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AS 2017 3179

Ordinanza sulla modifica di atti normativi nel quadro dell'attuazione della legge sull'approvvigionamento del Paese

Ordinanza sulla modifica di atti normativi nel quadro dell’attuazione della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese

del 10 maggio 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 12 agosto 20151 sul centro di notifica

per i medicamenti a uso umano d’importanza vitale

Ingresso visto l’articolo 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20162 sull’approvvigionamento del Paese,

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «settore Agenti terapeutici» è sostituito con «settore specializ- zato Agenti terapeutici».

2. Ordinanza del 20 novembre 19913 sulla garanzia

dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza

Ingresso visti gli articoli 29 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016 4 sull’approvvigionamento del Paese,

2017-0065 3179

Modifica di atti normativi nel quadro dell’attuazione della legge RU 2017 del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese. O

3. Ordinanza del 4 novembre 20095 sull’impiego e i compiti

delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie

Ingresso visto l’articolo 41 della legge del 20 marzo 20096 sul trasporto di viaggiatori; visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19577 sulle ferrovie; visto l’articolo 6 della legge del 25 settembre 20158 sul trasporto di merci; visti gli articoli 27 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016 9 sull’approvvigionamento del Paese,

4. Ordinanza del 14 giugno 200210 concernente la fideiussione di mutui

per il finanziamento di navi svizzere d’alto mare

Ingresso visti gli articoli 27, 36, 37 capoverso 5 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 201611 sull’approvvigionamento del Paese,

Art. 14 Obbligo di prendere a bordo attrezzature di sicurezza Il settore specializzato Logistica può obbligare gli acquirenti o proprietari di navi che hanno ottenuto un mutuo garantito da fideiussione a prendere a bordo le attrez- zature di sicurezza per la nave e per il personale fornite dalla Confederazione.

5. Ordinanza del 7 maggio 198612 sull’assicurazione federale

dei trasporti contro i rischi di guerra

Ingresso visti gli articoli 39 capoverso 3 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016 13 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),

5 RS 531.40 6 RS 745.1 7 RS 742.101 8 RS 742.41 9 RS 531 10 RS 531.44 11 RS 531 12 RS 531.711 13 RS 531

Modifica di atti normativi nel quadro dell’attuazione della legge RU 2017 del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese. O

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «settore trasporti» è sostituito con «settore specializzato Logi- stica».

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.

10 maggio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Modifica di atti normativi nel quadro dell’attuazione della legge RU 2017 del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese. O

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