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AS 2017 3

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Campo professionale «agricoltura e professioni agricole»

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Campo professionale «agricoltura e professioni agricole»

Modifica del 6 dicembre 2016

17011 Orticoltrice AFC/Orticoltore AFC

Gemüsegärtnerin EFZ/Gemüsegärtner EFZ Maraîchère CFC/Maraîcher CFC

16403 Avicoltrice AFC/Avicoltore AFC

Geflügelfachfrau EFZ/Geflügelfachmann EFZ Avicultrice CFC/Aviculteur CFC

15005 Agricoltrice AFC/Agricoltore AFC

Landwirtin EFZ/Landwirt EFZ Agricultrice CFC/Agriculteur CFC

16003 Frutticoltrice AFC/Frutticoltore AFC

Obstfachfrau EFZ/Obstfachmann EFZ Arboricultrice CFC/Arboriculteur CFC

22603 Cantiniera AFC/Cantiniere AFC

Weintechnologin EFZ/Weintechnologe EFZ Caviste CFC

16103 Viticoltrice AFC/Viticoltore AFC

Winzerin EFZ/Winzer EFZ Viticultrice CFC/Viticulteur CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:

I L’ordinanza della SEFRI dell’8 maggio 20081 sulla formazione professionale Cam- po professionale «agricoltura e professioni agricole» è modificata come segue:

1 RS 412.101.220.83

2016-1387 3

Formazione professionale di base Campo professionale RU 2017

Art. 4, denominazione degli ambiti A4 e B6 A4 piantagione e semina di colture campicole B6 approfondimento della produzione di latte e di carne bovina o suina.

Art. 7 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi) in questi tre settori. 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazio- ne e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 È ammesso l’impiego di persone in formazione, in conformità con il loro stato di formazione, per attività che presentano pericoli. L’impiego presuppone che dette persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di formazio- ne sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Art. 8 cpv. 1–3 1 La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 4 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base. 2 La formazione professionale pratica per l’orientamento «agricoltura biologica» si svolge di norma per metà, ma al minimo sull’arco di un anno, presso un’azienda di formazione biologica riconosciuta.

3 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1500–1600 lezioni. Esso

include 120–160 lezioni per l’insegnamento dello sport2.

Art. 10 cpv. 1 e 4 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

4 Al piano di formazione sono allegati:

a. l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione;

2 Art. 52 cpv. 1 dell’O del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport (RS 415.01).

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Formazione professionale di base Campo professionale RU 2017

b. le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la prote- zione della salute.

Art. 13 cpv. 2

2 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda

persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della forma- zione professionale di base.

Titolo prima dell’articolo 14 Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 14 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una

volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

Art. 14a Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concorda- te e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 16 cpv. 2 Dell’esperienza professionale richiesta secondo l’articolo 32 OFPr per l’ammissione a una procedura di qualificazione devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole».

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Art. 17 cpv. 3 lett. b 3 Nell’esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente: b. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. La persona in for- mazione dovrà svolgere un esame scritto e un esame orale. L’esame orale dura al massimo 1,5 ore;

Titolo prima dell’articolo 22 Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 cpv. 1 lett. b (concerne soltanto il testo francese) e 4

4 La Commissione ha i seguenti compiti:

a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla for- mazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli svi- luppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di ba- se; b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione pro- fessionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendi- menti acquisiti; e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni ese- cutive concernenti le procedure di qualificazione.

Art. 24a Disposizione transitoria della modifica del 6 dicembre 2016 Le persone che hanno iniziato la formazione prima del 1° marzo 2017 e che ripetono l’esame finale di tirocinio entro il 31 dicembre 2021 vengono valutate, su richiesta, in base al diritto anteriore.

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II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

2 L’articolo 17 capoverso 3 lettera b entra in vigore il 1° gennaio 2020.

6 dicembre 2016 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente

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