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AS 2017 2809

Ordinanza concernente il sistema d'informazione CV DFAE

Ordinanza concernente il sistema d’informazione CV DFAE (Ordinanza CV DFAE)

del 26 aprile 2017

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 della legge federale del 24 marzo 20001 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri; visto l’articolo 27 capoverso 2 lettera c della legge federale del 24 marzo 2000 2 sul personale federale, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del sistema d’informa- zione CV DFAE (CV DFAE) del Settore Personale del Dipartimento federale degli affari esteri (Settore Personale DFAE) nella Direzione delle risorse (DR).

Art. 2 Scopo del sistema d’informazione 1 Nell’ambito della pianificazione degli impieghi di collaboratori del DFAE (colla- boratori), il CV DFAE serve al Settore Personale DFAE per valutare esperienze e competenze tematiche, titoli di studio e conoscenze linguistiche. 2 Esso serve ai collaboratori per elaborare curriculum vitae standard in previsione di impieghi futuri.

Art. 3 Responsabilità Il Settore Personale DFAE è responsabile del CV DFAE.

RS 235.23

2016-3001 2809

O CV DFAE RU 2017

Sezione 2: Dati e trattamento dei dati

Art. 4 Dati personali registrati nel CV DFAE

1 Il CV DFAE contiene i dati dei collaboratori e dei loro familiari.

2 L’allegato contiene i dati registrati.

Art. 5 Provenienza dei dati e diritti di trattamento 1I seguenti dati provengono dall’archivio centralizzato delle identità gestito dall’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione conformemente all’articolo 13 capoverso 4 dell’ordinanza del 19 ottobre 20163 sui sistemi di gestio- ne delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione: appellativo, nome, cognome, numero di telefono professionale, indirizzo e-mail professionale, numero personale. Non possono essere modificati. 2 I collaboratori hanno la possibilità di registrare autonomamente gli altri dati. Pos- sono trattare i tali dati in qualsiasi momento. Possono proteggere determinati dati da ogni genere di trattamento, compresa la lettura. 3 I dati non protetti possono essere trattati dai collaboratori competenti del Settore Personale DFAE. 4 L’unità Informatica DFAE dispone dei diritti di accesso necessari per adempiere i propri compiti.

5 Tutti i diritti di trattamento sono esercitati mediante procedura di richiamo.

Art. 6 Distruzione di dati 1 I dati registrati nel CV DFAE con lo status «archiviato» sono distrutti al più tardi cinque anni dopo l’attribuzione di questo status. 2 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale in materia di archivia- zione.

Sezione 3: Diritti di accesso e gestione

Art. 7 Concessione del diritto di accesso 1 Il responsabile delle applicazioni concede i diritti di accesso individuali agli utenti del CV DFAE. 2 Il Settore Personale DFAE verifica almeno una volta all’anno se le condizioni per la concessione dei diritti di accesso continuano a essere adempiute.

3 RS 172.010.59

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Art. 8 Gestione tecnica e amministrazione del sistema

1 L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica del CV DFAE.

2 L’amministratore di sistema gestisce il sistema informatico, la banca dati e le applicazioni. 3 Il responsabile delle applicazioni funge da interfaccia tra l’amministratore di sistema e gli utenti. Fa parte del Settore Personale DFAE.

Sezione 4: Sicurezza dei dati

Art. 9 Obblighi di diligenza 1 Il Settore Personale DFAE provvede affinché i dati registrati nel CV DFAE siano trattati conformemente alle prescrizioni.

2 Garantisce che i dati siano esatti, completi e aggiornati.

Art. 10 Regolamento sul trattamento dei dati Il Settore Personale DFAE emana un regolamento sul trattamento dei dati. Il rego- lamento contiene le misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

Art. 11 Verbale 1 Gli accessi al CV DFAE e il trattamento dei dati sono costantemente verbalizzati.

2 I verbali sono conservati per un anno.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza Tangram del 30 settembre 20094 è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.

26 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RU 2009 5101

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Allegato (art. 4 cpv. 2)

Dati personali registrati in CV DFAE

1 Indicazioni sui collaboratori:

1.1 Appellativo

1.2 Nome

1.3 Cognome

1.4 Numero personale

1.5 Titolo

1.6 Data di nascita

1.7 Nazionalità

1.8 Stato civile

1.9 Indirizzo

1.10 Numero di telefono professionale*

1.11 Numero di cellulare*

1.12 Numero di telefono privato*

1.13 Indirizzo e-mail professionale*

1.14 Indirizzo e-mail privato*

1.15 Altre indicazioni di contatto come Skype, telefono satellitare ecc.*

1.16 Indicazioni sulla reperibilità / sulle assenze*

1.17 Funzione attuale

1.18 Data d’inizio della funzione attuale

1.19 Luogo d’impiego

1.20 Unità organizzativa

1.21 Categoria di personale: servizi generali, servizio diplomatico, servizio con- solare, personale soggetto a rotazione della DSC, servizi di segreteria / spe- cializzati

1.22 Fascia di funzione / classe di stipendio

1.23 Foto*

1.24 Referenze: nome, funzione, indicazioni di contatto*

1.25 Indicazione dell’ordine delle referenze*

1.26 Esperienza professionale*

1.27 Formazione e perfezionamento

1.28 Competenze linguistiche

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1.29 Esperienze e competenze tematiche

1.30 Posto o impiego auspicati

2 Indicazioni sui familiari:

2.1 Indicazioni sul coniuge, sul partner registrato, sul concubino:

2.1.1 Nome*

2.1.2 Cognome*

2.1.3 Data di nascita*

2.1.4 Nazionalità*

2.1.5 Interesse a svolgere un’attività lavorativa*

2.1.6 Formazione scolastica e professionale*

2.1.7 Competenze linguistiche*

2.1.8 Informazione sul viaggio: si trasferisce nel luogo d’impiego / non si trasferi- sce nel luogo d’impiego*

2.2 Indicazioni sui figli:

2.2.1 Nome*

2.2.2 Cognome*

2.2.3 Data di nascita*

2.2.4 Nazionalità*

2.2.4 Sistema scolastico*

2.2.5 Informazione sul viaggio: si trasferisce nel luogo d’impiego / non si trasferi- sce nel luogo d’impiego* * Le indicazioni contrassegnate con un asterisco (*) possono essere protette da una password contro l’accesso di terzi.

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