AS 2017 2809
Ordinanza concernente il sistema d'informazione CV DFAE
Ordinanza concernente il sistema d’informazione CV DFAE (Ordinanza CV DFAE)
del 26 aprile 2017
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 della legge federale del 24 marzo 20001 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri; visto l’articolo 27 capoverso 2 lettera c della legge federale del 24 marzo 2000 2 sul personale federale, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del sistema d’informa- zione CV DFAE (CV DFAE) del Settore Personale del Dipartimento federale degli affari esteri (Settore Personale DFAE) nella Direzione delle risorse (DR).
Art. 2 Scopo del sistema d’informazione 1 Nell’ambito della pianificazione degli impieghi di collaboratori del DFAE (colla- boratori), il CV DFAE serve al Settore Personale DFAE per valutare esperienze e competenze tematiche, titoli di studio e conoscenze linguistiche. 2 Esso serve ai collaboratori per elaborare curriculum vitae standard in previsione di impieghi futuri.
Art. 3 Responsabilità Il Settore Personale DFAE è responsabile del CV DFAE.
RS 235.23
2016-3001 2809
O CV DFAE RU 2017
Sezione 2: Dati e trattamento dei dati
Art. 4 Dati personali registrati nel CV DFAE
1 Il CV DFAE contiene i dati dei collaboratori e dei loro familiari.
2 L’allegato contiene i dati registrati.
Art. 5 Provenienza dei dati e diritti di trattamento 1I seguenti dati provengono dall’archivio centralizzato delle identità gestito dall’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione conformemente all’articolo 13 capoverso 4 dell’ordinanza del 19 ottobre 20163 sui sistemi di gestio- ne delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione: appellativo, nome, cognome, numero di telefono professionale, indirizzo e-mail professionale, numero personale. Non possono essere modificati. 2 I collaboratori hanno la possibilità di registrare autonomamente gli altri dati. Pos- sono trattare i tali dati in qualsiasi momento. Possono proteggere determinati dati da ogni genere di trattamento, compresa la lettura. 3 I dati non protetti possono essere trattati dai collaboratori competenti del Settore Personale DFAE. 4 L’unità Informatica DFAE dispone dei diritti di accesso necessari per adempiere i propri compiti.
5 Tutti i diritti di trattamento sono esercitati mediante procedura di richiamo.
Art. 6 Distruzione di dati 1 I dati registrati nel CV DFAE con lo status «archiviato» sono distrutti al più tardi cinque anni dopo l’attribuzione di questo status. 2 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale in materia di archivia- zione.
Sezione 3: Diritti di accesso e gestione
Art. 7 Concessione del diritto di accesso 1 Il responsabile delle applicazioni concede i diritti di accesso individuali agli utenti del CV DFAE. 2 Il Settore Personale DFAE verifica almeno una volta all’anno se le condizioni per la concessione dei diritti di accesso continuano a essere adempiute.
3 RS 172.010.59
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Art. 8 Gestione tecnica e amministrazione del sistema
1 L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica del CV DFAE.
2 L’amministratore di sistema gestisce il sistema informatico, la banca dati e le applicazioni. 3 Il responsabile delle applicazioni funge da interfaccia tra l’amministratore di sistema e gli utenti. Fa parte del Settore Personale DFAE.
Sezione 4: Sicurezza dei dati
Art. 9 Obblighi di diligenza 1 Il Settore Personale DFAE provvede affinché i dati registrati nel CV DFAE siano trattati conformemente alle prescrizioni.
2 Garantisce che i dati siano esatti, completi e aggiornati.
Art. 10 Regolamento sul trattamento dei dati Il Settore Personale DFAE emana un regolamento sul trattamento dei dati. Il rego- lamento contiene le misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.
Art. 11 Verbale 1 Gli accessi al CV DFAE e il trattamento dei dati sono costantemente verbalizzati.
2 I verbali sono conservati per un anno.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza Tangram del 30 settembre 20094 è abrogata.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.
26 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RU 2009 5101
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Allegato (art. 4 cpv. 2)
Dati personali registrati in CV DFAE
1 Indicazioni sui collaboratori:
1.1 Appellativo
1.2 Nome
1.3 Cognome
1.4 Numero personale
1.5 Titolo
1.6 Data di nascita
1.7 Nazionalità
1.8 Stato civile
1.9 Indirizzo
1.10 Numero di telefono professionale*
1.11 Numero di cellulare*
1.12 Numero di telefono privato*
1.13 Indirizzo e-mail professionale*
1.14 Indirizzo e-mail privato*
1.15 Altre indicazioni di contatto come Skype, telefono satellitare ecc.*
1.16 Indicazioni sulla reperibilità / sulle assenze*
1.17 Funzione attuale
1.18 Data d’inizio della funzione attuale
1.19 Luogo d’impiego
1.20 Unità organizzativa
1.21 Categoria di personale: servizi generali, servizio diplomatico, servizio con- solare, personale soggetto a rotazione della DSC, servizi di segreteria / spe- cializzati
1.22 Fascia di funzione / classe di stipendio
1.23 Foto*
1.24 Referenze: nome, funzione, indicazioni di contatto*
1.25 Indicazione dell’ordine delle referenze*
1.26 Esperienza professionale*
1.27 Formazione e perfezionamento
1.28 Competenze linguistiche
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1.29 Esperienze e competenze tematiche
1.30 Posto o impiego auspicati
2 Indicazioni sui familiari:
2.1 Indicazioni sul coniuge, sul partner registrato, sul concubino:
2.1.1 Nome*
2.1.2 Cognome*
2.1.3 Data di nascita*
2.1.4 Nazionalità*
2.1.5 Interesse a svolgere un’attività lavorativa*
2.1.6 Formazione scolastica e professionale*
2.1.7 Competenze linguistiche*
2.1.8 Informazione sul viaggio: si trasferisce nel luogo d’impiego / non si trasferi- sce nel luogo d’impiego*
2.2 Indicazioni sui figli:
2.2.1 Nome*
2.2.2 Cognome*
2.2.3 Data di nascita*
2.2.4 Nazionalità*
2.2.4 Sistema scolastico*
2.2.5 Informazione sul viaggio: si trasferisce nel luogo d’impiego / non si trasferi- sce nel luogo d’impiego* * Le indicazioni contrassegnate con un asterisco (*) possono essere protette da una password contro l’accesso di terzi.
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