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Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est

del 30 settembre 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20162, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere gli Stati dell’Europa

dell’Est nel loro intento di attuare e consolidare la democrazia, nonché nella transi- zione verso l’economia di mercato e nell’instaurazione delle relative strutture sociali. 2 Sono Stati dell’Europa dell’Est ai sensi della presente legge gli ex Paesi comunisti dell’Europa dell’Est e i Paesi dell’ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS). 3 Nell’ambito del contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea allargata, la Confederazione può sostenere anche Cipro e Malta.

Art. 2 Obiettivi La cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est persegue i seguenti obiettivi: a. la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell’uomo, nonché l’attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnata- mente di istituzioni politiche stabili; b. la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell’economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l’aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni

RS 974.1

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di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione del- l’ambiente e all’utilizzazione razionale delle risorse naturali.

Art. 3 Principi 1 La cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale.

2 I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli

Stati dell’Europa dell’Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione. 3 Essi presuppongono che lo Stato o l’istituzione partner prendano dal canto loro un numero sufficiente di provvedimenti efficaci.

Art. 4 Democrazia e diritti dell’uomo Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell’uomo. In caso di grave violazione di questi principi, può adottare misure e procedere agli adeguamenti necessari.

Art. 5 Modalità I provvedimenti possono essere eseguiti nell’ambito di sforzi bilaterali o multilate- rali o in modo autonomo.

Art. 6 Coordinamento La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati del- l’Europa dell’Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere, estere e internazio- nali.

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 7 Forme di cooperazione La cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est può assumere le seguenti forme: a. cooperazione tecnica; b. cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, il sostegno al bilancio, la riduzione dell’indebitamento e le garanzie; c. provvedimenti atti a promuovere la partecipazione al commercio mondiale; d. provvedimenti atti a promuovere l’impiego di mezzi del settore privato; e. qualsiasi altra forma complementare ai provvedimenti previsti nel presente articolo, idonea al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.

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Art. 8 Prestazioni finanziarie Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di: a. contributi a fondo perso; b. mutui; c. partecipazioni; d. garanzie.

Art. 9 Provvedimenti misti I provvedimenti possono consistere anche in forme combinate di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.

Sezione 3: Finanziamento

Art. 10 I mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali mediante decreto federale sempli- ce.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 11 Priorità Il Consiglio federale fissa i punti fondamentali e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge; al riguardo si fonda sui principi sanciti dalla presente legge e tiene conto dell’esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.

Art. 12 Accordi e contratti 1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che fissano i principi generali della cooperazione con uno o più Stati o con un’organizzazione internazio- nale. 2 Gli uffici federali competenti possono concludere accordi internazionali e contratti di diritto pubblico o privato relativi a programmi o a progetti specifici.

Art. 13 Collaborazione con terzi 1 La progettazione e l’esecuzione dei provvedimenti possono essere affidate a terzi.

2 Il Consiglio federale può sostenere iniziative di istituzioni private conformi agli obiettivi e ai principi della presente legge.

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3 Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e istituzioni pubbliche a progetti inerenti alla presente legge e sostenere le loro iniziative. 4 Per adempiere gli obiettivi definiti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

Art. 14 Coerenza e coordinamento nell’Amministrazione federale Il Consiglio federale provvede affinché nell’Amministrazione federale la politica concernente l’Europa dell’Est sia coerente e coordinata.

Art. 15 Amministrazione del personale locale 1 Il datore di lavoro tratta, in forma cartacea e nel sistema di informazione BV PLUS dell’Ufficio federale del personale, i dati del personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all’estero sulla base di un contratto di diritto privato e attivo nell’ambito della cooperazione con gli Stati del- l’Europa dell’Est (personale locale) del quale necessita per svolgere i suoi compiti quale datore di lavoro, in particolare per: a. determinare il fabbisogno di personale; b. reclutare il personale al fine di garantire gli effettivi necessari; c. gestire i salari e le remunerazioni, costituire i dossier del personale e gestire le comunicazioni alle assicurazioni sociali; d. promuovere le misure di sviluppo e fidelizzazione degli impiegati; e. mantenere e migliorare il livello di qualifica degli impiegati; f. assicurare una pianificazione, un monitoraggio e un controllo mediante ana- lisi comparative, analisi di dati, di rapporti e di piani di misure. 2 Il datore di lavoro può trattare i seguenti dati relativi al personale necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al capoverso 1, compresi i dati sensibili e i profili della personalità: a. informazioni relative alla persona; b. informazioni relative allo stato di salute in rapporto alla capacità lavorativa; c. informazioni relative alla salute connesse con i rimborsi dell’assicurazione malattie; d. informazioni relative alle prestazioni, al potenziale e allo sviluppo personale e professionale; e. dati richiesti nell’ambito della collaborazione per l’esecuzione del diritto delle assicurazioni sociali; f. atti procedurali e decisioni delle autorità riguardanti il lavoro. 3 Il datore di lavoro è responsabile della protezione e della sicurezza dei dati.

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4 Può trasmettere dati a terzi unicamente se una base legale lo prevede o se la perso- na interessata vi acconsente per scritto. 5 I dati di cui al capoverso 2 lettere a e c possono essere trasmessi al consulente assicurativo del DFAE solo se sono assolutamente necessari per chiarire un caso specifico.

6 Il datore di lavoro emana disposizioni d’esecuzione concernenti:

a. il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, archi- viazione e distruzione; b. le autorizzazioni per il trattamento dei dati; c. le categorie di dati di cui al capoverso 2; d. la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 16 Commissione consultiva La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale secondo l’articolo 14 della legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali presta consulenza al Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità della cooperazione.

Art. 17 Valutazioni e rapporti 1 Il Consiglio federale vigila sull’utilizzazione efficace dei mezzi stanziati e ordina valutazioni periodiche.

2 Riferisce all’Assemblea federale su ogni periodo di credito.

3 Il rapporto all’attenzione dell’Assemblea federale è elaborato con la collaborazione di valutatori esterni, mediante metodi di valutazione riconosciuti, e menziona gli obiettivi non raggiunti e le misure volte a migliorare la situazione.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2 Emana le disposizioni di esecuzione.

3 RS 974.0

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Art. 19 Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 20034 su misure di promozione civile

della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo Art. 1 cpv. 2 lett. b

2 Sono fatte salve le misure ai sensi:

b. della legge federale del 30 settembre 20165 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;

2. Legge federale del 19 marzo 19766 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto

umanitario internazionali Art. 11 cpv. 2 2 Per adempiere gli scopi previsti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.

Art. 13a Trattamento dei dati 1 Per quanto concerne le persone fisiche o giuridiche incaricate di eseguire provve- dimenti secondo la presente legge o interessate dagli stessi, la competente unità amministrativa può trattare segnatamente i seguenti dati: a. cognome, nome e data di nascita; b. luogo d’origine, cittadinanza e numero di passaporto; c. religione; d. stato civile; e. numero d’assicurato AVS; f. informazioni sulla carriera professionale e militare; g. profili della personalità; h. attività politiche e sindacali; i. indicazioni sulla salute. 2 I dati relativi alla salute possono essere comunicati al Servizio medico della Con- federazione o all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) se essi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

4 RS 193.9 5 RS 974.1 6 RS 974.0

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Art. 20 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 Fatto salvo il capoverso 4, la presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2024.

4 Le modifiche di cui all’articolo 19 n. 2 hanno durata di validità indeterminata.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

19 gennaio 2017.7

2 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 20178.

17 maggio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 FF 2016 6829 8 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata l’11 maggio 2017.

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