AS 2017 2785
Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti
Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)
Modifica del 5 aprile 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 ottobre 20011 sull’autorizzazione dei medicamenti è modificata come segue:
Art. 6b Medicamenti omologati dai Cantoni La fabbricazione di medicamenti secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera f LATer non è soggetta all’obbligo di autorizzazione rilasciata dall’Istituto.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
5 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 812.212.1
2016-3246 2785
O sull’autorizzazione dei medicamenti RU 2017
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