse ChiroSuisse Cantoni UFSP SSO SVS UST USAV
6.8 Divieto temporaneo all’esercizio della professione nel X S C A/C
settore privato sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione
6.9 Divieto definitivo all’esercizio della professione nel settore X S C A/C
privato sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione
6.10 Misure disciplinari di cui all’art. 52 cpv. 1 lett. b LPMed X S C A/C
fondate sul diritto cantonale con il motivo e la data della decisione
2743
O sul registro LPMed RU 2017
Allegato 2 (art. 5 cpv. 2)
Qualifiche di perfezionamento di diritto privato secondo l’ordinanza del 29 settembre 199513 sulle prestazioni
I seguenti attestati di capacità ISFM di diritto privato in medicina umana autorizzano alla fatturazione di prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: – Agopuntura della medicina tradizionale cinese (ASA) – Medico in medicina antroposofica ampliata (VAOAS) – Terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (TCM) – Omeopatia (SSMO) – Fitoterapia – Sonografia dell’anca secondo Graf nel neonato e nel lattante (SSUM) – Ultrasonografia prenatale (SSUM)
13 RS 832.112.31
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