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AS 2017 2837

Legge federale concernente l'attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide

Legge federale concernente l’attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide

del 16 dicembre 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale1; in esecuzione del Protocollo del 4 ottobre 19912 sulla protezione ambientale relativo al Trattato del 1° dicembre 19593 sull’Antartide (Protocollo) e dei suoi allegati I–V; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20164, decreta:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente legge si applica alle attività svolte nella regione dell’Antartide ai sensi dell’articolo VI del Trattato del 1° dicembre 1959 sull’Antartide (Antartide), quali le spedizioni, i viaggi, i trasporti per l’approvvigionamento via mare, terra o aria, non- ché la costruzione, la trasformazione, lo smantellamento o la gestione di stazioni di ricerca scientifica e di altre installazioni.

Art. 2 Valutazione dell’impatto ambientale Chi intende svolgere un’attività in Antartide deve provvedere a proprie spese affin- ché sia effettuata la valutazione preliminare dell’impatto ambientale prevista dal- l’articolo 8 del Protocollo.

Art. 3 Piani di emergenza e contromisure 1 Di fronte a una situazione di emergenza ambientale, chi svolge un’attività in Antar- tide deve adottare a proprie spese le contromisure di cui all’articolo 15 paragrafo 1 lettera a del Protocollo.

RS 198.1

2017-1011 2837

Attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo RU 2017 al Trattato sull’Antartide. LF

2 Per le attività governative, i piani di emergenza di cui all’articolo 15 paragrafo 1 lettera b del Protocollo sono elaborati dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). 3 Per le attività non governative, i piani di emergenza sono elaborati dalla Parte che svolge tali attività.

Art. 4 Attività in Antartide: permesso 1 Le attività in Antartide necessitano del permesso del DFAE se per esse deve essere effettuata una valutazione dell’impatto ambientale secondo l’articolo 8 del Proto- collo e se: a. sono svolte da cittadini svizzeri; b. sono svolte da persone fisiche o giuridiche, di diritto privato o pubblico, con domicilio o sede in Svizzera; c. sono organizzate in Svizzera; o d. sono gestite a partire dalla Svizzera. 2 La richiesta del permesso deve essere presentata almeno cinque mesi prima dello svolgimento dell’attività pianificata.

3 Il permesso è accordato alle seguenti condizioni:

a. l’impatto ambientale delle attività pianificate è tutt’al più minore o transito- rio; b. la valutazione dell’impatto ambientale prevista dall’articolo 8 del Protocollo è stata effettuata ed è stato presentato il relativo rapporto; c. dal rapporto risulta che, nello svolgimento delle attività pianificate, le dispo- sizioni del Protocollo possono essere rispettate; d. sono stati presentati i piani di emergenza previsti dall’articolo 15 paragrafo 1 lettera b del Protocollo. 4 Se dalla valutazione preliminare dell’impatto ambientale (all. I art. 2 del Protocol- lo) risulta probabile più di un impatto minore o transitorio, il DFAE decide tenendo conto del parere del Comitato competente della riunione consultiva del Trattato del 1° dicembre 1959 sull’Antartide in merito all’esame della valutazione globale del- l’impatto ambientale.

Art. 5 Autorità competente secondo gli allegati II e V Il DFAE rilascia i permessi per le seguenti attività: a. accesso a un’area antartica specialmente protetta e svolgimento di attività all’interno di tale area (all. V art. 7 del Protocollo); b. prelievo di campioni di fauna e flora indigene o interferenze nocive per la fauna e la flora (all. II art. 3 del Protocollo);

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c. introduzione di specie non indigene, di parassiti o di malattie (all. II art. 4 par. 1 del Protocollo).

Art. 6 Disposizioni penali

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi

intenzionalmente: a. svolge senza permesso un’attività per la quale è prescritta una valutazione dell’impatto ambientale; b. senza permesso, interferisce in modo nocivo con la fauna e la flora antar- tiche oppure preleva animali o piante dall’Antartide (all. II art. 3 del Pro- tocollo); c. introduce senza permesso specie non indigene, parassiti o malattie in Antar- tide (all. II art. 4 del Protocollo); d. viola le disposizioni sulla gestione dei rifiuti di cui all’allegato III articoli 2–7 del Protocollo; e. scarica in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi, se ciò non è consentito in base all’allegato I della Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi, nella versione del Protocollo del 17 febbraio 19785 relativo a tale Convenzione (MARPOL 73/78) (all. IV art. 3 par. 1 del Protocollo); f. scarica in mare sostanze liquide nocive ai sensi dell’allegato II a MARPOL 73/78 oppure prodotti chimici o altre sostanze dannose per l’ambiente marino (all. IV art. 4 del Protocollo); g. in violazione dell’allegato IV articolo 5 paragrafi 1 e 2 del Protocollo smal- tisce oggetti in mare; h. smaltisce in mare, a una distanza inferiore alle 12 miglia nautiche dalla terra o dal tavolato di ghiaccio più vicini, rifiuti alimentari di diametro superiore a

25 millimetri (all. IV art. 5 par. 3 del Protocollo);

i. in violazione dell’allegato IV articolo 6 del Protocollo scarica in mare, a una distanza inferiore alle 12 miglia nautiche dalla terra o dai tavolati di ghiac- cio, acque di scarico non trattate; j. entra senza permesso in un’area antartica specialmente protetta (all. V art. 3 par. 4 del Protocollo); k. danneggia, rimuove o distrugge siti o monumenti storici (all. V art. 8 par. 4 del Protocollo).

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

3 È punibile anche chi ha commesso il reato all’estero, se si trova in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale6 è applicabile.

5 RS 0.814.288.2 6 RS 311.0

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Art. 7 Giurisdizione penale I reati punibili secondo la presente legge sono perseguiti e giudicati dalle autorità del Cantone di Basilea Città. Il Cantone di Basilea Città dispone di quanto ricavato dalle pene pecuniarie inflitte secondo la presente legge.

Art. 8 Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione relative alla presente legge e all’attuazione del Protocollo.

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 20177

7 DCF del 10 maggio 2017 (RU 2017 2835).