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AS 2017 3193

Ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE)

Ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSE)

del 10 maggio 2017

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese; visto l’articolo 15 capoverso 4 della legge del 23 marzo 20072 sull’approvvigionamento elettrico (LAEI), ordina:

Art. 1 Compiti dell’AES 1 L’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) adotta le misure preparato- rie necessarie nei settori della produzione, dell’acquisto, del trasporto, della distribu- zione e del consumo di energia elettrica in vista di una situazione di grave penuria. 2 L’AES tiene conto delle condizioni regionali e tecniche, in particolare delle fun- zioni della società nazionale di rete e della Commissione federale dell’energia elet- trica (ElCom).

3 Coordina i compiti dei suoi membri.

4 Se l’AES istituisce un’organizzazione particolare per garantire l’approvvigiona- mento del Paese in energia elettrica, le imprese che non sono membri dell’AES possono assoggettarsi volontariamente a tale organizzazione.

Art. 2 Compiti del settore specializzato Energia 1 Il settore specializzato Energia decide il genere e l’entità delle misure preparatorie.

2 Vigila sui lavori preparatori dell’AES e le impartisce istruzioni.

RS 531.35

2017-0062 3193

Organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire RU 2017 l’approvvigionamento economico del Paese. O

Art. 3 Collaborazione In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l’AES collaborano con l’Ufficio federale dell’energia, ElCom, la società nazionale di rete, l’esercito, la protezione della popolazione e i Cantoni.

Art. 4 Indennizzo 1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca stabilisce l’indennizzo dell’AES. 2 I costi sostenuti dalle singole imprese per la preparazione e l’esecuzione di misure di cui all’articolo 1 sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell’articolo 15 LAEI.

3 ElCom è responsabile della vigilanza sui costi di cui al capoverso 2.

Art. 5 Esecuzione Il settore specializzato Energia esegue la presente ordinanza.

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 10 dicembre 20103 sull’organizzazione di esecuzione dell’approv- vigionamento economico del Paese nell’ambito dell’industria dell’energia elettrica è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.

10 maggio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RU 2011 3

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