AS 2017 3189
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale
del 10 maggio 2017
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:
Art. 1 Principio Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale.
Art. 2 Obbligo di costituire scorte 1 Sottostà all’obbligo di costituire scorte ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali chi immette per la prima volta in consumo gas naturale sul territorio svizzero.. 2 Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere. 3 Se chi immette per la prima volta in commercio dette merci non è domiciliato in Svizzera, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può dichiarare soggetta all’obbligo di costituire scorte obbligatorie a titolo supple- tivo la persona per conto della quale le merci sono state immesse in commercio sul territorio svizzero. 4 L’obbligo di costituire scorte può essere adempiuto anche partecipando finanzia- riamente al deposito di olio da riscaldamento extra leggero in una scorta obbligatoria a titolo suppletivo.
RS 531.215.42
2017-0060 3189
Costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale. O RU 2017
Art. 3 Esonero dall’obbligo del contratto È esonerato dall’obbligo del contratto chi immette in commercio, per anno civile, quantitativi di gas inferiori ai quantitativi soglia menzionati in allegato e si impegna a fornire all’associazione Provisiogas (Provisiogas) le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbli- gatorie.
Art. 4 Obblighi di notifica 1 Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero gas naturale menzionato in allegato devono informarne immediatamente Provisiogas. 2 Devono notificare periodicamente a Provisiogas il tipo e il quantitativo di merci immesse in commercio. L’UFAE emana le necessarie istruzioni. 3 In vista della conclusione, della modifica o dell’annullamento di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie, Provisiogas informa l’UFAE del contenuto delle notifiche di cui al capoverso 2.
Art. 5 Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle merci depositate 1 Dopo aver consultato le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce: a. le merci per le quali devono essere costituite scorte obbligatorie; b. il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti relativi alla qualità delle mer- ci depositate; c. gli elementi che permettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie per ogni proprietario; d. l’entità della costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune. 2 Per costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi si intende il trasferimento a un terzo, da parte del proprietario di una scorta, del proprio obbligo di costituire scorte. 3 Per costituzione di scorte obbligatorie in comune si intende il trasferimento del proprio obbligo di costituire scorte, da parte del proprietario di una scorta, a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie su mandato di un’organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie (art. 16 cpv. 1 LAP).
Art. 6 Collaborazione tra le autorità L’Amministrazione federale delle dogane informa l’UFAE in maniera adeguata sulla prima immissione in commercio di gas naturale.
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Art. 7 Controlli 1 Il controllo delle scorte obbligatorie spetta a Provisiogas. L’UFAE emana le neces- sarie istruzioni. 2 L’UFAE controlla le scorte obbligatorie costituite in comune e a tale scopo fa capo a specialisti di Provisiogas.
Art. 8 Composizione delle controversie In caso di controversie l’UFAE stabilisce mediante decisione, fondandosi sulle notifiche di Provisiogas: a. l’obbligo o meno di concludere un contratto per la costituzione di scorte ob- bligatorie; b. il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria; c. la cessazione dell’obbligo di costituire scorte.
Art. 9 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato
1 L’UFAE esegue la presente ordinanza.
2 Il DEFR può modificare l’allegato dopo aver consultato le cerchie economiche
interessate.
Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 20 maggio 20153 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale è abrogata.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.
10 maggio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RU 2015 1635
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Allegato (art. 1, art. 2 cpv. 1 e art. 3)
Gas naturale
1. Tipi di gas naturale che sottostanno all’obbligo di costituire scorte
Voce di tariffa doganale4 Designazione della merce
2711.1190 Gas naturale liquefatto
2711.2190 Gas naturale allo stato gassoso
2. Quantitativi soglia per la conclusione di un contratto
per la costituzione di scorte obbligatorie Designazione della merce Quantitativo
Tipi di gas naturale secondo il numero 1 < 100 tonnellate
4 RS 632.10, allegato
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