AS 2017 3169
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi
del 10 maggio 2017
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:
Art. 1 Principio Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie per garantire l’approvvigionamento del Paese in concimi.
Art. 2 Obbligo di costituire scorte 1 Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero i concimi menzionati in allegato. 2 Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.
3 Non sottostà all’obbligo di costituire scorte chi, per anno civile:
a. importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero meno di 100 kg di merci menzionate in allegato; o b. importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero quantitativi inferiori ai quantitativi soglia menzionati in allegato e si impegna a fornire alla cooperativa Agricura (Agricura) le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.
4 L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può
esonerare dall’obbligo di concludere un contratto le persone soggette all’obbligo di costituire scorte che si impegnano a fornire ad Agricura le stesse prestazioni finan- ziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.
RS 531.215.25 1 RS 531
2017-0056 3169
Costituzione di scorte obbligatorie di concimi. O RU 2017
Art. 3 Obblighi di notifica 1 Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero i concimi menzionati in allegato devono informarne immediatamente Agricura. 2 Devono notificare periodicamente ad Agricura il tipo e il quantitativo di merci messe in commercio. L’UFAE emana le necessarie istruzioni. 3 In vista della conclusione, della modifica o dell’annullamento di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie, Agricura informa l’UFAE del contenuto delle notifiche di cui al capoverso 2.
Art. 4 Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle merci depositate 1 Dopo aver consultato le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce: a. le merci per le quali devono essere costituite scorte obbligatorie; b. il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti relativi alla qualità delle mer- ci depositate; c. gli elementi che permettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie per ogni proprietario; d. l’entità della costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune. 2 Per costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi si intende il trasferimento a un terzo, da parte del proprietario di una scorta, del proprio obbligo di costituire scorte. 3 Per costituzione di scorte obbligatorie in comune si intende il trasferimento del proprio obbligo di costituire scorte, da parte del proprietario di una scorta, a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie su mandato di un’organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie (art. 16 cpv. 1 LAP).
Art. 5 Collaborazione tra le autorità L’Amministrazione federale delle dogane e l’Ufficio federale dell’agricoltura infor- mano l’UFAE in maniera adeguata sulla prima immissione in commercio di concimi menzionati in allegato.
Art. 6 Controlli 1 Il controllo delle scorte obbligatorie spetta ad Agricura. L’UFAE emana le neces- sarie istruzioni. 2 L’UFAE controlla le scorte obbligatorie costituite in comune e a tale scopo fa capo a specialisti di Agricura.
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Art. 7 Composizione delle controversie In caso di controversie l’UFAE stabilisce mediante decisione, fondandosi sulle notifiche di Agricura: a. l’obbligo o meno di concludere un contratto per la costituzione di scorte ob- bligatorie; b. il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria; c. la cessazione dell’obbligo di costituire scorte.
Art. 8 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato
1 L’UFAE esegue la presente ordinanza.
2 Il DEFR può modificare l’allegato dopo aver consultato le cerchie economiche
interessate.
Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 4 aprile 20072 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi è abrogata.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.
10 maggio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RU 2007 2257
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Allegato (art. 1 e 2 cpv. 3 lett. b)
Concimi
1 Tipi di concimi che sottostanno all’obbligo di costituire scorte
Voce di tariffa doganale3 Designazione della merce
ex 2814.1000/2000 Ammoniaca liquefatta o in soluzione, per concimazione ex 2827.1000 Cloruro di ammonio, per concimazione ex 2834.2100 Nitrato di potassio, per concimazione ex 2834.2900 Nitrato di magnesio e nitrato di calcio, per concimazione 3102.1000/9090 Concimi azotati ex 3105.2000/5900, 9000 Prodotti contenenti azoto, fosfati e potassio
2 Quantitativi soglia per la conclusione di un contratto
per la costituzione di scorte obbligatorie Designazione della merce Quantitativo
Tipi di concimi secondo il nume- 30 tonnellate ro 1 che contengono il seguente quantitativo di azoto puro (N puro)
3 RS 632.10, allegato
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